ACCORDO PROVVISORIO PER LA PACE

ED AUTOGOVERNO IN KOSOVO (23 febbraio 1999)

Vedi anche le modifiche a questo testo proposte dalla delegazione Jugoslava CONTENUTI Struttura Articolo I: Principi Articolo II: Misure per costruire la fiducia Capitolo 1: Costituzione Articolo I: Principi di Autogoverno Democatico in Kosovo Articolo II: L’assemblea Articolo III: Presidente di Kosovo Articolo IV: Organi Amministrativi e Governativi Articolo V: Ordinamento giudiziario Articolo VI: Diritti umani e Libertà Fondamentali Articolo VII: Comunità nazionali Articolo VIII: Comuni Articolo IX: Rappresentazione Articolo X: Emendamento Articolo XI: Entrata in Forza Capitolo 2: Polizia e la Sicurezza Pubblica e Civile Articolo I: Principi generali Articolo II: Polizia comunale Articolo III: Polizia Accademia provvisoria Articolo IV: Commissione di Giustizia criminale Articolo V: Pattugli Operazioni in Kosovo Articolo VI: La sicurezza su Confini Internazionali Articolo VII: Arresto e la Detenzione Articolo VIII: Amministrazione della Giustizia Articolo IX: Finale Autorità per Interpretare Capitolo 3: Condotta e Soprintendenza di Elezioni Articolo I: Le condizioni per Elezioni Articolo II: Ruolo dell'OSCE Articolo III: Elezione Commissione centrale Capitolo 4a: Problemi economici Articolo I Articolo II Capitolo 4b: Assistenza umanitaria, Ricostruzione e Sviluppo Economico Capitolo 5: Missione operativa I Articolo I: Istituzioni Articolo II: Le responsabilità ed i Poteri Articolo III: Status della Missione operativa Articolo IV: Processo della Realizzazione Articolo V: Autorità per Interpretare Capitolo 6: Difensore civile Articolo I: Generale Articolo II: Giurisdizione Articolo III: I poteri ed i Doveri Capitolo 7: Missione operativa II Articolo I: Obbligazioni generali Articolo II: La cessazione delle Ostilità Articolo III: Ridislocazione, Ritiro, Smilitarizzazione delle Forze Articolo IV: VJ Forze Articolo V: Altre Forze Articolo VI: MUP Articolo VII: Notificazione Articolo VIII: Operazioni ed Autorità del KFOR Articolo IX: Controllo di confine Articolo X: Controlli di Movimento Aria Articolo XI: Stabilimento di una Commissione Militare Unita Articolo XII: Liberazione del prigioniero Articolo XIII: Cooperazione Articolo XIV: Notificazione a Comando Militare Articolo XV: Autorità Finale per Interpretare Articolo XVI: K-giorno Appendici Appendice A: VJ/MUP Luoghi approvati di Accantonamento Appendice B: Status della Forza di Realizzazione Militare e Multi-nazionale Capitolo 8: Emendamento, Accertamento Comprensivo, e Clausole Finali Articolo I: Emendamento ed Accertamento Comprensivo Articolo II: Clausole Finali Le Parti al presente Accordo, Convinte del bisogno per una soluzione pacifica e politica in Kosovo come un requisito indispensabile per la stabilità e la democrazia, Determinate a stabilire un ambiente pacato in Kosovo, Riaffermando il loro impegno agli Scopi e Principi delle Nazioni Unite, così come ai principi dell’OSCE, incluso l’Atto Finale di Helsinki e la Dichiarazione di Parigi per una nuova Europa, Richiamando l'impegno della comunità internazionale alla sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica Federale della Iugoslavia, Richiamando gli elementi o principii di base adottati dal Gruppo di Contatto alla sua riunione ministeriale a Londra il 29 gennaio 1999, Riconoscendo il bisogno per l’autogoverno democratico in Kosovo, incluso la piena partecipazione dei membri di tutte le comunità nazionali nel prendere le decisioni politiche, Desiderando di assicurare la protezione dei diritti umani di tutte le persone in Kosovo, così come i diritti dei membri di tutte le comunità nazionali, Riconoscendo il contributo in corso dell'OSCE alla pace e la stabilità in Kosovo, Notando che l'Accordo presente è stato concluso sotto gli auspici dei membri del Gruppo di Contatto e l'Unione europea ed impegnandosi riguardo a questi membri e l'Unione europea di attenersi a questo Accordo, Consapevoli che il pieno rispetto dell’accordo presente sarà centrale per lo sviluppo di relazioni con istituzioni europee, Hanno concordato quanto segue: Struttura Articolo I: Principi 1. Tutti i cittadini in Kosovo godranno, senza discriminazioni, gli uguali diritti e libertà stabiliti in questo Accordo. 2. Le comunità nazionali ed i loro membri avranno i diritti supplementari specificati nel Capitolo 1. Il Kosovo, e le autorità federali della Repubblica non interferiranno con l'esercizio di questi diritti supplementari. Le comunità nazionali saranno giuridicamente uguali come specificato qui, e non useranno i loro diritti supplementari per mettere in pericolo i diritti delle altre comunità nazionali o i diritti dei cittadini, la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica Federale della Iugoslavia, o il funzionamento del governo democratico e rappresentativo del Kosovo. 3. Tutte le autorità del Kosovo rispetteranno pienamente i diritti umani, la democrazia, e l'uguaglianza dei cittadini e delle comunità nazionali. 4. I cittadini in Kosovo avranno il diritto all’autogoverno democratico attraverso istituzioni legislative, esecutive, giudiziali, ed altre stabilite in concordanza con questo Accordo. Avranno l'opportunità di essere rappresentati in tutte le istituzioni in Kosovo. Il diritto all’autogoverno democratico includerà il diritto a partecipare ad elezioni libere ed eque. 5. Ogni persona in Kosovo può avere accesso ad istituzioni internazionali per la protezione dei loro diritti in concordanza con le procedure di tali istituzioni. 6. Le Parti accettano che agiranno in Kosovo solamente all'interno dei poteri e delle responsabilità specificate in questo Accordo. Atti non compresi in questi poteri e responsabilità saranno nulli e senza valore. Il Kosovo avrà tutti i diritti ed i poteri qui esposti, incluso in particolare quanto specificato nel Capitolo 1 - Costituzione. Questo Accordo prevarrà su qualsiasi altra decisione legale delle Parti e sarà direttamente applicabile. Le Parti armonizzeranno le loro pratiche di governo e i documenti con questo Accordo. 7. Le Parti sono d'accordo a cooperare pienamente con tutte le organizzazioni internazionali che lavorano in Kosovo sulle implementazioni a questo Accordo. Articolo II: Misure che costruiscono fiducia e Fine dell’Uso della Forza 1. L’uso della forza in Kosovo cesserà immediatamente. In concordanza con questo Accordo, violazioni dichiarate della tregua saranno riportate ad osservatori internazionali e non saranno usate per giustificare l’uso di forza in risposta. 2. Lo status delle forze di polizia e di sicurezza in Kosovo, incluso il ritiro di forze sarà governato dai termini di questo Accordo. Forze paramilitari ed irregolari in Kosovo sono incompatibili con i termini di questo Accordo. 3. (Ritorno) Le Parti riconoscono che tutte le persone hanno diritto a ritornare alle loro case. Autorità adatte prenderanno tutte le misure necessarie per facilitare il ritorno sicuro delle persone, incluso il rilascio dei documenti necessari. Tutte le persone avranno diritto a rioccupare il loro beni immobili, di asserire i diritti di occupazione nelle proprietà possedute dallo stato, e di recuperara le loro altre proprietà ed averi personali. Le Parti prenderanno tutte le misure necessarie per riammettere le persone che ritorneranno in Kosovo. 4. Le Parti coopereranno pienamente alle iniziative dell’Alto Commissariato per i Rifugiati dalle Nazioni Unite, (UNHCR) e delle altre organizzazioni internazionali e non-governative riguardo al rimpatrio e ritorno di persone, incluso quelle organizzazioni che effettuano il monitoraggio del trattamento delle persone dopo il loro ritorno. 5. (Accesso dell’Assistenza Internazionale) Non ci saranno impedimenti al flusso normale di beni in Kosovo, inclusi materiali per la ricostruzione di case e strutture. La Repubblica Federale della Iugoslavia non richiederà visti, dogane, o autorizzazioni per persone o cose per la Missione operativa (IM), dell'UNHCR, e delle altre organizzazioni internazionali, così come per le organizzazioni non governative che lavorano in Kosovo come determinate dal Capo della Missione operativa (CIM). 6. A tutto il personale, sia nazionale che internazionale, che lavora con organizzazioni internazionali o non-governative inclusa la Croce Rossa iugoslava, sarà permesso l’accesso senza restrizioni alla popolazione del Kosovo per scopi di assistenza internazionale. Tutte le persone in Kosovo avranno ugualmente accesso diretto, sicuro ed indisturbato, al personale di tali organizzazioni. 7. (Altri Problemi) Organi federali non prenderanno alcuna decisione che abbia un effetto differenziale, sproporzionato, dannoso, o discriminatorio sul Kosovo. Tali decisioni, se prese, saranno nulle riguardo al Kosovo. 8. La legge marziale non sarà dichiarata in Kosovo. 9. Le Parti immediatamente assentiranno a tutte le richieste per appoggio della Missione operativa (IM). Gli IM avranno le proprie frequenze per la programmazione della radio e della televisione in Kosovo. La Repubblica Federale della Iugoslavia provvedrà a tutte le installazioni necessarie, incluse le frequenze per le comunicazioni radio a tutte le organizzazioni umanitarie responsabili per la consegna di aiuto in Kosovo. 10. (La detenzione di Combattenti e Problemi di Giustizia) Tutte le persone rapite o le altre persone trattenute senza motivazione saranno rilasciate. Le Parti inoltre rilasceranno e trasferiranno in base a questo Accordo tutte le persone detenute in connessione con il conflitto. Le Parti coopereranno pienamente col Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC) per facilitare il suo lavoro in concordanza col suo mandato, incluso l’assicurare il pieno accesso a tutte le suddette persone, a prescindere dal loro status, ovunque siano detenuti, per visite in accordo con le procedure standard di funzionamento dell'ICRC. 11. Le Parti forniranno informazioni, attraverso i meccanismi di rintracciamento dell'ICRC, alle famiglie di tutte le persone che sono scomparse. Le Parti coopereranno pienamente con l'ICRC e la Commissione Internazionale sulle Persone Mancanti nei loro sforzi di determinare l'identità, il posizionamento ed la sorte di quegli scomparsi . 12. Ogni Parte: (a) non perseguirà nessuno per crimini riferiti al conflitto in Kosovo, a parte persone accusate di avere commesso violazioni serie di leggi umanitarie internazionali. Per facilitare la trasparenza le Parti accorderanno l’accesso ad esperti stranieri (incluso esperti legali) insieme ad investigatori statali; (b) accorderà un'amnistia generale per tutte le persone condannate di aver commesso crimini motivati politicamente in relazione al conflitto in Kosovo. Questa amnistia non si applicherà a quelli giustamente condannati per aver commesso violazioni serie di leggi umanitarie internazionali in un processo equo e pubblico condotto in base a standard internazionali. 13. Tutte le Parti si obbligheranno a cooperare nella persecuzione e nell’'investigazione di violazioni serie di leggi umanitarie internazionali. (a) Come richiesto da Consiglio della Sicurezza delle Nazioni Unito risoluzione 827 (1993) e risoluzioni susseguenti, le Parti coopereranno pienamente col Tribunale per i Crimini Internazionali della Precedente Iugoslavia nelle sue investigazioni e persecuzioni, assentendo alle sue richieste di assistenza ed ai suoi ordini. (b) Le Parti permetteranno accesso completo, non impedito, ed indisturbato ad esperti internazionali - incluso esperti legali ed investigatori per investigare sulle dichiarazioni di violazioni serie di leggi umanitarie internazionali. 14. (Media indipendenti) Riconoscendo l'importanza di media liberi ed indipendenti per lo sviluppo di un clima politico e democratico necessario per la ricostruzione e lo sviluppo del Kosovo, le Parti assicureranno la più vasta libertà di stampa possibile in Kosovo di tutti i media, pubblico e privato incluso stampa, televisione, radio, ed Internet.

