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Legislazione
Legge 9 luglio 1990, n. 185 sul controllo dell'esportazione, importazione e transito di armamenti
Legge 9 luglio 1990, n. 185 (in Gazz. Uff., 14 luglio 1990, n. 163).
-- Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e
transito dei materiali di armamento (1) (2) (3).
(1) Vedi il d.p.c.m. 23 febbraio 1991, n. 94 di attuazione.
(2) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento
la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla
base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi
anni.
(3) A partire dal 1 gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o
amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende
espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione
irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1
gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire
nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di
conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se
tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in
decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51,
d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137
(Omissis).
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137
ARMI ED ESPLOSIVI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Controllo dello Stato.
1. L'esportazione, l'importazione e il transito di materiale di
armamento nonché la cessione delle relative licenze di produzione
devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia.
Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i princìpi
della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali.
2. L'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di
armamento, di cui all'articolo 2, nonché la cessione delle relative
licenze di produzione, sono soggetti ad autorizzazioni e controlli
dello Stato.
3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale
differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle
industrie nel settore della difesa.
4. Le operazioni di esportazione e transito sono consentite solo se
effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo
del paese destinatario.
5. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento, nonché
la cessione delle relative licenze di produzione, sono vietati quando
siano in contrasto con la Costituzione, con gli impegni
internazionali dell'Italia e con i fondamentali interessi della
sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del
mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando
manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei
materiali.
6. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento sono
altresì vietati:
a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i
princìpi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto
salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le
diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo
parere delle Camere;
b) verso Paesi la cui politica contrasti con i princìpi
dell'articolo 11 della Costituzione;
c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo
totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni
Unite;
d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di accertate
violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti
dell'uomo;
e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare
risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è
sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad
eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e
calamità naturali.
7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione ed
il transito di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la
ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa
tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle
tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle
suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e
della biosfera a fini militari.
8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di
armamento sono vietate, ad eccezione:
a) delle importazioni effettuate direttamente
dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la
realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle
forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente
dalle dogane;
b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro
nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, previa autorizzazione
di cui all'articolo 13;
c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti
al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, per la
revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati;
d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito
delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attività
di carattere storico o culturale, previe le autorizzazioni di polizia
previste dall'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere
per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività
dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'interno
rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa.
9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:
a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente o per conto
dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri
programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di
polizia;
b) le esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato,, a
fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali;
c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per
i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della
Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purché non siano
invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e
XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord
Atlantico, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335.
10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera a), sono
comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente
articolo.
11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le
armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso
industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni
comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n.
110, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le
riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso
militare.
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137
ARMI ED ESPLOSIVI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2.
Materiali di armamento.
1. Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento quei
materiali che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e
di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un
prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.
2. I materiali di armamento di cui al comma 1 sono classificati
nelle seguenti categorie:
a) armi nucleari, biologiche e chimiche;
b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo
munizionamento come specificato nell'elenco di cui al comma 3;
d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per
uso militare;
g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti
appositamente costruiti per uso militare;
h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli
destinati alle armi di cui al comma 11 dell'articolo 1;
i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici
appositamente costruiti per uso militare;
l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso
militare;
m) materiali specifici per l'addestramento militare;
n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la
fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle
munizioni;
o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso
militare (1).
3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle
categorie di cui al comma 2 è approvato con decreto del Ministro
della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, [delle partecipazioni statali] (2) e del commercio
con l'estero, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. L'individuazione di nuove categorie e
l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento sono disposti
con decreto da adottarsi nelle forme suindicate, avuto riguardo alla
evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonché
agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce.
4. Ai fini della presente legge sono considerati materiali di
armamento:
a) ai soli fini dell'esportazione, le parti di ricambio e quei
componenti specifici dei materiali di cui al comma 2, identificati
nell'elenco di cui al comma 3;
b) limitatamente alle operazioni di esportazione e transito, i
disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione e
d'informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione
dei materiali di cui al comma 2.
5. La presente legge si applica anche alla concessione di licenze
per la fabbricazione fuori del territorio nazionale dei materiali di
cui al comma 2 e alla lettera a) del comma 4.
6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per la
manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non sia
già stata autorizzata contestualmente al trasferimento di materiali
di armamento, è soggetta esclusivamente al nulla osta del Ministro
della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno,
purché costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente
autorizzato (3).
