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Cambia la legge sulla stampa: la rettifica riduce il risarcimento
Il Sole 24 Ore 19-11-2000

Il Sole 24 Ore, domenica 19 novembre 2000 - Norme e Tributi

ROMA. La legge n. 47/1948 sulla stampa, dopo 52 anni, viene radicalmente rinnovata. Questa è la portata degli emendamenti alla "proposta di legge Anedda" (7292/2000), che il ministro della Giustizia, Piero Fassino, presenterà, a partire da lunedì alla Camera. Le testate on-line dovranno essere registrate come i quotidiani, i periodici, i giornali radiofonici e televisivi); il reato di diffamazione (coordinato con il 595 Cp) prevederà alternativamente carcere (da 6 mesi a 3 anni) o multa (non inferiore a un milione), mentre attualmente, quando nell’articolo c’è l’attribuzione di un fatto determinato, abbina carcere (da 1 a 6 anni) e multa (non inferiore a 500mila lire); scomparirà l’istituto della riparazione (determinata oggi "in relazione alla gravità dell’offesa e alla diffusione dello stampato"); il danno liquidato "con valutazione equitativa" non potrà superare i 50 milioni di lire. Il pacchetto degli emendamenti è il frutto di due incontri che il ministro, - assistito dal sottosegretario Marianna Li Calzi e da Vladimiro Zagrebelsky, capo dell’Ufficio legislativo del Dicastero -, ha avuto con i rappresentanti dell’Ordine dei Giornalisti, della Fnsi, della Fieg, della presidenza del Consiglio e dell’Ufficio del Garante della privacy. In contemporanea il Senato ha imboccato la via del ripristino dell'appello per le sentenze di condanna pecuniaria connesse al reato di diffamazione a mezzo stampa.

La . An ha chiesto e ottenuto, sfruttando un articolo del regolamento della Camera, che la proposta di legge firmata da alcuni suoi deputati (il primo è Gianfranco Anedda) in materia di diffamazione avesse la precedenza nell'esame da parte della Commissione Giustizia. Questo progetto in sostanza abolisce il reato di diffamazione a mezzo stampa. La proposta (soprattutto quando parla di non punibilità) appare suggestiva, ma gli esperti ritengono che la stessa sia in potenziale conflitto con la Costituzione.

Gli emendamenti del ministro della Giustizia. Negli emendamenti viene stabilito un principio nuovo, che recupera il contenuto dell’articolo 1227 del Cc: . Si porrà per i direttori dei giornali la sfida di dare piena attuazione all’articolo 8 della legge sulla stampa che impone la pubblicazione delle rettifiche (contenute entro le 30 righe) "in testa di pagina e nella stessa pagina del giornale che ha riportate la notizia cui si riferiscono" nonché "con le medesime caratteristiche tipografiche". Il giudice potrà valutare se la pubblicazione della rettifica abbia coperto il danno per intero o solo in parte. Dal pagamento del danno non sono esclusi gli editori.

L'interdizione temporanea. Il ministro della Giustizia precisa che, in caso di condanna (anche a una multa), al giornalista possa essere inflitta l'interdizione temporanea dell'esercizio della professione . L'interdizione, comunque, è già prevista, quando emerge una violazione grave dei , dagli articoli 30 e 31 del Cp per tutte le professioni e può abbracciare un periodo da un mese a 5 anni. Fassino, invece, ha coordinato la pena accessoria con la legge n. 69/1963 sulla professione giornalistica, che prevede, in sede disciplinare, la sospensione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a 12, "quando l’iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professione". La misura dell’interdizione non scatta automaticamente, ma va valutata dal giudice caso per caso.

Coordinazione tra Codice penale e Codice civile. Il cittadino, che si ritiene diffamato, può agire in sede penale entro tre mesi, mentre in sede civile tale termine è di 5 anni, che può aumentare quando è "più lunga" la prescrizione del reato attribuibile al giornalista (3° comma dell’articolo 2947 Cc). Anedda suggerisce di contenere tale termine entro i 12 mesi, mentre l’Ordine dei Giornalisti chiede un termine di 6 mesi. Fassino si è riservato, su questo argomemnto, di aggiungere un altro emendamento alla sua proposta complessiva.

Franco Abruzzo


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