Capitolo 1 Costituzione

Affermando la loro credenza in una società pacifica, nella giustizia, nella tolleranza, e nella riconciliazione, Decisi ad assicurare il rispetto per i diritti umani e l'uguaglianza di tutti i cittadini e delle comunità nazionali, Riconoscendo che la conservazione e promozione dell'identità nazionale, culturale, e linguistica di ogni comunità nazionale in Kosovo è necessaria per lo sviluppo armonioso di una società pacifica, Desiderando attraverso questa Costituzione provvisoria di stabilire istituzioni di autogoverno democratico in Kosovo basate sul rispetto per l'integrità territoriale e la sovranità della Repubblica Federale della Iugoslavia e da questo Accordo, dal quale originano le autorità di governo qui descritte, Riconoscendo che le istituzioni del Kosovo dovrebbero rappresentare equamente le comunità nazionali in Kosovo e dovrebbero incoraggiare l'esercizio dei loro diritti e dei diritti dei loro membri, Richiamando e facendosi carico dei principi/elementi di base adottati dal Gruppo di Contatto alla sua Assemblea ministeriale in Londra il 29 gennaio 1999, Articolo I: Principi di Autogoverno Democratico in Kosovo 1. il Kosovo si governerà democraticamente attraverso organi ed istituzioni legislative, esecutive, giudiziali, ed altre qui specificate. Gli organi e le istituzioni del Kosovo eserciteranno le loro autorità consistenti coi termini di questo Accordo. 2. Tutte le autorità in Kosovo rispetteranno pienamente i diritti umani, la democrazia, e l'uguaglianza dei cittadini e delle comunità nazionali. 3. La Repubblica Federale della Iugoslavia ha la competenza in Kosovo sulle aree seguenti, tranne quanto specificato altrove in questo Accordo: (a) l'integrità territoriale, (b) mantenimento di un mercato comune all'interno della Repubblica Federale di Iugoslavia il potere del quale verrà esercitato in una maniera che non discrimini il Kosovo, (c) politica monetaria, (d) la difesa, (e) politica estera, (f) servizi delle dogane, (g) tassazione federale, (h) elezioni federali, e (i) le altre aree specificate in questo Accordo. 4. La Repubblica di Serbia avrà la competenza in Kosovo come specificato in questo Accordo, incluso in relazione alle elezioni per la Repubblica. 5. I cittadini in Kosovo possono continuare a partecipare in aree nelle quali la Repubblica Federale di Iugoslavia e la Repubblica di Serbia hanno competenza attraverso la loro rappresentazione in istituzioni attinenti, senza pregiudizio all'esercizio della competenza dell’autorità del Kosovo esposte in questo Accordo. 6. Riguardo al Kosovo: (a) non ci saranno cambiamenti ai confini del Kosovo; (b) Spiegamento ed uso di polizia e forze di sicurezza saranno governati dai Capitoli 2 e 7 di questo Accordo; e (c) il Kosovo avrà l’autorità di condurre relazioni estere all'interno delle sue aree di responsabilità equivalenti al potere fornito alle Repubbliche nell’Articolo 7 della Costituzione della Repubblica Federale della Iugoslavia. 7. Non ci sarà interferenza col diritto dei cittadini e delle comunità nazionali in Kosovo di appellarsi alle istituzioni appropriate della Repubblica Serba per seguenti motivi: (a) assistenza nel formulare curriculum e standard per la scuola; partecipazione in programmi di utilità sociale, come cura per veterani della guerra, pensionati, e disabili; e (c) gli altri servizi volontariamente ricevuti, purché questi servizi non siano riferiti a questioni di polizia e sicurezza descritti nei Capitoli 2 e 7 di questo Accordo, e che qualunque personale della Repubblica che lavora in Kosovo conseguente a questo paragrafo saranno fornitori di servizi disarmati che agiscono su invito di una comunità nazionale in Kosovo. La Repubblica avrà l'autorità per imporre tasse o spese su quei cittadini che richiedono servizi conseguenti a questo paragrafo, necessari a sostenere l’erogazione di tali servizi. 8.La unità territoriale di base di autogoverno locale in Kosovo sarà il comune. Tutte le responsabilità in Kosovo non assegnate espressamente altrove saranno di pertinenza dei comuni. 9.Per preservare e promuovere l’autogoverno democratico in Kosovo, tutti i candidati ad incarichi pubblici per nomina, elezione, o altro, e tutti i detentori di incarichi pubblici, dovranno soddisfare i seguenti criterii: (a) Nessuna persona che sta scontando una condanna imposta dal Tribunale Criminale Internazionale per la Prima Iugoslavia, e nessuna persona che è sotto accusa dal Tribunale e che a fronte di un ordine di apparizione non si presenta di fronte al Tribunale, può presentarsi come candidato o può detenere alcun incarico; e (b) Tutti i candidati e tutti i detentori di incarichi pubblici rinunceranno alla violenza come meccanismo per realizzare mete politiche; attività passate politiche o di resistenza non saranno un ostacolo a detenere un incarico pubblico in Kosovo. Articolo II: L’assemblea Generale 1. Kosovo avrà una Assemblea che sarà composta da 120 Membri. (a) Ottanta membri verranno eletti direttamente. (b) Ulteriori 40 Membri verranno eletti dai membri di comunità nazionali idonee. (i) Le comunità i cui membri costituiscono più del 0,5 per cento della popolazione del Kosovo ma meno del 5 per cento avranno dieci di questi posti, i quali dovranno essere divisi fra loro secondo la loro proporzione della popolazione complessiva. (ii) Le comunità i cui membri costituiscono più del 5 per cento della popolazione del Kosovo si divideranno i rimanenti trenta posti equamente.Per le comunità nazionali Serbe ed Albanesi verrà presunto che soddisfino la soglia del 5 prt cento della popolazione. Altri Provvedimenti 2. Le elezioni per tutti i Membri verranno condotte democraticamente, secondo i provvedimenti del Capitolo 3 di questo Accordo. I membri saranno eletti per un periodo di tre anni. 3. L'allocazione dei posti nella Assemblea sarà basata sui dati raccolti nel censimento nominato nel Capitolo 5 di questo Accordo. Prima del completamento del censimento, per gli scopi di questo Articolo dichiarazioni di appartenenza a comunità nazionali fatte durante registrazioni di elettori verranno usate per determinare la percentuale della popolazione del Kosovo che ogni comunità nazionale rappresenta. 4. I membri della Assemblea saranno immuni da tutti i procedimenti civili o criminali sulla base di parole espresse o altri atti compiuti nella loro capacità come Membri della Assemblea. I poteri della Assemblea 5. La Assemblea sarà responsabile di decretare leggi del Kosovo, incluso in aree politiche, di sicurezza, economiche, sociali, dell’educazione, scientifiche, e culturali come indicato sotto ed altrove in questo Accordo. Questa Costituzione e le leggi della Assemblea del Kosovo non saranno soggette a cambiamenti o modifiche da parte delle autorità delle Repubbliche o della Federazione. (a) La Assemblea sarà responsabile di: (i) Finanziare attività di istituzioni del Kosovo, incluso imponendo tasse ed imposte su fonti all'interno del Kosovo; (ii) Adottare bilanci degli organi Amministrativi e di altre istituzioni del Kosovo, con l'eccezione di istituzioni di comunità comunali e nazionali a meno che qui altrimenti specificato; (iii) Adottare regolamenti riguardo all'organizzazione e alle procedure degli organi Amministrativi del Kosovo; (iv) Approvare l'elenco di Ministri del Governo, incluso il Primo ministro; (v) Coordinare procedure educative nel Kosovo, con rispetto per le autorità delle comunità nazionali e dei Comuni; (vi) Eleggere candidati per cariche giudiziale proposte dal Presidente del Kosovo; (vii) Decretare leggi che assicurino il libero movimento di beni, servizi, e persone nel Kosovo secondo con questo Accordo; (viii) Approvare accordi conclusi dal Presidente all'interno delle aree di responsabilità del Kosovo; (ix) Cooperare con la Assemblea Federale, e con le Assemblee delle Repubbliche, e condurre relazioni con corpi legislativi stranieri; (x) Stabilire una struttura per un autogoverno locale (xi) Decretare leggi che concernono problematiche inter-comunali e relazioni tra le comunità nazionali, quando necessario; (xii) Decretare leggi che regolano il lavoro di istituzioni mediche ed ospedali; (xiii) Proteggere l'ambiente, laddove sono coinvolte problematiche inter-comunali; (xiv) Adottare programmi di sviluppo economico, scientifico, tecnologico, demografico, regionale, e sociale, così come pianificazione urbana; (xv) Adottare programmi per lo sviluppo dell'agricoltura e di aree rurali; (xvi) Regolare elezioni in accordo con i Capitoli 3 e 5; (xvii) Regolare la proprietà posseduta dal Kosovo; e (xviii) Regolare le registrazioni della terra. (b) La Assemblea avrà anche l’autorità per decretare leggi in aree all'interno della responsabilità dei Comuni se la questione non può essere regolata efficacemente dai Comuni o se la regolamentazione di Comuni individuali potesse pregiudicare i diritti di altri Comuni. In assenza di una legge decretata dalla Assemblea secondo questo sottoparagrafo che preempts (=acquista per diritto di prelazione) azione comunale, i Comuni manterranno la loro autorità. Procedura 6. Le leggi e altre decisioni della Assemblea saranno adottate per maggioranza dei Membri presenti e votanti. 7. Una maggioranza dei Membri di una singola comunità nazionale eletta alla Assemblea conformi al paragrafo 1(b) può adottare una mozione che una legge o altra decisione incide avversamente sugli interessi vitali della loro comunità nazionale. La legge o decisione sfidata sarà sospesa riguardo a quella comunità nazionale fino a che la procedura di risoluzione di dispute in paragrafo 8 è completato. 8. La procedura seguente sarà usata nell'evento di una mozione secondo il paragrafo 7: (a) I Membri che fanno la mozione sull'interesse vitale forniranno le ragioni per la loro mozione. Chi aveva proposto la legislazione avrà l’opportunità di rispondere. (b) I Membri che fanno la mozione nomineranno entro un giorno un mediatore di loro scelta per assistere nel giungere ad un accordo con quelli che propongono la legislazione. (c) Se la mediazione non produce un accordo entro sette giorni, la questione può essere sottoposta per un decreto vincolante. La decisione sarà resa da un comitato che comprende tre Membri della Assemblea: un albanese ed uno Serbo, ognuno nominato dalla delegazione della sua comunità nazionale; ed un terzo Membro che sarà di una terza nazionalità e sarà selezionato entro due giorni tramite il consenso della Presidenza della Assemblea. (i) Una mozione sull'interesse vitale sarà sostenuta se la legislazione sfidata avversamente incidesse i diritti costituzionali fondamentali della comunità, i diritti supplementari descritti nell’ Articolo VII, o il principio di trattamento equo. (ii) Se la mozione non viene sostenuta, la legislazione sfidata entrerà in forza per quella comunità. (d) il Paragrafo (c) non verrà applicato alla selezione di ufficiali dell’ Assemblea. (e) La Assemblea può escludere le altre decisioni da questa procedura tramite una legge decretata da una maggioranza che include una maggioranza di ogni comunità nazionale eletta secondo il paragrafo 1(b). 9. Una maggioranza dei Membri costituirà un quorum. Altrimenti la Assemblea deciderà le sue proprie regole di procedura. Comando 10. La Assemblea eleggerà fra i suoi Membri una Presidenza, che consisterà di un Presidente, due Vicepresidenti, e altri leader in concordanza con le regole di procedura della Assemblea. Ogni comunità nazionale che soddisfa la soglia specificata in paragrafo 1(b)(ii), sarà rappresentato nel comando. Il Presidente della Assemblea non sarà della stessa comunità nazionale del Presidente del Kosovo. 11. Il Presidente della Assemblea lo rappresenterà, chiamerà le sue sessioni all’ ordine, presiederà le sue riunioni, coordinerà il lavoro di qualunque comitato possa stabilire, e compierà gli altri compiti prescritti dalle regole di procedura della Assemblea. Articolo III: Presidente del Kosovo 1. Ci sarà un Presidente del Kosovo che sarà eletto dalla Assemblea per voto di una maggioranza dei suoi membri. Il Presidente del Kosovo servirà per un periodo di tre anni. Nessuna persona può servire più di due mandati come Presidente del Kosovo. 2. Il Presidente di Kosovo sarà responsabile di: (i) Rappresentare il Kosovo, incluso di fronte a qualsiasi corpo internazionale o Federale o qualsiasi corpo delle Repubbliche; (ii) Proporre all’ Assemblea candidati per Primo Ministro, la Corte Costituzionale, la Corte Suprema, e altri uffici giudiziali del Kosovo; (iii) Incontrarsi periodicamente coi rappresentanti democraticamente eletti delle comunità nazionali ; (iv) Condurre relazioni estere e concludere accordi all'interno di questo potere conformi con le autorità delle istituzioni del Kosovo sotto questo Accordo. Tali accordi entreranno in forza solamente su approvazione della Assemblea; (v) Designando un rappresentante per servire sulla Commissione Unita stabilita da Articolo I.2 di Capitolo 5 di questo Accordo; (il vi) Incontrandosi coi Presidenti Federali e della Repubblica regolarmente; e (il vii) le altre funzioni specificate qui o da legge. Articolo IV: Governo ed Organi Amministrativi 1. Il potere esecutivo sarà esercitato dal Governo. Il Governo sarà responsabile per perfezionare le leggi di Kosovo, e di altre autorità statali quando tali responsabilità sono trasmesse da quelle autorità. Il Governo avrà anche la competenza per proporre leggi alla Assemblea. (a) Il Governo consisterà di un Primo Ministro e Ministri, incluso almeno una persona da ogni comunità nazionale che soddisfa la soglia specificata in paragrafo 1(b)(ii) di Articolo II. Ministri capeggeranno gli Organi Amministrativi del Kosovo. (b) Il candidato per Primo Ministro proposto dal Presidente proporrà un elenco di Ministri alla Assemblea. Il Primo Ministro, insieme con l'elenco di Ministri sarà approvato da una maggioranza di quelli presenti e votanti nella Assemblea. Nell'evento che il Primo Ministro non sia capace di ottenere una maggioranza per il Governo, il Presidente proporrà un candidato nuovo per Primo Ministro entro dieci giorni. (c) Il Governo si dimetterà se una mozione di sfiducia è adottato da un voto di una maggioranza dei membri della Assemblea. Se il Primo Ministro o il Governo si dimette, il Presidente selezionerà un candidato nuovo per Primo Ministro che cercherà di formare un Governo. (d) Il Primo Ministro convocherà riunioni del Governo, lo rappresenterà come adatto, e coordinerà il suo lavoro. Le decisioni del Governo richiederanno una maggioranza dei Ministri presenti e votanti. Il Primo Ministro avrà il voto decisionale nell’evento che i Ministri siano divisi ugualmente. Il Governo deciderà altrimenti le sue proprie regole di procedura. 