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Appello per la Liberta' di Espressione, di Comunicazione e di Informazione in rete.

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Come sarebbe diventata la legge sulla stampa in caso di approvazione della proposta di legge 7292
(le modifiche proposte sono indicate con lettere maiuscole).

Disposizioni sulla stampa: legge 8 febbraio 1948, n. 47

(omissis)

Art. 2 - Indicazioni obbligatorie sugli stampati

(omissis)

I giornali, le pubblicazioni delle agenzie di informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere, ANCHE SE DIFFUSI A MEZZO DI TRASMISSIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE, devono recare la indicazione:

del luogo e della data della pubblicazione;

del nome e del domicilio dello stampatore O DELLA PERSONA RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLA DIFFUSIONE NEL CASO DI TRASMISSIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE;

Art. 3 - Direttore responsabile

Ogni giornale o altro periodico, ANCHE SE DIFFUSO A MEZZO DI TRASMISSIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE, deve avere un direttore responsabile.

(omissis)

Art. 4 - Proprietario

Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, ANCHE SE DIFFUSO A MEZZO DI TRASMISSIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

(omissis)

Art. 5 - Registrazione

Nessun giornale o periodico, ANCHE SE DIFFUSO A MEZZO DI TRASMISSIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE, può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del Tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

(omissis)

Art. 8 - Risposte e rettifiche

IL DIRETTORE È TENUTO A FARE INSERIRE GRATUITAMENTE NEL QUOTIDIANO O NEL PERIODICO O NELL'AGENZIA DI STAMPA, ANCHE SE DIFFUSI A MEZZO DI TRASMISSIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purchè le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

(omissis)

Art. 11 - Responsabilità civile

Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

NEL CASO DI CUI AL PRIMO COMMA, QUANDO I REATI SONO COMMESSI CON TRASMISSIONE INFORMATICA O TELEMATICA SONO CIVILMENTE RESPONSABILI IN SOLIDO CON GLI AUTORI DEL REATO E FRA DI LORO, L'EDITORE E LA PERSONA RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLA DIFFUSIONE.

(omissis)

Art. 16 - Stampa clandestina

Chiunque intraprende la pubblicazione di un giornale o altro periodico, ANCHE SE DIFFUSO A MEZZO DI TRASMISSIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE, senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall' art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire cinquecentomila.

(omissis)


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