7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e materiali per uso
civile forniti dal nostro Paese o di proprietà del committente, sia
in Italia sia all'estero, che comportino, per l'intervento di imprese
italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del
materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della presente
legge.
(1) Vedi anche, d.m. 1 settembre 1995.
(2) Soppresso, ora Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
(3) Vedi anche Dir. 11 maggio 1991.
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137
ARMI ED ESPLOSIVI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3.
Registro nazionale delle imprese.
1. Presso il Ministero della difesa, ufficio del Segretario
generale - Direttore nazionale degli armamenti, è istituito il
registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel,
settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione,
manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di
armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali
l'iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e
dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della presente
legge, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con
l'estero.
2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere
rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali e ad
effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di
materiale di armamento.
3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo
dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma secondo, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati
all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
4. Le domande di iscrizione al registro nazionale, corredate della
documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti
richiesti, secondo le modalità che saranno prescritte con decreto del
Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri
e del commercio con l'estero, devono essere presentate dalle imprese
che vi abbiano interesse purché in possesso dei seguenti requisiti
soggettivi:
a) per le imprese individuali e per le società di persone, la
cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale rappresentante,
ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purché cittadini di Paesi
legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;
b) per le società di capitali, purché legalmente costituite in
Italia ed ivi esercitanti attività concernenti materiali soggetti al
controllo della presente legge, la residenza in Italia dei soggetti
titolari dei poteri di rappresentanza ai fini della presente legge,
purché cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato
per la collaborazione giudiziaria.
5. Possono essere altresì iscritti al registro nazionale i consorzi
di imprese costituiti con la partecipazione di una o più imprese
iscritte al registro nazionale purché nessuna delle imprese
partecipanti versi nelle condizioni ostative di cui ai commi 8, 9,
10, 11 e 12, sempreché il legale rappresentante del consorzio abbia i
requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera b).
6. Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi
industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative
o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano.
7. Gli iscritti al registro nazionale devono Comunicare al
Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma
4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento della sede, la
istituzione di nuove sedi, la trasformazione o l'estinzione
dell'impresa.
8. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione
le imprese dichiarate fallite.
9. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non
iscrivibilità stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché
dall'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
10. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione
le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere a) e b),
siano stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o
appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 della
legge 25 gennaio 1982, n. 17, o siano state condannate ai sensi della
legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché
della presente legge.
11. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione
le imprese i cui legali rappresentanti siano stati condannati, con
sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di
materiali di armamento.
12. Non sono iscrivibili o, se iscritte, sono sospese dalla
iscrizione le imprese che, in violazione del divieto di cui
all'articolo 22, assumano con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti
delle amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione
del loro servizio attivo.
13. Il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi 8,
9, 10 e 11 determina la sospensione o la cancellazione dal registro
nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da
comunicare al Ministeri di cui al comma 1.
14. Qualora venga rimosso l'impedimento alla iscrizione l'impresa
potrà ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione
nel registro nazionale.
15. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di
cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12 l'impresa o il consorzio potranno
esercitare le normali attività nei limiti delle autorizzazioni
concesse e in corso di validità, ad eccezione di quelle oggetto di
contestazione. Ad essi non potranno essere rilasciate nuove
autorizzazioni.
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137
ARMI ED ESPLOSIVI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 4.
Iscrizione al registro nazionale delle imprese.
1. Le modalità per l'iscrizione al registro sono definite con
decreto del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Per la tenuta del registro nazionale di cui all'articolo 3 è
costituita presso il Ministero della difesa una commissione
presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, e composta da un
rappresentante del Ministero degli affari esteri, del Ministero
dell'interno, del Ministero delle finanze, del Ministero della
difesa, del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero.
3. Spetta alla commissione:
a) deliberare sulla base dei requisiti di cui al comma 4
dell'articolo 3 in merito alla iscrizione o reiscrizione al registro;
b) provvedere alla revisione triennale del registro;
c) fare rapporto all'autorità giudiziaria ai fini
dell'applicazione delle sanzioni per illeciti relativi al registro;
d) formulare un parere al Ministro per la cancellazione e la
sospensione dal registro.