2. Organi amministrativi saranno responsabili di assistere il Governo nell'eseguire i suoi doveri. (a) le comunità Nazionali saranno rappresentate equamente a tutti i livelli negli Organi Amministrativi. (b) Qualunque cittadino in Kosovo che reclama di essere stato affetto direttamente ed avversamente dalla decisione di un corpo esecutivo o amministrativo avrà il diritto ad una revisione giudiziale della legalità di quella decisione dopo avere esaurito tutte le strade per una revisione amministrativa. La Assemblea decreterà una legge per regolare questa revisione. 3. Ci sarà un Capo Accusatore che sarà responsabile per perseguire individui che violano le leggi penali del Kosovo. Lui capeggerà un Ufficio dell'Accusatore che avrà a tutti i livelli personale rappresentativo della popolazione di Kosovo. Articolo V: Ordinamento giudiziario Generale 1. Il Kosovo avrà una Corte Costituzionale, una Corte Suprema, Corti Distrettuali, e Corti Comunali. 2. Le corti del Kosovo avranno giurisdizione su tutte le questioni che sorgono con questa Costituzione o le leggi del Kosovo tranne quanto specificato in paragrafo 3. Le corti del Kosovo avranno anche giurisdizione su questioni di legge federale, soggette all’ appello alle corti Federali su queste questioni dopo che tutti gli appelli disponibili sotto il sistema del Kosovo siano stati esauriti. 3. I cittadini in Kosovo possono optare avere dispute civili, alle quali fanno parte, aggiudicate ad altre corti nella Repubblica Federale di Iugoslavia che applicherà la legge applicabile in Kosovo. 4. Le regole seguenti verranno applicate a casi penali: (a) All'inizio di procedimenti penali, l'imputato ha il diritto di far trasferire il suo processo ad un'altra corte del Kosovo che lui o lei designano. (b) Nei casi penali nei quali tutti gli imputati e vittime sono membri della stessa comunità nazionale, tutti i membri del consiglio giudiziale saranno di una comunità nazionale di loro scelta se qualunque parte lo richiedesse. (c) Un imputato in un caso penale processato in corti del Kosovo ha il diritto di avere almeno un membro del consiglio giudiziale che sente il caso della sua comunità nazionale. Le autorità del Kosovo considereranno e permetteranno ai giudici di altre corti nella Repubblica Federale della Iugoslavia di servire come giudici del Kosovo per questi scopi. Corte costituzionale 5. La Corte Costituzionale sarà composta da nove giudici. Ci sarà almeno un giudice di Corte Costituzionale da ogni comunità nazionale che soddisfa la soglia specificata in paragrafo 1(b)(ii) di Articolo II. Fino a che le Parti sia d'accordo a cessare questa sistemazione, 5 giudici della Corte Costituzionale saranno selezionati da un elenco steso dal Presidente della Corte europea di diritti umani. 6. La Corte Costituzionale avrà autorità di chiarire dispute relative al contenuto di questa Costituzione. Tale autorità consisterà, ma non solo, nel determinare se le leggi applicabili in Kosovo, le decisioni o gli atti del Presidente, le Assemblee, il Governo, i Comuni, e le comunità nazionali siano compatibili con questa Costituzione. (a) le Questioni potranno essere riferite alla Corte Costituzionale dal Presidente di Kosovo, dal Presidente o Vicepresidenti della Riunione, dal Difensore civile, dalle riunioni comunali e dai consigli, e da qualunque comunità nazionale che agisce secondo delle procedure democratiche. (b) Qualunque corte che trovasse a dover giudicare una questione, la cui disputa dipendesse dalla risposta ad una domanda all'interno della giurisdizione della Corte Costituzionale, riferirà il problema alla Corte Costituzionale per una decisione preliminare. 7. Seguendo l'espletamento di altri ricorsi legali, la Corte Costituzionale può, alla richiesta di qualunque persona che chiedesse di essere una vittima, avere giurisdizione se i diritti umani e le libertà fondamentali ed i diritti di membri delle comunità nazionali dichiarati in questa Costituzione, siano stati violati da un'autorità pubblica. 8. La Corte Costituzionale avrà tale giurisdizione così come specificato in qualunque punto di questo Accordo o da legge. Corte suprema 9. La Corte Suprema sarà composta da nove giudici. Ci sarà almeno un giudice di Corte Suprema da ogni comunità nazionale che soddisfa la soglia specificata in paragrafo 1(b)(ii) di Articolo II. 10. La Corte Suprema darà udienza alle Corti di Distretto e alle Corti Comunali. Salvo quant’altro previsto in questa Costituzione, la Corte Suprema sarà la corte di appello finale per tutti i casi che derivano dalla legge applicabile in Kosovo. Le sue decisioni saranno riconosciute e saranno eseguite da tutte le autorità nella Repubblica Federale della Iugoslavia. Funzioni delle Corti 11. L’Assemblea determinerà il numero di Distretto e i giudici della Corte Comunale necessari a soddisfare le necessità contingenti. 12. I giudici di tutte le corti in Kosovo dovranno essere illustri giuristi dalla più elevata reputazione morale. Loro saranno largamente rappresentativi delle comunità nazionali di Kosovo. 13. La rimozione di un giudice del Kosovo richiederà il consenso dei giudici della Corte Costituzionale. Un giudice di Corte Costituzionale la cui rimozione è in corso non parteciperà nella decisione sul suo caso. 14. La Corte Costituzionale adotterà regole per sè stessa e per le altre corti in Kosovo. La Corte Costituzionale e le Corti Supreme possono ognuna adottare decisioni a maggioranza dei voti dei loro membri. 15. Salvo quant’altro specificato nelle loro leggi, tutte le corti di Kosovo renderanno pubblici i loro procedimenti. Dovranno rendere pubbliche le ragioni delle loro decisioni. Articolo VI: Diritti umani e Libertà Fondamentali 1. Tutte le autorità in Kosovo assicureranno internazionalmente di riconoscere i diritti umani e le libertà fondamentali. 2. I diritti e le libertà dichiarate dalla Convenzione europea per la Protezione di diritti umani e le Libertà Fondamentali ed i suoi Protocolli saranno applicati direttamente in Kosovo. Queste ragioni e le libertà avranno priorità su tutte le altre leggi. 3. Tutte le corti, le agenzie, le istituzioni governative, e le altre istituzioni pubbliche del Kosovo o operanti in relazione al Kosovo si conformeranno a questi diritti umani e le libertà fondamentali. Articolo VII: Comunità nazionali 1. Le comunità nazionali ed i loro membri avranno diritti supplementari come esposto di seguito per preservare ed esprimere le loro identità nazionali, culturali, religiose, e linguistiche in accordo con standard internazionali e con l’"Helsinki Final Act". Tali diritti saranno esercitati in conformità ai diritti umani e le libertà fondamentali. 2. Ogni comunità nazionale può eleggere, attraverso mezzi democratici ed in una maniera costante coi principi del Capitolo 3 di questo Accordo, istituzioni per amministrare i suoi affari in Kosovo. 3. Le comunità nazionali saranno soggette alle leggi applicabili in Kosovo, a patto che gli atti o le decisioni concernenti le comunità nazionali siano non discriminatori. L’Assemblea deciderà sulle procedure per risolvere dispute tra le comunità nazionali. 4. I diritti supplementari delle comunità nazionali, attuati attraverso le loro istituzioni democraticamente elette, sono di: (a) preservare e proteggere le loro identità nazionali, culturali, religiose, e linguistiche, incluso: (i) scrittura dei nomi locali di città e villaggi, di piazze e strade e di altri nomi topografici nella lingua ed alfabeto della comunità nazionale in aggiunta alle scritte in albanese e serbo, conformemente con le decisioni sullo stile prese dalle istituzioni comunali; (l'ii) provvedere a informazioni nella lingua ed alfabeto della comunità nazionale; (l'iii) provvedere all’istruzione e alle istituzioni istruttive, in particolare per l’apprendimento della loro lingua, dell’alfabeto, della cultura nazionale e della storia per la quale le autorità preposte provvederanno all’assistenza finanziaria; il curriculum istruttivo rifletterà uno spirito di tolleranza tra le comunità nazionali e rispetterà i diritti dei membri di tutte le comunità nazionali in concordanza con standard internazionali; (l'iv) prendere contatti (unhindered) con i rappresentanti delle loro rispettive comunità nazionali, all'interno della Repubblica Federale della Iugoslavia ed all'estero; (v) usare ed esporre i simboli nazionali, inclusi i simboli della Repubblica Federale di Yugoslavia e la Repubblica di Serbia; (il vi) proteggere le tradizioni nazionali sulla legge della famiglia; se la comunità decide, stabilire regole nel campo di eredità; famiglia e relazioni matrimoniali; l’affidamento; e l'adozione; (il vii) conservare i luoghi di importanza religiosa, storica, o culturale per la comunità nazionale in cooperazione con le altre autorità; (il viii) migliorare la salute pubblica e i servizi sociali su una base non discriminatoria sia per i cittadini che per le comunità nazionali; (l'ix) attivare le istituzioni religiose a cooperare con altre autorità religiose; (x) partecipare a organizzazioni non governative e regionali ed internazionali in accordo con le regole di queste organizzazioni; (b) garantire l’accesso ai media pubblici, prendendo provvedimenti per la programmazione separata nelle lingue più diffuse sotto la direzione di coloro che sono stati nominati dalla comunità nazionale rimanendo su una base di equità; (c) finanziando le attività, raccogliendo contributi, le comunità nazionali possono decidere di tassare i membri delle loro comunità. 5. Ai membri delle comunità nazionali saranno garantiti anche individualmente: (a) il diritto di stringere altrove contatti con i membri delle comunità nazionali e rispettivamente nella Repubblica Federale della Yugoslavia ed all'estero; (b) accesso uguale al lavoro in servizi pubblici a tutti i livelli; (c) il diritto di usare le loro lingue ed alfabeti; (d) il diritto di usare e mostrare i simboli di comunità nazionali; (e) il diritto di partecipare a istituzioni democratiche che determineranno l'esercizio della comunità nazionale di diritti collettivi stabiliti da questo Articolo; (f) il diritto di costituire associazioni culturali e religiose per le quali le autorità pertinenti provvederanno all’assistenza finanziaria. 6. Ogni comunità nazionale e, dove necessario, i loro membri che agiscono individualmente possano esercitare questi diritti supplementari attraverso istituzioni Federali ed istituzioni delle Repubbliche, in accordo con le procedure di quelle istituzioni e senza pregiudizio verso le capacità delle istituzioni di Kosovo di svolgere le loro responsabilità. 7. Ogni persona avrà diritto liberamente a scegliere di essere trattata o non essere trattata come appartenente ad una comunità nazionale, e nessun svantaggio dovrà risultare da questa scelta o dall'esercizio dei diritti connessi a quella scelta. Articolo VIII: Comuni 1. Il Kosovo dovrà conservare i comuni esistenti. I cambiamenti possono essere fatti nei confini comunali con un atto dell’Assemblea del Kosovo dopo aver consultato le autorità dei comuni interessati. 2. I comuni possono sviluppare relazioni fra loro per il loro beneficio reciproco. 3. Ogni comune avrà un’Assemblea, un Consiglio Esecutivo, e tanti organi amministrativi quanti il comune ne ha stabiliti. (a) Ogni comunità nazionale i cui membri costituiscano almeno il tre per cento della popolazione del comune, dovrà essere rappresentata nel Consiglio in proporzione alla parte della popolazione comunale oppure da un membro, qualsiasi sia più rappresentativo. (b) prima del completamento di un censimento, le dispute sulle percentuali della popolazione comunale secondo gli obiettivi di questo paragrafo dovranno essere risolte facendo riferimento alle dichiarazioni di appartenenza di comunità nazionale nella registrazione dell'elettore. 4. I comuni avranno la responsabilità di: (a) fare rispettare la legge, come specificato nel Capitolo 2 di questo Trattato; (b) decidere e, quando necessario, provvedere alla cura del bambino; (c) provvedere all’istruzione, coerentemente con i diritti ed i doveri delle comunità nazionali, nello spirito della tolleranza tra le comunità nazionali e nel rispetto dei diritti dei membri di tutte le comunità nazionali in accordo con gli standard internazionali; (d) proteggere l'ambiente comunale; (e) stabilire regole per il commercio e per i beni di proprietà privata; (f) stabilire regole per la caccia e la pesca; (g) progettare ed eseguire lavori pubblici di utilità comune, incluso strade ed approvvigionamenti di acqua e partecipare alla pianificazione e all’esecuzione di progetti di lavori pubblici in tutto il Kosovo, in accordo con gli altri comuni e con le autorità del Kosovo; (h) stabilire regole nell’uso della terra, nella pianificazione delle città, nella regolamentazione edilizia, e nella costruzione delle case; (i) sviluppare programmi di sviluppo di turismo, industria alberghiera, approvvigionamento e sport; (j) organizzare fiere e mercati locali; (k) organizzare servizi pubblici di utilità comune, incluso vigili del fuoco, pronto intervento, e polizia come al Capitolo 2 di questo Accordo; finanziando il lavoro di istituzioni comunali, incluso l’aumento degli introiti, le tasse, e preparazione dei bilanci. 5. I comuni avranno anche la responsabilità per tutte le altre aree sotto l'autorità del Kosovo non espressamente assegnate, sottoposte ai provvedimenti dell’Articolo II.5(b) di questa Costituzione. 6. Ogni comune condurrà i suoi affari pubblicamente e dovrà mantenere pubblica traccia delle sue deliberazioni e decisioni. Articolo IX: Rappresentanza 1. I cittadini del Kosovo avranno diritto a partecipare all'elezione di: (a) almeno 10 deputati nella Camera dei Cittadini dell’Assemblea Federale; e (b) almeno 20 deputati nella Riunione Nazionale della Repubblica di Serbia. 2. Le modalità di elezione per i deputati specificati al paragrafo 1 saranno determinate rispettivamente dalla Repubblica Federale di Yugoslavia e dalla Repubblica di Serbia, sotto le procedure in accordo con il Capo della Missione di Sviluppo. 3.L’Assemblea avrà l'opportunità di presentare alle autorità preposte un elenco di candidati dal quale sarà designato: (a) almeno un cittadino del Kosovo per partecipare al Governo Federale, ed almeno un cittadino del Kosovo per partecipare al Governo della Repubblica di Serbia; e (b) almeno un giudice sulla Corte Costituzionale e Federale, un giudice sulla Corte Federale, e tre giudici sulla Corte Suprema di Serbia. Articolo X: Emendamento 1. L’Assemblea può, da una maggioranza di due-terzi dei suoi Membri,la cui maggioranza deve includere una maggioranza dei Membri eletta da ogni comunità nazionale di cui ad Articolo II.1(b)(ii), adottare emendamenti a questa Costituzione. 2. Non ci saranno comunque, emendamenti ad Articolo I.3-8 o a questo Articolo, né può alcun emendamento diminuire i diritti garantiti da Articoli VI e VII. Articolo XI: Entrata in Forza Questa Costituzione entrerà in forza alla firma di questo Trattato.

