ALLEGATO N.1

 

 

Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

(in Suppl. ordinario n. 74, alla Gazz. Uff. n. 136, del 13 giugno)

 

Attuazione delle direttive Euratom  80/836,  84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti.

 

(…)

 

                             Art. 7.

  Definizioni concernenti particolari impianti nucleari e documenti relativi.

 

  1.  Per  l'applicazione  del  presente  decreto valgono le seguenti definizioni  di  particolari  impianti  nucleari, documenti e termini relativi:

  --a)  reattore  nucleare:  ogni  apparato destinato ad usi pacifici progettato  od  usato  per  produrre  una reazione nucleare a catena, capace  di  autosostenersi in condizioni normali, anche in assenza di sorgenti neutroniche (…)

 

 

                             Sezione I

                         Piani di emergenza.

 

                              Art. 115.

                         Emergenza nucleare.

 

  1.  L'emergenza  nucleare disciplinata nel presente capo e' riferita alle  situazioni  determinate  da  eventi  incidentali negli impianti nucleari  di  cui agli articoli 36 e 37, nonche' da eventi incidentali che   diano   luogo   o  possano  dar  luogo  ad  una  immissione  di radioattivita' nell'ambiente, tale da comportare dosi per il gruppo di riferimento  della  popolazione  superiori  ai valori stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 6 dell'art. 96 e che avvengano:

  --a) in impianti al di fuori del territorio nazionale;

  --b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali;

  --c) nel corso di trasporto di materie radioattive;

  ovvero

  --d) che non siano preventivamente correlabili con alcuna specifica area del territorio nazionale.

 

                            Art. 120.

                Riesame, aggiornamento e annullamento del piano di emergenza esterna.

 

  1.  Il  piano  di  emergenza  esterna  deve  essere riesaminato dal prefetto  e  dal  Comitato provinciale di cui all'art. 118 in caso di modifiche  rilevanti  dei  presupposti tecnici di cui all'art. 117, e comunque  ogni triennio, in relazione ai mutamenti sopravvenuti nelle circostanze precedentemente valutate, e particolarmente nell'ambiente fisico,   demografico  e  nelle  modalita'  per  l'impiego  dei  mezzi previsti,  ed  allo  scopo  di  adeguarlo  alle mutate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili. Gli aggiornamenti   eventualmente   necessari   sono  effettuati  con  le procedure di cui agli articoli 118 e 119.

 

                              Art. 124.

                           Aree portuali.

 

  1.  Con  decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile,  di  concerto  con  i  Ministri  dell'ambiente, della difesa, dell'interno,  dei  trasporti  e  della  navigazione  e della sanita', sentita  l'ANPA,  sono  stabilite  le  modalita' di applicazione delle disposizioni  del  presente capo alle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare.

 

 

 

                                Capo X

                     STATO DI EMERGENZA NUCLEARE

                              Sezione II

                   Informazione della popolazione.

 

                              Art. 127.

                      Situazioni disciplinate.

 

  1.  Le  norme  della presente sezione disciplinano le attivita' e le procedure   di   informazione   della  popolazione  sulle  misure  di protezione  sanitaria  e  sul comportamento da adottare per i casi di emergenza  radiologica e si applicano alle situazioni di emergenza di cui  alla  sezione  I  del  presente  capo,  nonche'  ai casi previsti

all'art. 101, comma 3.

 

                              Art. 128.

                            Definizioni.

 

  1.  Ferme  restando  le  definizioni  di  cui  al  capo II, ai fini dell'applicazione  della  presente  sezione  valgono  le  definizioni seguenti:

  --a)  popolazione  che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica:  qualsiasi  gruppo  di  popolazione per il quale e' stato stabilito  un  piano di intervento in previsione di casi di emergenza

radiologica;

  --b)    popolazione   effettivamente   interessata   dall'emergenza radiologica:  qualsiasi  gruppo  di  popolazione  per  il  quale sono previste  misure specifiche di protezione qualora sopravvenga un caso

di emergenza radiologica;

  --c)  piano di intervento: i piani di emergenza di cui alla sezione I  del  presente  capo,  ovvero i piani di cui alla legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  che tengano conto delle situazioni previste all'art. 101, comma 3.

