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Gli atti e i lavori parlamentari

Alleghiamo alcuni stralci dei lavori parlamentari in merito alla proposta di legge 7292, che avrebbe modificato pesantemente la legge sulla stampa. Tutti i documenti sono consultabili all'indirizzo www.camera.it con una "ricerca per numero" del progetto di legge 7292.

In coda al testo sono allegati gli articoli della legge sulla stampa che stanno per essere modificati, con le relative modifiche scritte in maiuscolo.


CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA
Resoconto della II Commissione permanente
(Giustizia)


Giovedì 18 gennaio 2001. - Presidenza del Presidente Anna FINOCCHIARO FIDELBO. - Interviene il Ministro della Giustizia Piero Fassino e il sottosegretario di Stato per la Giustizia Marianna Li Calzi.

La seduta comincia alle 13.30.
Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione.
C. 7292 Anedda, C. 1808 Stefani, C. 3073 Cola, C. 6286 Turroni, C. 6302 Sanza, C. 6363 Pecorella, C. 7014 Pisapia, C. 7419 Volontè e C. 7422 Siniscalchi.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato il 21 dicembre 2000.

Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, dopo aver avvertito che sono stati presentati emendamenti al testo in esame (vedi allegato 2), ricorda che il provvedimento è nuovamente iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da martedì 23 gennaio.

(omissis)

Sebastiano NERI (AN), relatore, (omissis) Rende nota quindi alla Commissione una serie di rilievi critici avanzati dall'associazione di editori di siti Internet che paventa la sostanziale inapplicabilità della disciplina che ci si appresta ad approvare in relazione alle norme sulla registrazione e sull'indicazione del responsabile editoriale; tale regolamentazione rischia infatti di scoraggiare la creazione in Italia dei siti Internet cui si riferisce la normativa medesima. Ribadisce in conclusione di rimettersi alle valutazioni della Commissione su tutti gli emendamenti presentati.

Il ministro Piero FASSINO, manifestando apprezzamento per le proposte avanzate nel corso del dibattito, dichiara la disponibilità del Governo a ritirare i suoi emendamenti. Sottolinea tuttavia che l'impostazione che sembra prevalere in Commissione, basata sulla non punibilità nei casi di rettifica, fermo restando il risarcimento del danno, rischia di trovare pochi consensi al Senato, con la conseguenza che il provvedimento difficilmente riuscirebbe ad essere approvato entro la fine della legislatura.

(omissis)




ALLEGATO 2

Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione. (Anedda C. 7292).
EMENDAMENTI

(omissis)

ART. 9.
Dopo il comma 2 dell'articolo 9, aggiungere i seguenti:
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:
I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere, anche se diffusi a mezzo di trasmissioni informatiche o telematiche, devono recare la indicazione:
del luogo e della data della pubblicazione;
del nome e del domicilio dello stampatore o della persona responsabile della gestione della diffusione nel caso di trasmissioni informatiche o telematiche;
del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.
3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 dopo le parole: «Ogni giornale o altro periodico» sono inserite le seguenti: «, anche se diffuso a mezzo di trasmissioni informatiche o telematiche».
4. Al comma 1 dell'articolo della legge 8 febbraio 1948, n. 47 dopo le parole «o altro periodico» sono inserite le seguenti: «anche se diffuso a mezzo di trasmissioni informatiche o telematiche».
5. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 dopo le parole: «o periodico», sono inserite le seguenti: «anche se diffuso a mezzo di trasmissioni informatiche o telematiche».
6. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 le parole: «Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa», sono sostituite dalle seguenti: «Il direttore è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa, anche se diffusi a mezzo di trasmissioni informatiche o telematiche».
7. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è inserito il seguente: «Nel caso di cui al primo comma, quando i reati sono commessi con trasmissione informatica o telematica sono civilmente responsabili in solido con gli autori del reato e fra di loro, l'editore e la persona responsabile della gestione della diffusione.
8. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 dopo le parole: «o periodico,» sono inserite le seguenti: «anche se diffuso a mezzo di trasmissioni informatiche o telematiche».
9. 50.Il Governo.


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