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Gli atti e i lavori parlamentari
Alleghiamo alcuni stralci dei lavori parlamentari in merito alla proposta di legge 7292, che avrebbe modificato pesantemente la legge sulla stampa. Tutti i documenti sono consultabili all'indirizzo www.camera.it con una "ricerca per numero" del progetto di legge 7292. ALLEGATO 2 Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione. (Anedda C. 7292). EMENDAMENTI (omissis) ART. 9. Dopo il comma 2 dell'articolo 9, aggiungere i seguenti: 2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente: I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere, anche se diffusi a mezzo di trasmissioni informatiche o telematiche, devono recare la indicazione: del luogo e della data della pubblicazione; del nome e del domicilio dello stampatore o della persona responsabile della gestione della diffusione nel caso di trasmissioni informatiche o telematiche; del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile. 3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 dopo le parole: «Ogni giornale o altro periodico» sono inserite le seguenti: «, anche se diffuso a mezzo di trasmissioni informatiche o telematiche». 4. Al comma 1 dell'articolo della legge 8 febbraio 1948, n. 47 dopo le parole «o altro periodico» sono inserite le seguenti: «anche se diffuso a mezzo di trasmissioni informatiche o telematiche». 5. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 dopo le parole: «o periodico», sono inserite le seguenti: «anche se diffuso a mezzo di trasmissioni informatiche o telematiche». 6. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 le parole: «Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa», sono sostituite dalle seguenti: «Il direttore è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa, anche se diffusi a mezzo di trasmissioni informatiche o telematiche». 7. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è inserito il seguente: «Nel caso di cui al primo comma, quando i reati sono commessi con trasmissione informatica o telematica sono civilmente responsabili in solido con gli autori del reato e fra di loro, l'editore e la persona responsabile della gestione della diffusione. 8. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 dopo le parole: «o periodico,» sono inserite le seguenti: «anche se diffuso a mezzo di trasmissioni informatiche o telematiche». 9. 50.Il Governo.
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