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Appello al ministro della Giustizia:
sulla diffamazione a mezzo stampa
serve una nuova legge che consenta
ai giornalisti di lavorare con serenità
Appello di Franco Abruzzo al ministro della Giustizia Piero
Fassino perché si renda promotore di una legge sulla obbligatorietà della richiesta
della rettifica e perché sia reso possibile lappello in sede penale ai giornalisti
condannati per diffamazione - No alle condanne per decreto.
Milano, 6 ottobre 2000.
Franco Abruzzo, presidente dellOrdine dei Giornalisti
della Lombardia, ha indirizzato al ministro di Giustizia, Piero Fassino, una
lettera-appello perché si renda promotore di una legge sulla rettifica, perché sia reso
possibile lappello in sede penale ai giornalisti condannati per diffamazione e
perché non ci siano condanne (per diffamazione) a mezzo decreto. Va tramutato in norma
questo primcipio: "Nel caso di pubblicazione di rettifica o smentita, la persone
offesa può chiedere il risarcimento del danno qualora dimostri, in relazione alla
gravità dell'illecito e alle circostanze, che l'adempimento non costituisca riparazione
sufficiente".
In particolare Abruzzo chiede
a) di aggiungere un quarto comma dell'articolo 593 Cpp:
"E' sempre ammesso l'appello avverso le sentenze di condanna per il reato di
diffamazione";
b) di aggiungere un quinto comma allarticolo 459 Cpp:
"Il procedimento per decreto non è ammesso nel caso di diffamazione commessa col
mezzo della stampa con o senza lattribuzione di un fatto determinato".
Abruzzo chiede, inoltre, che chi agisce contro
giornalisti e giornali in sede civile (per il risarcimento dei danni da diffamazione)
debba presentare il ricorso entro 180 giorni "dal giorno della notizia del
fatto". Oggi, invece, larticolo 2947 Cc consente ai presunti diffamati di
imboccare la via civilistica anche a distanza di 7-12 anni, quando la relativa
documentazione non è più disponibile o è andata perduta.
Lappello a Fassino: <Onorevole
ministro, oggigiorno, secondo un dato raccolto dallOrdine nazionale di
categoria, sui giornalisti e sui giornali italiani pendono querele con richieste di
risarcimenti per circa 3.500 miliardi di lire. Questa abnorme situazione, riconducibile in
larga misura a iniziative strumentali, compromette la serenità dei giornalisti, con grave
incidenza sul diritto di libera espressione del pensiero, essenziale in un regime
democratico. Il clima di intimidazione che si è determinato costituisce un fattore di
grave depressione culturale, anche in danno del pubblico. Si rende necessario ed urgente
un adeguamento della normativa sulla stampa in vigore a salvaguardia dei principi e delle
garanzie costituzionali>.
Questi i punti centrali della lettera:
1. Rendere di nuovo possibile lappello
in sede penale . La situazione (per direttori, articolisti ed
editori) è peggiorata dopo lapprovazione, su proposta di 4 senatori ds,
dellarticolo 18 della legge n. 468/1999 che, modificando il terzo comma
dellarticolo 593 Cpp, rende inappellabili le sentenze penali quando le stese
comminano soltanto pene pecuniarie.
Anche larticolo 459 Cpp (Casi di procedimento per
decreto), riscritto dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479 sul giudice
unico, riserva una sorpresa sgradita. In sostanza il decreto penale, con la
condanna a una pena pecuniaria, è inappellabile. Cè da sperare che il Gip non
accolga la richiesta del Pm. In precedenza non era previsto il decreto penale per i reati
perseguibili a querela (come la diffamazione a mezzo stampa).
Proposte di modifiche al Codice di
procedura penale
Aggiungere un quinto comma allarticolo 459 Cpp:
"Il procedimento per decreto non è ammesso nel caso di diffamazione commessa col
mezzo della stampa con o senza lattribuzione di un fatto determinato".
Aggiungere un quarto comma dell'articolo 593 Cpp:
"É sempre ammesso l'appello avverso le sentenze di condanna per il reato di
diffamazione".
