Delegazione del Governo della Repubblica di Serbia

Incontro di Parigi

15 marzo 1999

 

Sua Eccellenza, Sig. Christofer Hill, ambasciatore

Sua Eccellenza, Sig. Wolfgang Petritsch, ambasciatore

Sua Eccellenza, Sig. Boris Maiorsky, ambasciatore

 

 

Eccellenze,

con riguardo alla lettera di questa mattina, vi inoltriamo il riassunto dell’incontro di questa mattina attraverso il quale abbiamo proposto la formulazione di regole di procedure, vi chiediamo cortesemente di farci sapere per iscritto le vostre reazioni.

Accettate, Eccellenze, le garanzie della mia massima considerazione.

 

Nikola Čičanović

Ambasciatore

Segretario della delegazione

 

 

 

 

 

Incontro di Parigi

15 marzo 1999

 

Sua Eccellenza, Sig. Christofer Hill, ambasciatore

Sua Eccellenza, Sig. Wolfgang Petritsch, ambasciatore

Sua Eccellenza, Sig. Boris Maiorsky, ambasciatore

 

Eccellenze,

durante il lavoro di questa mattina con gli esperti sul proposto accordo politico, vi trasmettiamo, per iscritto, le nostre proposte di emendamenti per l’accordo proposto.

Dopo l’incontro, i vostri esperti si sono impegnati a farci conoscere la loro posizione rispetto alla nostra proposta.

Noi saremmo lieti se le posizioni degli esperti e della delegazione degli Albanesi del Kosmet ci venisse trasmessa per iscritto, cosicché le si possano studiare e ci si possa lavorare sopra.

Accettate, Eccellenze, le garanzie della mia massima considerazione.

Prof. Dr. Ratko Marković

Capo della Delegazione

 

 

ACCORDO PROVVISORIO PER LA PACE E L’AUTOGOVERNO IN KOSOVO KOSMET

(23 febbraio 1999)

CONTENUTI

Struttura

Le Parti I Firmatari al presente Accordo,

Convinti della necessità di una soluzione pacifica e politica in Kosovo Kosmet come requisito preliminare per la stabilità e la democrazia,

Determinati a stabilire un ambiente pacifico in Kosovo Kosmet,

Riaffermando il loro impegno secondo gli Scopi e i Princìpi delle Nazioni Unite, così come i principi dell’OSCE, incluso l’Atto Finale di Helsinki e la Dichiarazione di Parigi per una nuova Europa,

Richiamando l'impegno della comunità internazionale alla sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica Federale della Yugoslavia,

Richiamando gli elementi/princìpi di base adottati dal Gruppo di Contatto nella sua riunione ministeriale a Londra il 29 gennaio 1999,

Riconoscendo il bisogno dell’autogoverno democratico in Kosovo Kosmet, inclusa la piena partecipazione dei membri di tutte le comunità nazionali nella formulazione delle risoluzioni politiche,

Desiderando assicurare la protezione dei diritti umani di tutte le persone in Kosovo Kosmet, così come i diritti dei membri di tutte le comunità nazionali,

Riconoscendo il contributo costante dell’OSCE alla pace e alla stabilità in Kosovo,

Notando che l'Accordo presente è stato concluso sotto gli auspici dei membri del Gruppo di Contatto e l'Unione europea ed impegnandosi nei confronti di questi membri e l'Unione europea ad attenersi a questo Accordo,

Consapevoli che il pieno rispetto dell’accordo presente sarà fondamentale per lo sviluppo di rapporti con le istituzioni europee,

Hanno concordato quanto segue:

Struttura

Articolo I: Princìpi

1.Tutti i cittadini in Kosovo Kosmet dovranno godere, senza discriminazioni, di uguali diritti e libertà stabiliti in questo Accordo.

2.Le comunità nazionali ed i loro membri dovranno avere diritti supplementari specificati nel Capitolo 1. Il Kosovo Kosmet, le autorità federali e quelle della Repubblica non dovranno interferire con l'esercizio di questi diritti supplementari. Le comunità nazionali dovranno essere giuridicamente uguali come qui specificato, e non dovranno usare i loro diritti supplementari per mettere in pericolo i diritti delle altre comunità nazionali o i diritti dei cittadini, la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica Federale di Yugoslavia, o il funzionamento del governo democratico e rappresentativo del Kosovo Kosmet

3.Tutte le autorità nel Kosovo Kosmet dovranno rispettare pienamente i diritti umani, la democrazia, e l'uguaglianza dei cittadini e delle comunità nazionali.

4.I cittadini in Kosovo Kosmet dovranno avere il diritto all’autogoverno democratico attraverso istituzioni legislative normative, esecutive, giuridiche ed altre stabilite in concordanza con questo Accordo. Essi dovranno avere l'opportunità di essere rappresentati in tutte le istituzioni in Kosovo. Il diritto all’autogoverno democratico dovrà includere il diritto di partecipare a libere ed oneste elezioni.

5. Ogni persona in Kosovo Kosmet può avere accesso ad istituzioni internazionali per la protezione dei propri diritti in concordanza con le procedure di tali istituzioni.

6. Le Parti I Firmatari accettano che agiranno in Kosovo Kosmet solamente nell’àmbito dei poteri e delle competenze specificate in questo Accordo. Atti non compresi in quei poteri e competenze saranno nulli. Il Kosovo Kosmet dovrà avere tutti i diritti ed i poteri qui disposti, incluso in particolare quanto specificato nell’ Costituzione Atto basilare al Capitolo 1. Questo Accordo dovrà prevalere su qualsiasi altra disposizione legale delle Parti e sarà direttamente applicabile. Le Parti dovranno armonizzare le proprie pratiche di governo e i documenti con questo Accordo.

7. Le Parti I Firmatari sono d'accordo nel cooperare pienamente con tutte le organizzazioni internazionali che lavorano in Kosovo Kosmet sull’applicazione di questo Accordo.

Articolo II: Misure di fiducia

Fine dell’Uso della Forza

1. L’uso della forza in Kosovo Kosmet dovrà cessare immediatamente. In concordanza con questo Accordo, le presunte violazioni della tregua dovranno essere riportate ad osservatori internazionali e non potranno essere usate per giustificare l’uso della forza come risposta.

2.Lo status delle forze di polizia e di sicurezza in Kosovo Kosmet, incluso il ritiro delle forze dovrà essere governato dai termini di questo Accordo. Forze paramilitari ed irregolari in Kosovo Kosmet sono incompatibili con i termini di questo Accordo.

Ritorno

3.Le Parti I Firmatari riconoscono che tutte le persone hanno diritto di ritornare alle loro case. Autorità competenti dovranno prendere tutte le misure necessarie per facilitare il ritorno sicuro delle persone, incluso il rilascio dei documenti necessari, a patto che essi siano i cittadini della FRY. Tutte le persone dovranno avere il diritto di rioccupare il loro beni immobili, di rivendicare i diritti di occupazione nelle proprietà possedute dallo Stato e di recuperare le loro altre proprietà ed averi personali. Le Parti I firmatari dovranno prendere tutte le misure necessarie per far rientrare le persone in Kosovo Kosmet.

4. Le Parti I Firmatari dovranno cooperare pienamente alle iniziative dell’Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR) e delle altre organizzazioni internazionali e non-governative riguardo al rimpatrio e al rientro delle persone, incluso quelle organizzazioni che osservano il trattamento delle persone dopo il loro rientro.

Accesso dell’Assistenza Internazionale

5.Non ci dovranno essere impedimenti al flusso normale dei beni in Kosovo, inclusi materiali per la ricostruzione di case e strutture. La Repubblica Federale di Yugoslavia non dovrà richiedere visti, dazi doganali, o autorizzazioni per persone o cose della Missione di applicazione (IM), dell’UNHCR, e delle altre organizzazioni internazionali, così come per le organizzazioni non governative che lavorano in Kosovo come stabilito dal Capo della Missione di applicazione (CIM).

6. A tutto il personale, sia nazionale sia internazionale, che lavora con organizzazioni internazionali o non-governative, inclusa la Croce Rossa jugoslava, dovrà essere consentito l’accesso senza restrizioni alla popolazione del Kosovo Kosmet per scopi di assistenza internazionale. Tutte le persone in Kosovo Kosmet dovranno avere ugualmente accesso diretto, sicuro ed indisturbato, al personale di tali organizzazioni.

Altre Questioni

7.Gli organi federali non potranno prendere alcuna decisione che abbia un effetto differenziale, sproporzionato, dannoso o discriminatorio sul Kosovo. Tali decisioni relative al Kosovo, se prese, saranno nulle.

8. La legge marziale non potrà essere dichiarata in Kosovo.

9. Le Parti dovranno ottemperare immediatamente a tutte le richieste di supporto espresse dalla Missione di applicazione (IM). La IM dovrà avere le proprie frequenze per la programmazione di programmi radio e televisione in Kosovo. La Repubblica Federale di Yugoslavia dovrà fornire tutte le attrezzature necessarie, comprese le frequenze per le comunicazioni radio, a tutte le organizzazioni umanitarie incaricate di portare aiuto in Kosovo.

Detenzione di Combattenti e Questioni di Giustizia

10.Tutte le persone rapite o le altre persone trattenute senza imputazione dovranno essere rilasciate. Le Parti inoltre dovranno rilasciare e trasferire nel rispetto di questo Accordo tutte le persone detenute in relazione al conflitto. Le Parti I Firmatari dovranno cooperare pienamente con il Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC) per facilitarne il lavoro in rispondenza del suo mandato, incluso assicurando il pieno accesso a tutte le suddette persone, a prescindere dal loro status, ovunque esse siano tenute, per ispezioni in accordo con le procedure di operatività dell’ICRC.

11. Le Parti I Firmatari dovranno fornire informazioni alle famiglie di tutte le persone scomparse, attraverso strumenti di ricerca dell'ICRC. Le Parti I Firmatari dovranno cooperare pienamente con l'ICRC e la Commissione Internazionale sulle Persone Scomparse negli sforzi di questi per stabilire l'identità, la localizzazione e il destino di quegli scomparsi.