4. Il funzionamento della commissione è disciplinato con decreto
del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Agli oneri relativi al funzionamento della commissione si
provvede a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di
previsione del Ministero della difesa (1).
(1) Vedi, anche, d.m. 19 febbraio 1991, n. 95, e d.m. 28 febbraio
1991, n. 96.
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137
ARMI ED ESPLOSIVI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 5.
Relazione al Parlamento.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce al Parlamento
con propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine
alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno
precedente.
2. I Ministri degli affari esteri, dell'interno della difesa, delle
finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle
partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di
rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui
alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri il quale
allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.
3. La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni
analitiche - per tipi, quantità e valori monetari - degli oggetti
concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli
stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e
transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi
oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente
legge. La relazione dovrà contenere inoltre la lista dei Paesi
indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche
delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di
destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché
l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro
nazionale di cui all'articolo 3.
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137
ARMI ED ESPLOSIVI
Capo II
ORGANISMI DI COORDINAMENTO E CONTROLLO
Art. 6.
Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento
per la difesa.
(Omissis) (1).
(1) Il CISD è stato soppresso dall'art. 1, l. 24 dicembre 1993, n.
537.
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137
ARMI ED ESPLOSIVI
Capo II
ORGANISMI DI COORDINAMENTO E CONTROLLO
Art. 7.
Comitato consultivo.
1. é istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato
consultivo per l'esportazione, l'importazione ed il transito di
materiali di armamento. Detto Comitato esprime pareri al Ministro
degli affari esteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui
al successivo articolo 13.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari
esteri ed è composto da un rappresentante del Ministero degli affari
esteri, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, che lo
presiede, da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della
difesa e del commercio con l'estero, e da un rappresentante dei
Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'ambiente. Nello
stesso decreto vengono nominati i supplenti di tutti i componenti
effettivi. Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario
del Ministero degli affari esteri.
3. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di due esperti
nominati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle
partecipazioni statali e può avvalersi inoltre della consulenza
tecnica di altri esperti designati di volta in volta dal presidente
del Comitato stesso sentito il parere dei membri.
4. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di due
terzi dei suoi componenti.
5. Il Comitato è rinnovato ogni tre anni ed i componenti possono
essere confermati per una volta sola.
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137
ARMI ED ESPLOSIVI
Capo II
ORGANISMI DI COORDINAMENTO E CONTROLLO
Art. 8.
Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento.
1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge è costituito presso la Presidenza del Consiglio ufficio con il
compito di fornire al CISD pareri, informazioni e proposte - nel
quadro degli indirizzi generali delle politiche di scambio nel
settore della difesa adottati dal Parlamento e dal Governo - relative
alla produzione nazionale dei materiali di armamento, sui problemi e
sulle prospettive di questo settore produttivo in relazione alla
evoluzione degli accordi internazionali.
2. L'Ufficio contribuisce anche allo studio e alla individuazione
di ipotesi di conversione delle imprese. In particolare identifica le
possibilità di utilizzazione per usi non militari di materiali
derivati da quelli di cui all'articolo 2, ai fini di tutela
dell'ambiente, protezione civile, sanità, agricoltura, scientifici e
di ricerca, energetici, nonché di altre applicazioni nel campo
civile.
3. L'Ufficio è costituito con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400. Esso si avvale del contributo di esperti indicati dalle
organizzazioni sindacali e dagli imprenditori (1).
(1) Il CISD è stato soppresso dall'art. 1, l. 24 dicembre 1993, n.
537.
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137
ARMI ED ESPLOSIVI
Capo III
AUTORIZZAZIONE ALLE TRATTATIVE
Art. 9.
Disciplina delle trattative contrattuali.
1. I soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 devono
comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa
l'inizio di trattative contrattuali per l'esportazione,
l'importazione e il transito di materiale d'armamento.
2. Entro 60 giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il
Ministro della difesa, può vietare la prosecuzione della trattativa.
3. Il Ministro può disporre altresì condizioni o limitazioni alle
attività medesime, tenuto conto dei princìpi della presente legge e
degli indirizzi di cui all'articolo 1, nonché di motivi d'interesse
nazionale.
4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni
di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento
da e verso Paesi NATO e UEO ovvero delle operazioni contemplate da
apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero
della difesa che, entro 30 giorni dalla ricezione della
comunicazione, ha facoltà di disporre condizioni o limitazioni alla
conclusione delle trattative stesse.