Ragione degli emendamenti agli articoli 459
e 593 Cpp
1. La peculiarità del caso giustifica ampiamente che, per le
pronunce di condanna per diffamazione, sia riaffermata la regola della verifica in aula e
dell'appellabilità
2. La sentenza di condanna deve essere considerata soprattutto
nella sua consistenza di affermazione della responsabilità civile per il risarcimento del
danno (an debeatur). L'inammissibilità dell'appello priva l'interessato della
possibilità di una revisione nel merito, in una. materia caratterizzata da un elevato
tasso di opinabilità. Ed è paradossale che ciò avvenga quando, nell'alternativa tra
multa e reclusione, il giudice di merito opti per la pena meno gravosa. L'imputato
dovrebbe augurarsi, per proporre appello, che il giudice dimostri particolare severità ed
irroghi la pena della reclusione.
2. Una nuova legge sulla rettifica. Il crescente numero di querele contro giornali e giornalisti rende necessaria,
secondo Fieg (Federazione editori) e Fnsi (sindacato dei giornalisti), una nuova legge
sulla rettifica in caso di diffamazione a mezzo stampa. E dello stesso avviso il
presidente della Camera, Luciano Violante, che ha esposto un suo progetto (condiviso
dallallora ministro della Giustizia Oliviero Diliberto) nel convegno del 23 giugno
1999 organizzato dallOrdine nazionale dei Giornalisti: ''Il problema più
significativo - ha detto Violante - è risarcire l'onore delle persone lese e
stabilire che la rettifica fatta nei termini previsti dalla legge ha una funzione di
risarcimento e che la stessa evita il risarcimento civile. C'è bisogno di una legge di
questo genere: i giornali potranno poi scegliere se rettificare o andare al processo
civile''.
La materia è complessa, perché si tratta di trovare un punto di
equilibrio tra lesigenza giuridica di tutelare lidentità della persona offesa
e il diritto di giornali e giornalisti di riferire quel che accade ai cittadini, titolari
a loro volta del diritto costituzionale allinformazione (corretta e completa)
elaborato dalla Consulta. In sostanza va affermato il principio secondo il quale la
persona offesa che non abbia chiesto la pubblicazione di una rettifica o smentita della
notizia lesiva non può chiedere il risarcimento del danno lamentato in conseguenza della
stessa. Nel caso di rifiuto di pubblicazione di rettifica o smentita, sono civilmente
responsabili per il risarcimento del danno, in solido con gli autori del reato e fra di
loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore. Nel caso di pubblicazione di
rettifica o smentita, la persone offesa può chiedere il risarcimento del danno qualora
dimostri, in relazione alla gravità dell'illecito e alle circostanze, che l'adempimento
non costituisca riparazione sufficiente.
Emendamento
La persona offesa che non abbia chiesto la pubblicazione di una
rettifica o smentita della notizia lesiva non può chiedere il risarcimento del danno
lamentato in conseguenza della stessa.
Nel caso di rifiuto di pubblicazione di rettifica o smentita, sono civilmente responsabili
per il risarcimento del danno, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il
proprietario della pubblicazione e l'editore.
Nel caso di pubblicazione di rettifica o smentita, la persone offesa può chiedere il
risarcimento del danno qualora dimostri, in relazione alla gravità dell'illecito e alle
circostanze, che l'adempimento non costituisca riparazione sufficiente.
Ragione dell'emendamento
1. Il Presidente della Camera ha auspicato che l'istituto della
rettifica sia disciplinato in modo che la stessa presenti funzioni risarcitorie ed eviti
il risarcimento civile.
Secondo l'emendamento proposto fino ad oggi in materia la responsabilità civile del
giornalista, del proprietario e dell'editore dovrebbe essere subordinata a) alla
mancata pubblicazione o smentita o rettifica; ovvero b) alla mancata richiesta
della smentita o rettifica da parte della persona offesa.
Questa sarebbe dunque arbitra di chiedere o non chiedere la rettifica; e sarebbe portata a
non chiederla per poter agire contro i responsabili per il risarcimento del danno.
La soluzione normativa non sembra ragionevole, ponendosi in contrasto con l'articolo
1227 Cc secondo cui il risarcimento non é dovuto per i danni che l'interessato
avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza.