12. Ogni Parte Firmatario

(a) non dovrà perseguire nessuno per crimini riferiti al conflitto in Kosovo Kosmet, ad eccezione delle persone accusate di avere commesso gravi violazioni delle leggi umanitarie internazionali crimini contro l’umanità e il diritto internazionale. I Firmatari dovranno accordare l’accesso ad esperti stranieri (incluso esperti legali) insieme ad investigatori statali;

(b) dovranno accordare un'amnistia generale per tutte le persone condannate di aver commesso crimini motivati politicamente in relazione al conflitto in Kosovo Kosmet. Questa amnistia non si dovrà applicare a quelli correttamente condannati per aver commesso gravi violazioni delle leggi umanitarie internazionali crimini contro l’umanità e il diritto internazionale in un processo equo e pubblico condotto in base a norme internazionali.

13. Tutte le Parti dovranno adempiere al proprio obbligo di cooperare nell'investigazione e nell’azione giudiziaria nei confronti delle gravi violazioni delle leggi umanitarie internazionali.

(a) Come stabilito dalla risoluzione 827 (1993), e successive, del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, le Parti dovranno cooperare pienamente con il Tribunale Penale Internazionale per i crimini nella ex Yugoslavia, nelle sue investigazioni e nei suoi processi, adempiendo anche alle sue richieste di assistenza e ai suoi ordini.

(b) Le Parti dovranno anche permettere l’accesso completo e non ostacolato agli esperti internazionali - inclusi esperti forensi e investigatori – al fine di indagare sulle gravi violazioni delle leggi umanitarie internazionali.

Media indipendenti

14.Riconoscendo l'importanza di media liberi ed indipendenti per lo sviluppo di un clima politico e democratico necessario per la ricostruzione e lo sviluppo del Kosovo, le Parti dovranno assicurare la più vasta libertà di stampa possibile in Kosovo a tutti i mezzi d’informazione, pubblici e privati, incluso stampa, televisione, radio, e Internet.

Capitolo 1

Costituzione Atto Basilare

Affermando la propria fiducia in una società pacifica, nella giustizia, nella tolleranza e nella riconciliazione,

Decisi ad assicurare il rispetto per i diritti umani e l'uguaglianza di tutti i cittadini e delle comunità nazionali,

Riconoscendo che la conservazione e la promozione dell'identità nazionale, culturale e linguistica di ogni comunità nazionale in Kosovo Kosmet è necessaria per lo sviluppo armonioso di una società pacifica,

Desiderando attraverso questa Costituzione Atto Basilare provvisoria di stabilire istituzioni di autogoverno democratico in Kosovo Kosmet basate sul rispetto per l'integrità territoriale e la sovranità della Repubblica Federale di Yugoslavia e da questo Accordo, dal quale originano le autorità di governo qui descritte,

Riconoscendo che le istituzioni del Kosovo Kosmet dovrebbero rappresentare equamente le comunità nazionali in Kosovo Kosmet e dovrebbero incoraggiare l'esercizio dei loro diritti e dei diritti dei loro membri,

Richiamando e facendosi carico dei princìpi/elementi di base adottati dal Gruppo di Contatto nella sua Assemblea ministeriale di Londra del 29 gennaio 1999,

Articolo I: Princìpi di Autogoverno Democratico in Kosovo

1. Riconoscendo il carattere multietnico del Kosmet, un autogoverno sostanziale in Kosmet dovrà essere basato su un autogoverno dei cittadini in Kosmet e su un auto governo delle comunità nazionali in Kosmet.

2. Rispettando la sovranità e l’integrità territoriale della Repubblica Federale Ygoslava e della Repubblica di Serbia, il sostanziale autogoverno del Kosmet dovrà essere basato sui più ampi poteri e diritti degli organi del Kosmet e delle comunità nazionali in Kosmet. Tuttavia, anche organi federali e della Repubblica di Serbia eserciteranno i propri poteri e diritti in Kosmet

3. Tutte le leggi federali dovranno essere valide ed applicate, in conformità della Costituzione della RFY, nell’intero territorio della RFY incluso il territorio del Kosmet.

4.Tutte le leggi repubblicane, emanate in conformità della Costituzione della Repubblica di Serbia, la cui validità e applicazione sono possibili in linea con il diritto privato, dovranno essere valide e applicate in Kosmet per quelle persone fisiche e legali che hanno scelto di avere questi regolamenti applicati nel loro caso o quelle leggi dovranno essere valide e applicate nelle istituzioni, nei servizi e nelle organizzazioni fondate dalla Repubblica di Serbia o il cui funzionamento regolava o il cui lavoro finanzia (ad esempio, le leggi nel campo dell’insegnamento, scienza, cultura, sanità, relazioni di matrimonio e famiglia, adozione, affido, assistenza a bambini e giovani, protezione dei veterani e dei disabili, rapporti di lavoro, protezione sociale, assicurazione sociale ed altro).

Nei campi sopra descritti, l’Assemblea del Kosmet dovrà emanare le proprie norme con vigore di legge che dovranno essere valide ed applicate per quelle persone fisiche o giuridiche in Kosmet che optano per esse. Dovranno anche essere valide ed applicate nelle istituzioni, nei servizi e nelle organizzazioni fondate in Kosmet, il cui lavoro regolava o finanzia.

5. Nel campo in cui la validità e l’applicazione delle leggi repubblicane non sono possibili con il diritto privato, l’Assemblea del Kosmet dovrà emanare le proprie norme con effetto legale che saranno valide per tutte le persone fisiche e giuridiche in Kosmet. Tuttavia, la formulazione delle decisioni all’interno di ogni comunità nazionale dovrà assicurare la protezione da discriminazione o messa in pericolo su basi di nazionalità (per esempio, agricoltura, ambiente, protezione flora e fauna, caccia e pesca, uso e gestione della terra, informazione pubblica, programmazione urbanistica ed edilizia, organizzazione e lavoro degli organi del Kosmet, servizi pubblici di importanza per il Kosmet e altri campi).

6. Ogni comunità nazionale può emanare regole per i propri membri, al fine di proteggere le specifiche caratteristiche nazionali, soggette alla loro approvazione (ad esempio, nel campo dei rapporti matrimoniali e familiari, adozione, affido ed eredità).

7. Le leggi federali, nell’intero territorio della RFY, incluso nel Kosmet, in conformità della Costituzione della RFY, dovranno essere direttamente applicate dagli organi federali attraverso i loro organi regionali (essi dovranno emanare norme di applicazione, atti legali individuali e adempiere al controllo dell’amministrazione e ai doveri di ispezione).

8. Le leggi della Repubblica, che sono valide ed applicate in base al diritto privato, dovranno essere fatte osservare nell’intero territorio della RFY, incluso il Kosmet, dagli organi repubblicani (essi dovranno emanare norme di applicazione, atti legali individuali e adempiere al controllo dell’amministrazione e ai doveri di ispezione).

9. Le norme provinciali con effetto legale applicate in base al diritto privato, così come le norme provinciali che sono valide ed applicate per tutte le persone fisiche e giuridiche in Kosmet, dovranno essere fatte osservare dagli organi del Kosmet (essi dovranno emanare norme di applicazione, atti legali individuali e adempiere al controllo dell’amministrazione e ai doveri di ispezione).

10. Le norme individuali delle comunità nazionali dovranno essere fatte rispettare dagli organi della comunità nazionale

1. Il Kosovo Kosmet si dovrà governare democraticamente attraverso organi ed istituzioni legislativi normativi, esecutivi, giuridici ed altri qui specificati. Gli organi e le istituzioni del Kosovo Kosmet dovranno esercitare le rispettive autorità in conformità con i termini di questo Accordo.

2. Tutte le autorità in Kosovo Kosmet dovranno rispettare pienamente i diritti umani, la democrazia, e l'uguaglianza dei cittadini e delle comunità nazionali.

3. La Repubblica Federale di Yugoslavia ha la competenza in Kosovo sui seguenti argomenti, ad eccezione di quanto specificato altrove in questo Accordo:

  1. L’integrità territoriale,

(b) mantenimento di un mercato comune all'interno della Repubblica Federale di Yugoslavia, il potere del quale verrà esercitato in maniera tale da non discriminare il Kosovo,

(c) politica monetaria,

(d) difesa,

(e) politica estera,

(f) servizi doganali,

(g) tassazione federale,

(h) elezioni federali, e

(i) altri argomenti specificati in questo Accordo.

4. La Repubblica di Serbia avrà pertinenza in Kosovo come specificato in questo Accordo, incluso in relazione alle elezioni per la Repubblica.

5. I cittadini in Kosovo potranno continuare a partecipare negli àmbiti di competenza della Repubblica Federale di Yugoslavia e della Repubblica di Serbia, attraverso la loro rappresentanza nelle istituzioni competenti, senza pregiudizio all'esercizio della competenza delle autorità del Kosovo esposte in questo Accordo.

6. Riguardo al Kosovo:

(a) non ci dovranno essere cambiamenti ai confini del Kosovo;

(b) Lo spiegamento e l’uso di forza polizia e di sicurezza dovranno essere governati dai Capitoli 2 e 7 di questo Accordo; e

(c) il Kosovo dovrà avere l’autorità di condurre relazioni estere all'interno dei propri àmbiti di responsabilità equivalenti al potere fornito alle Repubbliche nell’Articolo 7 della Costituzione della Repubblica Federale di Yugoslavia.

7. Non ci dovrà essere interferenza con il diritto dei cittadini e delle comunità nazionali in Kosovo di appellarsi alle istituzioni appropriate della Repubblica di Serbia per i seguenti motivi:

  1. assistenza nel formulare programmi e norme per la scuola;
  2. partecipazione in programmi di utilità sociale, come l’assistenza ai veterani di guerra, ai pensionati e ai disabili; e

(c) gli altri servizi volontariamente ricevuti, purché questi servizi non siano riferiti a questioni di polizia e sicurezza regolati nei Capitoli 2 e 7 di questo Accordo, e purché qualunque dipendente della Repubblica che lavora in Kosovo in conformità a questo paragrafo sia fornitore di servizi disarmati agendo su invito di una comunità nazionale in Kosovo. La Repubblica avrà l'autorità per imporre tasse o imposte su quei cittadini che richiedono servizi conformemente a questo paragrafo, necessari a sostenere l’erogazione di tali servizi.