Capitolo 2 Polizia e Sicurezza Pubblica e Civile

Articolo I: Principi generali 1. Tutte le agenzie di forze dell’ordine, organizzazioni e personale delle Parti, che per scopi di questo Capitolo includeranno dogane e polizia di confine che operano in Kosovo, agiranno in conformità con questo Accordo ed osserveranno standard riconosciuti internazionalmente di diritti umani e processo dovuto. Nell'esercitare le loro funzioni, il personale delle forze dell’ordine non discriminerà in alcun campo, come sesso, razza, colore, lingua, religione, opinione politica o altra origine nazionale o sociale, associazione con una comunità nazionale, proprietà, nascita o altro status. 2. Le Parti invitano l'organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) attraverso la sua Missione operativa (IM) ad esaminare e sovraintendere all’attuazione di questo Capitolo e le disposizioni collegate a questo Accordo. Il Capo della Missione operativa (CIM) o i suoi incaricati avranno l'autorità per emettere direttive vincolanti alle Parti e ai corpi sussidiari di polizia ed alla sicurezza pubblica e civile importante per l'adeguamento delle Parti ai termini di questo Capitolo. Le Parti sono d'accordo a cooperare pienamente con l'IM e ad conformarsi alle sue direttive. Al personale assegnato ai compiti di polizia all’interno dell’IM sarà permesso di indossare un’uniforme durante il servizio in questa parte della missione . 3. Il CIM informerà e consulterà il KFOR come dovuto. 4. La IM avrà l'autorità a: (a) Monitorare, osservare, ed ispezionare le attività delle forze dell’ordine, personale, ed installazioni, includendo la polizia di confine e le unità delle dogane così come organizzazioni giudiziali associate, strutture, e procedimenti; (b) Consigliare il personale delle forze dell’ordine, incluso polizia di confine ed unità delle dogane e, quando necessario portarli all’osservanza di questo Accordo, incluso questo Capitolo, emettendo appropriate istruzioni vincolanti in coordinazione con la KFOR; (c) Partecipare e guidare l'addestramento di personale delle forze dell’ordine; (d) In coordinazione con la KFOR, accertare minacce ad ordine pubblico; (e) Consigliare e provvedere a guidare le autorità governative su come trattare le minacce all’ordine pubblico e sull'organizzazione di effettive agenzie delle forze dell’ordine civili; (f) Accompagnare le Parti, come personale di supporto legale nell’esecuzione delle loro funzioni, come l'IM ritiene adatto; (g) Congedare o disciplinare personale di sicurezza pubblico delle Parti in causa; (h) Richiedere un appoggio adeguato di forze dell’ordine dalla comunità internazionale per abilitare IM ad eseguire i doveri assegnati in questo Capitolo. 5.Tutte le forze dell’ordine Federali, Repubblicane e del Kosovo e le autorità militari Federali saranno obbligate, nelle loro aree rispettive di autorità, ad assicurare libertà di movimento e passaggio sicuro per tutte le persone, veicoli e beni. Questa obbligazione include un dovere di permesso di passaggio non ostruito in Kosovo per equipaggi della polizia che è stato approvato dal CIM e COMKFOR per uso delle polizia del Kosovo, e di qualsiasi supporto previsto dal sottoparagrafo 4(h) soprascritto. 6. Le Parti si impegnano a provvedere assistenza reciproca l'un l'altro, quando richiesta, nella consegna di chi accusato di commettere atti criminali all'interno della giurisdizione di una Parte, e nell'azione giudiziaria di reati attraverso il confine di Kosovo con le altre parti della Repubblica Yugoslava. Le Parti svilupperanno procedure convenute e meccanismi per rispondere a queste richieste. Il CIM o i suoi incaricati risolverannoo dispute su queste questioni. 7. La IM punterà a trasferire responsabilità delle forze dell’ordine, descritte in Articolo II sottostante, agli ufficiali delle forze dell’ordine ed organizzazioni descritte in Articolo II, nel minor tempo possibile coerentemente con la sicurezza pubblica e civile. Articolo II: Polizia comunale 1. Vengono create, unità della polizia Comunali, vengono organizzati e collocati ai livelli comunali e municipali, si assumeranno la responsabilità per il rispetto della legge in Kosovo. Le responsabilità specifiche della polizia comunale includeranno perlustrazioni della polizia e prevenzione delittuosa, investigazioni criminali, arresto e la detenzione di sospetti criminali, controllo della folla, e controllo del traffico. 2. Numero e Composizione. Il numero totale di polizia comunale stabilito da questo Accordo che opera all'interno di Kosovo non sarà superiore alle 3,000 unità. Comunque, i CIM avranno l'autorità per aumentare o diminuire questo personale che avvolge se tale azione è necessaria soddisfare le necessità operative. Prima di intraprendere tale azione, i CIM consulteranno l'Amministrazione di Giustizia Criminale e gli altri ufficiali.. Le comunità nazionali in ogni comune saranno rappresentate equamente nell'unità della polizia comunale. 3. Amministrazione di Giustizia criminale. Una Amministrazione di Giustizia Criminale (CJA) sarà creata. Sarà un Organo Amministrativo del Kosovo, che riporterà ad un membro deciso dal Governo del Kosovo . I CJA provvederanno alla coordinazione generale delle operazioni di rispetto della legge in Kosovo. Funzioni specifiche del CJA includeranno supervisione generale, e daranno supporto alle forze della polizia comunali attraverso i loro comandanti e assistono nella coordinazione tra forze di polizia diverse, e riguardano anche le operazioni dell'accademia della polizia. Nell'eseguire queste responsabilità, il CJA può pubblicare direttive che saranno vincolanti per comandanti della polizia comunali e il personale. Nell'esercizio delle sue funzioni, i CJA saranno soggetti ad alcune direttive date da CIM. a. Entro 12 mesi dalla creazione di della CJA, quest’ultima sottoporrà ai CIM, per essere verificato, il piano per il coordinamento e sviluppo dei corpi per il rispetto della legge del Kosovo nella sua giurisdizione.. Questo piano servirà come da struttura per la coordinazione del rispetto della legge e sviluppo in Kosovo e sarà soggetto a modifica dal CIM. b. Gli IM si sforzeranno di sviluppare rapidamente le capacità del CJA. Fin quando il CJA non è capace di eseguire le funzioni descritte nel paragrafo precedente, come determinato dal CIM, gli IM eseguiranno queste funzioni. 4. Comandanti comunali. Soggetto a revisione dal CIM, ogni comune nominerà, e potrà rimuovere, con votazione a maggioranza del consiglio comunale un comandante della polizia comunale con responsabilità per operazioni della polizia all'interno del comune. 5. Ripari in Polizia. (a)L’assunzione del personale di sicurezza pubblico sarà condotta principalmente a livello locale. Governi locali e comunali, su consultazione con Commissioni di Giustizia Criminali e comunali nomineranno candidati ufficiali per frequentare l’Accademia di Polizia del Kosovo. Offerte di lavoro saranno fatte da comandanti della polizia comunali, con l’accordo del direttore dell'accademia solamente dopo che il candidato ha completato con successo il corso della recluta di base dell’Accademia. (b) Assunzione, selezione ed addestramento di agenti di polizia comunali saranno condotti sotto la direzione dell'IM durante il periodo della sua funzione. (c) Non ci sarà alcun ostacolo per chi ha fatto parte di partiti politici. I membri della polizia anche se fanno parte di partiti politici non possono partecipare alle attività politiche. (d) Il servizio continuato di polizia dipende dai termini di questo accordo incluso in questo capitolo. L’IM deve verificare il comportamento della polizia e tale verifica deve essere effettuata in accordo alle norme internazionali. 6. Uniformi ed Equipaggiamento. (a) Tutti gli agenti di polizia comunali, con l'eccezione di ufficiali che partecipano in funzioni di controllo di folla porteranno un'uniforme standard. Uniformi includeranno un distintivo, l'identificazione del ritratto, e cartellino del nome. (b) agenti di polizia Comunali possono essere dotati di una pistola, manette, un manganello, ed una radio. (c) Soggetto alla concessione o modifica del CIM, ogni comune può mantenere, o alla sede centrale comunale o a posti municipali, non più di un fucile che non ecceda 7.62 mm per ogni quindici agenti di polizia assegnati a quel comune. Ogni arma deve essere approvata da registrata da l'IM e KFOR con procedure stabilite dal CIM e COMKFOR. Quando non in uso, queste armi saranno immagazzinate ed ogni comune terrà una registrazione di queste armi. (i) Nell'evento di una minaccia seria che giustificherebbe l'uso di queste armi, il comandante della polizia comunale otterrà l'approvazione di IM prima di usarle. (l'ii) Il comandante della polizia comunale può autorizzare l'uso di queste armi senza approvazione precedente dell'IM per i soli scopi di difesa personale. In tali casi, deve riportare l'incidente non più tardi di un'ora dopo l’accaduto all'IM e KFOR. (l'iii) Se il CIM verifica che un'arma è stata usata da un membro di una forza della polizia comunale in modo contrario a questo Capitolo, può prendere le misure necessarie del caso; tali misure possono includere la riduzione del numero di tali armi che alla polizia comunale è permesso possedere o congedando o intraprendere azioni disciplinari al personale di polizia coinvolto. (d) agenti di polizia Comunali in funzioni di controllo di folla riceveranno equipaggiamento adatto al loro compito, incluso manganelli, elmi e scudi sottoposti all'approvazione di IM. Articolo III: Polizia Accademia provvisoria l. Sotto la supervisione dell'IM, i CJA stabiliranno una Accademia di Polizia provvisoria che offrirà sviluppo obbligatorio e professionale e addestrerà tutto il personale di sicurezza pubblico, incluso polizia di confine. Finché l'accademia della polizia provvisoria non è stabilita, IM sarà responsabile temporaneamente di un programma dell'addestramento provvisorio del personale di sicurezza pubblico incluso polizia di confine. 2. Tutto il personale di sicurezza pubblico sarà costretto a completare con successo un corso di studi della polizia prima di servire come agenti di polizia comunali. 3. L'Accademia sarà capeggiata da un Direttore nominato e sarà rimossa dal CJA in consultazione col Kosovo Commissione di Giustizia Criminale e l'IM. Il Direttore consulterà da vicino con l'IM che assentirà pienamente con le sue raccomandazioni e guida. 4. Tutta la Repubblica ed installazioni di addestramento di polizia Federali in Kosovo, incluso l'accademia a Vucitrn cesseranno operazioni entro i 6 mesi dell'entrata in vigore di questo Accordo. Articolo IV: Commissioni di Giustizia criminali 1. Le Parti stabiliranno una Commissione di Giustizia Criminale in Kosovo e Commissioni di Giustizia Criminali Comunali. Il CIM o i suoi designati presiederanno le riunioni di queste Commissioni. Ci saranno incontri per la cooperazione, la coordinazione e la risoluzione di dispute riguardo al rispetto della legge e la sicurezza pubblica e civile in Kosovo. 2. Le funzioni delle Commissioni includeranno: (a) Controllo, verifica, e raccomandazioni riguardo le operazioni dei poliziotti nel rispetto della legge e degli accordi in Kosovo, incluso unità della polizia comunali; (b) verifica, e fa raccomandazioni riguardo all'assunzione, selezione ed addestramento di agenti di polizia comunali e comandanti; (c) Considera i reclami riguardo a denunce di individui o di comunità nazionali, e da informazioni e raccomandazioni a comandanti della polizia comunali ed i CIM per la verifica delle prestazioni dei poliziotti (d) La commissione di Giustizia Criminale del Kosovo: In consultazione con delegato locale, della Repubblica e polizia Federale, controllano i casi che hanno giurisdizione in comune. 3.Gli appartenenti della Commissione di Giustizia Criminale del Kosovo e Commissione di Giustizia Comunale saranno rappresentativi della popolazione ed includeranno: (a) Nel Kosovo Commissione di Giustizia Criminale: (i) un rappresentante di ogni comune; (l'ii) il capo del Kosovo CJA; (l'iii) un rappresentante di ogni Repubblica e un componente della polizia Federale che opera in Kosovo (Dogane pattuglia per esempio, e polizia di Confine); (l'iv) un rappresentante di ogni comunità nazionale; (v) un rappresentante dell'IM, durante il suo periodo di operazione in Kosovo; (il vi) un rappresentante della guardia di confine di VJ, secondo la necessità; (il vii) un rappresentante del MUP, secondo necessità, mentre è presente in Kosovo; (il viii) Un rappresentante di KFOR, secondo necessità. (b) Nelle Commissioni di Giustizia Criminali e Comunali: (i) il comandante della polizia comunale; (l'ii) un rappresentante di ogni Repubblica e un componente della polizia Federale che opera nel comune; (l'iii) un rappresentante di ogni comunità nazionale; (l'iv) un rappresentante civile del governo comunale; (v) un rappresentante dell'IM, durante il suo periodo di operazione in Kosovo; (il vi) un rappresentante della guardia di confine di VJ come osservatore e secondo necessità; (il vii) Un rappresentante di KFOR, secondo necessità. 4. Ogni Commissione di Giustizia Criminale si incontrerà mensilmente, o a richiesta di ciascun membro della Commissione. Articolo V: Operazioni di Polizia in Kosovo 1. La polizia comunale stabilita da questo Accordo avrà autorità di far rispettare la legge ed avrà esclusiva giurisdizione e sarà l'unica presenza di polizia in Kosovo come conseguenza della riduzione e del ritiro eventuale del MUP dal Kosovo, con l'eccezione di polizia di confine come specificato in Articolo VI ed alcun appoggio provvisti conseguente ad Articolo I(3)(h). (a) Durante la transizione a polizia comunale, i MTJP rimanenti eseguiranno doveri di pattuglia portandoli come descritto al Capitolo 7. (b) Durante questo periodo i MUP in Kosovo avranno autorità per condurre funzioni della polizia solamente civili e saranno sotto la soprintendenza e controllo del CIM. L'IM potrà congedare da servizio, o prendere appropriate azioni disciplinari verso il personale di MUP che impedisce la realizzazione di questo Accordo. 2. Legge Rafforzamento concomitante in Kosovo. (a) Eccetto come provvisto in Articolo V.1 ed Articolo VI, Ufficiali Federali e della Repubblica possono agire solamente all'interno di Kosovo in casi di ricerca di sospettati. (i) Le Autorità Federali e della Repubblica possono agire in Kosovo, ma in nessun caso oltre un ora più tardi loro entrata in Kosovo per azioni di polizia, devono notificare ai più vicini ufficiali del Kosovo che un crimine si è svolto dentro il Kosovo. Una volta effettuata la notifica, l'ulteriore ricerca e arresto sarà coordinate con la polizia del Kosovo. I sospettati arrestati saranno messi sotto la custodia delle autorità che originano la ricerca. Se il sospetto non è stato arrestato entro le quattro ore, l’autorità l'originale cesserà la ricerca ed immediatamente lascerà il Kosovo a meno che ci sia un invito a continuare dal CJA e/o CIM. (l'ii) Nel caso che l’indagine sia breve tale da precludere una notificazione, gli ufficiali Kosovari notificheranno l’arresto e daranno la possibilità di estradare l’arrestato. (l'iii) Il Personale usato per queste operazioni nella previsione di questo Articolo potrà essere composto solo da polizia civile, e sarà dotata di armi appropriate per le normali azioni di polizia civile ( pistola e fucile max 7.62 mm) saranno dotati di automezzi marchiati di polizia e non dovranno superare le 8 unità alla volta. Circolare in veicoli armati (blindati) per queste azioni e severamente proibito. (l'iv) Le stesse regole valgono per le forze di polizia del Kosovo per indagini fuori dal Kosovo. (b) Tutte le Parti daranno il più alto grado di assistenza reciproca agli organi di sicurezza in risposta a ragionevoli richieste . Articolo VI: La sicurezza ai Confini Internazionali 1. Il Governo della FRY manterrà i confini ufficiali ai confini internazionali (Albania e FYROM). 2. Personale dalle organizzazioni sotto elencate potranno essere presenti lungo i confini internazionali di Kosovo e ai bordi di confine internazionale, e non potranno agire al di la dello scopo che hanno come specificato in questo Capitolo. (a) Polizia di confine della Repubblica serba (i) La Polizia di Confine continuerà ad esercitare autorità al confine internazionale di Kosovo nell’eseguire l’applicazione delle leggi di immigrazione della RFY. Il numero totale dei poliziotti di confine sarà almeno di 75 unità entro i 14 giorni dall’entrata in vigore di questo Accordo. (l'ii) mentre si mantiene la soglia di personale specificata in subparagraph (i), le unità di Polizia di Confine esistenti che operano in Kosovo saranno completate da reclute nuove così come sono rappresentativi della popolazione di Kosovo.(l'iii) Tutta la Polizia di Confine collocata in Kosovo deve frequentare addestramento all'accademia di polizia di Kosovo entro i 18 mesi dell'entrata in vigore di questo Accordo. (b) i doganieri (i) Il Servizio delle Dogane della FRY continuerà ad avere giurisdizione ai confini uffiaciali del Kosovo. Il numero totale di personale delle dogane sarà di almeno 50 unità entro 14 giorni dell'entrata in vigore di questo Accordo. (l'ii) Doganieri Albanesi Kosovari saranno addestrati e saranno compensati dalla FRY. (c) I CIM effettuerà un periodo di controllo delle esigenze delle polizia di dogane e di confine e avrà il potere di aumentare o diminuire il numero di persone delle cellule descritte ai paragrafi (l'a)(i) e (il b)(i) per avere la giusta composizione delle unità delle doganali. Articolo VII: Arresto e la Detenzione 1. Eccetto Articolo V, Articolo I(3)(h), e sezioni (l'a)-(b) di questo paragrafo, solamente ufficiali della polizia comunale avranno autorità per arrestare e detenere individui in Kosovo. (a) agenti di polizia in Confine avranno autorità all'interno di Kosovo per arrestare e detenere individui che hanno violato provvedimenti criminali delle leggi di immigrazione. (b) poliziotti delle Dogane Riparano avrà autorità all'interno di Kosovo per arrestare e detenere individui per violazioni criminali delle leggi delle dogane. 2. Immediatamente dopo un arresto, il poliziotto interessato notificherà alla vicina Commissione della Giustizia del Criminale Comunale della detenzione e l'ubicazione del detenuto. Lui trasferirà di conseguenza il prigioniero alla prigione adatta e più vicina in Kosovo alla prima opportunità. 3. Poliziotti possono usare forza ragionevole e necessaria proporzionata alle circostanze effettuare arresti e tenere sospetti in custodia. 4. Kosovo ed i suoi comuni costituenti stabiliranno celle e prigioni per la detenzione di sospetti criminali e l'imprigionamento di individui condannati hanno violato le leggi in Kosovo. Prigioni saranno organizzate con gli standard internazionali. Accesso sarà autorizzato al personale internazionale, incluso rappresentanti del Comitato Internazionale della Croce Rossa. Articolo VIII: Amministrazione della Giustizia 1. Giurisdizione criminale su Persone Arrestata all'interno di Kosovo. (a) Eccetto in accordo con Articolo V e subparagraph (b) di questo paragrafo, ogni persona arrestata all'interno di Kosovo sarà soggetta alla giurisdizione delle corti di Kosovo. (b) Ogni persona arrestata all'interno di Kosovo, nel rispetto della legge e con questo Accordo, dalla Polizia di Confine o polizia doganale sarà soggetto alla giurisdizione delle corti di FRY. Se nessuna corte del FRY è disponibile a sentire il caso, le corti di Kosovo avranno giurisdizione. 2. Accusa di Crimini. (a) I CJA possono, in consultazione col CIM, nominare e rimuovere l'Accusatore Principale. (b) Gli IM avranno l'autorità per esaminare, osservare, ispezionare, e quando necessario, dirigere le operazioni dell'ufficio dell'Accusatore e del suo staff Articolo IX: Autorità Finale per Interpretare Il CIM è l’ autorità riguardo ad interpretazione di questo Capitolo e le sue decisioni sono vincolanti per tutte le Parti e persone.

Capitolo 3 Condotta e Soprintendenza di Elezioni

Articolo I: Le condizioni per Elezioni 1. Le Parti assicureranno che le condizioni esistono per l'organizzazione di elezioni libere ed eque che includono ma non sono limitate a: a) la libertà di movimento per tutti i cittadini; b) un ambiente politico aperto e libero; c) un ambiente giusto per il ritorno di persone spostate; d) un ambiente sicuro che assicura libertà di riunione, di associazione, ed espressione; e) una struttura legale di regole elettorali e regolamentazioni che assentono con impegni di OSCE che saranno perfezionati da una Elezione Commissione Centrale come sorta avanti Articolo III che è rappresentativo della popolazione di Kosovo in termini delle comunità nazionali e partiti politici; f) media liberi, e accessibili a partiti politici registrati e candidati, e disponibile ad elettori in tutto Kosovo. 2. Le Parti richiedono all'OSCE di certificare quando ci saranno le condizioni per effettuare le elezioni in Kosovo, e provvedere assistenza alle Parti per creare le condizioni per elezioni libere ed eque. 3. Le Parti assentiranno pienamente con Paragrafi 7 e 8 dell'OSCE Copenhagen Documento che è allegato a questo Capitolo. Articolo II: Ruolo dell'OSCE 1. Le Parti chiedono all'OSCE di adottare e mettere in atto un programma per le elezioni in Kosovo e di soprintendere le elezioni derivanti da questo Accordo. 2. Le Parti chiedono all'OSCE di supervisionare, secondo criteri fissati dall'OSCE in collaborazione con le altre organizzazioni internazionali che l'OSCE ritenga necessario, la preparazione e la conduzione delle elezioni per: a) Membri della Assemblea del Kosovo; b) Membri delle Assemblee Comunali; c) altri funzionari popolarmente eletti in Kosovo derivanti da questo Accordo, dalle leggi, dalla Costituzione del Kosovo o che l'OSCE ritenga necessari. 3. Le Parti chiedono all'OSCE di costituire una Commissione Elettorale Centrale in Kosovo ("la Commissione "). 4. In accordo con l’Articolo IV del Capitolo 5, le prime elezioni dovranno svolgersi entro nove mesi dell'entrata in vigore di questo Accordo. Il Presidente della Commissione deciderà, nella consultazione con le Parti, i tempi ed i modi per l’elezione in Kosovo degli uffici politici. Articolo III: Elezione Commissione Elettorale Centrale 1. La Commissione adotterà Regole elettorali e Regolamenti su tutte le questioni necessarie per la conduzione di elezioni libere ed eque in Kosovo, comprese le regole che riguardano: l'eleggibilità e registrazione di candidati, Partiti, ed elettori, inclusi dispersi e rifugiati; la garanzia di campagne elettorali libere ed eque; la preparazione amministrativa e tecnica delle elezioni compresa la costituzione, la pubblicazione e la certificazione dei risultati delle elezioni; il ruolo di osservatori internazionali e nazionali delle elezioni. 2. La responsabilità della Commissione, come previsto nelle Regole elettorali e Regolamenti, comprenderà: a) la preparazione, la conduzione, la soprintendenza di tutti gli aspetti del processo elettorale, inclusi sviluppo e soprintendenza di partiti politici e la registrazione dell'elettore e la creazione di procedure sicure e trasparenti per produzione e distribuzione di schede e materiali elettorali, conteggi dei voti, produzione di tabulati e pubblicazione dei risultati delle elezioni; b) assicurare l’osservanza delle Regole e Regolamenti elettorali stabiliti conseguentemente a questo Accordo, incluso la creazione di corpi ausiliari addetti allo scopo; c) assicurare che siano intraprese misure volte a impedire qualsiasi violazione dei provvedimenti previsti in questo Accordo, prevedendo severe sanzioni penali come la rimozione da candidato o dagli elenchi del partito, contro qualsiasi persona, candidato, partito politico, o ente che violino tali provvedimenti; d) accreditare osservatori, incluso personale delle organizzazioni internazionali ed organizzazioni non governative straniere e nazionali ed assicurare che le Parti accordino agli osservatori accreditati libero accesso e movimento. 3. La Commissione consisterà di una persona nominata dal Presidente in carica (CIO) dell'OSCE, rappresentanti di tutte le comunità nazionali, e rappresentanti di partiti politici in Kosovo selezionati secondo criteri determinati dalla Commissione. La persona nominata dal CIO sarà il Presidente della Commissione. Le regole di procedura della Commissione prevederanno che in circostanze eccezionali di una disputa irrisolta all'interno della Commissione, la decisione del Presidente sarà finale e vincolante. 4. La Commissione avrà il diritto di stabilire mezzi di comunicazione, ed impiegare personale locale ed amministrativo.

Capitolo 4a Problemi Economici

Articolo I 1. L'economia del Kosovo funzionerà in accordo con i principi del libero mercato. 2. Le autorità preposte a imporre e raccogliere tasse e altre imposte sono esposte in questo Accordo. Eccetto quanto espressamente stabilito, tutte le autorità hanno diritto a tenere tutti i proventi delle loro tasse o delle altre imposte secondo questo previsto da questo Accordo. 3. Una parte dei proventi delle tasse e dei dazi del Kosovo verranno maturati dai Comuni, tenendo conto del bisogno di una perequazione di redditi tra i Comuni basata su criteri obiettivi. L’Assemblea del Kosovo decreterà una legislazione non discriminatoria ed adatta per questo scopo. I Comuni possono imporre anche tasse locali in concordanza con questo Accordo. 4. La Repubblica Federale della Iugoslavia sarà responsabile per la raccolta di tutti i dazi delle dogane ai confini internazionali del Kosovo. Non ci saranno impedimenti al libero movimento di persone, beni, servizi, e capitali da e verso il Kosovo. 5. Autorità federali assicureranno che il Kosovo riceva una proporzionata ed equa ripartizione dei benefici e delle risorse Federali che possono derivare dagli accordi internazionali conclusi dalla Repubblica Federale. 6. Autorità federali ed altre, all'interno dei loro poteri e responsabilità rispettivi, assicureranno il libero movimento di persone, beni, servizi, e capitali in Kosovo, anche provenienti da fonti internazionali. In particolare permetteranno l’accesso senza discriminazioni in Kosovo alle persone che distribuiscono tali beni e servizi. 7. Se espressamente richiesto da un donatore o prestatore internazionale, i contratti internazionali per i progetti di ricostruzione dovranno essere conclusi dalle autorità della Repubblica Federale di Iugoslavia che stabilirà meccanismi adatti per rendere tali fondi disponibili alle autorità del Kosovo. A meno che precluso dai termini contrattuali, tutti i progetti della ricostruzione che concernono esclusivamente il Kosovo saranno diretti e realizzati dall'autorità del Kosovo preposta. Articolo II 1. Le Parti sono d'accordo a riassegnare pertanto proprietà e risorse in concordanza, per quanto possibile, con la distribuzione dei poteri e le responsabilità che derivano da questo Accordo, nelle aree seguenti: (a) beni governativi (inclusi scuole, ospedali, risorse naturali e mezzi di produzione); (b) pensioni e contributi dell'assicurazione sociale; (c) redditi distribuiti in base all’Articolo I.5; (d) alcune altre questioni che si riferiscono a relazioni economiche tra le Parti non contemplate in questo Accordo. 2. Le Parti accettano la creazione di una Commissione per la Risoluzione dei Conflitti (CSC) per chiarire tutte le dispute tra loro su questioni riferite al paragrafo 1. (a) I CSC saranno formati da tre esperti designati dal Kosovo, tre esperti designati congiuntamente dalla Repubblica Federale di Iugoslavia e dalla Repubblica di Serbia e tre esperti indipendenti designati dal CIM. (b) Le decisioni del CSC che saranno prese a maggioranza saranno finali e vincolanti. Le Parti le realizzeranno senza dilazioni. 3. Le autorità che ricevono la proprietà di mezzi pubblici avranno il potere per renderli operativi.