2. La rettifica deve perciò considerarsi per la persona offesa
un onere da assolvere per eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli della notizia
lesiva. L'inosservanza dell'onere rivela negligenza, ovvero l'intendimento (immeritevole
di tutela) di ottenere il risarcimento di un danno evitabile o quanto meno suscettibile di
attenuazione. Sembra perciò ragionevole ricollegare all'inosservanza l'esclusione a
priori della sanzione risarcitoria.
3. La questione del risarcimento del danno dunque si pone
soltanto se sia chiesta la rettifica. Si profila così l'alternativa, tra il rifiuto
all'adempimento e la pubblicazione.
Nel caso di rifiuto nulla questio: sussiste pienamente la responsabilità
civile dell'autore del reato, del proprietario della pubblicazione e dell'editore.
Nel caso di ottemperanza, invece, compete al giudice di merito valutare se, in relazione
alla gravità dell'illecito e alle circostanze, la misura riparatoria possa considerarsi
tale da esaurire l'esigenza riparatoria, o se residui un danno risarcibile. L'onere
della prova di un danno residuale è a carico dell'interessato. In alternativa l'onere
della prova potrebbe essere posto a carico della controparte con 1a seguente formulazione:
"Nel caso di pubblicazione (..) i responsabili non sono tenuti al risarcimento del
danno qualora dimostrino, in relazione alla peculiarità della notizia e alle circostanze,
che l'adempimento costituisca riparazione sufficiente".
SEGUE IL TESTO COMPLETO DELLAPPELLO DI ABRUZZO A
FASSINO
On.le dott. Piero Fassino
ministro della Giustizia
via Arenula, 70 -- 00186 Roma
e p.c.:
On.le dott.ssa Anna Finocchiaro
presidente Commissione Giustizia
Camera dei deputati - 00186 Roma
Sen. dott. Michele Pinto
presidente Commissione Giustizia
Senato della Repubblica - 00186 Roma
Dott. Mario Ciancio Sanfilippo
presidente Fieg - 00187 Roma
Dott. Mario Petrina
presidente del Consiglio nazionale
dellOrdine dei Giornalisti - 00186 Roma
Oggetto: proposta di modifiche alla normativa sulla stampa
Onorevole ministro, oggigiorno, secondo un dato
raccolto dallOrdine nazionale di categoria, sui giornalisti e sui giornali italiani
pendono querele con richieste di risarcimenti per circa 3.500 miliardi di lire.
Questa abnorme situazione, riconducibile in larga misura a iniziative strumentali,
compromette la serenità dei giornalisti, con grave incidenza sul diritto di libera
espressione del pensiero, essenziale in un regime democratico.
Il clima di intimidazione che si è determinato costituisce un fattore di grave
depressione culturale, anche in danno del pubblico.
Si rende necessario ed urgente un adeguamento della normativa sulla stampa in vigore a
salvaguardia dei principi e delle garanzie costituzionali.
Le trasmetto la seguente nota, con osservazioni sui vari
problemi insorti e con proposte concrete di modifica di alcuni articoli della legge sulla
stampa, e dei codici civile e penale.
Diffamazione a mezzo stampa, pronunce
"inappellabili" . La legge 24 novembre 1999 n. 468 modifica
il terzo comma dell'articolo 593 del Codice di procedura penale, stabilendo che "sono
inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali è stata applicata la
sola pena pecuniaria". Le pene pecuniarie sono la multa (per i delitti) e
lammenda (per le contravvenzioni).
Questa legge dà un colpo durissimo alla libertà di stampa,
alla tranquillità economica e psicologica dei giornalisti e ai bilanci delle aziende
editoriali.
Larticolo 595 Cp prevede le sanzioni della multa e della reclusione in via
alternativa. Poniamo il caso che il giornalista-articolista venga condannato per diffamazione
a mezzo stampa (articolo 595 Cp) solo alla pena della multa (fino a un
milione), avendo il tribunale (in composizione monocratica) scartato la condanna alla pena
della reclusione da sei mesi a tre anni.