8.La unità territoriale di base di autogoverno locale in Kosovo Kosmet sarà il Comune. Tutte le responsabilità in Kosovo Kosmet non stabilite espressamente altrove saranno di pertinenza dei Comuni.

9.Per preservare e promuovere l’autogoverno democratico in Kosovo Kosmet, tutti i candidati ad incarichi pubblici per nomina, elezione, o altro, e tutti i detentori di incarichi pubblici, dovranno soddisfare i seguenti criteri:

(a) Nessuna persona che sta scontando una condanna imposta dal Tribunale Penale internazionale per i crimini nella ex Yugoslavia, e nessuna persona che è sotto accusa del Tribunale e che non ha ottemperato all’ordine di apparizione di fronte al Tribunale, può presentarsi come candidato o può detenere alcun incarico; e

(b) Tutti i candidati e tutti i detentori di incarichi pubblici dovranno rinunciare alla violenza come strumento per conseguire mete politiche; passate attività politiche o di resistenza non dovranno essere un ostacolo alla reggenza di un incarico pubblico in Kosovo Kosmet.

Articolo II: L’assemblea

1. Il Kosmet dovrà avere un’Assemblea che include 130 membri. 95 membri dovranno essere eletti direttamente dai cittadini, attraverso il sistema di rappresentazione proporzionale. Il Kosmet dovrà essere un’unica unità elettorale e 35 membri dovranno essere eletti dalle comunità nazionali di Albanesi, Serbi, Turchi, Romeni Egiziani, Goranies e Musulmani, 5 membri dalle altre comunità.

L’Assemblea del Kosmet dovrà prendere le decisioni a voto di maggioranza tra i membri presenti e votanti, eccetto come altrimenti stabilito da questo Atto basilare.

Quando l’Assemblea del Kosmet emana le norme valide e applicabili in relazione a tutte le persone fisiche e giuridiche del Kosmet (quando non esiste opzione per le norme emanate dalla Repubblica di Serbia), queste norme dovranno essere votate a maggioranza dai membri presenti e votanti. Almeno tre membri dalle stesse comunità nazionali, eletti dalla comunità nazionale, possono iniziare, in relazione alla norma proposta, una procedura separata per la difesa dei propri interessi vitali nei seguenti argomenti:

riguardo all’elezione di organi del Kosmet e alla equa rappresentanza in essi di tutte le comunità nazionali;

riguardo il ricollocamento della popolazione;

riguardo agli impedimenti per l’esercizio dei diritti;

riguardo il mettere in pericolo la sicurezza;

riguardo il peggioramento delle condizioni di vita;

riguardo l’adozione del Bilancio del Kosmet

In una procedura separata organizzata dal Presidente dell’Assemblea del Kosmet, assieme al Vice Presidente dell’Assemblea del Kosmet, i proponenti le norme e i rappresentanti delle comunità nazionali eletti da esse, dovranno sforzarsi di eliminare le cause che intaccano i vitali interessi nazionali. Coloro i quali prendono parte a questo procedimento devono tenere ugualmente in considerazione la difesa degli interessi generali e dei vitali interessi nazionali.

Se questa procedura si dovesse rilevare infruttuosa (entro 30 giorni dall’avvio dell’iniziativa) e la norma non fosse emanata, una proposta per la sua adozione può essere messa di nuovo in agenda dell’Assemblea del Kosmet, se almeno 6 mesi sono trascorsi da quando è stato sostenuto che le cause che intaccano i vitali interessi nazionali non sono state eliminate

2. L’Assemblea del Kosmet dovrà eleggere Presidente e 6 Vice Presidenti, almeno uno da ogni comunità nazionale, su proposta dei membri eletti dalle comunità nazionali, per un mandato di 4 anni. Nessuno potrà essere eletto Presidente o Vice Presidente dell’Assemblea del Kosmet per più di due mandati.

Il Presidente e i Vice Presidenti dovranno decidere tra loro chi eserciterà la funzione di Presidente dell’Assemblea del Kosmet.

Il Presidente dell’Assemblea promulga le norme emanate dall’Assemblea del Kosmet, rappresenta l’Assemblea del Kosmet, propone l’agenda degli incontri dell’Assemblea del Kosmet e li presiede, tiene incontri regolari con il Presidente dell’Assemblea di Serbia e il Presidente delle Camere dell’Assemblea Federale, mantiene i contatti con gli organi delle comunità nazionali, propone i candidati per la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, propone i candidati per le cariche di giudice delle corti del Kosmet ed esegue altri incarichi stabiliti dall’Atto basilare e da altre norme.

Generale

1. Il Kosovo dovrà avere un’Assemblea che composta da 120 Membri.

(a) Ottanta membri dovranno essere eletti direttamente.

(b) Ulteriori 40 Membri dovranno essere eletti dai membri delle comunità nazionali competenti.

(i) Le comunità i cui membri costituiscono più dello 0,5% della popolazione del Kosovo ma meno del 5% dovranno avere dieci di questi seggi, i quali dovranno essere divisi fra di loro nel rispetto del rispettiva proporzione nella popolazione complessiva.

(ii) Le comunità i cui membri costituiscono più del 5 per cento della popolazione del Kosovo si dovranno dividere equamente i rimanenti trenta seggi. Per le comunità nazionali Serbe ed Albanesi si dovrà fare conto che tocchino la soglia del 5% della popolazione.

Altri Provvedimenti

2. Le elezioni per tutti i Membri dovranno essere condotte democraticamente, secondo i provvedimenti del Capitolo 3 di questo Accordo. I membri dovranno essere eletti per un termine di tre anni.

3. La distribuzione dei seggi nell’Assemblea dovrà essere basata sui dati raccolti nel censimento a cui si fa riferimento nel Capitolo 5 di questo Accordo. Precedentemente al completamento del censimento, per gli scopi di questo Articolo, le dichiarazioni di appartenenza a comunità nazionali fatte durante l’iscrizione degli elettori, saranno usate per determinare la percentuale della popolazione del Kosovo che ogni comunità nazionale rappresenta.

4. I membri dell’Assemblea dovranno essere immuni da tutti i procedimenti civili o criminali sulla base di parole espresse o di altri atti compiuti nella loro facoltà come Membri della Assemblea.

I poteri dell’Assemblea

5. L’Assemblea dovrà essere responsabile di decretare leggi decisioni e norme con forza legale per il Kosovo Kosmet, incluso in àmbiti politici, di sicurezza, economici, sociali, educativi, scientifici e culturali come indicato sotto ed altrove in questo Accordo. Questa Costituzione e le leggi dell’Assemblea del Kosovo non dovranno essere soggette a cambiamenti o modifiche da parte delle autorità delle Repubbliche o della Federazione.

(a) L’Assemblea dovrà avere responsabilità di:

(i) Finanziare le attività delle istituzioni del Kosovo Kosmet, anche imponendo tasse ed imposte sulle fonti all'interno del Kosovo Kosmet;

(ii) Adottare bilanci degli organi Amministrativi e delle altre istituzioni del Kosovo Kosmet, con l'eccezione di istituzioni di comunità comunali e nazionali, tranne ne casi qui altrimenti specificati;

(iii) Adottare regolamenti riguardo all'organizzazione e alle procedure degli organi Amministrativi del Kosovo Kosmet;

(iv) Approvare l'elenco di Ministri del Governo Consiglio dei Ministri, incluso il Primo ministro;

(v) Coordinare i piani educativi nel Kosovo Kosmet, nel rispetto delle autorità delle comunità nazionali e dei Comuni;

(vi) Eleggere candidati per l’incarico giudiziario proposti dal Presidente dell’Assemblea del Kosovo Kosmet;

(vii) Decretare leggi che assicurino il libero movimento di beni, servizi e persone nel Kosovo conformemente a questo Accordo;

(viii) Approvare accordi conclusi dal Presidente all'interno degli àmbiti di responsabilità del Kosovo;

(ix) Cooperare con l’Assemblea Federale e con le Assemblee delle Repubbliche, e condurre relazioni con corpi legislativi stranieri;

(x) Stabilire una struttura per un autogoverno locale

(xi) Quando necessario, decretare leggi norme che riguardano problematiche intercomunali e relazioni tra le comunità nazionali;

(xii) Decretare leggi norme che regolano il lavoro di istituzioni mediche ed ospedali;

(xiii) Proteggere l'ambiente, laddove le controversie intercomunali siano intricate;

(xiv) Adottare programmi di sviluppo economico, scientifico, tecnologico, demografico, regionale, e sociale, così come di pianificazione urbana;

(xv) Adottare programmi per lo sviluppo dell'agricoltura e di aree rurali;

(xvi) Regolare elezioni in accordo con i Capitoli 3 e 5;

(xvii) Regolare la proprietà posseduta dal Kosovo Kosmet; e

(xviii) Regolare il catasto.

(b) L’Assemblea dovrà anche avere l’autorità di decretare leggi decisioni e norme con vigore di legge all’interno degli àmbiti di responsabilità dei Comuni se la questione non può essere regolata efficacemente dai Comuni o se la regolamentazione dei singoli Comuni potesse pregiudicare i diritti di altri Comuni sulla base dell’accordo tra questi Comuni. In assenza di una legge decisioni decretata dall’Assemblea secondo questo sottoparagrafo che si arroghi il diritto di sostituire l’iniziativa comunale, i Comuni manterranno la propria autorità.

Procedura

6. Le leggi e altre decisioni dell’Assemblea dovranno essere adottate dalla maggioranza dei Membri presenti e votanti.

7. Una maggioranza dei Membri di una singola comunità nazionale eletta all’Assemblea in conformità al paragrafo 1(b) può adottare una istanza nel caso in cui una legge o un’altra decisione incida sfavorevolmente sugli interessi vitali della loro comunità nazionale. La legge o la decisione impugnata dovrà essere sospesa nei confronti di quella comunità nazionale fino a che la procedura di risoluzione della controversia al paragrafo 8 sia completata.

8. La procedura seguente dovrà essere usata in caso di una istanza come al paragrafo 7:

(a) I Membri che redigono l’istanza d’interesse vitale dovranno fornire le ragioni della loro mozione. Ai relatori della legislazione dovrà essere concessa facoltà di rispondere.