Capitolo 4b Assistenza Umanitaria, Ricostruzione e Sviluppo Economico

1. In parallelo con la piena realizzazione di questo Accordo, attenzione urgente deve essere rivolta al soddisfacimento dei bisogni umanitari ed economici del Kosovo in modo da creare le condizioni per la ricostruzione e un durevole recupero economico. Assistenza internazionale sarà fornita senza discriminazioni tra le comunità nazionali. 2. Le Parti riconoscono la buona volontà della Commissione europea che lavora con la comunità internazionale per coordinare gli appoggi internazionali agli sforzi delle Parti. Specificamente, la Commissione europea organizzerà una conferenza dei donatori internazionali entro un mese dall’entrata in vigore di questo Accordo. 3. La comunità internazionale fornirà assistenza Umanitaria immediata ed incondizionata, concentrandosi primariamente sui rifugiati e i dispersi favorendo il ritorno delle persone alle loro case. Le Parti accolgono e approvano il ruolo centrale dell'UNHCR e condividono la sua intenzione di coordinare lo sforzo, in cooperazione stretta con la Missione Operativa, di pianificare un primo, pacifico, ordinato ritorno dei rifugiati e dispersi alle condizioni di sicurezza e di dignità. 4. La comunità internazionale fornirà i mezzi per il miglioramento rapido delle condizioni di vivibilità per la popolazione del Kosovo attraverso la ricostruzione e la riabilitazione di case ed infrastrutture locali (incluse acqua, energia, salute ed infrastrutture scolastiche) basandosi su esami di accertamento dei danni. 5. Assistenza sarà fornita anche per sostenere la realizzazione e lo sviluppo di strutture istituzionali e legislative basate su questo Accordo, includendo il governo locale e il sistema delle tasse e rinforzando la società civile, la cultura e l’istruzione. Lo stato Sociale verrà impostato dando priorità alla protezione di gruppi sociali deboli. 6. Sarà anche vitale gettare le fondamenta per lo sviluppo sostenuto, basato su un rinnovamento dell'economia locale. Questo deve tenere conto del bisogno di indirizzare la disoccupazione, ed incentivare l'economia con una serie di meccanismi. La Commissione europea darà attenzione urgente a questo. 7. L’assistenza internazionale, con l'eccezione degli aiuti umanitari, sarà soggetta alla piena osservanza di questo Accordo così come alle altre condizioni stabilite in precedenza dai donatori e alla capacità di assorbimento del Kosovo.

Capitolo 5 Missione operativa I

Articolo I: Istituzioni Missione Operativa 1. Le Parti invitano l'OSCE, in cooperazione con l'Unione europea a costituire una Missione Operativa in Kosovo. Tutte le responsabilità ed i poteri previsti da accordi precedenti per la Missione di Verifica ed il suo Capo, saranno rivestiti dalla Missione Operativa e dal suo Capo. Commissione Paritetica 2. Una Commissione Paritetica servirà come meccanismo centrale per esaminare e coordinare la realizzazione civile di questo Accordo. La Commissione sarà costituita dal Capo della Missione Operativa (CIM), da un rappresentante Federale ed uno della Repubblica, un rappresentante di ogni comunità nazionale presente in Kosovo, dal Presidente della Assemblea e da un rappresentante del Presidente del Kosovo. Gli incontri della Commissione Paritetica possono essere presenziati da altri rappresentanti di altre organizzazioni specificate in questo Accordo o necessari per la sua realizzazione. 3. Il CIM presiederà la Commissione Paritetica. La Presidenza coordinerà ed organizzerà il lavoro della Commissione Paritetica e deciderà il tempo e il luogo delle sue riunioni. Le Parti si atterranno e realizzeranno pienamente le decisioni della Commissione Paritetica. La Commissione Paritetica opererà sulla base del consenso, ma laddove il consenso non possa essere raggiunto, la decisione della Presidenza sarà conclusiva. 4. La Presidenza avrà pieno e non impedito accesso a tutti i luoghi, persone, ed informazioni (inclusi documenti e altre registrazioni) all'interno del Kosovo che a suo giudizio siano necessari per l’espletamento delle sue funzioni riguardo gli aspetti civili di questo Accordo. Consiglio Paritetico e Consigli Locali 5. Il CIM può, se necessario, creare un Consiglio Paritetico del Kosovo e Consigli Locali, per la cooperazione e la risoluzione informale delle dispute. Il Consiglio Paritetico del Kosovo sarà costituito da un membro per ogni comunità nazionale presente in Kosovo. I Consigli Locali saranno costituiti da rappresentanti di ogni comunità nazionale presente nella località dove viene costituito il Consiglio Locale. Articolo II: Responsabilità e Poteri 1. Il CIM può: (a) supervisionare e dirigere la realizzazione degli aspetti civili di questo Accordo coerentemente alla pianificazione che lui specificherà; (b) mantenere stretti contatti con le Parti per promuovere il pieno consenso verso tutti gli aspetti di questo Accordo; (c) facilitare, come egli ritenga necessario, la risoluzione delle insorgenti difficoltà connesse alla realizzazione dell’accordo; (d) partecipare a incontri con organizzazioni umanitarie, connessi ai problemi della riabilitazione e ricostruzione, facendo proposte e identificando le priorità secondo le loro considerazioni; (e) coordinare le attività in Kosovo delle organizzazioni e delle agenzie civili che si occupano della realizzazione degli aspetti civili di questo Accordo, nel pieno rispetto delle loro specifiche procedure organizzative; (f) riportare periodicamente agli enti responsabili della costituzione della Missione sull’evoluzione della realizzazione degli aspetti civili di questo Accordo; (g) eseguire le funzioni specificate in questo Accordo per ciò che concerne le forze di sicurezza e di Polizia. 2. Il CIM potrà anche assumere altre responsabilità derivanti da questo Accordo o da lui identificate in seguito. Articolo III: Status della Missione Operativa 1. Al personale della Missione Operativa sarà consentito in qualsiasi momento libero accesso e movimento in e attraverso il Kosovo. 2. Le Parti faciliteranno le operazioni della Missione Operativa, fornendo l’assistenza richiesta riguardo a trasporti, sussistenza, sistemazioni, comunicazioni e altre agevolazioni. 3. La Missione Operativa godrà della capacità legale necessaria per l'esercizio delle sue funzioni sottostando alle leggi e regolamenti del Kosovo, della Repubblica Federale di Iugoslavia e della Repubblica di Serbia. Tale capacità legale includerà la capacità di contrarre, acquisire e disporre di beni mobili ed immobili. 4. I seguenti diritti ed immunità sono concessi alla Missione Operativa e al personale associato: (a) la Missione Operativa ed i suoi locali, i suoi archivi ed altre proprietà godranno degli stessi diritti e immunità concessi ad una missione diplomatica così come stabilito nella Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche; (b) il CIM, i professionisti del suo staff ed i loro familiari godranno degli stessi diritti e immunità di cui godono i diplomatici ed i loro familiari così come stabilito nella Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche; (c) gli altri membri della Missione Operativa ed i loro familiari godranno degli stessi diritti e immunità di cui godono i membri del personale tecnico e amministrativo così come stabilito nella Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche. Articolo IV: Processo di Realizzazione Generale 1. Le Parti riconoscono che la realizzazione completa di questo accordo richiederà atti politici e misure per l'elezione e la costituzione di enti e istituzioni emergenti dall’Accordo stesso. Le Parti concordano di procedere rapidamente in questi compiti sulla base del programma fissato dalla Commissione Paritetica. Le Parti forniranno supporto attivo, cooperazione e partecipazione per la efficace realizzazione di questo Accordo. Elezioni e Censimento 2. Entro nove mesi dall'entrata in vigore di questo Accordo, saranno indette, con modalità coerenti alle procedure specificate nel Capitolo 3 di questo Accordo, le elezioni delle autorità qui fissate secondo una lista elettorale preparata dalla Commissione Elettorale Centrale sulla base degli standard internazionali. L'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) sorveglierà le elezioni per assicurare che siano libere e corrette. 3. Sotto la sorveglianza dell'OSCE, con la partecipazione delle autorità del Kosovo e di esperti nominati da ed appartenenti alle comunità nazionali del Kosovo, le autorità Federali condurranno un censimento obiettivo e libero della popolazione in Kosovo secondo le regole ed i regolamenti stabiliti con l'OSCE e aderenti agli standard internazionali. Il censimento sarà svolto quando l'OSCE determinerà che le condizioni permettono un'enumerazione obiettiva ed accurata. (a) Il primo censimento si limiterà a nome, luogo di nascita, località di residenza abituale e indirizzo, sesso, età, cittadinanza, comunità nazionale e religione. (b) Le autorità delle Parti forniranno l'un l'altra e l'OSCE di tutti i dati necessari a condurre il censimento, inclusi i dati riguardanti su luoghi di residenza, cittadinanza, elettori, liste e altre informazioni. Provvedimenti transitori 4. Tutte le leggi e i regolamenti vigenti in Kosovo all’entrata in vigore di questo Accordo rimangono vigenti a meno di e fino a sostituzione da parte di leggi o regolamenti adottati da un ente competente. Tutte le leggi e i regolamenti applicabili in Kosovo che siano incompatibili con questo Accordo dovranno essere ad esso armonizzati. In particolare, la legge marziale in Kosovo viene revocata col presente Accordo. 5. Le Istituzioni in carica in Kosovo rimangono in carica fino alla sostituzione da parte di enti creati da o in concordanza con questo Accordo. Il CIM può raccomandare alle autorità preposte la rimozione e la nomina di funzionari e l'abbreviazione dell’operatività di istituzioni esistenti in Kosovo laddove lo ritenga necessario per la effettiva realizzazione di questo Accordo. Se le azioni raccomandate non saranno soddisfatte nel tempo richiesto, la Commissione Paritetica potrà decidere di mettere in atto le azioni raccomandate. 6. Precedentemente alla elezione dei funzionari del Kosovo derivanti da questo Accordo, il CIM prendera le misure necessarie per assicurare lo sviluppo e il funzionamento di media indipendenti coerentemente agli standard internazionali, comprendendo l'allocazione delle frequenze radio e televisive. Articolo V: Autorità Interpretativa Il CIM sarà l’autorità finale in merito alla interpretazione degli aspetti civili di questo Accordo, e le Parti sono d'accordo ad attenersi alle sue determinazioni e di considerarle vincolanti su tutte le Parti e le persone.

Capitolo 6 Il Difensore civile

Articolo I: Generale 1. Ci sarà un Difensore civile che controllerà la realizzazione dei diritti dei membri delle comunità nazionali e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Kosovo. Il Difensore civile avrà accesso libero a qualsiasi persona o luogo ed avrà diritto ad apparire ed intervenire prima di chiunque altro nazionale, Federale, o (compatibilmente con le regole di tali corpi) autorità internazionale dietro sua richiesta. Nessuna persona, istituzione, o entità delle Parti può interferire con le funzioni del Difensore civile. 2. Il Difensore civile sarà una persona eminente, di alta moralità, che possiede un impegno dimostrato nei diritti umani e nei diritti di membri delle comunità nazionali. Sarà nominato dal Presidente del Kosovo e sarà eletto dalla Assemblea da un elenco di candidati preparato dal Presidente della Corte europea di diritti umani, con incarico di tre anni non-rinnovabile. Il Difensore civile non sarà un cittadino di alcun Stato o l'entità che erano una parte della prima Iugoslavia, o di alcun Stato vicino. Durante l'elezione del Presidente dell’Assemblea, il CIM designerà, provvisoriamente, una persona come Difensore civile, che sarà poi sostituita dal Difensore Civile selezionato in base alle procedure indicate in questo paragrafo. 3. Il Difensore civile sarà autonomo per scegliere il suo personale. Avrà due Deputati. Ciascuno dei Deputati può provenire da comunità nazionali differenti. (a) I salari e le spese del Difensore civile e del suo personale sarà determinato e sarà pagato dalla Assemblea del Kosovo. I salari e le spese saranno completamente adeguate per realizzaree il mandato del Difensore civile. (b) Il Difensore civile e il suo personale non sarà ritenuto criminalmente o civilmente responsabile per qualsiasi atto eseguito durante lo svolgimento dei loro doveri. Articolo II: Giurisdizione Il Difensore civile considererà: (a) presunte o apparenti violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Kosovo, come previsto nelle Costituzioni della Repubblica Federale di Iugoslavia e la Repubblica di Serbia, e la Convenzione europea per la Protezione dei diritti umani e delle Libertà Fondamentali e nei Protocolli; (b) presunte o apparenti violazioni di diritti di membri delle comunità nazionali specifite in questo Accordo. 2. Tutte le persone in Kosovo avranno diritto a sottoporre reclami al Difensore civile. I Partiti sono d'accordo a non prendere nessuna misure punitiva verso persone che intendono sottoporre o che hanno sottoposto reclami, o in alcun altro modo di distogliere l'esercizio di questo diritto. Articolo III: I poteri ed i Doveri 1. Il Difensore civile indagherà su violazioni presunte che si verificano all'interno della giurisdizione fissata dall’Articolo II. Egli può agire sia di propria iniziativa o in risposta ad una dichiarazione presentata da qualsiasi Partito o persona, organizzazione non-governativa, o gruppo di individui che dichiarano di essere vittima di una violazione o agendo per conto di vittime dichiarate che sono decedute o disperse. Il lavoro del Difensore civile sarà gratuito per la persona coinvolta. 2. Il Difensore civile avrà accesso completo, non impedito, ed immediato a qualsiasi persona, luogo, o informazioni dietro sua richiesta. (a) Il Difensore civile avrà accesso e potrà esaminare tutti i documenti ufficiali, e potrà richiedere a qualsiasi persona, incluso ufficiali del Kosovo, di cooperare fornendo informazioni rilevanti, documenti, ed archivi. (b) Il Difensore civile può frequentare audizioni amministrativi e incontri di altre istituzioni in Kosovo per raccogliere informazioni. (c) Il Difensore civile può esaminare luoghi dove persone, private della loro libertà, sono detenute, lavorino, o siano altrimenti collocate. (d) Il Difensore civile e il suo personale manterrà la riservatezza su tutte le informazioni riservate, a meno che il Difensore civile determini che tali informazioni siano prova di una violazione di diritti che riguardano la sua giurisdizione : in tale caso queste informazioni possono essere rivelate in atti pubblici o in procedimenti legali appropriati. (e) le parti si incaricano di assicurare la cooperazione con le indagini del difensore civile. Qualsiasi mancanza riconosciuta nella funzione del proprio esercizio sarà riconosciuta come offesa criminale perseguibile in ogni Giurisdizione delle Parti. Se un ufficiale impedisce un'investigazione rifiutando di fornire le informazioni necessarie, il Difensore civile contatterà l’ufficiali superiore o la pubblica accusa per intraprendere un’azione penale in acccordo con la legge. 3. Il Difensore civile pubblicherà prontamente le scoperte e le conclusioni nella forma di un rapporto pubblicato alla fine di ogni investigazione. (a) Una associazione, istituzione, o ufficiale identificate dal Difensore civile come violatore possono, in un periodo specificato dal Difensore civile, spiegare per iscritto come rispetterà qualsiasi prescrizioni che il Difensore civile puòportare avanti come misure di rimedio. (b) Nel caso che una persona o un'entità non assenta con le conclusioni e raccomandazioni del Difensore civile, il rapporto sarà spedito per una ulteriore azione alla Commissione Unita stabilita dal Capitolo 5 di questo Accordo, al Presidente della associazione relativa e ad altri ufficiali o istituzioni che il Difensore civile ritienga opportuno