Il giornalista, che ha scritto larticolo "incriminato", e il direttore
responsabile (che ha omesso il controllo sullarticolo), una volta emessa la sentenza
di condanna alla sola multa, non possono impugnare il provvedimento avanti alla Corte
dAppello. Possono soltanto ricorrere in Cassazione per motivi di legittimità.
E dunque precluso un riesame di merito. In sostanza articolista e direttore pagano
subito la multa e poi, con leditore, sono nelle mani del giudice civile per quanto
riguarda la fissazione dellentità del risarcimento del danno (2043 Cc). La condanna
penale è infatti il presupposto della successiva condanna sul piano civilistico.
Lincertezza è sul quantum. Ma i tempi sono perigliosi, perché si può ripetere
quello che gli inglesi dicono del giudice dellequity: la giustizia è grande
quanto il piede del cancelliere, volendo dire che le sentenze cambiano ogni qual volta
cambia il cancelliere. Come dire, con i romani, tot capita tot sentenziae.
Anche larticolo 459 Cpp (Casi di procedimento
per decreto), riscritto dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479 sul giudice
unico, riserva una sorpresa sgradita. Dice questo nuovo articolo: "Nei
procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela (come
la diffamazione, ndr) se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha
nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba
applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena
detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla
data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel
registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di
emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena". Il
decreto penale, con la condanna a una pena pecuniaria, è inappellabile. Cè da
sperare che il Gip non accolga la richiesta del Pm. In precedenza non era previsto il
decreto penale per i reati perseguibili a querela.
Una nuova legge sulla rettifica . Il crescente numero di querele contro giornali e giornalisti rende necessaria,
secondo Fieg (Federazione editori) e Fnsi (sindacato dei giornalisti), una nuova legge
sulla rettifica in caso di diffamazione a mezzo stampa. E dello stesso avviso il
presidente della Camera, Luciano Violante, che ha esposto un suo progetto (condiviso
dallallora ministro della Giustizia Oliviero Diliberto) nel convegno del 23 giugno
1999 organizzato dallOrdine nazionale dei Giornalisti: ''Il problema più
significativo - ha detto Violante - è risarcire l'onore delle persone lese e
stabilire che la rettifica fatta nei termini previsti dalla legge ha una funzione di
risarcimento e che la stessa evita il risarcimento civile. C'è bisogno di una legge di
questo genere: i giornali potranno poi scegliere se rettificare o andare al processo
civile''.
La materia è complessa, perché si tratta di trovare un punto di
equilibrio tra lesigenza giuridica di tutelare lidentità della persona offesa
e il diritto di giornali e giornalisti di riferire quel che accade ai cittadini, titolari
a loro volta del diritto costituzionale allinformazione (corretta e completa)
elaborato dalla Consulta. In sostanza va affermato il principio secondo il quale la
persona offesa che non abbia chiesto la pubblicazione di una rettifica o smentita della
notizia lesiva non può chiedere il risarcimento del danno lamentato in conseguenza della
stessa. Nel caso di rifiuto di pubblicazione di rettifica o smentita, sono civilmente
responsabili per il risarcimento del danno, in solido con gli autori del reato e fra di
loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore. Nel caso di pubblicazione di
rettifica o smentita, la persone offesa può chiedere il risarcimento del
danno qualora dimostri, in relazione alla gravità dell'illecito e alle circostanze, che
l'adempimento non costituisca riparazione sufficiente.
Il "progetto Passigli".
In queste ore sono tornate alla ribalte alcune norme inserite nel "progetto
Passigli" (poi abortito) relativo allordinamento della professione
giornalistica. Lobiettivo perseguito è quello di garantire alle persone offese la
rettifica sui giornali (a costo zero); rettifica prevista dallarticolo 8 della legge
sulla stampa. In caso di rifiuto della pubblicazione della rettifica o della smentita, il
cittadino leso nei suoi diritti potrebbe rivolgersi al "Presidente dei Consigli
regionali o interregionali dellOrdine dei Giornalisti, il quale dispone in via
d'urgenza, con decreto, che i direttori responsabili delle testate (scritte, televisive,
radiofoniche e telematiche) edite nell'area di propria competenza territoriale pubblichino
la rettifica, nei termini temporali e secondo le modalità previsti dallarticolo 8.