(b) I Membri che propongono l’istanza dovranno nominare entro un giorno un mediatore della loro causa per cercare di giungere ad un accordo con quelli che propongono la legislazione.

(c) Se la mediazione non produce un accordo entro sette giorni, la questione può essere sottoposta per un decreto vincolante. La decisione dovrà essere resa da un comitato che comprende tre Membri dell’Assemblea: uno Albanese e uno Serbo, ognuno nominato dalla delegazione della sua comunità nazionale; ed un terzo Membro, che sarà di una terza nazionalità e sarà selezionato entro due giorni con il consenso della Presidenza dell’Assemblea.

(i) Un’istanza d’interesse vitale dovrà essere sostenuta se la legislazione impugnata incidesse sfavorevolmente sui diritti costituzionali fondamentali della comunità, sui diritti supplementari descritti nell’Articolo VII, o sul principio di trattamento equo.

(ii) Se la mozione non viene sostenuta, la legislazione impugnata entrerà in vigore per quella comunità.

(d) il Paragrafo (c) non potrà essere applicato alla selezione di ufficiali dell’Assemblea.

(e) L’Assemblea può escludere le altre decisioni da questa procedura tramite una legge decretata da una maggioranza che includa una maggioranza di ogni comunità nazionale eletta secondo il paragrafo 1(b).

9. Una maggioranza dei Membri dovrà costituire un numero legale. Altrimenti l’Assemblea deciderà le proprie regole di procedura.

Dirigenza

10. L’Assemblea eleggerà fra i suoi Membri una Presidenza, che consisterà di un Presidente, due Vicepresidenti, e altri dirigenti in concordanza con le regole di procedura dell’Assemblea. Ogni comunità nazionale che soddisfi la soglia specificata al paragrafo 1(b) (ii), sarà rappresentata nella dirigenza. Il Presidente della Assemblea non dovrà provenire dalla stessa comunità nazionale del Presidente del Kosovo.

11. Il Presidente dell’Assemblea la rappresenterà, chiamerà le sue sessioni all’ordine, presiederà le sue riunioni, coordinerà il lavoro di qualunque comitato essa possa stabilire e compierà gli altri doveri prescritti dalle regole di procedura dell’Assemblea.

Articolo III: Il Presidente del Kosovo

1. Ci sarà un Presidente del Kosovo che dovrà essere eletto dall’Assemblea dal voto di una maggioranza dei suoi membri. Il Presidente del Kosovo dovrà governare per un periodo di tre anni. Nessuna persona può prestare servizio per più di due mandati come Presidente del Kosovo.

2. Il Presidente di Kosovo sarà responsabile di:

(i) Rappresentare il Kosovo, anche di fronte a qualsiasi ente internazionale, Federale o delle Repubbliche;

(ii) Proporre all’Assemblea i candidati a Primo Ministro, per la Corte Costituzionale, la Corte Suprema, e altri uffici giudiziari del Kosovo;

(iii) Incontrarsi periodicamente con i rappresentanti delle comunità nazionali democraticamente eletti;

(iv) Condurre relazioni estere e concludere accordi nell’àmbito di questo potere conforme con le autorità delle istituzioni del Kosovo rispetto a questo Accordo. Tali accordi dovranno entrare in vigore soltanto su approvazione dell’Assemblea;

(v) Designare un rappresentante per prestare servizio presso Commissione Congiunta stabilita dalla Articolo I.2 del Capitolo 5 di questo Accordo;

(vi) Incontrarsi periodicamente con i Presidenti Federali e delle Repubbliche; e

(vii) altre funzioni specificate qui o dalla legge.

Articolo IV: Governo Consiglio dei Ministri ed Organi Amministrativi

Il Consiglio dei Ministri dovrà svolgere funzioni esecutive. Dovrà essere competente per l’applicazione delle norme in Kosmet e dovrà avanzare proposte all’Assemblea del Kosmet per la loro adozione.

Il Consiglio dei Ministri dovrà essere composto dal Presidente e dai Ministri. Il candidato per la carica di Ptresidente del Consiglio dei Ministri dovrà essere proposto dal Presidente dell’Assemblea del Kosmet. Il candidato a Presidente del Consiglio dei Ministri dovrà redigere una lista di candidati alla carica di Ministro assicurandosi che ogni comunità nazionale sia rappresentata con almeno un candidato e dovrà sottoporla all’Assemblea per l’adozione. Il Presidente del Consiglio dei Ministri non può provenire dalla stessa comunità nazionale di origine del Presidente dell’Assemblea del Kosmet. Il Consiglio dei Ministri dovrà essere eletto quando riceverà la maggioranza del numero totale dei membri dell’Assemblea del Kosmet, i.e quando riceverà la maggioranza dai rappresentanti di ogni singola comunità nazionale.

1. Il potere esecutivo dovrà essere esercitato dal Governo. Il Governo sarà responsabile di perfezionare le leggi del Kosovo, e di altre autorità statali quando tali responsabilità sono trasmesse da quelle autorità. Il Governo avrà anche la competenza per proporre leggi all’Assemblea.

(a) Il Governo consisterà di un Primo Ministro e Ministri, includendo almeno una persona da ogni comunità nazionale che soddisfa la soglia specificata al paragrafo 1(b)(ii) dell’Articolo II. I Ministri capeggeranno gli Organi Amministrativi del Kosovo.

(b) Il candidato a Primo Ministro indicato dal Presidente dovrà proporre un elenco di Ministri all’Assemblea. Il Primo Ministro, insieme all'elenco dei Ministri, dovrà essere approvato da una maggioranza di quelli presenti e votanti nell’Assemblea. Nell'eventualità che il Primo Ministro non sia capace di ottenere una maggioranza per il Governo, il Presidente dovrà proporre un candidato nuovo per la carica di Primo Ministro entro dieci giorni.

(c) Il Governo dovrà dimettersi se una mozione di sfiducia è adottata da un voto di una maggioranza dei membri dell’Assemblea. Se il Primo Ministro o il Governo si dimette, il Presidente dovrà scegliere un candidato nuovo per Primo Ministro il quale dovrà cercare di formare un Governo.

(d) Il Primo Ministro dovrà convocare le riunioni del Governo, lo rappresenterà e ne coordinerà il lavoro. Le decisioni del Governo richiederanno una maggioranza dei Ministri presenti e votanti. Il Primo Ministro avrà il voto decisionale nell’eventualità che i Ministri siano equamente divisi. Il Governo dovrà altrimenti decidere le proprie regole di procedura.

2. Gli organi amministrativi dovranno essere responsabili di assistere il Governo Consiglio dei Ministri nell'eseguire i suoi doveri.

Gli organi di amministrazione del Kosmet dovranno essere competenti per la diretta applicazione delle leggi e per la presa di decisioni in campo amministrativo. Gli ufficiali pubblici che lavorano ngli organi amministrativi dovranno essere equamente rappresentativi di ogni comunità nazionale.

(a)le comunità Nazionali dovranno essere debitamente rappresentate a tutti i livelli negli Organi Amministrativi.

(b) Qualunque cittadino in Kosovo che protesta per essere stato direttamente e sfavorevolmente colpito dalla decisione di un ente esecutivo o amministrativo avrà il diritto ad una revisione giudiziaria della legalità di quella decisione, dopo avere esaurito tutti i tentativi di revisione amministrativa. L’Assemblea dovrà emanare una legge per regolare questa revisione.

3. Ci dovrà essere un Procuratore Generale responsabile di perseguire gli individui che violano le leggi penali del Kosovo. Egli dirigerà l’Ufficio del Procuratore che dovrà avere a tutti i livelli personale rappresentativo della popolazione del Kosovo.

Articolo V: Potere Giudiziario Corti e applicazione

1. Le funzioni delle corti nel Kosmet dovrà essere eseguita dalle corti della Repubblica di Serbia, del Kosmet e delle comunità nazionali. Le corti in Kosmet, ad eccezione delle corti delle comunità nazionali, dovranno applicare le leggi, federali e della Repubblica, e le decisioni e le norme provinciali con vigore di legge.

2. I cittadini e le persone giuridiche in Kosmet dovranno avere di scegliere la corte che seguirà il loro caso. Ogni cittadino e persona giuridica in Kosmet può, all’inizio del procedimento della corte (vertenza, azione penale e procedimento al di fuori della corte) come querelante, ricorrente o accusato, scegliere di essere seguìto dalla corte della Repubblica di Serbia o da quella del Kosmet.

Se altri partecipanti al procedimento (difensori o parte lesa) non sono membri della stessa comunità nazionale che giudica come querelante o ricorrente, possono richiedere che i membri della giuria siano scelti dalla loro comunità nazionale. Essi sono anche conferiti di altri diritti neli procedimenti, specificati nelle leggi di procedura giudiziaria.

3. Le corti delle comunità nazionali possono essere istituite da quelle comunità nazionali che hanno stabilito regole separate per la risoluzione delle dispute tra i membri di quella comunità nazionale, i quali hanno accettato quelle regole e sono d’accordo con le competenze di quelle corti.

Le corti del Kosmet dovranno essere stabilite, organizzate e i loro giudici e giurati eletti dall’Assemblea del Kosmet. Le corti del Kosmet dovranno essere istituite come prima istanza, seconda istanza e come Alta Corte del Kosmet.

L’Alta Corte del Kosmet, in aggiunta alle competenze in relazione ai processi in conformità delle dei mezzi legali normali e straordinari, in un consiglio separato permanente composta di cinque giudici, dovrà assicurare che tutte le norme emanate dagli organi del Kosmet siano in linea con l’Atto basilare del Kosmet, così come che tutte le norme e gli atti generali degli organi del Kosmet siano in linea con le norma con vigore di legge emanate dall’Assemblea del Kosmet.

Tutte le norme e gli atti generali del Kosmet emanati dalle competenze degli organi federali e della Repubblica, stabilite nella Costituzione della Repubblica Federale di Yugoslavia e nella Costituzione della Repubblica di Serbia, saranno nulli. Le leggi federali e repubblicane ed altri atti generali degli organi federali e repubblicani emanati nel campo in cui il Kosmet emana norme con vigore di legge, applicate per tutti i cittadini e per le persone giuridiche in Kosmet, saranno nulli.