Capitolo 7 Missione operativa II

Articolo I: Obbligazioni generali 1 Le Parti intendono ricreare, il più rapidamente possibile, normali condizioni di vita in Kosovo ed a cooperare completamente l'un con l'altro e con tutte le organizzazioni internazionali, agenzie, ed organizzazioni non-governative coinvolte nella realizzazione di questo Accordo. Loro auspicano volontà della comunità internazionale per inviare nella regione una forza per assistere alla realizzazione di questo Accordo. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è invitato a far passare una risoluzione sotto il Capitolo VII della Carta, adotta le indicazioni avanzate in questo Capitolo, inclusa la costituzione di una forza militare e multinazionale in Kosovo. Le Parti invitano la Nato a costituire e condurre una forza militare che aiuti e assicuri la realizzazione di quanto disposto in questo Capitolo. Le parti riaffermano anche la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica Federale della Iugoslavia. b. Le Parti sono d'accordo che la Nato stabilirà e schiererà una forza (in seguito IIKFORII) che potrebbe essere composta da unità di terra, aria, e mare da nazioni della Nato e non, che operano sotto l'autorità e soggette alla direzione ed al controllo politico del Consiglio Nord Atlantico (NAC) attraverso la catena di comando della Nato. Le Parti concordano nel facilitare lo spiegamento e le operazioni di questa forza e ad assentire pienamente con tutte le obbligazioni di questo Capitolo. c. si è d'accordo che gli altri Stati possono assistere nel perfezionare questo Capitolo. Le Parti sono d'accordo che le modalità della partecipazione di quegli Stati saranno oggetto di accordo tra tali Stati che partecipano e la Nato. 2. Gli scopi di questi vincoli sono: a. stabilire una cessazione durevole delle ostilità. Inoltre quelle Forze proviste in questo Capitolo, in nessuna circostanza possono entrano, rientrare, o rimanere all'interno del Kosovo senza il beneplacito espresso dal Comandante di KFOR (COMKFOR). Per gli scopi di questo Capitolo, il termine " Forze " includono tutto il personale e le organizzazioni con capacità militare, incluso eserciti regolare gruppi civili ed armati, gruppi paramilitari, forze dell'aria, guardie nazionali, polizia di frontiera, esercito riserve dell’esercito, polizia militare, intelligent services, Ministri dell’Interno, Locali, Speciali, Polizia anti rivolta ed Anti-terrorista, e qualsiasi altro gruppo o individui così come designati da COMKFOR. L'unica eccezione ai provvedimenti di questo paragrafo è per la polizia civile ingaggiata nell’inseguimento di una persona sospettata di aver commesso un'offesa criminale seria, come previsto nel Capitolo 2; b. provvedere all'appoggio e all’autorizzazzione del KFOR, in particolare per autorizzare il KFOR a perseguire le cause come richiesto, incluso l'uso della forza necessaria, per assicurare il rispetto di questo Capitolo e la protezione del KFOR, della Missione operativa (IM), e di altre organizzazioni internazionali, agenzie e organizzazioni non-governative coinvolte nella realizzazione di questo Accordo, e per contribuire a creare un ambiente sicuro; c. provvedere, a nessuno costo, all'uso di tutte le installazioni e i servizi richiesti per lo spiegamento, le operazioni ed il supporto del KFOR. 3. Le Parti capiscono e sono d'accordo che i vincoli assunti in questo Capitolo si applicheranno ugualmente ad ogni Parte. Ogni Parte sarà tenuta individualmente responsabile dell’osservanza dei propri doveri, ed ognuno concorda che il ritardo o la non osservanza dei propri doveri di una Parte non costituirà motivo per nessun altra Parte per non riuscire ad eseguire i propri doveri. Tutte le Parti saranno ugualmente soggette a questa azione di rafforzamento dal KFOR che può essere necessaria per assicurare la realizzazione di questo Capitolo in Kosovo e la protezione per il KFOR, l’IM, e le altre organizzazioni internazionali, agenzie, e organizzazioni non-governative coinvolte nella realizzazione di questo Accordo. Articolo II: La cessazione delle Ostilità 1. Le Parti dovranno, immediatamente dopo l’entrata in vigore di questo Accordo (EIF), astenersi dal commettere qualsiasi atto ostile o provocatorio di qualsiasi tipo contro altri o contro qualsiasi persona in Kosovo. Non incoraggeranno od organizzeranno dimostrazioni ostili o provocative. 2. Nell'eseguire i vincoli esposti nel paragrafo 1, le Parti si impegnano in particolare a cessare di utilizzare qualsiasi arma da fuoco o esplosivo, escluso quanto autorizzato dal COMKFOR. Non metteranno mine, barriere, posto di blocco non autorizzati, punti di osservazione (con l'eccezione di osservazioni di confine e zone di attraversamento approvate dal COMKFOR), od ostacoli protettivi. Tranne quanto previsto nel Capitolo 2, le Parti non si impegneranno in nessuna attività militare, di sicurezza, o di addestramento, comprese quelle di terra, aria, o operazioni aeree di difesa, in o sopra il Kosovo, senza la prioritaria approvazione del COMKFOR. 3. A parte la Guardia di frontiera (come previsto nell’ Articolo IV), nessuna Parte avrà Forze presenti all'interno di una zona di 5 chilometri all’interno del confine internazionale della FRY che è anche il confine del Kosovo (in seguito " la Zona di Confine"). La Zona di Confine sarà marcata sul terreno da EIF + 14 giorni da VJ Guardia di Frontiera personale in acccordo con la direzione dell’IM. Il COMKFOR può determinare riconfigurazioni a scala ridotta per ragioni operative. 4. a. Con l'eccezione della polizia civile nel compimento dei normali doveri, come determinato dal CIM, nessuna Parte avrà Forze presente all'interno dei 5 chilometri del lato del Kosovo che delimita il Kosovo dalle altre Parti del FRY. b. La presenza di una qualsiasi Forza all'interno dei 5 chilometri dell'altro lato di quel confine sarà notificato dal COMKFOR; se tale presenza minaccia, o rischia di minacciare, a giudizio del COMKFOR la realizzazione di questo Capitolo in Kosovo, egli contatterà le autorità responsabili delle Forze in questione e può richiedere che quelle Forze si ritirino o rimangano fuori da quell'area. 5. Nessuna Parte condurrà una qualsiasi rappresaglia, contrattacco, o qualsiasi altra azione unilaterale in risposta a violazioni di questo Capitolo di un'altra Parte. Le Parti risponderanno a violazioni dichiarate di questo Capitolo attraverso le procedure previste dall’Articolo XI. Articolo III: Ridislocazione, Ritiro, Smilitarizzazione delle Forze Per disimpegnare le loro Forze ed evitare qualsiaso ulteriore conflitto, le Parti dovranno immediatamente sull’EIF cominciare a reschierare, ritirare, o smilitarizzare le loro Forze in concordanza con Articoli IV, V, e VI. Articolo IV: VJ Forze 1. VJ Unità militare a. Dal K-day + 5 giorni, tutte le unità militarie VJ in Kosovo (con l'eccezione di quelle Forze specificate nel paragrafo 2 di questo Articolo) dovranno aver completato lo schieramento ai luoghi di accantonamento previsti elencati nell’ Appendice A di questo Capitolo. Il comandante VJ senior in Kosovo confermerà per iscritto al COMKFOR dal K-day + 5 giorni che il VJ è ottemperante e provvede a fornire le informazioni richieste dall’Articolo VII, per rendere conto del ritiro o di altri cambiamenti fatti durante lo schieramento. Queste informazioni saranno aggiornate ogni settimana. b. Dal K-day + 30 giorni, il Capo del VJ General Staff, attraverso il comandante VJ senior in Kosovo provvedrà all’approvazione da parte del COMKFOR di un piano particolareggiato per la fase di ritiro delle Forze VJ dal Kosovo verso altre zone in Serbia per garantire le seguenti scadenze : 1) dal K-day + 90 giorni, le autorità di VJ devono, per soddisfare il COMKFOR, ritirare dal Kosovo, verso altre ubicazioni in Serbia, il 50% di uomini e materiali e tutto quanto designato come bene offensivo. Beni utilizzati come: carri armati principali; tutti gli altri veicoli corazzati che montano armi maggiori di 12.7mm; e, tutte le armi pesanti (montate su veicolo o non) oltre gli 82mm. 2) dal K-day + 180 giorni, tutto il personale dell’ Esercito VJ ed equipaggiamento (con l'eccezione di quelle Forze specificate nel paragrafo 2 di questo Articolo) sarà ritirato dal Kosovo verso altre ubicazioni in Serbia. 2. VJ Forza di Vigilanza di confine (VJ Border Guard Forces) a. VJ Border Guard Forces saranno permesse ma limitate ad una struttura di 1500 membri "at pre-february 1998" Battaglione del Border Guard installazioni localizzate in Djakovica, Prizren, ed Urosevac ed installazioni subordinate all'interno dei 5 chilometri della Zona di Confine, o ad un numero limitato di installazioni esistenti nella prossimità immediata della Zona di Confine previa approvazione del COMKFOR, per arrivare al numero previsto dal K-day + 14 giorni. Un numero supplementare di personale VJ (sommando non più di 1000 C2 e forze logistiche) avrà il permesso di rimanere nei luoghi di accantonamento previsti elencati nell’Appendice A per adempiere a funzioni del livello di brigata riferite solamente alla sicurezza di confine. Dopo un periodo iniziale di 90 giorni dopo il K-day, il COMKFOR può in qualsiasi momento rivedere gli spiegamenti del personale di VJ e può richiedere ulteriori rettifiche dei livelli di forza, con l'obiettivo di giungere alla minima struttura di forza richiesta per legittimare la sicurezza di confine, in base alla situazione di sicurezza e alla condotta delle Parti garanti. b. Gli elementi di VJ in Kosovo dovranno essere limitati ad armi da 82mm o meno. Non dovranno possedere né veicoli corazzati (tranne che veicoli a ruote che montano armi da 12.7mm o meno) né armi per difese aeree. C. Alle unità VJ Border Guard dovrà essere permesso di pattugliare in Kosovo solo all’interno della Zona di Confine e solamente per scopi di difesa dei confini contro attacchi esterni e il mantenimento della sua integrità prevenendo illiciti attraversamenti di confine. Le considerazioni geografiche di terra possono richiedere manovre della Guardia di Confine all’interno della Zona di Confine; ognuna di tali manovre sarà coordinato da, e approvata, dal COMKFOR. d. Ad eccezione della Zona di Confine, le unità di VJ possono viaggiare attraverso il Kosovo solo per raggiungere le "duty station" e le guarnigioni nella Zona di Confine o i luoghi di accantonamento previsti. Tali viaggi possono solo avvenire lungo percorsi ed in concordanza con le procedure che sono state determinate dal COMKFOR dopo consultazione col CIM, con i comandanti di unità di VJ, le autorità statali e comunali, e i comandanti della polizia. Questi percorsi e procedure saranno determinate dal K-day + 14 giorni, soggetti alla redeterminazione da parte del COMKFOR in qualsiasi momento. Alla forza VJ in Kosovo, ma fuori dalla Zona di Confine, dovrà essere permesso di agire solo in autodifesa in risposta ad un atto ostile conformemente alle Regole di Combattimento (ROE) quali saranno approvate dal COMKFOR in consultazione col CIM. Lo schieramento nella Zona di Confine agirà in concordanza con quanto stabilito dal ROE sotto controllo del COMKFOR. e. VJ Border Guard Forces possono condurre attività di addestramento solamente all'interno del chilometro-S della Zona di Confine, e solamente con l'approvazione del COMKFOR. 3. Forze della Difesa dell'Aria e Yugoslave (YAADF) Tutti gli aerei, radar, missili terra-aria (incluso sistema di difesa a portata d’uomo "@MANPADS @") ed artiglieria contraerea in Kosovo dovrà essere immediatamente, dall’EIF, ritirati dal Kosovo verso altre ubicazioni in Serbia fuori dal 25° chilometro dalla Zona di Sicurezza Reciproca come definito nell’Articolo X. Questo ritiro sarà completato e relazionato dal comandante di VJ senior in Kosovo al comandante della Nato non più oltre 10 giorni dopo l’EIF. Il comandante Nato controllerà e coordinerà l’uso dello spazio aereo sul Kosovo iniziato dall’EIF come oltre specificato nell’Articolo X. Nessun sistema di difesa aerea, radar di inseguimento di obiettivo, o artiglieria contraerea dovrà essere posizionata o operare all'interno del Kosovo o i 25 chilometri della Zona di Sicurezza Reciproca senza la precedente ed espressa approvazione del comandante Nato. Articolo V: Altre Forze 1. Le azioni di Forze in Kosovo diverse da KFOR, VJ, MUP o forze di polizia locale previste nel Capitolo 2 (in seguito ci si riferirà come le "Altre Forze") dovranno essere in accordo con quest’Articolo. Riguardo EIF, tutte le "Altre Forze" in Kosovo devono immediatamente osservare i provvedimenti dell’Articolo I, paragrafo due, Articolo II, paragrafo uno, ed Articolo III e "in ulteriore trattenimento da qualunque intenzione ostile, addestramento ed esercitazioni militari, organizzazione di dimostrazioni, ed ogni movimento in direzione o contrabbandando attraverso confini internazionali o il confine tra Kosovo e le altre parti della FRY. Inoltre, riguardo EIF, tutte le "Altre Forze" in Kosovo devono esse stesse pubblicamente impegnarsi a demilitarizzare nei termini che dovranno essere determinati da COMKFOR, ripudiare la violenza, garantire la sicurezza del personale internazionale, e rispettare i confini internazionali della FRY e tutti i termini di questo Capitolo. 2. Eccetto se approvato dal COMKFOR, dal Giorno-K, tutte le "Altre Forze" in Kosovo non devono portare armi: a. entro 1 chilometro da VJ e gli acquartieramenti di MUP elencati nell’Appendice A; b. entro 1 chilometro dalle strade principali quali: 1) Pec - Lapusnik - Pristina 2) il confine - Djakovica - Klina 3) il confine - Prizren - Suva Rika - Pristina 4) Djakovica - Orahovac - Lapusnik - Pristina 5) Pec-Djakovica - Prizren - Urosevac - il confine 6) il confine - Urosevac - Pristina - Podujevo - il confine 7) Pristina - Kosovska Mitrovica - il confine 8) Kosovka Mitrovica - (Rakos) - Pec 9) Pec - Confine con il Montenegro (attraverso Pozaj) 10) Pristina - Lisica - confine con la Serbia 11) Pristina - Gnjilane - Urosevac 12) Gnjilane - Veliki Trnovac - confine con la Serbia; 13) Prizren - Doganovic c. entro 1 chilometro della Zona di Confine; d. in ogni altra area designata dal COMKFOR. 3. A partire dal Giorno-K + 5 giorni, tutte le "Altre Forze" devono abbandonare e chiudere tutte le postazioni di combattimento, trinceramenti, e posti di controllo. 4. A partire dal Giorno-K + 5 giorni, tutti i comandanti delle "Altre Forze" designati dal COMKFOR dovranno rendere conto dell’attuazione dei requisiti di cui sopra nella forma dell’Articolo VII al COMKFOR e continuare a fornire settimanalmente rapporti particolareggiati della situazione finché la demilitarizzazione non sarà completata. 5. Il COMKFOR stabilirà delle procedure per la demilitarizzazione ed il monitoraggio delle "Altre Forze" in Kosovo e per l'ulteriore regolamentazione delle loro attività. Queste procedure saranno stabilite per facilitare un programma di demilitarizzazione come segue: a. A partire dal Giorno-K + 5 giorni, tutte le "Altre Forze" individueranno dei siti sicuri di deposito armi , che dovranno essere registrati e verificati dal KFOR; b. A partire dal Giorno-K + 30 giorni, tutte le "Altre Forze" dovranno immagazzinare tutte le armi proibite (ogni arma da 12.7mm o più grande, ogni arma anticarro o da contraerea, granate, mine o esplosivi) o armi automatiche nei depositi di armi registrati. I comandanti delle "Altre Forze" confermeranno il completamento dell’immagazzinamento delle arma al COMKFOR non più tardi del Giorno-K + 30 giorni; c. A partire dal Giorno-K + 30 giorni, tutte le "Altre Forze" dovranno cessare di portare uniformi militari ed insegne, e di portare armi proibite ed armi automatiche; d. A partire dal Giorno-K + 90 giorni, le autorità dei depositi passerà al KFOR. Dopo questa data, sarà illegale per le "Altre Forze" possedere armi proibite ed armi automatiche, e tali armi saranno soggette al sequestro da parte del KFOR; e. A partire dal Giorno-K + 120 giorni, la demilitarizazione delle "Altre Forze" dovrà essere completata. 