OBIEZIONE DI COSCIENZA AL LAVORO BELLICO
========================================
a cura di Alessandro Marescotti (e-mail: a.marescotti@peacelink.it)


IL CASO SAGGIORO 
-------------------------------------------------------------------------------
Tratto dal libro  "L'obiezione di coscienza", di Giorgio Giannini, Satyagraha 
Editrice, 1985. Il testo e' stato riassunto e adattato.
-------------------------------------------------------------------------------

Maurizio Saggioro viene assunto il 23/3/79 in qualita' di attrezzista dalla 
ditta "Metalli Pressati Rinaldi" (MPR).

Il 19/1/81 riceve l'incarico di fabbricare un pezzo che non gli era mai 
capitato prima: un dado di una mina. Sospende il lavoro e chiede spiegazioni al
capo reparto. Interviene il direttore dell'azienda. Saggioro chiede di essere 
assegnato ad altra mansione. La risposta e' negativa. Alla fine di gennaio 
riceve una lettera di contestazione dell'infrazione, ai sensi dell'accordo 
collettivo di lavoro. Tiene un colloquio con il responsabile della produzione 
alla presenza di due rappresentanti sindacali aziendali. Saggioro riconferma la
sua disponibilita' a svolgere un altro lavoro che non sia legato alla 
produzione bellica. Afferma chiaramente di non voler boicottare l'attivita' 
aziendale. Il 3/2/81 viene sospeso dal lavoro per due giorni. Rientrato in 
fabbrica gli viene di nuovo affidata la produzione di uno stampo per un "dado" 
per mina che egli si rifiuta di fabbricare. Ottiene di svolgere un'altra 
mansione.

Il 29/5/81 riceve l'incarico di costruire uno stampo per la fabbricazione di un
"contatto per un congegno da sparo". Si rifiuta di costruirlo e chiede 
spiegazioni al responsabile della produzione. Viene considerata un'infrazione e
subisce la sospensione dal lavoro per tre giorni. A questo punto Maurizio 
Saggioro scrive all'azienda una lettera chiedendo che venga rispettata la sua 
scelta di non fabbricare pezzi bellici. Ma la risposta e' negativa. Saggioro 
rilascia alcune interviste a giornalisti. Vengono pubblicate dall'"Avvenire" 
(1/11/81), "Il Giorno" (5/11/81), "Il Manifesto" (6/11/81) e "Il Sabato" (7 e 
13/11/81). Il 12/11/81 la ditta gli fa recapitare tramite un ufficiale 
giudiziario una lettera in cui lo si accusa di aver montato una "campagna di 
stampa pericolosamente denigratoria" verso l'azienda e gli vengono contestate 
inadempienze contrattuali. Lo si avverte che il suo rapporto di lavoro non puo'
proseguire e viene sospeso cautelativamente per altri cinque giorni in attesa 
delle sue giustificazioni, facendogli presente che la ditta si riserva di 
prendere i "provvedimenti del caso, a cominciare dal licenziamento". Pochi 
giorni dopo Saggioro risponde con una lettera nella quale contesta le 
affermazioni della ditta e comunica che avrebbe riprendeso il servizio. Il 
23/11/81 rientra in fabbrica: ma trova la lettera di licenziamento.
Saggioro presenta ricorso alla Pretura di Milano. Respinto (1) in data 
25/12/81. Nell'appello successivo e in successivi ricorsi Saggioro vede 
respinta l'istanza di riconoscimento della propria "obiezione di coscienza" al 
lavoro bellico: il suo comportamento e' considerato causa di risoluzione del 
rapporto di lavoro per "inadempimento contrattuale" (2).
Nel novembre del 1981 il Partito Radicale presenta in entrambe le Camere una 
proposta di legge per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza alla 
produzione bellica.

"Attualmente Saggioro - conclude Giorgio Giannini nel suo libro del 1985 - 
svolge attivita' professionale in proprio, come falegname, ed e' attivamente 
impegnato nella pubblicizzazione dell'obiezione professionale."  

------------------------------------------------------------------------------
(1) "Poiche' manca nel nostro ordinamento una norma che consenta di dedurre le 
proprie convinzioni religiose, morali, politiche o sindacali come causa di 
esonero dall'obbligo di effettuare la prestazione lavorativa, il rifiuto 
equivale ad inadempimento... anche se basato su convinzioni morali degne di 
considerazione".
Piu' avanti si afferma, dopo aver riconosciuto che "non costituisce reato 
fabbricare armi", che la campagna di stampa provocata da Saggioro, dato che 
"larga parte dell'opinione pubblica giudica i fabbricanti di armi come persone 
di scarsa sensibilita'", ha provocato alla ditta "grave nocumento morale e 
materiale".

(2) Saggioro "all'atto dell'assunzione, ne' chiese garanzie circa la 
inesistenza di produzione bellica in azienda, ne' ottenne o comunque chiese un 
impegno della societa' a non essere adibito ad eventuale produzione di tale 
tipo", sentenzia il 25/2782 il Pretore.
L'iter dei vari ricorsi ha un epilogo negativo.
La decima sezione del Tribunale civile respinge l'ultimo ricorso in data 
12/1/83 e - pur riconoscendo che l'articolo 41 comma 2 della Costituzione 
recita "l'iniziativa economica privata non puo' svolgersi in modo da arrecare 
danno alla dignita' umana" - osserva che il Saggioro "ha invocato il rispetto 
degli indicati diritti fondamentali del tutto a sproposito, con estrema 
precipitazione" e che il "dado" applicabile alla mina "si presentava di per se'
innocuo e per cosi' dire neutrale; esso poteva trovare l'utilizzazione piu' 
disparata e varia e tutta di tipo pacifico". Gli viene cioe' contestato che il 
"dado" poteva non essere destinato alla mina e che il Saggioro aveva dedotto 
arbitrariamente cio' per aver letto sulla fotocopia del disegno da eseguire le 
parole "dado" e "mina". Tuttavia si riconosce che sussiste - in base al dettato
costituzionale - "un preciso obbligo del datore di lavoro di utilizzare il 
dipendente obiettore in modo da consentire lo svolgimento dell'attivita' 
lavorativa ed insieme di non arrecare pregiudizio alla sua dignita' e al suo 
patrimonio di convinzioni morali", argomentando cosi' in modo differente 
rispetto alla sentenza su citata del 25/12/81.
Hello All!
==============================================================================



Homepage


Sostieni la telematica per la pace, versa un contributo sul c.c.p. 13403746
intestato ad Associazione PeaceLink, via Galuppi 15, 74010 Statte (TA)
PeaceLink 1997