In caso di marcato intervento da parte del Presidente dei Consigli regionali o
interregionali dellOrdine dei Giornalisti e qualora, trascorso il termine di cui al
secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata, l'autore
della richiesta di rettifica, (se non intende procedere a norma del decimo comma
dell'articolo 21) può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di
procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione". Questa proposta conferisce
al presidente dei Consigli dellOrdine dei Giornalisti un potete tipico
(paragiudiziario) delle autorità amministrative indipendenti.
La "trappola" dellarticolo 2947 del
Cc. Con la sentenza n. 5259/1984, la Corte di Cassazione ha stabilito
che ogni cittadino può tutelare il proprio onore e la propria dignità in sede civile
senza avviare lazione penale. Ogni cittadino può agire in sede penale entro tre
mesi dalla pubblicazione della notizia diffamatoria (art. 124 Cp). Il Parlamento non ha
provveduto, dopo la sentenza, a coordinare il tempo per lazione civile con quello
previsto per lazione penale. Così è rimasto in vigore larticolo 2947 del Cc,
in base al quale "il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito
si prescrive in 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato...In ogni caso, se il
fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione
più lunga, questa si applica anche allazione civile". Questa norma espone
giornalisti ed aziende al rischio di vedersi citare in giudizio, anche a distanza di 7-10
anni, per fatti remoti e sui quali il giornalista non ha conservato alcuna documentazione.
Molto opportunamente il "progetto Passigli" riduceva lazione di
risarcimento a 180 giorni: "In deroga a quanto previsto dallarticolo 2947
del Codice civile, lazione civile del risarcimento del danno conseguente ad
eventuale diffamazione perpetrata su mezzi di comunicazione si prescrive nel termine di
180 giorni dalla diffusione della notizia ritenuta diffamatoria>. Ci sembra
necessario insistere in tale proposta.
La registrazione delle testate on-line o telematiche .
Larticolo 5 della legge sulla stampa n. 47/1948 sulla registrazione delle testate
scritte, già esteso (con larticolo 10 della legge n. 223/1990) ai telegiornali e ai
radiogiornali, dovrebbe ricomprendere anche i giornali che utilizzano la rete per la
diffusione. Si calcola che i quotidiani on-line siano oggi 60 e che saranno 300 tra due
anni. La registrazione obbligatoria (che oggi è accettata, sul piano della
interpretazione estensiva, da alcuni tribunali come Milano, Roma, Napoli e Voghera) è la
condizione giuridica per lapplicazione del contratto giornalistico a quanti fanno
informazione nelle testate web.
Confido che Lei voglia esaminare con attenzione le
proposte formulate nella nota allegata e promuovere liniziativa riformatrice del
Governo ai sensi dellarticolo 71 della Costituzione.
Restando a Sua disposizione per un incontro e per ogni opportuno
approfondimento Le invio cordiali saluti,
Il presidente dellOgL
dott. Franco Abruzzo
Proposta di modifiche:
a. agli articoli 5, 8, 11, 12 e 13
della legge n. 47/1948;
b. allarticolo 595 Cp;
c. agli articoli 459 e 593 Cpp;
d. allarticolo 2947 Cc.
Legge n. 47/1948 sulla stampa
5. Registrazione
Nessun giornale, periodico, telegiornale, radiogiornale oppure giornale telematico
può essere pubblicato o trasmesso se non sia stato registrato presso la cancelleria del
Tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:
1. una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice
direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della
persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario
nonché il titolo e la natura della pubblicazione;
2. i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4;
3. un documento da cui risulti liscrizione nell'Albo dei giornalisti, nei casi in
cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;
4. copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona
giuridica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verifica la regolarità dei
documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, liscrizione del giornale o
periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.
Il registro è pubblico.
Emendamento
Lemendamento è costituito dalla parole scritte in corsivo.
8. Risposte e rettifiche
Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare
inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le
dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai
quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della
loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano
contenuto suscettibile di incriminazione penale.
Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono
pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di
pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si
riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre il secondo
numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che
ha riportato la notizia cui si riferisce.
Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e
devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta
righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce
direttamente alle affermazioni contestate.
I emendamento
La persona offesa che non abbia chiesto la pubblicazione di
una rettifica o smentita della notizia lesiva non può chiedere il risarcimento del danno
lamentato in conseguenza della stessa.
Nel caso di rifiuto di pubblicazione di rettifica o smentita, sono civilmente responsabili
per il risarcimento del danno, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il
proprietario della pubblicazione e l'editore.
Nel caso di pubblicazione di rettifica o smentita, la persone offesa può chiedere il
risarcimento del danno qualora dimostri, in relazione alla gravità dell'illecito e alle
circostanze, che l'adempimento non costituisca riparazione sufficiente.
Ragione dell'emendamento
1. Il Presidente della Camera ha auspicato che l'istituto
della rettifica sia disciplinato in modo che la stessa presenti funzioni risarcitorie ed
eviti il risarcimento civile.
Secondo l'emendamento proposto fino ad oggi in materia la responsabilità civile del
giornalista, del proprietario e dell'editore dovrebbe essere subordinata a) alla
mancata pubblicazione o smentita o rettifica; ovvero b) alla mancata richiesta
della smentita o rettifica da parte della persona offesa.
Questa sarebbe dunque arbitra di chiedere o non chiedere la rettifica; e sarebbe portata a
non chiederla per poter agire contro i responsabili per il risarcimento del danno.
La soluzione normativa non sembra ragionevole, ponendosi in contrasto con l'articolo
1227 Cc secondo cui il risarcimento non é dovuto per i danni che l'interessato
avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza.
2. La rettifica deve perciò considerarsi per la persona
offesa un onere da assolvere per eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli della
notizia lesiva. L'inosservanza dell'onere rivela negligenza, ovvero l'intendimento
(immeritevole di tutela) di ottenere il risarcimento di un danno evitabile o quanto meno
suscettibile di attenuazione. Sembra perciò ragionevole ricollegare all'inosservanza
l'esclusione a priori della sanzione risarcitoria.
3. La questione del risarcimento del danno dunque si pone
soltanto se sia chiesta la rettifica. Si profila così l'alternativa, tra il rifiuto
all'adempimento e la pubblicazione.
Nel caso di rifiuto nulla questio: sussiste pienamente la responsabilità
civile dell'autore del reato, del proprietario della pubblicazione e dell'editore.
Nel caso di ottemperanza, invece, compete al giudice di merito valutare se, in relazione
alla gravità dell'illecito e alle circostanze, la misura riparatoria possa considerarsi
tale da esaurire l'esigenza riparatoria, o se residui un danno risarcibile. L'onere
della prova di un danno residuale è a carico dell'interessato. In alternativa l'onere
della prova potrebbe essere posto a carico della controparte con 1a seguente formulazione:
"Nel caso di pubblicazione (..) i responsabili non sono tenuti al risarcimento del
danno qualora dimostrino, in relazione alla peculiarità della notizia e alle circostanze,
che l 'adempimento costituisca riparazione sufficiente".
II emendamento
Il Presidente dei Consigli regionali o interregionali
dellOrdine dei Giornalisti dispone in via d'urgenza, con decreto, che i direttori
responsabili delle testate (scritte, televisive, radiofoniche e telematiche) edite
nell'area di propria competenza territoriale, su richiesta della parte offesa,
pubblichino la rettifica di cui al comma 1 di questo articolo, nei termini temporali e
secondo le modalità previsti dai commi 2 e 3 di questo stesso articolo. In caso di
marcato intervento da parte del Presidente dei Consigli regionali o interregionali
dellOrdine dei Giornalisti e qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo
comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione
di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di
rettifica, (se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21) può
chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del Cpc, che sia ordinata la
pubblicazione.
La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al
presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
tre milioni a cinque milioni di lire. (La sentenza di condanna deve essere pubblicata per
estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina
che la pubblicazione omessa sia effettuata).