5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della difesa
importazioni ed esportazioni:
a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e
riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei
quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute;
b) di materiali già regolarmente esportati e che debbano essere
reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per
riparazioni o manutenzione;
c) di materiali importati, ed eventualmente anche esportati, e
che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneità
e simili;
d) di attrezzature da inviare in temporanea esportazione o
importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di
materiali già autorizzati alla importazione od esportazione, ma senza
che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni;
e) di materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e
dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e descrizioni tecniche e
di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali
stessi, nonché di campionature per la partecipazione a gare, appalti
e prove di valutazione.
6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per le attività di
cui al presente articolo possono avvalersi del Comitato di cui
all'articolo 7.
7. L'eventuale rifiuto di una autorizzazione, nonché eventuali
condizioni e limitazioni, dovranno essere motivati e comunicati
all'impresa interessata.
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137
ARMI ED ESPLOSIVI
Capo III
AUTORIZZAZIONE ALLE TRATTATIVE
Art. 10.
Effetti e durata dell'autorizzazione alle trattative.
1. L'autorizzazione ad iniziare le trattative contrattuali di cui
all'articolo 9 non conferisce all'impresa il diritto di ottenere le
successive autorizzazioni di cui all'articolo 13 e può essere
soggetta a limitazioni o condizioni. Essa ha una durata di tre anni e
può essere rinnovata in relazione all'andamento delle trattative.
2. L'autorizzazione è soggetta a sospensione o revoca ai sensi del
successivo articolo 15.
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137
ARMI ED ESPLOSIVI
Capo IV
AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E TRANSITO
Art. 11.
Domanda di autorizzazione.
1. Per i materiali assoggettati alle disposizioni della presente
legge la domanda di autorizzazione per l'esportazione,
l'importazione, le cessioni di licenza e il transito, deve essere
presentata al Ministero degli affari esteri che ne dà notizia al
Ministero del commercio con l'estero. Tale domanda dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato allo scopo
designato.
2. Nella domanda devono essere indicati:
a) tipo e quantità del materiale di armamento, oggetto
dell'operazione. Se trattasi di parti di ricambio dovranno essere
indicati i tipi di materiali identificati ai quali esse appartengono;
b) l'ammontare del contratto e l'indicazione dei termini finali
di consegna, anche frazionata, previsti dal contratto medesimo,
nonché le condizioni per la disponibilità alla consegna di ricambi,
per la prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di
altri servizi di assistenza;
c) l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione nonché la
dichiarazione di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;
d) il Paese di destinazione finale del materiale ovvero eventuali
Paesi, enti, imprese e soggetti di destinazione intermedia o finale
ai sensi del comma 3, lettera c);
e) l'identificazione del destinatario (autorità governativa, ente
pubblico o impresa autorizzata);
f) eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di
proprietà e di brevetto e simili;
g) eventuali impegni per compensazioni industriali;
h) eventuali affidamenti da parte di Amministrazioni dello Stato
per la esecuzione della operazione pattuita.
3. Alla domanda di autorizzazione all'esportazione devono essere
acclusi:
a) copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla osta, ove
previsti;
b) copia del contratto o del subcontratto di fornitura o acquisto
o trasporto per la parte inerente alle condizioni commerciali e
finanziarie dell'operazione; se il contratto è scritto in lingua
straniera, la copia deve essere corredata dalla traduzione in lingua
italiana;
c) 1) un certificato d'importazione rilasciato dalle autorità
governative del Paese destinatario, per i Paesi che partecipano con
l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di
materiali di armamento;
2) per tutti gli altri Paesi, un <>
rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario,
attestante che il materiale viene importato per proprio uso e che non
verrà riesportato senza la preventiva autorizzazione delle autorità
italiane preposte a tale compito.
4. Il certificato di uso finale deve essere autenticato dalle
autorità diplomatiche o consolari italiane accreditate presso il
Paese che lo ha rilasciato.
5. La documentazione di cui al presente articolo non è richiesta
per le operazioni previste all'articolo 9, commi 4 e 5.
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137
ARMI ED ESPLOSIVI
Capo IV
AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E TRANSITO
Art. 12.
Attività istruttoria.