6. A partire dallo EIF + 30 giorni, se necessario soggetto a variazioni da parte del COMKFOR, tutto il personale delle "Altre Forze" che non è di origine locale, che si trovi legalmente e non all'interno del Kosovo, incluso consulenti individuali, combattenti per la libertà, istruttori, volontarii, e personale di paesi confinanti o di altri Stati, dovrà essere allontanato dal Kosovo. Articolo VI: MUP 1. Il Ministero di Polizia Interna (MUP) è composto dalle unità di polizia e di sicurezza pubblica e dal personale sotto il controllo delle autorità Federali o della Repubblica, eccetto la polizia di confine di cui al Capitolo 2 e gli studenti dell’accademia di polizia ed il personale della scuola dell'addestramento in Vucitrn di cui al Capitolo 2. Il CIM, in consultazione con COMKFOR, avrà la facoltà di esautorare ogni unità di pubblica sicurezza di questa definizione se ritenesse che ciò sia nell’interesse pubblico (ad esempio firefighters) a. A partire dal Giorno-K + 5 giorni, tutte le unità MUP in Kosovo (ad eccezione della polizia di confine di cui al Capitolo 2) dovrà aver completato il reimpiego agli approvati luoghi di acquartieramento elencati nell’Appendice A di questo Capitolo o alle guarnigioni fuori dal Kosovo.Il comandante superiore del MUP nel Kosovo o un suo rappresentante dovrà confermare scrivendo entro il Giorno-K + 5 giorni al COMKFOR ed il CIM che il MUP è in conformità ed aggiorna le informazioni richieste nell’Articolo VII a prendendo nota di allontanamenti o altri cambi fatto durante il reimpiego. Queste informazioni saranno aggiornate ogni settimana. La riassunzione di normale polizia comunale di pattugliamento sarà permessa sotto la soprintendenza ed il controllo dell'IM e, come specificamente approvato dal CIM, in consultazione con il COMKFOR, e sarà eventualmente in conformità con i termini di questo Accordo. b. Immediatamente su EIF, dovranno cominciare i seguenti allontanamenti: 1. A partire dal Giorno-K + 5 giorni, quelle unità MUP non assegnate al Kosovo prima del 1° febbraio 1998 dovranno allontanare tutto il personale e gli equipaggiamenti dal Kosovo verso altre ubicazioni in Serbia. 2. A partire dal Giorno-K + 20 giorni, tutta la Polizia Speciale, incluso PJP,SAJ e le forze JSO, ed il loro equipaggiamento dovrà essere allontanato dai loro luoghi di accantonamento nel Kosovo verso altre ubicazioni in Serbia. Inoltre, tutti le risorse offensive del MUP (indicati come veicoli corazzati che montano armi da 12.7mm o più grandi, e tutte le armi pesanti (montate su veicolo e non) di più di 82mm), verranno allontanate. c. A partire dal Giorno-K + 30 giorni, il comandante superiore del MUP dovra fornire per approvazione da parte del COMKFOR, in consultazione col CIM, un piano dettegliato per la diminuizione delle restanti forze del MUP. Nel caso in cui il COMKFOR, in consultazione col CIM, non approvi il piano, ha l'autorità per emettere un suo piano obbligatorio per ulteriori diminuizioni dei MUP. Contemporaneamente i CIM decideranno quando le rimanenti unità di MUP porteranno una insegna nuova. In ogni caso deve essere rispettato il seguente calendario: 1. A partire dal Giorno-K + 60 giorni, diminuizione del 50% delle rimanenti unità di MUP incluso le riserve. Il CIM, dopo consultazioni con il COMKFOR, potrà avere la facoltà di estendere questo termine massimo fino al Giorno-K + 90 giorni se ritiene ci possa essere un rischio di un vuoto di rafforzamento di legge; 2. A partire dal Giorno-K + 120 giorni, un ulteriore diminuizione di 2500 MUP. Il CIM, dopo consultazioni con il COMKFOR, potrà avere la facoltà per estendere questo termine massimo fino al Giorno-K + 180 giorni per soddisfare le necessità operative; 3. Il passaggio alla forza di polizia comunale dovrà cominciare non appena la polizia Kosovara sarà addestrata ed in grado di assumere esercitare i propri doveri. Il CIM dovrà organizzare questo passggio da MUP a polizia comunale; 4. In ogni caso, a partire da EIF + un anno, tutto i Ministeri di Polizia Civile ed Interna dovranno essere portati a zero. Il CIM potrà avere la facoltà di estendere questo termine massimo per altri 12 mesi per soddisfare le necessità operative. d. I 2500 MUP consentiti da questo Capitolo ai quali ci si riferisce nell’Articolo V.1(a) del Capitolo 2 potranno avere autorità solamente in funzioni di polizia civile e saranno sotto la supervisione ed il controllo del CIM. Articolo VII: Notifiche 1. A partire dal Giorno-K + 5 giorni, le Parti dovranno fornire le seguenti informazioni specifiche riguardanti lo stato di tutte le forze militari convenzionali; tutta la polizia, inclusa la polizia militare, reparto di polizia di pubblica sicurezza, polizia speciale; paramilitare; e tutte le "Altre Forze" in Kosovo, ed aggiornerà il COMKFOR settimanalmente sulle variazioni di queste informazioni: a. ubicazione, la disposizione, e forze di tutte le unità militari e della polizia speciale di cui sopra; b. quantità e tipo di armamenti da 12.7 mm e sopra e munizioni per tali armamenti, incluse le ubicazioni degli accantonamenti e dei luoghi di approvvigionamento e deposito; c. posizioni e descrizioni di ogni rampa di lancio di missili terra-aria, incluso sistemi mobili, artiglieria contraerea, radar di supporto ed associati sistemi di comando e controllo; d. posizioni e descrizioni di tutte le mine, ordigni inesplosi, apparecchiature esplosive, demolizioni, ostacoli, ordigni esplosivi dall’apparenza innocua, reticolati di filo spinato, ostacoli fisici o militari al sicuro movimento di ogni individuo nel Kosovo, sistemi di armi, veicoli, o ogni altro equipaggiamento militare; e. ogni ulteriore informazione di natura militare o di sicurezza richiese dal COMKFOR. Articolo VIII: Operazioni ed Autorità del KFOR 1. Conforme alle obbligazioni generali dell’Articolo I, le Parti comprendono e concordano che il KFOR schiererà ed opererà senza ostacolo e con l'autorità di intentare tutte le azioni necessarie per aiutare a garantire la conformità con questo Capitolo. 2. Le Parti comprendono e concordano che il KFOR dovrà avere il diritto: a. esaminare ed aiutare a garantire la conformità di tutte le Parti con Capitolo e rispondere prontamente ad ogni violazione e ripristinare la conformità, attraverso l’uso di forze militari se richiesto. Questo include l’azione necessaria di: 1. imporre le riduzioni di VJ e MUP; 2. imporre la demilitarizzazione delle "Altre Forze"; 3. imporre restrizioni su tutte le attività, i movimenti e gli addestramenti di VJ, MUP e delle "Altre Forze" in Kosovo; b. stabilire relazioni d’intesa con IM, e sostenere IM come adatto; c. stabilire relazioni d’intesa con le autorità locali del Kosovo, con le "Altre Forze" e con le autorità civili e militari Serbe e della FRY; d. osservare, esaminare ed ispezionare tutte le installazioni o le attività in Kosovo, incluso all'interno della Zona di Confine, che il COMKFOR ritenga abbia o possa avere possibilità militare, o sia o possa essere associato alle possibilità di impiego militare o di polizia, o sia altrimenti attinente alla conformità di questo Capitolo; e. richiedere alle Parti di marcare e sgombrare campi minati ed ostacoli ed osservare lo svolgimento delle operazioni; f. richiedere alle Parti di partecipare alla Commissione Militare Unita e alle sue commissioni militari subordinate come descritto nell’Articolo XI. 3. Le Parti comprendono e concordano che il KFOR dovrà avere diritto ad adempiere ai suoi compiti di supporto, nei limiti imposti dai suoi principali compiti assegnati, dalle sue capacità, dalle risorse disponibili e, come indicato dal NAC, che include i seguenti: a. aiutare a creare le condizioni per la conduzione da parte di altri dei compiti associati a questo Accordo, incluse libere ed eque elezioni; b. assistere il movimento di organizzazioni nel completamento di missioni Umanitarie; c. assistere le organizzazioni internazionali nell'adempimento delle loro responsabilità in Kosovo; d. osservare e prevenire interferenze al movimento di popolazioni civili, rifugiati e profughi, e rispondere appropriatamente alle deliberate minacce alla vita e alla persona. 4. Le Parti comprendono e concordano che ulteriori direttive del NAC possono stabilire doveri supplementari e la responsabilità del KFOR di perfezionare questo Capitolo. 5.Le operazioni del KFOR saranno indicate dai seguenti provvedimenti: a. Il KFOR ed il suo personale dovranno avere la condizione giuridica, i diritti e le obbligazioni specificate nell’Appendice 13 di questo Capitolo; b. Il KFOR dovrà avere diritto ad usare tutto i mezzi necessari ad assicurare la sua piena abilità di comunicare ed dovrà avere il diritto all'uso senza restrizioni dell’intero spettro elettromagnetico. Nel perfezionare questo diritto, il KFOR dovrà fare sforzi ragionevoli di coordinamento con le adatte autorità delle Parti; c. Il KFOR dovrà avere diritto a controllare e regolare il traffico nella superficie di tutto il Kosovo incluso il movimento delle Forze delle Parti. Tutti i movimenti e le attività di addestramento militare in Kosovo devono essere autorizzati in anticipo dal COMKFOR; d. Il KFOR dovrà avere completa libertà di movimento per terra, aria, ed acqua in tutto il Kosovo. Dovrà avere in Kosovo il diritto di addiaccio, manovra, alloggio ed utilizzo di ogni area o installazione per svolgere i propri compiti come richiesto per il suo appoggio, addestramento, ed operazioni, con tanto preavviso quanto può essere praticabile. Né il KFOR né alcuno del suo personale sarà responsabile per ogni danno a proprietà privata o pubblica che loro possano causare nel corso dei doveri riferiti alla realizzazione di questo Capitolo. Posti di blocco, posto di controllo o altri impedimenti alla libertà di movimento del KFOR costituiranno una rottura di questo Capitolo e la Parte che viola sarà soggetta ad azione militare dal KFOR, incluso l'uso di forza necessaria per assicurare la conformità con questo Capitolo. 6. Le Parti comprendono e concordano che il COMKFOR dovrà avere l'autorità, senza interferenza o permesso di alcuna Parte, di fare tutto ciò che giudichi necessario e corretto, incluso l'uso di forza militare per proteggere il KFOR e l'IM, e svolgere i compiti elencati in questo Capitolo. Le Parti dovranno dare l’assenso al rispetto delle istruzioni ed i requisiti del KFOR. 7. Nonostante ogni altro provvedimento di questo Capitolo, le Parti comprendono e concordano che il COMKFOR ha il diritto ed è autorizzato a costringere la rimozione, l’allontanamento o il dislocamento di Forze specifiche ed armi, ed ordinare la cessazione di tutte le attività ogni qualvolta determini che tali Forze, armi o attività costituiscano una minaccia o minaccia potenziale al KFOR o alla sua missione, o all’altra Parte. Forze non reimpiegate, non allontanate, non trasferite, o che non cessino attività minacciose o potenzialmente minacciose nonostante richiesta del KFOR saranno soggette ad azione militare del KFOR, incluso l'uso di forza necessaria a garantire la conformità ai termini dell’ Articolo I, paragrafo 3. Articolo IX: Controllo di confine Le Parti comprendono e concordano che, finché le altre sistemazioni sono stabilite e sottoposte ai provvedimenti di questo Capitolo e del Capitolo 2, i controlli lungo il confine internazionale della FRY che è anche il confine del Kosovo sarà mantenuto dalle istituzioni esistenti normalmente assegnate a tali compiti, soggette alla supervisione del KFOR e dell'IM, i quali potranno avere il diritto a fare una rassegna ed approvare tutte le unità ed il personale, esaminare il loro operato, e rimuovere e sostituire ogni individuo per comportamento incoerente con questo Capitolo. Articolo X: Controllo dei Movimenti Aerei Il designato comandante della Nato avrà l’esclusiva autorità di stabilire-regole e procedure per il comando ed il controllo dello spazio aereo sopra il Kosovo così come all'interno di una Zona di Sicurezza Reciproca (MSZ) di 25 chilometri. Questa MSZ consisterà in uno spazio aereo di 25 chilometri all'interno di FRY, esterno al confine del Kosovo e lungo le altre parti della FRY. Questo Capitolo sostituisce la Nato Kosovo Verification Mission Agreement del 12 ottobre 1998 in ogni questione o area dove si possano contraddire l'un l'altro. A nessun traffico aereo militare, ala fissa o rotante, di nessuna Parte sarà permesso di volare sul Kosovo o sulla MSZ senza la precedente ed espressa approvazione del designato comandante Nato. Violazioni di un qualunque provvedimento di cui sopra, incluse le regole del designato comandante Nato e le procedure che governano lo spazio aereo sul Kosovo, così come il volo non autorizzato o l'attivazione della Integrated Air Defense (IAE)S) della FRY all'interno della MSZ, sarà soggetto ad azione militare del KFOR, incluso l'uso di forza necessaria. Il KFOR dovrà avere una squadra di relazione presso il quartier generale dell'aeronautica militare della FRY ed una relazione di YAADF sarà stabilita col KFOR. Le Parti comprendono e concordano che il designato comandante Nato possa delegare i controlli delle normali attività aeree civili ad istituzioni appropriate della FRY per esaminare operazioni, evitare conflitti con il traffico areo del KFOR, ed assicurare operazioni liscie e sicure del sistema del traffico aereo. Articolo XI: Creazione di una Commissione Militare Unita 1. Una Commissione Militare Unita (JMC) dovrà essere creata con lo spiegamento del KFOR nel Kosovo. 2. La JMC dovrà essere presieduta dal COMKFOR o da suoi rappresentanti e sarà costituita dai seguenti membri: a. Il più alto comandante militare iugoslavo delle Forze della FRY o il suo rappresentante; b. I Ministri dell’Interno della FRY e della Repubblica Serba o i loro rappresentanti; c. Un alto rappresentante militare delle "Altre Forze"; d. Un rappresentante dell'IM; e .Altre persone che il COMKFOR determinasse, incluso uno o più rappresentanti del comando civile del Kosovo. 3. La JMC dovrà: a. servire come il corpo centrale per tutte le Parti cui indirizzare ogni rimostranza militare, domande, o problemi che richiedono una decisione del COMKFOR, come dichiarazioni di violazioni della tregua o altre dichiarazioni di non conformità con questo Capitolo; b. ricevere rapporti e sollecitare azioni specifiche al COMKFOR per assicurare la conformità dalle Parti coi provvedimenti di questo Capitolo; c. assistere il COMKFOR nel determinare e perfezionare le misure di trasparenza locale tra le Parti. 4. La JMC non potrà includere nessuna persona accusata pubblicamente dall’ International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. 5. La JMC dovrà funzionare come un corpo di consultazione per consigliare COMKFOR. Comunque, tutte le decisioni finali saranno prese dal COMKFOR e saranno vincolanti per le Parti. 6. La JMC si dovrà riunire alla chiamata del COMKFOR. Ogni Parte può richiedere al COMKFOR di indire una riunione. 7. La JMC dovrà stabilire delle commissioni militari subalterne allo scopo di fornire assistenza all’espletamento delle funzioni descritte sopra. Tali commissioni dovranno essere ad un livello adatto, come dirigerà Il COMKFOR. La composizione di tali commissioni sarà determinata dal COMKFOR. Articolo XII: Liberazione del prigioniero 1. Entro EIF + 21 giorni, le Parti rilasceranno e trasferiranno, in concordanza con gli standard Umanitari internazionali, tutte le persone trattenute in relazione al conflitto (in seguito " i prigionieri "). Inoltre, le Parti coopereranno pienamente col Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC) per facilitare il suo lavoro, in concordanza col suo mandato per perfezionare ed esaminare un piano per la liberazione e il trasferimento di prigionieri in concordanza col termine massimo sopraindicato. In preparazione alla conformità con questo requisito le Parti: a. Accorderanno all'ICRC il pieno accesso a tutte le persone, qualunque sia il loro status, che sono da loro trattenute in collegamento col conflitto, per visite in concordanza con le procedure di funzionamento standard dell'ICRC; b. Forniranno all'ICRC qualunque e tutte le informazioni riguardo a prigionieri, come richiesto dall'ICRC, entro EIF + 14 giorni. 2. Le Parti forniranno informazioni, attraverso i meccanismi di tracciamento dell'ICRC, alle famiglie di tutte le persone che sono scomparse. Le Parti coopereranno pienamente con l'ICRC nei suoi sforzi di determinare l'identità, dove si trovano ed la sorte di quelli scomparsi. Articolo XIII: Cooperazione Le Parti coopereranno pienamente con tutte le entità coinvolte nella realizzazione di questo accordo, come descritto nella Struttura dell’ Accordo, o quelle altrimenti autorizzate dal Consiglio della Sicurezza delle Nazioni Unite, incluso il Tribunale Criminale Internazionale per la prima Iugoslavia. Articolo XIV: Notificazione a Comandi Militari Ogni Parte assicurerà che i termini di questo Capitolo e gli ordini scritti che richiedono l'acquiescenza vengano immediatamente comunicati a tutte le sue Forze. Articolo XV: Autorità Finale per Interpretare 1. Soggetto al paragrafo 2, il Comandante di KFOR è l’autorità finale in teatro riguardo all’interpretazione di questo Capitolo e le sue risoluzioni sono vincolanti per tutte le Parti e persone. 2. Il CIM è l’autorità finale in teatro riguardo all’interpretazione delle referenze in questo Capitolo alle sue funzioni (dirigendo le VJ Guardie di Confine sotto Articolo II, paragrafo 3; le sue funzioni riguardo al MUP sotto Articolo VI) e le sue risoluzioni sono vincolanti per tutte le Parti e persone. Articolo XVI: giorno-K La data dell'attivazione di KFOR--sia nota come giorno-K --sarà determinato dalla Nato.