Ove il direttore responsabile, senza giustificato motivo,
ometta o ritardi ladempimento del decreto del presidente del Consiglio regionale o
interregionale, il Consiglio regionale o interregionale competente, informato
tempestivamente, avvia lazione disciplinare prevista dallarticolo 48 in
relazione allarticolo 2 della legge 3 febbraio 1963 n. 69.
11. Responsabilità civile
1. Per i reati commessi col mezzo della stampa, in
caso di rifiuto di pubblicazione di rettifica o smentita secondo le modalità di cui
allarticolo 8, sono civilmente responsabili per il risarcimento del danno,
in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e
leditore.
2. In deroga a quanto previsto dallarticolo 2947 del
Codice civile, lazione civile del risarcimento del danno conseguente ad eventuale
diffamazione perpetrata su mezzi di comunicazione si prescrive nel termine di 180 giorni
dalla diffusione della notizia ritenuta diffamatoria.
Emendamento
Lemendamento è costituito dalla parole scritte in corsivo ed è mutuato dal
"Progetto Passigli".
Ragione dellemendamento
Occorre sancire un termine di prescrizione particolarmente breve, in deroga alle
disposizioni generali, per evitare che la persona offesa si riservi di agire dopo molto
tempo dal fatto lesivo, quando la relativa documentazione non è più disponibile o è
andata perduta.
12. Riparazione pecuniaria
Eliminare la sanzione della riparazione ai sensi dell'articolo 12 della legge
sulla stampa.
Ragione dell'emendamento
Il risarcimento del danno risentito dalla persona offesa, sul
piano morale e materiale, è tale da ripristinare esaurientemente la sfera patrimoniale e
non patrimoniale della medesima. L'ulteriore sanzione della c.d. riparazione si colloca a
metà strada tra pena e risarcimento sfuggendo all'una e all'altra classificazione. La
misura, ispirata ad una particolare severità punitiva nei confronti del responsabile, è
in realtà priva di causa e ingiustificabile.
13. Pene per la diffamazione
Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa,
consistente nellattribuzione di un fatto determinato, si applica, in caso di
rifiuto di pubblicazione di rettifiche o smentite secondo le modalità di cui
allarticolo 8, la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della
multa non inferiore a lire cinquecentomila.
Codice penale
595 Cp. Diffamazione.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente,
comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito [c.p. 598] con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della
reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni (1).
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità,
ovvero in atto pubblico [c.c. 2699], in caso di rifiuto di pubblicazione di
rettifica o smentita secondo le modalità di cui allarticolo 8 l. n. 47/1948, la
pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un
milione.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua
rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate [c.p. 29,
64].
Emendamento
Lemendamento è costituito dalla parole scritte in corsivo.
Ragione dellemendamento
Si rinvia alla ragione esposta a proposito della rettifica.
Codice di procedura penale
Aggiungere un quinto comma allarticolo 459 Cpp:
"Il procedimento per decreto non è ammesso nel caso di
diffamazione commessa col mezzo della stampa con o senza lattribuzione di un fatto
determinato".
Aggiungere un quarto comma dell'articolo 593 Cpp:
"E' sempre ammesso l'appello avverso le sentenze di
condanna per il reato di diffamazione".
Ragione degli emendamenti agli articoli 459 e 593
Cpp
1. La peculiarità del caso giustifica ampiamente che, per
le pronunce di condanna per diffamazione, sia riaffermata la regola della verifica in aula
e dell'appellabilità
2. La sentenza di condanna deve essere considerata
soprattutto nella sua consistenza di affermazione della responsabilità civile per il
risarcimento del danno (an debeatur). L'inammissibilità dell'appello priva l'interessato
della possibilità di una revisione nel merito, in una. materia caratterizzata da un
elevato tasso di opinabilità. Ed è paradossale che ciò avvenga quando, nell'alternativa
tra multa e reclusione, il giudice di merito opti per la pena meno gravosa. L'imputato
dovrebbe augurarsi, per proporre appello, che il giudice dimostri particolare severità ed
irroghi la pena della reclusione.
Il presidente dellOgL
dott. Franco Abruzzo
Associazione PeaceLink
C.P. 2009 - 74100 Taranto
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