4. La funzione di Pubblico Ministero in Kosmet dovrà essere esercitata dal Pubblico Ministero della Federazione, della Repubblica e del Kosmet. Il pubblico ministero federale e della Repubblica agirà prima delle corti della Repubblica e del Kosmet, considerato che il Pubblico Ministero del Kosmet agirà prima delle corti del Kosmet. L’istituzione, l’organizzazione e le competenze del Pubblico Ministero del Kosmet dovranno essere specificate dalla norma adottata dall’Assemblea del Kosmet.

5. Un cittadino in Kosmet che, da regole della Corte della Repubblica di Serbia e della Corte del Kosmet legalmente in vigore e applicabili, è condannato a un categorico periodo di prigione in una prigione stabilita dalla Repubblica di Serbia in conformità delle norme di applicazione nella Repubblica di Serbia, se è condannato dalla corte repubblicana nella prigione stabilita dall’Assemblea del Kosmet e in conformità delle norme di applicazione emanate da essa, se è condannato dalla corte del Kosmet.

Generale

1. Il Kosovo dovrà avere una Corte Costituzionale, una Corte Suprema, Corti Distrettuali, e Corti Comunali.

2. Le corti del Kosovo dovranno avere giurisdizione su tutte le questioni che sorgono nell’àmbito di questa Costituzione o nelle leggi del Kosovo tranne quanto specificato nel paragrafo 3. Le corti del Kosovo avranno anche giurisdizione su questioni di legge federale, soggette all’appello alle corti Federali su queste questioni dopo che tutti gli appelli disponibili all’interno del sistema del Kosovo siano stati esauriti.

3. I cittadini in Kosovo possono optare di avere dispute civili delle quali sono parte in causa, aggiudicate ad altre corti nella Repubblica Federale di Yugoslavia che dovrà applicare la legge vigente in Kosovo.

4. Le regole seguenti si applicheranno ai casi penali:

(a) All'inizio di procedimenti penali, l'imputato ha il diritto di far trasferire il suo processo ad un'altra corte del Kosovo da egli/ella designata.

(b) Nei casi penali nei quali tutti, imputati e vittime, siano membri della stessa comunità nazionale, tutti i membri del consiglio giudiziario saranno di una comunità nazionale di propria scelta se una delle parti lo richiedesse.

(c) Un imputato in un caso penale processato nelle corti del Kosovo ha il diritto di avere almeno un membro del consiglio giudiziario che ascolti il caso proveniente dalla sua comunità nazionale. Le autorità del Kosovo considereranno e permetteranno ai giudici di altre corti nella Repubblica Federale di Yugoslavia di servire come giudici del Kosovo per questi scopi.

Corte costituzionale

5. La Corte Costituzionale dovrà essere composta da nove giudici. Ci dovrà essere almeno un giudice di Corte Costituzionale proveniente da ogni comunità nazionale che soddisfa la soglia specificata al paragrafo 1(b)(ii) dell’Articolo II. Fino a che le Parti non accettino questo accordo, 5 giudici della Corte Costituzionale dovranno essere scelti da un elenco stilato dal Presidente della Corte europea per i diritti umani.

6. La Corte Costituzionale dovrà avere autorità di risolvere dispute relative al contenuto di questa Costituzione. Tale autorità dovrà includere, pur non essendo limitata solo a ciò, lo stabilire se le leggi applicabili in Kosovo, le decisioni o gli atti del Presidente, le Assemblee, il Governo, i Comuni, e le comunità nazionali siano compatibili con questa Costituzione.

(a) Le questioni potranno essere riferite alla Corte Costituzionale dal Presidente del Kosovo, dal Presidente o dai Vicepresidenti dell’Assemblea, dal Difensore civile, dalle assemblee e dai consigli comunali, e da qualunque comunità nazionale che agisce secondo le proprie procedure democratiche.

(b) Qualunque corte che trovasse a dover giudicare una questione, la cui disputa dipendesse dalla risposta ad una interrogazione all'interno della giurisdizione della Corte Costituzionale, dovrà riferire il problema alla Corte Costituzionale per una decisione preliminare.

7. Seguendo l'espletamento di altri rimedi legali, la Corte Costituzionale avrà giurisdizione, su richiesta di qualunque persona che si costituisse come vittima, sulle lamentele riguardanti la violazione da parte di un’autorità pubblica dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dei diritti dei membri delle comunità nazionali dichiarati in questa Costituzione.

8. La Corte Costituzionale avrà tale giurisdizione così come potrà essere specificato in qualunque punto di questo Accordo o dalla legge.

Corte suprema

9. La Corte Suprema dovrà essere composta da nove giudici. Ci dovrà essere almeno un giudice di Corte Suprema proveniente da ogni comunità nazionale che soddisfa la soglia specificata nel paragrafo 1(b)(ii) dell’Articolo II.

10. La Corte Suprema dovrà dare udienza alle Corti di Distretto e alle Corti Comunali. Salvo altrimenti previsto in questa Costituzione, la Corte Suprema dovrà essere la corte di appello finale per tutti i casi derivanti dalla legge vigente in Kosovo. Le sue decisioni dovranno essere riconosciute ed eseguite da tutte le autorità nella Repubblica Federale di Yugoslavia.

Funzioni delle Corti

11. L’Assemblea dovrà determinare il numero dei giudici della Corte Distrettuale e Comunale necessari a soddisfare le necessità contingenti.

12. I giudici di tutte le corti in Kosovo dovranno essere illustri giuristi dalla più elevata reputazione morale. Essi dovranno essere largamente rappresentativi delle comunità nazionali del Kosovo.

13. La rimozione di un giudice del Kosovo richiederà il consenso dei giudici della Corte Costituzionale. Un giudice di Corte Costituzionale la cui rimozione è in corso non potrà partecipare al giudizio sul suo caso.

14. La Corte Costituzionale dovrà adottare regole per se stessa e per le altre corti in Kosovo. Sia la Corte Costituzionale sia le Corti Supreme dovranno adottare decisioni a voto di maggioranza dei loro membri.

15. Salvo altrimenti nelle loro leggi, tutte le corti di Kosovo renderanno pubblici i loro procedimenti. Dovranno rendere pubbliche le ragioni delle loro decisioni.

Polizia Locale

1. Nei comuni in Kosmet, la polizia locale può essere istituita come un organo eseguente determinati doveri di polizia nel territorio di un comune.

I capi e i principali dei dipartimenti di polizia locale dovranno essere nominati da un organo del governo comunale incaricato degli affari interni con l’approvazione di tutte le comunità nazionali viventi in quel comune.

La polizia locale dovrà essere rappresentativa della composizione nazionale dei residenti del comune.

Nei comuni a popolazione mista, i dipartimenti di polizia locale dovranno essere istituiti includendo ufficiali di polizia, membri della stessa comunità nazionale. Questi dipartimenti dovranno adempiere ai compiti di polizia locale in relazione ai membri della stessa comunità nazionale.

In relazione ai membri di diverse comunità nazionali, i compiti della polizia locale dovranno essere congiuntamente eseguiti dagli ufficiali della polizia locale di ogni dipartimento.

2. La polizia locale sarà competente per la prevenzione delle minori violazioni dell’ordine pubblico, per le indagini e per altre funzioni di polizia in relazione ai reati, alle attività di traffico e pattugliamento, alla protezione dagli incendi, alla sicurezza del traffico sulle strade locali, alla prevenzione e soppressione degli attacchi, alla verbalizzazione e al controllo della residenza dei cittadini, all’istituzione di un unico numero di riconoscimento e alla pubblicazione delle carte di identità.

Altri compiti di polizia (sicurezza dello Stato, stranieri, confini, gravi atti criminali, armi, munizioni, esplosivi e altre sostanze pericolose, traffico nelle strade regionali principali, passaporti, etc…) nei comuni dove la polizia locale è stata istituita e tutti i compiti di polizia laddove la polizia locale non sia stata istituita, dovranno essere eseguiti dalla polizia di Stato. Nei posti maggiori con popolazione mista, i doveri riguardo al traffico e al pattugliamento, in aggiunta alla polizia locale, dovranno essere eseguiti dalla polizia di Stato, che include ufficiali di polizia di differenti comunità.

I rapporti tra la polizia locale e la polizia di Stato dovranno essere basati sulla reciproca cooperazione si dovranno fornire informazioni a vicenda in tutti gli argomenti di importanza per l’adempimento dei propri doveri.

3. I membri della polizia locale possono usare, come strumenti di coercizione, fucili, sfollagenti di caucciù, manette e veicoli per trasporto passeggeri così come adeguati strumenti di comunicazione.

La polizia locale dovrà essere allenata in appropriate scuole di polizia e i suoi membri dovranno essere specificamente addestrati ad adempiere ai doveri di polizia in aree con popolazione mista.

Il comune dove la polizia locale è stata istituita dovrà creare una commissione per sovrintendere il lavoro di essa. Sarà composta dai rappresentanti di tutte le comunità nazionali che vivono nel comune.

Articolo VI: Diritti umani e Libertà Fondamentali

1. Tutte le autorità in Kosovo Kosmet dovranno assicurare i diritti umani e le libertà fondamentali riconosciuti a livello internazionale.

2. I diritti e le libertà dichiarate dalla Convenzione europea per la Protezione dei diritti umani e le Libertà Fondamentali ed i suoi Protocolli saranno applicati direttamente in Kosovo Kosmet. Anche gli altri strumenti per i diritti umani internazionalmente riconosciuti, emanati in legge nelle sue norme dall’Assemblea del Kosovo Kosmet, saranno applicati. Questi diritti e libertà dovranno avere priorità su tutte le altre leggi.

3. Tutte le corti, le agenzie, le istituzioni governative, e le altre istituzioni pubbliche del Kosovo Kosmet o operanti in relazione al Kosovo Kosmet si dovranno conformare a questi diritti umani e libertà fondamentali.

Articolo VII: Comunità nazionali

1. Le comunità nazionali ed i loro membri avranno diritti supplementari come esposto di seguito per preservare ed esprimere le loro identità nazionali, culturali, religiose, e linguistiche in accordo con le norme internazionali e con l’Atto Finale di Helsinki. Tali diritti dovranno essere esercitati in conformità ai diritti umani e alle libertà fondamentali.