Appendici

A. Approvati VJ/MUP Luoghi di Acquartieramento B. Status della Forza di Realizzazione Militare e Multi-nazionale Appendice A: VJ/MUP Luoghi di Accantonamento approvati 1. Ci sono 13 luoghi di accantonamento approvati in Kosovo per tutte le unità di VJ, armi, equipaggiamento, e munizioni. Il movimento ai luoghi di acquartieramento e il susseguente ritiro dal Kosovo, accadrà in concordanza con questo Capitolo. Mentre il ritiro a fasi delle unità di VJ avviene nel tempo come specificato in questo Capitolo, COMKFOR chiuderà i luoghi di accantonamento selezionati. 2. Luoghi di accantonamento di VJ approvati ed iniziali: A) PRISTINA SW 423913NO210819E b) Pristina Campo d'aviazione 423412NO210040E c) Vuctrin nord 424936NO20575SE d) Kosovska Mitrovica 425315NO2OS227E E) GNJILANE NE 422807NO21284SE f) Urosevac 422233NO2107S3E g) Prizren 421315NO204SO4E H) DJAKOVICA SW 422212NO202530E i) Pec 4239ION020172SE j) Pristina Deposito di Esplosivo Fac 423636NO211225E k) Pristina Deposito di Munizioni SW 423518NO205923E l) Pristina Deposito di Munizioni 510 424211NO211056E m) Quartiere generale di Pristina 423938NO210934E 3. All'interno di ogni luogo di accantonamento, alle unità di VJ viene richiesto di accantonare tutte le armi pesanti e veicoli fuori dai depositi. 4. Dopo EIF + 180 giorni, le rimanenti 2500 forze di VJ dedicate alle funzioni di sicurezza dei confini fornite in questo Accordo sarà presidiato saranno di guarnigione e di presidio alle ubicazioni seguenti: Djakovica, Prizren, ed Ursoevac; posti di confine subordinati all'interno della Zona di Confine; un numero limitato di installazioni esistenti in prossimità immediata della zona di Confine soggetta all'approvazione precedente di COMKFOR; e quartier generale/C2 ed installazioni di appoggio logistico in Pristina. 5. Ci sono 37 luoghi di accantonamento approvati per tutti i MUP ed unità di forza di Polizia Speciali in Kosovo. Ci sono sette (7) SUPS regionali approvati. Ognuno dei 37 luoghi di accantonamento approvati sarà sotto il controllo amministrativo di uno dei SUPS regionali. Il movimento ai luoghi di accantonamento, e il ritiro susseguente di MUP da Kosovo, accadrà in concordanza con questo Capitolo. 6. MUP approvato SUPs regionali e luoghi di accantonamento: A) KOSOVSKA MITROVICA SUP 42530ON0205200E 1) Kosovska Mitrovica (2 ubicazioni) 2) Leposavic 3) Srbica 4) Vucitrn 5) Zubin Potok B) PRISTINA SUP 42400ON0211000E 1) Pristina (6 ubicazioni) 2) Glogovac 3) Kosovo Polje 4) Lipjan 5) Obilic 6) Podujevo C) PEC SUP 42390ON0201600E 1) Pec (2 ubicazioni) 2) Klina 3) Istok 4) Malisevo D) DJAKOVICA SUP 42230ON0202600E 1) Djakovica (2 ubicazioni) 2) Decani E) UROSEVAC SUP 42220ON0211000E 1) Urosevac (2 ubicazioni) 2) Stimlje 3) Strpce 4) Kacanik F) GNJILANE SUP 42280ON0212900E 1) Gnjilane (2 ubicazioni) 2) Kamenica 3) Vitina 4) Kosovska 5) Novo Brdo G) PRIZREN SUP 42130ON0204500E 1) Prizren (2 ubicazioni) 2) Orahovac 3) Suva Reka 4) Gora All'interno di ogni luogo di accantonamento, alle unità di MUP è richiesto di accantonare tutti i veicoli sopra le 6 tonnellate, incluso APCs e BOVs e tutte le armi pesanti fuori dai depositi. 8. KFOR avrà il diritto esclusivo di ispezionare qualunque luogo di accantonamento o qualunque altra ubicazione, in qualsiasi momento, senza interferenza da qualunque parte. Appendice B: Status di Multi-nazionale Militare Forza di realizzazione 1. Per gli scopi di questa Appendice, le espressioni seguenti avranno in virtù del presente atto i significati loro assegnati: a. "Nato" vuole dire il nord Atlantico Trattato Organizzazione (la Nato), i suoi corpi sussidiari, la sua Sede centrale militare, il KFOR condotto dalla Nato, e qualunque elemento/unità facente parte del KFOR o che sostiene KFOR, sia che sono di un paese membro della Nato sia che non lo sono e sia che sono sotto comando nazionale e controllo Nato sia che non lo sono, quando agiscono in appoggio di questo Accordo. b. "Autorità nella FRY " vuol dire autorità adatte, sia Federale, Repubblica, Kosovo o altro. c. "Personale della Nato" vuole dire il personale militare, civile e contractor (a contratto) assegnato o legato o assunto dalla Nato, incluso il personale militare civile, e contractor (a contratto) di stati non Nato che partecipano all'Operazione, con l'eccezione di personale noleggiato localmente. d. " l'Operazione " vuole dire l'appoggio, la realizzazione, preparazione a, e partecipazione da Nato e personale della Nato in appoggio di questo Capitolo. e. "Sede centrale militare" vuole dire qualunque entità, qualunque sia la sua denominazione, che consiste o consiste in parte da personale militare della Nato fondato per adempiere all'Operazione. f. "Autorità " vuol dire l'individuo, agenzia, od organizzazione delle Parti responsabile ed adatto. g. "Personale contractor" vuole dire gli esperti tecnici o specialisti funzionali i cui servizi sono richiesti dalla Nato e che sono nel territorio della FRY esclusivamente per servire la Nato o in capacità consultiva in questioni tecniche, o per installare, operare, o manutenere equipaggiamento, a meno che sono: (1) nazionali della FRY; o (2) persone ordinariamente residenti nella FRY. h. "Uso ufficiale" vuole dire qualunque uso di beni acquistati, o dei servizi ricevuti ed intesi per l’esecuzione di qualunque funzione come richiesto dall'operazione della Sede centrale. i. "Installazioni " vuol dire tutti gli edifici, strutture, locali, e terra richiesti per condurre le attività operative, addestramento, e attività amministrative dalla Nato per l'Operazione così come per la sistemazione di personale della Nato. 2. Senza pregiudizio ai loro privilegi e immunità sotto questa Appendice, tutto il personale della Nato rispetterà le leggi applicabili nella FRY, se Federale, Repubblica, Kosovo o altro, pertanto come acquiescenza con quelle leggi è compatibile col tasks/mandate affidato e si frenerà dalle attività non compatibile con la natura dell'Operazione. 3. Le Parti riconoscono il bisogno di partenze e procedure di entrata veloci per il personale della Nato. Tale personale sarà esente da passaporto e regolamentazioni del visto ed i requisiti di registrazione applicabili ad estranei. A tutti i punti di entrata ed uscita per/da la FRY, al personale della Nato sarà permesso di entrare/uscire dalla FRY su esibizione di un documento di identificazione nazionale (ID). Il Personale della Nato porterà identificazione che può essere richiesto loro di esibire per le autorità nella FRY, ma non sarà permesso che operazioni, addestramento, e movimento siano impedite o ritardate da tali richieste. 4. Il personale militare della Nato porterà normalmente uniformi, e personale della Nato può possedere e può portare armi se autorizzato a farlo dai loro ordini. Le Parti accetteranno come valide, senza tassa o tassa, conducenti, licenze e permessi consegnati al personale della Nato dalle loro autorità nazionali e rispettive. 5. Alla NATO sarà permesso di esporre la bandiera della NATO e/o bandiere nazionali dei suoi elementi/unità nazionali costituenti su qualsiasi uniforme, mezzo di trasporto, installazione Nato. 6. a. La Nato sarà immune da tutti i processi legali, se civili, amministrativi, o penali. b. Il Personale della Nato, in tutte le circostanze e in ogni momento, sarà immune dalle Parti, dalla giurisdizione rispetto a qualunque offesa civile, amministrativa, penale, o disciplinare che possa essere stata commessa da loro nella FRY. Le Parti assisteranno gli Stati che partecipano nell'operazione nell'esercizio della loro giurisdizione sui propri nazionali. c. Nonostante quanto detto sopra, e con l'accordo esplicito del Comandante della Nato in ogni caso, le autorità nella FRY possono esercitare eccezionalmente giurisdizione in tali questioni, ma solamente rispetto al personale contractor che non è soggetto alla giurisdizione della loro nazione di cittadinanza. 7. Il Personale della Nato sarà immune da qualunque forma di arresto, investigazione, o detenzione dalle autorità nella FRY. Il Personale della Nato arrestato erroneamente o detenuto sarà restituito immediatamente alle autorità della Nato. 8. Il Personale della Nato godrà, insieme coi loro veicoli, imbarcazioni, aerei, ed equipaggiamento, passaggio gratis e senza restrizioni ed accesso non impedito in tutto la FRY incluso allo spazio aereo associato e alle acque territoriali. Questo includerà, ma non sia limitato a, il diritto di addiaccio, manovri, alloggi, ed utilizzazione di alcune aree o installazioni come richiesto per appoggio, addestramento, ed operazioni. 9. Nato sarà esente dai dazi, tasse, e le altre spese ed ispezioni e regolamentazioni di dogana incluso il provvedere inventari o altra documentazione di dogane di routine, per personale, veicoli, imbarcazioni, aereo, equipaggiamento, approvvigionamenti, e provvedimenti entrando uscendo, o transitando il territorio della FRY in appoggio dell'Operazione. 10. Le autorità nella FRY faciliteranno, su una base prioritaria e con tutti i mezzi adatti , tutti i movimenti di personale, veicoli, imbarcazioni, aerei, equipaggiamento, o approvvigionamenti, attraverso spazio aereo o porti, aeroporti, o strade usate. Nessuna tassa può essere imposta alla Nato per navigazione dell'aria, sbarco, o decollo di aerei, sia se del governo sia se noleggiati. Similmente, nessun dazio, tributo, pedaggio o tassa può essere imposta contro navi della Nato, sia se del governo sia se noleggiati, per la mera entrata ed uscita dai porti. Veicoli, imbarcazioni, ed aerei usati in appoggio dell'operazione non saranno soggetti ad autorizzazione o requisiti della registrazione, né assicurazione commerciale. 11. Alla NATO è concesso l’uso di aeroporti, strade, ferrovie e porti senza il pagamenti di dazi, tributi, pedaggi, tasse o spese determinati dal mero uso. Ciononostante, la Nato non chiederà esenzione da tasse ragionevoli per servizi specifici richiesti e ricevuti, ma non sarà permesso che operazioni/movimenti ed accesso siano impediti per il pagamento pendente per tali servizi. 12. Il Personale della Nato sarà esente da tassazione dalle Parti sui salari ed emolumenti ricevuti da Nato e su qualunque reddito ricevuto da fuori della FRY. 13. Personale della Nato e la loro proprietà mobile tangibile importata in, acquistata in, o esportata dalla FRY sarà esente da tutti i dazi, tasse, e le altre spese e da ispezioni e regolamentazioni di dogana. 14. Alla Nato sarà permesso di importare ed esportare, senza dazi, tasse e altre spese, l’ equipaggiamento, le provviste, ed approvvigionamenti che la Nato richiederà per l'operazione, purché tali beni sono per l'uso ufficiale della Nato o per la vendita a personale della Nato. Beni venduti saranno solamente per l'uso di personale della Nato e non trasferibile a persone non autorizzate. 15. Le Parti riconoscono che l'uso di canali di comunicazioni è necessario per l'Operazione. Alla Nato sarà permesso di operare i propri servizi di posta interni. Le Parti , su semplice richiesta, concederanno tutti i servizi di telecomunicazioni, incluso servizi di radiodiffusione, necessari all'Operazione, come determinato dalla Nato. Questi includeranno il diritto di utilizzare tali mezzi e servizi come richiesto per assicurare una piena abilità di comunicare, ed il diritto di usare tutto lo spettro elettromagnetico per questo scopo, senza costo. Nell’implementare questo diritto, la Nato farà ogni ragionevole sforzo di coordinare con e prendere in considerazione le necessità e i requisiti delle autorità adatte nella FRY. 16. Le Parti forniranno, senza costo, le installazioni pubbliche che la Nato richiederà per preparare ed eseguire l'Operazione. Le Parti assisteranno la Nato nell'ottenere, al prezzo più basso possibile i servizi necessari, come elettricità, acqua, benzina e le altre risorse che la Nato richiederà per l'Operazione. 17. La Nato e il personale della Nato saranno immuni da richieste di alcun genere che sorgeranno da attività nell'adempimento dell'operazione; tuttavia la Nato prenderà in considerazione richieste su una base di ex-gratia. 18. Alla Nato sarà permesso di contrarre direttamente per l'acquisto di beni, servizi, e costruzione da qualunque fonte dentro e fuori della FRY. Tali contratti, beni, servizi, e costruzione non saranno soggetti al pagamento dei dazi, tasse, o altre spese. La Nato può eseguire anche lavori di costruzione col loro proprio personale. 19. Imprese commerciali che operano nella FRY solamente nel servizio della Nato saranno esenti da leggi locali e regolamentazioni riguardo ai termini e le condizioni del loro lavoro ed autorizzazione e registrazione di impiegati, società, e società per azioni. 20. La Nato può noleggiare personale locale che su una base individuale rimarrà soggetto a leggi locali e regolamentazioni con l'eccezione delle leggi sul lavoro/impiego. Tuttavia, il personale locale noleggiato da Nato: a. sarà immune da processi legali rispetto a parole dette o scritte e tutti gli atti compiuti da loro nella loro capacità ufficiale; b. sarà immune da servizi nazionali e/o obbligazioni di servizi militari e nazionali; c. sarà soggetto solamente ai termini e alle condizioni del lavoro stabilite dalla Nato; e d. sarà esente da tassazione sui salari ed emolumenti pagati loro dalla Nato. 21. Nell'eseguire le sue autorità sotto questo Capitolo, la Nato è autorizzata a detenere individui, e più rapidamente possibile, consegnarli ad ufficiali appropriati. 22. La Nato può, nella condotta dell'Operazione, aver bisogno di fare miglioramenti o modifiche a certe infrastrutture nella FRY, come strade, ponti, tunnel, edifici, e sistemi di utilità. Qualunque di questi miglioramenti o modifiche di natura non provvisoria diverranno parte di e nella stessa proprietà di quell'infrastruttura. Miglioramenti provvisori o modifiche possono essere rimosse a discrezione del Comandante della Nato, e l'infrastruttura può esser restituita nella sua condizione originale quanto più possibile, tranne per usura normale. 23. In mancanza di alcun accordo precedente, dispute riguardo all'interpretazione o applicazione di questa Appendice saranno accordate tra la Nato e le autorità adatte nella FRY. 24. Sistemazioni supplementari con qualsiasi delle Parti possono essere concluse per facilitare alcuni dettagli connessi con l'Operazione. 25. I provvedimenti di questa Appendice rimarranno in vigore fino ai completamento dell'Operazione o come le Parti e Nato altrimenti concordano.

Capitolo 8 Emendamento, Accertamento Comprensivo, e Clausole Finali

Articolo I: Emendamento ed Accertamento Comprensivo 1. Emendamenti a questo Accordo saranno adottati tramite accordo di tutte le Parti, tranne quanto altrimenti specificato dall’ Articolo X di Capitolo 1. 2. Ogni Parte può proporre emendamenti in qualunque momento e considererà e consulterà con le altre Parti riguardo ad emendamenti proposti. 3. Tre anni dopo l'entrata in vigore di questo Accordo, ad una riunione internazionale sarà convenuto di determinare un meccanismo per una sistemazione finale per il Kosovo, sulla base della volontà delle persone opinioni di autorità attinenti, gli sforzi di ogni Parte riguardo alla realizzazione di questo Accordo ed il "Helsinki Final Act", e di intraprendere un accertamento comprensivo della realizzazione di questo Accordo e di considerare proposte di misure supplementari avanzate da qualunque delle parti. Articolo II: Clausole Finali 1. Questo Accordo è firmato nella lingua inglese. Dopo la firma di questo Accordo, traduzioni saranno fatte in Serbo, Albanese, e le altre lingue delle comunità nazionali di Kosovo, ed allegato al testo inglese. 2. Questo Accordo entrerà in vigore al momento della firma. Per la Repubblica Federale della Iugoslavia Per la Repubblica di Serbia Per Kosovo Testimoniato da: Per l'Unione europea Per la Federazione russa Per gli Stati Uniti dell'America (traduzione a cura di un gruppo di lavoratori e delegati dell’ACI Informatica) Fonte: Tactical Media Crew - www.tmcrew.org