1. Il Ministero degli affari esteri effettua l'istruttoria per il
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 13. A tal fine
accertata la completezza della documentazione prodotta, la trasmette
al Comitato di cui all'articolo 7, salvo i casi previsti all'articolo
9, commi 4 e 5.
2. Il Comitato, accertata la coerenza delle finalità dichiarate
dell'operazione con le norme della presente legge nonché con le
direttive formulate dal CISD ai sensi dell'articolo 6, esprime il
proprio parere al Ministro degli affari esteri.
3. Il Ministro degli affari esteri, per operazioni che ritiene di
particolare rilevanza politica può richiedere un ulteriore esame da
parte del CISD (1).
(1) Il CISD è stato soppresso dall'art. 1, l. 24 dicembre 1993, n.
537.
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137
ARMI ED ESPLOSIVI
Capo IV
AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E TRANSITO
Art. 13.
Autorizzazione.
1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui
all'articolo 7, autorizza, di concerto con il Ministro delle finanze,
l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, ed il
transito dei materiali di armamento, nonché la cessione all'estero
delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la
riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto
dell'autorizzazione dovrà essere motivato.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro
degli affari esteri senza il previo parere del Comitato di cui
all'articolo 7 per le operazioni:
a) previste dall'articolo 9, comma 4;
b) che hanno avuto il nulla osta alle trattative contrattuali di
cui all'articolo 9, comma 5.
3. Della autorizzazione va data notizia alle Amministrazioni
interessate.
4. (Omissis) (1).
5. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di domande
incomplete ovvero mancanti della documentazione di cui all'articolo
11, comma 2 e comma 3. A tali fini il Ministero degli affari esteri
richiede all'interessato gli elementi o la documentazione riscontrati
carenti o incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge.
6. Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di
esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali
di armamento, deve essere prodotto il certificato di importazione,
rilasciato dalle autorità governative del Paese primo importatore ad
una propria impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata
dal proprio governo a produrre e commercializzare materiali di
armamento, salva la facoltà di richiedere per quei Paesi che non
rilasciano un certificato di importazione, il certificato di uso
finale o documentazione equipollente.
(1) Comma abrogato dall'art. 13, d.p.r. 20 aprile 1994, n. 373.
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ARMI ED ESPLOSIVI
Capo IV
AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E TRANSITO
Art. 14.
Termine per le operazioni.
1. Le operazioni previste nella presente legge debbono essere
effettuate entro i termini indicati nelle relative autorizzazioni. I
termini possono essere prorogati per periodi non superiori a 24 mesi,
su motivata domanda da presentare non oltre la scadenza, dal Ministro
degli affari esteri sentito il comitato di cui all'articolo 7.
2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe immediatamente
inviata alle Amministrazioni rappresentate nel Comitato di cui
all'articolo 7.
3. L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo di
validità inferiore a quello previsto per l'esecuzione del contratto,
eventualmente prorogabile in relazione all'effettivo andamento delle
consegne e delle restanti operazioni contrattuali. Nel caso in cui
non siano previsti termini di esecuzione del contratto,
l'autorizzazione dovrà avere una validità di almeno 18 mesi
eventualmente prorogabile.
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ARMI ED ESPLOSIVI
Capo IV
AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E TRANSITO
Art. 15.
Sospensione o revoca delle autorizzazioni.
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 13 sono
soggette a sospensione o revoca quando vengano a cessare le
condizioni prescritte per il rilascio.
2. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo
9 sono disposte con decreto del Ministro della difesa d'intesa con il
Ministro degli affari esteri.
3. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo
13 sono disposte con decreto del Ministro degli affari esteri sentito
il CISD.
4. Le decisioni di cui ai commi 2 e 3 vengono comunicate al
Comitato consultivo di cui all'articolo 7.
5. La copertura assicurativa prevista dalla legge 24 maggio 1977,
n. 227, è estesa ai casi di revoca, sospensione o mancata proroga
dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 non imputabili alla
volontà dell'operatore.
6. La revoca o la sospensione delle autorizzazioni di cui
all'articolo 13, o il loro mancato rinnovo o proroga nel corso della
esecuzione di un contratto, si devono intendere, ai sensi
dell'articolo 14, numero 6, della legge 24 maggio 1977, n. 227, come
cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore
nazionale agli effetti dell'escussione di fidejussioni e della
mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o
anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati alla
lettera m) dell'articolo 15 della suddetta legge.