2. Ogni comunità nazionale può eleggere istituzioni per amministrare i propri affari in Kosovo Kosmet, attraverso mezzi democratici ed in maniera conforme ai princìpi del Capitolo 3 di questo Accordo,.

3. Le comunità nazionali dovranno essere soggette alle leggi applicabili in Kosovo, a patto che gli atti o le decisioni concernenti le comunità nazionali siano non discriminatori. L’Assemblea dovrà decidere sulle procedure per risolvere dispute tra le comunità nazionali.

4. I diritti supplementari delle comunità nazionali, operanti attraverso le loro istituzioni democraticamente elette, sono di:

(a) preservare e proteggere le proprie identità nazionali, culturali, religiose e linguistiche, anche con:

(i) scrittura dei nomi locali di città e villaggi, di piazze e strade e di altri nomi topografici nella lingua ed alfabeto della comunità nazionale in aggiunta alle scritte in albanese e serbo, conformemente con le decisioni sullo stile prese dalle istituzioni comunali;

(ii) fornire informazioni nella lingua ed alfabeto della comunità nazionale;

(iii) provvedere all’istruzione e stabilire istituzioni educative, in particolare per l’apprendimento della propria lingua ed alfabeto, della propria cultura nazionale e storia, per la quale le autorità preposte provvederanno all’assistenza finanziaria; i programmi dovranno riflettere uno spirito di tolleranza tra le comunità nazionali e dovranno rispettare i diritti dei membri di tutte le comunità nazionali in concordanza con le norme internazionali;

(iv) stipulare contatti inostacolati con i rappresentanti delle loro rispettive comunità nazionali, all'interno della Repubblica Federale di Yugoslavia ed all'estero;

(v) usare ed esporre i simboli nazionali, inclusi i simboli della Repubblica Federale di Yugoslavia e della Repubblica di Serbia;

(vi) proteggere le tradizioni nazionali sul diritto di famiglia stabilendo, se la comunità lo decide, regole nel campo di eredità; la famiglia e le relazioni matrimoniali; l’affidamento; e l’adozione;

(vii) conservare i luoghi di importanza religiosa, storica, o culturale per la comunità nazionale di concerto con le altre autorità;

(viii) migliorare la salute pubblica e i servizi sociali su una base non discriminatoria sia per i cittadini sia per le comunità nazionali;

(ix) attivare le istituzioni religiose di concerto con altre autorità religiose; e

(x) partecipare a organizzazioni regionali e internazionali non governative ed in accordo con le regole di queste organizzazioni;

(b) farsi garante dell’accesso alla programmazione dei media pubblici e della rappresentazione in essi, prendendo provvedimenti per la programmazione separata nelle lingue più diffuse sotto la direzione di coloro che sono stati nominati dalla comunità nazionale rimanendo su base di equità ed onestà; e

(c) finanziare le proprie attività, raccogliendo contributi, le comunità nazionali possono decidere di tassare i membri delle proprie comunità.

5. I Membri delle comunità nazionali dovranno avere anche garanzie individuali per quanto attiene:

(a) il diritto di stringere altrove inostacolati contatti con i membri delle loro rispettive comunità nazionali e in qualsiasi parte nella Repubblica Federale di Yugoslavia ed all'estero;

(b) accesso uguale al lavoro in servizi pubblici a tutti i livelli;

(c) il diritto di usare le loro lingue ed alfabeti;

(d) il diritto di usare e mostrare i simboli di comunità nazionali;

(e) il diritto di partecipare a istituzioni democratiche che determineranno l'esercizio della comunità nazionale dei diritti collettivi stabiliti in questo Articolo; e

(f) il diritto di costituire associazioni culturali e religiose, per le quali le autorità preposte forniranno l’assistenza finanziaria.

6. Ogni comunità nazionale e, dove necessario, i loro membri che agiscono individualmente possono esercitare questi diritti supplementari attraverso istituzioni Federali ed istituzioni delle Repubbliche, in accordo con le procedure di quelle istituzioni e senza pregiudizio verso le capacità delle istituzioni del Kosovo di svolgere le proprie funzioni.

7. Ogni persona dovrà avere il diritto di scegliere liberamente di essere trattata o non essere trattata come appartenente ad una comunità nazionale, e nessuno svantaggio dovrà risultare da questa scelta o dall'esercizio dei diritti connessi a quella scelta.

Articolo VIII: Comuni

  1. I Comuni dovranno essere unità di autogoverno locale.

L’Assemblea del Kosmet può cambiare i confini attuali dei comuni esistenti soltanto previo il loro assenso.

2. Ogni comune dovrà avere un’Assemblea, un Comitato Esecutivo e autorità amministrative. Gli organi del comune dovranno essere istituiti in conformità dei principi che gli organi del Kosmet hanno stabilito.

3. Attraverso i suoi organi, in conformità del potere legale dell’Assemblea del Kosmet, un comune avrà comptenza di:

realizzare piani di sviluppo, urbanistici, finanziari e di bilancio annuale;

regolare , assicurare e sviluppare le attività comunali;

regolare ed assicurare l’uso del piano regolatore e dello spazio commerciale;

prendersi cura della costruzione, manutenzione e uso di strade e vie ed altre strutture pubbliche di importanza comunale;

istituire organi, organizzazioni e servizi per le necessità comunali e regolarne il lavoro.

L’Assemblea del Kosmet può delegare alcuni dei suoi doveri dalle sue competenze a un determinato comune, destinandogli i fondi necessari per adempiere al compito.

1. Il Kosovo dovrà conservare i Comuni esistenti. I cambiamenti ai confini comunali possono essere eseguiti con un atto dell’Assemblea del Kosovo dopo aver consultato le autorità dei Comuni interessati.

2. I Comuni possono sviluppare relazioni fra loro stessi per il proprio beneficio reciproco.

3. Ogni Comune avrà un’Assemblea, un Consiglio Esecutivo, e tanti organi amministrativi quanti il Comune ne stabilirà.

(a) Ogni comunità nazionale il cui numero complessivo dei membri costituisca almeno il tre per cento della popolazione del Comune, dovrà essere rappresentata nel Consiglio in proporzione alla parte della popolazione comunale oppure da un membro, qualunque sia la più grande.

(b) prima del completamento di un censimento, le dispute sulle percentuali della popolazione comunale secondo gli obiettivi di questo paragrafo dovranno essere risolte facendo riferimento alle dichiarazioni di appartenenza alla comunità nazionale nell’elenco elettorale.

4. I Comuni avranno competenza di:

(a) fare rispettare la legge, come specificato nel Capitolo 2 di questo Trattato;

(b) decidere e, quando necessario, provvedere alla cura dell’infanzia;

(c) fornire istruzione, coerentemente con i diritti ed i doveri delle comunità nazionali, nello spirito della tolleranza tra le comunità nazionali e nel rispetto dei diritti dei membri di tutte le comunità nazionali in accordo con norme internazionali;

(d) proteggere l'ambiente comunale;

(e) stabilire regole per il commercio e per gli esercizi privati;

(f) stabilire regole per la caccia e la pesca;

(g) progettare ed eseguire lavori pubblici di importanza collettiva, incluso strade ed approvvigionamenti di acqua e partecipare alla pianificazione e all’esecuzione di progetti di lavori pubblici in tutto il Kosovo, in accordo con gli altri Comuni e con le autorità del Kosovo;

(h) stabilire regole nell’uso della terra, nell’urbanistica, nella regolamentazione edilizia, e nella costruzione delle case;

(i) sviluppare programmi di sviluppo per turismo, industria alberghiera, forniture alimentari e sport;

(j) organizzare fiere e mercati locali;

(k) organizzare servizi pubblici di utilità comune, incluso vigili del fuoco, pronto intervento, e polizia come al Capitolo 2 di questo Accordo; e

(l) finanziare il lavoro di istituzioni comunali, incluso l’aumento degli introiti, le tasse, e la preparazione dei bilanci.

5. I Comuni avranno anche la competenza per tutte le altre aree sotto l'autorità del Kosovo non espressamente assegnate altrove in questo testo, sottoposte ai provvedimenti dell’Articolo II.5(b) di questa Costituzione.

6. Ogni Comune dovrà condurre i propri affari pubblicamente e dovrà mantenere pubblica documentazione delle sue deliberazioni e decisioni.

Articolo IX: Rappresentanza

1. I cittadini in Kosmet dovranno essere rappresentati da almeno 10 deputati nella Camera dei Cittadini dell’Assemblea Federale e da almeno 20 deputati nell’Assemblea Nazionale della Repubblica di Serbia.

2. Almeno un cittadino in Kosmet dovrà essere eletto al Governo Federale e al Governo della Repubblica di Serbia.

3. Almeno un cittadino in Kosmet dovrà essere eletto come giudice della Corte Federale e tre giudici nella Corte Suprema della Serbia.

1. I cittadini del Kosovo dovranno avere diritto di partecipare all'elezione di:

(a) almeno 10 deputati nella Camera dei Cittadini dell’Assemblea Federale; e

(b) almeno 20 deputati nella Riunione Nazionale della Repubblica di Serbia.

2. Le modalità di elezione per i deputati specificati al paragrafo 1 saranno determinate rispettivamente dalla Repubblica Federale di Yugoslavia e dalla Repubblica di Serbia, secondo le procedure in accordo con il Capo della Missione di applicazione.

3.L’Assemblea avrà l'opportunità di presentare alle autorità preposte un elenco di candidati dal quale sarà designato:

(a) almeno un cittadino del Kosovo per lavorare per il Governo Federale, ed almeno un cittadino del Kosovo per lavorare per il Governo della Repubblica di Serbia; e

(b) almeno un giudice per la Corte Costituzionale Federale, un giudice per la Corte Federale, e tre giudici per la Corte Suprema di Serbia.

Articolo X: Emendamento

1. L’Assemblea può, con una maggioranza di due-terzi dei suoi Membri, la quale deve includere una maggioranza dei Membri eletta da da ogni comunità nazionale di cui all’Articolo II1(b)(ii), adottare emendamenti a questo Costituzione Atto Basilare

2. Non ci dovranno essere, comunque, emendamenti all’Articolo I.3-8 o a questo Articolo, né potrà alcun emendamento diminuire i diritti garantiti dagli Articoli VI e VII.

