ALLEGATO N.1
Decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230
(in
Suppl. ordinario n. 74, alla Gazz. Uff. n. 136, del 13 giugno)
Attuazione
delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in
materia di radiazioni ionizzanti.
(…)
Art. 7.
Definizioni concernenti particolari impianti
nucleari e documenti relativi.
1.
Per l'applicazione del
presente decreto valgono le
seguenti definizioni di particolari
impianti nucleari, documenti e
termini relativi:
--a)
reattore nucleare: ogni
apparato destinato ad usi pacifici progettato od usato per
produrre una reazione nucleare a
catena, capace di autosostenersi in condizioni normali, anche
in assenza di sorgenti neutroniche (…)
Sezione I
Piani di emergenza.
Art. 115.
Emergenza nucleare.
1.
L'emergenza nucleare
disciplinata nel presente capo e' riferita alle situazioni
determinate da eventi
incidentali negli impianti nucleari
di cui agli articoli 36 e 37,
nonche' da eventi incidentali che
diano luogo o
possano dar luogo
ad una immissione di
radioattivita' nell'ambiente, tale da comportare dosi per il gruppo di
riferimento della popolazione
superiori ai valori stabiliti
con i provvedimenti di cui al comma 6 dell'art. 96 e che avvengano:
--a) in impianti al di fuori del territorio
nazionale;
--b) in navi a propulsione nucleare in aree
portuali;
--c) nel corso di trasporto di materie
radioattive;
ovvero
--d) che non siano preventivamente
correlabili con alcuna specifica area del territorio nazionale.
Art. 120.
Riesame, aggiornamento e
annullamento del piano di emergenza esterna.
1.
Il piano di
emergenza esterna deve
essere riesaminato dal prefetto
e dal Comitato provinciale di cui all'art. 118 in caso di
modifiche rilevanti dei
presupposti tecnici di cui all'art. 117, e comunque ogni triennio, in relazione ai mutamenti
sopravvenuti nelle circostanze precedentemente valutate, e particolarmente
nell'ambiente fisico, demografico e
nelle modalita' per
l'impiego dei mezzi previsti, ed allo scopo
di adeguarlo alle mutate esigenze della sicurezza ed allo
sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili. Gli aggiornamenti eventualmente necessari sono effettuati
con le procedure di cui agli
articoli 118 e 119.
Art. 124.
Aree portuali.
1. Con decreto del Ministro
per il coordinamento della protezione civile,
di concerto con
i Ministri dell'ambiente, della difesa,
dell'interno, dei trasporti
e della navigazione
e della sanita', sentita l'ANPA, sono
stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni del
presente capo alle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio
a propulsione nucleare.
Capo X
STATO DI EMERGENZA
NUCLEARE
Sezione II
Informazione della
popolazione.
Art. 127.
Situazioni disciplinate.
1.
Le norme della presente sezione disciplinano le
attivita' e le procedure di informazione della popolazione sulle
misure di protezione sanitaria
e sul comportamento da adottare
per i casi di emergenza radiologica e
si applicano alle situazioni di emergenza di cui alla sezione I
del presente capo,
nonche' ai casi previsti
all'art.
101, comma 3.
Art. 128.
Definizioni.
1.
Ferme restando le
definizioni di cui
al capo II, ai fini
dell'applicazione della presente
sezione valgono le
definizioni seguenti:
--a)
popolazione che rischia di
essere interessata dall'emergenza radiologica:
qualsiasi gruppo di
popolazione per il quale e' stato stabilito un piano di intervento in
previsione di casi di emergenza
radiologica;
--b)
popolazione effettivamente interessata dall'emergenza radiologica:
qualsiasi gruppo di
popolazione per il
quale sono previste misure
specifiche di protezione qualora sopravvenga un caso
di
emergenza radiologica;
--c)
piano di intervento: i piani di emergenza di cui alla sezione I del
presente capo, ovvero i piani di cui alla legge 24 febbraio
1992, n. 225, che tengano conto
delle situazioni previste all'art. 101, comma 3.
Art. 129.
Obbligo di informazione.
1.
Le informazioni previste nella presente sezione devono
essere fornite alle popolazioni definite all'art. 128 senza che le stesse ne
debbano fare richiesta. Le informazioni
devono essere accessibili al pubblico,
sia in condizioni normali, sia
in fase di preallarme o di emergenza radiologica.
Art. 130.
Informazione preventiva.
1.
La popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza
radiologica viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di
protezione sanitaria ad essa applicabili nei vari casi di
emergenza prevedibili, nonche' sul
comportamento da adottare
in caso di emergenza radiologica.
2. L'informazione comprende almeno i
seguenti elementi:
--a)
natura e caratteristiche della radioattivita' e suoi
effetti sulle persone e sull'ambiente;
--b)
casi di emergenza
radiologica presi in
considerazione e
relative
conseguenze per la popolazione e l'ambiente;
--c) comportamento da adottare in tali
eventualita';
--d)
autorita' ed enti
responsabili degli interventi
e misure urgenti previste per informare, avvertire, proteggere e
soccorrere la popolazione in caso di emergenza radiologica.
3.
Informazioni dettagliate sono rivolte a particolari gruppi di
popolazione in relazione
alla loro attivita', funzione e
responsabilita' nei riguardi
della collettivita' nonche' al ruolo che eventualmente debbano assumere
in caso di emergenza.
Art. 133.
Commissione permanente per
l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.
1.
e' istituita presso
il Ministero della sanita' una commissione permanente per
l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni
ionizzanti, con il compito di:
--a)
predisporre ed aggiornare le informazioni preventive di cui
agli articoli 130 e 132 e di indicare
le vie di comunicazione idonee alla loro diffusione, nonche' la frequenza della
diffusione stessa;
--b)
predisporre gli schemi
generali delle informazioni da diffondere in caso
di emergenza di cui all'art. 131 e indicare i criteri per
l'individuazione degli idonei mezzi di comunicazione;
--c) fornire consulenza agli organi di cui
all'art. 134;
--d)
studiare le modalita'
per la verifica che
l'informazione preventiva sia giunta
alla popolazione, utilizzando
anche le strutture del servizio sanitario nazionale ed il
sistema informativo sanitario.
2. La commissione e' nominata con decreto
del Ministro della sanita', di
concerto con i Ministri
dell'interno, per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente,
sentita l'ANPA. La commissione e' composta
da quindici esperti
in materia di
radioprotezione, protezione
civile e comunicazioni di massa.
Con il medesimo decreto sono stabilite le norme di funzionamento della
commissione stessa.
Art. 134.
Procedure di attuazione.
1. Con decreto del Ministro della sanita', d'intesa
con i Ministri dell'interno, per il
coordinamento della protezione
civile e dell'ambiente, sentita
l'ANPA e le altre amministrazioni interessate, sono individuati le autorita'
e gli enti che provvedono o concorrono alla
diffusione
dell'informazione di cui all'art. 130, i relativi compiti e
le modalita' operative
in funzione dei
destinatari dell'informazione stessa.
2.
Le modalita' operative
per la definizione e per la diffusione delle informazioni di cui
all'art. 131 vengono stabilite nei piani di intervento. A
tal fine i prefetti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della
protezione civile predispongono,
nell'ambito dei piani
di intervento di rispettiva
competenza, i piani di informazione della popolazione, sulla base
degli schemi predisposti dalla commissione permanente di cui all'art. 133.