 

                              Art. 129.

                      Obbligo di informazione.

 

  1.  Le  informazioni  previste nella presente sezione devono essere fornite alle popolazioni definite all'art. 128 senza che le stesse ne debbano  fare richiesta. Le informazioni devono essere accessibili al pubblico,  sia  in condizioni normali, sia in fase di preallarme o di emergenza radiologica.

 

                              Art. 130.

                      Informazione preventiva.

 

  1.  La popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione  sanitaria  ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili,   nonche'  sul  comportamento  da  adottare  in  caso  di emergenza radiologica.

  2. L'informazione comprende almeno i seguenti elementi:

  --a)  natura  e  caratteristiche della radioattivita' e suoi effetti sulle persone e sull'ambiente;

  --b)  casi  di  emergenza  radiologica  presi  in  considerazione e

relative conseguenze per la popolazione e l'ambiente;

  --c) comportamento da adottare in tali eventualita';

  --d)  autorita'  ed  enti  responsabili  degli  interventi  e misure urgenti previste per informare, avvertire, proteggere e soccorrere la popolazione in caso di emergenza radiologica.

  3.  Informazioni  dettagliate  sono rivolte a particolari gruppi di popolazione   in   relazione   alla   loro   attivita',   funzione   e responsabilita'  nei  riguardi  della collettivita' nonche' al ruolo che eventualmente debbano assumere in caso di emergenza.

 

                             Art. 133.

              Commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.

 

  1.  e'  istituita  presso  il Ministero della sanita' una commissione permanente  per  l'informazione  sulla  protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, con il compito di:

  --a)  predisporre  ed  aggiornare le informazioni preventive di cui agli  articoli 130 e 132 e di indicare le vie di comunicazione idonee alla loro diffusione, nonche' la frequenza della diffusione stessa;

  --b)   predisporre   gli  schemi  generali  delle  informazioni  da diffondere  in  caso  di  emergenza  di cui all'art. 131 e indicare i criteri per l'individuazione degli idonei mezzi di comunicazione;

  --c) fornire consulenza agli organi di cui all'art. 134;

  --d)  studiare  le  modalita'  per  la  verifica  che l'informazione preventiva   sia   giunta  alla  popolazione,  utilizzando  anche  le strutture  del servizio sanitario nazionale ed il sistema informativo sanitario.

  2. La commissione e' nominata con decreto del Ministro della sanita', di  concerto  con i Ministri dell'interno, per il coordinamento della protezione  civile  e dell'ambiente, sentita l'ANPA. La commissione e' composta   da   quindici   esperti  in  materia  di  radioprotezione, protezione  civile  e comunicazioni di massa. Con il medesimo decreto sono stabilite le norme di funzionamento della commissione stessa.

 

                              Art. 134.

                      Procedure di attuazione.

 

  1.  Con  decreto del Ministro della sanita', d'intesa con i Ministri dell'interno,   per   il  coordinamento  della  protezione  civile  e dell'ambiente, sentita l'ANPA e le altre amministrazioni interessate, sono  individuati  le autorita' e gli enti che provvedono o concorrono alla  diffusione  dell'informazione  di  cui all'art. 130, i relativi compiti   e   le  modalita'  operative  in  funzione  dei  destinatari dell'informazione stessa.

  2.  Le  modalita'  operative  per la definizione e per la diffusione delle informazioni di cui all'art. 131 vengono stabilite nei piani di intervento.  A  tal fine i prefetti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri  - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile predispongono,  nell'ambito  dei  piani  di  intervento di rispettiva competenza,  i  piani  di  informazione della popolazione, sulla base degli schemi predisposti dalla commissione permanente di cui all'art. 133.