Articolo XI: Entrata in Vigore

Questo Costituzione Atto basilare entrerà in vigore alla firma all’entrata in vigore di questo Accordo.

Capitolo 3

Svolgimento e supervisione delle elezioni

Censimento e prime elezioni parlamentari

1. Le autorità statali competenti dovranno organizzare, assieme all’OSCE, il più presto possibile, un censimento oggettivo e libero della popolazione in Kosmet. Il censimento dovrà includere informazioni sulle località, la cittadinanza, la nazionalità e altre informazioni utili ai fini delle elezioni.

2. Libere ed oneste elezioni degli organi in Kosmet dovranno essere tenute entro nove mesi dalla firme dell’Accordo sul Kosmet, sotto la supervisione dell’OSCE.

3. Le regole per le prime elezioni per l’Assemblea del Kosmet, per le assemblee comunali in Kosmet, per l’armonizzazione dei candidati sulla base dei canoni elettorali dell’OSCE dovranno essere stabilite dai rappresentanti di tutte le comunità nazionali e di tutti i partiti politici in Kosmet.

Articolo I: Termini per le elezioni

1. Le Parti dovranno assicurare che esistano le circostanze per l'organizzazione di elezioni libere e giuste, che includano ma non siano limitate a:

a) libertà di movimento per tutti i cittadini;

b) un ambiente politico aperto e libero;

c) un ambiente tendente al ritorno delle persone deportate;

d) un ambiente sicuro e senza pericoli che garantisca la libertà di assemblea, di associazione e di espressione;

e) un quadro giuridico elettorale di norme e regolamenti conformi ai mandati dell’OSCE, che saranno applicati da una Commissione centrale per le elezioni, come disposto nell'articolo III, che sia rappresentativo della popolazione del Kosovo in termini di Comunità nazionali e partiti politici; e

f) mezzi di comunicazione liberi, efficacemente accessibili ai partiti ed ai candidati politici registrati e disponibili agli elettori in tutto il Kosovo.

2. I Parti invitano l’OSCE per certificare quando le elezioni saranno possibili nelle condizioni correnti in Kosovo e per fornire l'assistenza alle Parti per creare i termini per le elezioni libere e giuste.

3. Le Parti dovranno aderire completamente ai paragrafi 7 e 8 del documento OSCE di Copenhaghen, che sono allegati a questo capitolo.

Articolo II: Ruolo dell’OSCE

1. Le Parti invitano l’OSCE ad adottare e realizzare un programma di elezioni per il Kosovo e per sorvegliare le elezioni come disposto in questo accordo.

2. Le Parti richiedono all’OSCE di sorvegliare, in un modo determinato dall’OSCE ed in collaborazione con altre organizzazioni internazionali che l’OSCE ritiene necessarie, la preparazione e lo svolgimento delle elezioni per:

a) I Membri dell’Assemblea del Kosovo;

b) I Membri delle Assemblee comunali;

c) altri funzionari eletti popolarmente in Kosovo secondo questo accordo e le leggi e la costituzione del Kosovo a discrezione dell’OSCE.

3. Le Parti invitano l’OSCE a stabilire una Commissione centrale di elezione in Kosovo ("la Commissione").

4. Conformemente all’articolo IV del capitolo 5, le prime elezioni dovranno essere tenute entro nove mesi dall'entrata in vigore di questo accordo. Il presidente della Commissione dovrà decidere, nella consultazione con le Parti, la scadenza e l'ordine esatti delle elezioni per gli uffici politici del Kosovo.

Articolo III: Commissione Centrale per le Elezioni

1. La Commissione dovrà adottare regole e regolamenti elettorali su tutte le materie necessarie per la conduzione di elezioni libere e giuste in Kosovo, comprese le regole concernenti: l’eleggibilità e l’iscrizione dei candidati, dei partiti e degli elettori, comprese le persone deportate ed i rifugiati; garantire una campagna elettorale libera e giusta; la preparazione amministrativa e tecnica per le elezioni comprese l’istituzione, la pubblicazione e la certificazione dei risultati delle elezioni; ed il ruolo degli osservatori internazionali e nazionali delle elezioni.

2. Le responsabilità della Commissione, come previsti nelle norme e nei regolamenti elettorali, dovranno includere:

a) la preparazione, lo svolgimento e il controllo di tutti gli aspetti del processo elettorale, compreso sviluppo e supervisione dell’iscrizione dell'elettore e del partito politico e della creazione delle procedure sicure e trasparenti per la produzione e la diffusione delle schede elettorali e dei materiali importanti di elezione, dei conteggi di voto, delle tabulazioni e della pubblicazione dei risultati delle elezioni;

b) il garantire la conformità alle norme ed ai regolamenti elettorali stabiliti in concordanza con questo Accordo, compreso lo stabilire enti ausiliari a questo fine come necessario;

c) l'accertarsi che siano intraprese azioni per rimediare ad ogni violazione di qualunque misura di questo Accordo, compresa l'imposizione di pene quali rimozione dalle liste del partito o dei candidati, contro chiunque, candidato, partito politico, o ente che violi tali disposizioni; e

d) l’accreditamento degli osservatori, compreso il personale delle organizzazioni internazionali e delle organizzazioni non governative straniere e nazionali e l’accertarsi che le Parti garantiscano agli osservatori accreditati l’accesso ed il movimento senza impedimenti.

3. La Commissione dovrà consistere di una persona nominata dal Presidente d’ufficio (CIO) dell’OSCE, dai rappresentanti di tutte le Comunità nazionali e dai rappresentanti dei partiti politici in Kosovo selezionati mediante un criterio di verifica determinato dalla Commissione. La persona nominata dal CIO dovrà agire da presidente della Commissione. Le norme di procedura della Commissione dovranno assicurare che, nella circostanza eccezionale di una disputa insoluta all'interno della Commissione, la decisione del presidente sarà finale e vincolante.

4. La Commissione dovrà godere del diritto di stabilire le attrezzature di comunicazione e di assumere il personale locale ed amministrativo.

Capitolo 4

Questioni Economiche

Articolo I

1. L’economia del Kosovo Kosmet funzionerà in conformità con i princìpi del libero mercato.

2. Le autorità stabilite per l’imposizione e la raccolta delle tasse ed altri tributi sono stabilite da questo Accordo. A meno di quanto contrariamente specificato, ogni autorità hanno il diritto di mantenere tutte le entrate dalle proprie tasse o altri tributi conformemente a questo Accordo.

3. Certe entrate dalle tasse e dai tributi del Kosovo Kosmet dovranno provenire dai Comuni, considerando l’esigenza di un’equalizzazione delle entrate fra i Comuni basata su criteri oggettivi. L’assemblea del Kosovo Kosmet dovrà promulgare un’adatta legislazione normativa non discriminatoria a tal fine. I Comuni possono anche imporre le tasse locali conformemente a questo Accordo.

4. La Repubblica federale di Yugoslavia sarà responsabile dell’esazione di tutti i diritti doganali ai confini internazionali in Kosovo. Non ci dovranno essere impedimenti alla libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e del capitale da e per il Kosovo.

5. Le autorità federali dovranno assicurare che il Kosovo riceva una proporzionale e giusta parte dei benefici che possono essere derivati dagli accordi internazionali conclusi dalla Repubblica federale e dalle risorse federali.

6. Le Autorità federali ed altre all’interno dei rispettivi poteri e responsabilità dovranno assicurare la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e del capitale per il Kosovo, incluso quello proveniente dalle fonti internazionali. In particolare dovranno permettere l’accesso al Kosovo senza discriminazione alle persone che trasportano tali merci e servizi.

7. Se espressamente richiesto da un donatore o da un prestatore internazionale, i contratti internazionali per i progetti di ricostruzione dovranno essere stipulati dalle autorità della Repubblica

federale di Yugoslavia, che stabilirà i meccanismi adatti per mettere a disposizione tali fondi monetari alle autorità del Kosovo Kosmet. A meno che non sia precluso dai termini dei contratti, tutti i progetti di ricostruzione concernenti esclusivamente il Kosovo dovranno essere gestiti e realizzati dalla competente autorità del Kosovo Kosmet.

Articolo II

1. Le Parti acconsentono a ridistribuire la proprietà e le risorse in accordo per quanto possibile con la distribuzione dei poteri e delle responsabilità disposte in questo Accordo, nelle seguenti aree:

(a) beni di proprietà del Governo (compresi istituti scolastici, ospedali, risorse naturali ed attrezzature di produzione);

(b) contributi di assicurazione sociale e pensionistici;

(c) entrate fiscali da distribuire secondo l'articolo I.5; e

(d) qualsiasi altro argomento concernente i rapporti economici fra le Parti non coperti da questo Accordo.

2. Le parti acconsentono alla creazione di una Commissione per la regolamentazione dei reclami (CSC) per risolvere tutte le dispute sugli argomenti citati nel paragrafo 1.

(a) Il CSC dovrà consistere di tre esperti designati dal Kosovo, di tre esperti designati congiuntamente dalla Repubblica federale di Yugoslavia e dalla Repubblica di Serbia e di tre esperti indipendenti designati dal CIM.

(b) Le decisioni del CSC, che dovranno essere prese da una votazione maggioritaria, saranno finali e vincolanti. Le Parti le dovranno applicare senza ritardo.

3. Le autorità che riceveranno la proprietà di beni pubblici avranno il potere per utilizzare tali beni.

Capitolo 4a

Assistenza umanitaria, ricostruzione e sviluppo economico

1. In parallelo con la continua e completa applicazione di questo accordo, l’attenzione urgente deve essere concentrata sulla soddisfazione delle reali esigenze umanitarie ed economiche del Kosovo per contribuire a creare le condizioni per la ricostruzione e il recupero durevole della condizione economica. L’assistenza internazionale sarà fornita senza discriminazione fra le Comunità nazionali.

2. Le Parti accolgono favorevolmente la volontà della Commissione Europea che lavora con la Comunità internazionale per coordinare il contributo internazionale agli sforzi delle Parti. Specificamente, la Commissione Europea organizzerà una conferenza internazionale di donatori, entro un mese dall’entrata in vigore di questo accordo.

3. La Comunità internazionale fornirà l'assistenza umanitaria immediata ed incondizionata, focalizzandosi soprattutto sui rifugiati e sulle persone internamente deportate che ritornano alle case. Le Parti accolgono favorevolmente e accettano il ruolo guida del UNHCR nel coordinamento di questo sforzo e ne accettano lo scopo, nella stretta collaborazione con la Missione di sviluppo, di progettare un ritorno rapido, pacifico, ordinato e scaglionato dei rifugiati e delle persone deportate in condizioni di sicurezza e di dignità.

4. La Comunità internazionale fornirà i mezzi per il miglioramento veloce delle condizioni di vita della popolazione del Kosovo con la ricostruzione e la riabilitazione di alloggi e infrastrutture locali (comprese acqua, energia, infrastrutture sanitarie e scolastiche locali) basata sulle indagini della valutazione di danni.

5. L’assistenza sarà fornita anche per sostenere lo stabilirsi e lo svilupparsi della struttura istituzionale e legislativa definita in questo Accordo, compreso il controllo locale e la regolamentazione delle imposte e il rinforzo della società civile, la formazione e la cultura. Sarà curato il sistema di assistenza sociale, con priorità data alla protezione dei gruppi sociali vulnerabili.

6. Egualmente sarà vitale porre i fondamenti per un continuo sviluppo, basato su una rinascita dell’economia locale. Ciò deve tenere conto della necessità di affrontare la disoccupazione e di stimolare l’economia attraverso una serie di strumenti. La Commissione Europea presterà grande attenzione a ciò.

7. L’assistenza internazionale, ad eccezione dell’aiuto umanitario, sarà soggetta in piena conformità a questo Accordo come pure ad altre condizioni definite in anticipo dai donatori e alla capacità di assorbimento del Kosovo.

Capitolo 6

Il Mediatore

Articolo I: Generale

1. Ci dovrà essere un mediatore, che dovrà controllare la realizzazione dei diritti dei membri delle Comunità nazionali e la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in Kosovo Kosmet. Il mediatore dovrà avere accesso senza impedimenti ad ogni persona o luogo e dovrà avere il diritto a comparire ed intervenire prima di ogni autorità nazionale, federale, o (conformemente alle regole di tali enti) internazionale su sua richiesta. Nessuna persona, istituzione, o entità dei Parti Firmatari può interferire con le funzioni del mediatore.

2. Il mediatore dovrà essere una persona eminente di alta condizione morale che possiede un impegno dimostrato nei confronti dei diritti dell'uomo e dei diritti dei membri delle Comunità nazionali. Dovrà essere nominato/a dal Presidente dell’Assemblea del Kosovo Kosmet e dovrà essere eletto/a tramite l'Assemblea da una lista dei candidati preparati dal presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo per un termine triennale non rinnovabile. Il mediatore non dovrà essere cittadino/a di alcuno Stato o entità che era parte della ex Yugoslavia, o di alcuno Stato vicino. In attesa dell'elezione del Presidente e dell’Assemblea, il CIM dovrà designare una persona che presti servizio come mediatore su base provvisoria che dovrà essere sostituita da una persona selezionata conformemente alla procedura disposta in questo paragrafo.

3. Il mediatore dovrà essere indipendentemente responsabile della scelta del proprio personale. Dovrà avere due sei delegati. Ciascuno dei delegati Un deputato dovrà essere sorteggiato eletto da differenti ogni Comunità nazionale.

(a) Gli stipendi e le spese del mediatore e del suo staff dovranno essere stabiliti e pagati dall'Assemblea del Kosovo. Gli stipendi e le spese dovranno essere pienamente adeguati ad espletare il mandato del mediatore.

(b) Il mediatore ed i membri del suo personale non dovranno essere ritenuti penalmente o civilmente responsabili per qualsiasi atto commesso nell’àmbito delle proprie funzioni.

Il Mediatore e i suoi deputati dovranno avere la stessa immunità dei membri dell’Assemblea

Articolo II: Giurisdizione

Il mediatore dovrà considerare:

(a)violazioni presunte o apparenti dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in Kosovo Kosmet, nella maniera prevista nelle costituzioni della Repubblica federale di Yugoslavia e della Repubblica di Serbia e la convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei protocolli in aggiunta a ciò; e

(b)violazioni presunte o apparenti dei diritti dei membri delle Comunità nazionali specificate in questo Accordo.

2. Tutte le persone in Kosovo Kosmet dovranno avere il diritto di presentare i reclami al mediatore. Le Parti I Firmatari acconsentono a non approntare alcune misure punitive per le persone che intendono presentare o che hanno presentato tali reclami, o in qualunque altro modo a non scoraggiare l'esercizio di questo diritto.

Articolo III: poteri e doveri

1. Il mediatore dovrà investigare le presunte violazioni che ricadono sotto la giurisdizione disposta nell'articolo II.1. Potrà agire di propria iniziativa o in risposta ad un reclamo presentato da qualsiasi Parte o persona, da organizzazione non governativa, o da un gruppo di individui che sostengano di essere le vittime di una violazione o che agiscano a nome delle vittime che sono decedute o scomparse. Il lavoro del mediatore dovrà essere gratuito nei riguardi della persona coinvolta.

2. Il mediatore, su sua richiesta, dovrà avere accesso completo, immediato e senza impedimenti a chiunque, in qualunque luogo, o alle informazioni.

(a) Il mediatore dovrà avere accesso a tutti i documenti ufficiali e potrà esaminarli e richiedere a chiunque, compreso i funzionari del Kosovo Kosmet, di cooperare fornendo le informazioni, i documenti e gli archivi relativi.

(b) Il mediatore può presenziare alle udienze ed alle riunioni amministrative di altre istituzioni del Kosovo Kosmet per raccogliere le informazioni.

(c) Il mediatore può esaminare le attrezzature ed i posti in cui le persone private della loro libertà sono detenute, lavorano, o sono altrimenti collocate.

(d) Il mediatore ed il personale dovranno mantenere la riservatezza di tutte le informazioni confidenziali ottenute da essi, a meno che il mediatore determini che tali informazioni siano prova di una violazione dei diritti che dipendono dalla sua giurisdizione, nel qual caso quelle informazioni possono essere rivelate nei rapporti pubblici o in appropriate azioni giudiziarie.

(e) Le Parti I Firmatari decidono di garantire la cooperazione con le indagini del mediatore. La volontaria e consapevole omissione ad aderire sarà un’offesa penale perseguibile in ogni giurisdizione delle Parti. Dove un funzionario impedisca un’indagine rifiutandosi di fornire le informazioni necessarie, il mediatore dovrà contattare i funzionari superiori o il pubblico ministero affinché un’azione penale appropriata sia presa in conformità della legge.

3. Il mediatore dovrà pubblicare i risultati e le conclusioni sotto forma di un rapporto pubblicato sùbito dopo la conclusione dell’indagine.

(a) Una Parte, un’istituzione, o un funzionario identificato dal mediatore come trasgressore dovrà spiegare per iscritto, entro un periodo specificato dal mediatore, come aderirà a tutte le prescrizioni che il mediatore potrà avanzare per le misure correttive.

(b) Nel caso in cui una persona o un’entità non aderisca alle conclusioni ed alle raccomandazioni del mediatore, il rapporto dovrà essere inoltrato per ulteriore processo alla Commissione congiunta stabilita nel capitolo 5 di questo Accordo, al presidente della Parte competente ed a tutti gli altri funzionari o istituzioni che il mediatore ritiene adeguati.

Capitolo 8

Emendamenti, Valutazione complessiva e clausole finali

Articolo I: Emendamenti e valutazione complessiva

1. Gli emendamenti a questo accordo dovranno essere adottati su accordo di tutti le Parti i Firmatari ad eccezione di quanto altrimenti previsto dall’Articolo X del capitolo 1.

2. Ogni Parte I Firmatari possono proporre in qualunque momento emendamenti e considererà e si consulterà con le Parti gli altri Firmatari riguardo agli emendamenti proposti.

3. Tre anni dopo l’entrata in vigore di questo accordo, una riunione internazionale dovrà essere convocata per determinare un meccanismo per una sistemazione finale del Kosovo, in base alla volontà popolare, alle opinioni delle autorità competenti, ad ogni sforzo delle Parti per quanto riguarda l’applicazione di questo Accordo, e all’atto finale di Helsinki, e per intraprendere una completa valutazione dell’applicazione di questo Accordo e per considerare proposte da qualsiasi parte per misure supplementari.

4. Dopo tre anni, i firmatari dovranno rivedere complessivamente questo Accordo con lo scopo di migliorarne l’applicazione e dovranno considerare le proposte di ogni firmatario per provvedimenti aggiuntivi, la cui adozione dovrà richiedere il consenso di tutti i firmatari.

Articolo II: Clausole Finali

1. Questo accordo è sottoscritto in lingua Albanese, Inglese, Romena, Serba e Turca. Dopo la firma di questo accordo, saranno effettuate le traduzioni in Serbo, Albanese ed altre lingue delle Comunità nazionali del Kosovo e saranno allegate al testo inglese.

2. Questo accordo entrerà in vigore dopo la firma dopo che ogni firmatario ha informato gli altri che ha adempiuto alle proprie procedure interne [ righe della firma ]

Per la Repubblica federale di Yugoslavia

Per la Repubblica di Serbia

Per il Kosovo

Delegazione degli Albanesi Delegazione del Governo della

del Kosmet Repubblica di Serbia

Rexhep Qosja Prof. Dr. Ratko Maroković

Hydajet Hyseni Nikola Šainović, M.A.

Mehmet Hajrizi Prof. Dr. Vladan Kutešić

Bajram Kosumi Prof. Dr. Vladimir Štambuk

Azem Syla Vojislav Živković

Ramë Buja Zeynelabidin Kureys

Xhavit Haliti Ćerim Abazi

Jakup Krasniqi Ibro Vait

Hashim Thaqi Refik Senadović

Mme Edita Tahiri Ljuan Koka

Adnan Bukoshi Sokolj Ćuse

Idriz Ajeti Guljbehar Šabović

Skender Hyseni Kaik Jašari

Blerim Shala

Veton Suroi

Fehmi Agani

Ibrahim Rugova

 

Traduzione dall’inglese di Stefano Montanari; testo originale estratto dal sito internet di Balcanaction: www.balcanaction.org