7. In casi eccezionali il CISD può temporaneamente vietare
l'esportazione anche delle armi di cui all'articolo 1, comma 11,
verso quei Paesi, di cui fornirà elenco al Ministero degli affari
esteri, per i quali avrà ritenuto opportuno adottare misure
cautelative.
8. Il divieto sarà rimosso dallo stesso CISD solo quando saranno
cessate le cause che lo hanno determinato (1).
(1) Il CISD è stato soppresso dall'art. 1, l. 24 dicembre 1993, n.
537.
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ARMI ED ESPLOSIVI
Capo IV
AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E TRANSITO
Art. 16.
Transito e introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di
armamento soggetti alle disposizioni di pubblica sicurezza.
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di
attraversamento nel territorio dello Stato dei materiali di armamento
di cui all'articolo 2, oggetto di transazioni commerciali all'estero
da parte di non residenti.
2. In tali casi, nonché in ogni altro caso di introduzione nel
territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui al comma 1
che non debbono varcare a qualsiasi titolo la linea doganale e che
sono destinati ad altri paesi, si applicano, sempreché i materiali
stessi siano iscritti a manifesto, esclusivamente le disposizioni dei
commi terzo e quarto dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e
dell'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato
con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
3. Tali disposizioni, con esclusione dell'articolo 40 del
regolamento succitato, si applicano altresì per le armi che facciano
parte delle dotazioni di bordo risultanti dai documenti ufficiali.
4. Il prefetto può negare l'autorizzazione per l'introduzione nel
territorio dello Stato dei materiali e delle armi suddetti per motivi
di ordine pubblico o di pubblica sicurezza dandone tempestiva notizia
ai Ministeri degli affari esteri e della difesa, ovvero, sentiti i
Ministeri predetti, per ragioni inerenti alla sicurezza dello Stato.
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Capo V
OBBLIGHI DELLE IMPRESE
Art. 17.
Contributo per l'iscrizione nel registro nazionale.
1. Per l'iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 3
gli interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella
misura e secondo le modalità stabilite con. decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
2. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31
ottobre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce
(1).
(1) Vedi d.m. 19 settembre 1997.
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137
ARMI ED ESPLOSIVI
Capo V
OBBLIGHI DELLE IMPRESE
Art. 18.
Lista dei materiali.
1. Le imprese esportatrici dei materiali di armamento indicati
nella presente legge, entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, sono tenute a
depositare presso la commissione di cui all'articolo 4 la lista dei
materiali di armamento oggetto di esportazione con l'indicazione, per
ognuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza
precedentemente apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso
Ministero sono altresì comunicati, con gli stessi criteri, gli
eventuali aggiornamenti della lista.
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137
ARMI ED ESPLOSIVI
Capo V
OBBLIGHI DELLE IMPRESE
Art. 19.
Comunicazioni relative a vettori e spedizionieri.
1. Per le operazioni che prevedono a carico dell'esportatore la
spedizione e la consegna a destino del materiale di armamento è fatto
obbligo agli esportatori di acquisire da vettori e spedizionieri ogni
utile indicazione sulle modalità di trasporto e sull'itinerario
relativo, nonché sulle eventuali variazioni che siano intervenute in
corso di trasporto. I relativi documenti dovranno essere conservati
agli atti dell'esportatore per il termine di dieci anni.
2. Per le operazioni che prevedono la consegna <>
o <>, gli esportatori sono obbligati a
comunicare contestualmente ai Ministri degli affari esteri, della
difesa, dell'interno e delle finanze, la data e le modalità della
consegna fornendo ogni utile indicazione sullo spedizioniere o
vettore incaricato dell'operazione.
3. Tale comunicazione dovrà essere effettuata, da parte del legale
rappresentante o da suo delegato, preventivamente e comunque non
oltre il termine di tre giorni dalla data della ricezione del
relativo avviso di ritiro da parte del destinatario o del vettore da
questi incaricato.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle esportazioni effettuate per conto dell'Amministrazione dello
Stato.
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ARMI ED ESPLOSIVI
Capo V
OBBLIGHI DELLE IMPRESE
Art. 20.
Utilizzo delle autorizzazioni.
1. L'impresa autorizzata all'esportazione o al transito di
materiali di armamento è tenuta, ad eccezione delle operazioni
effettuate per conto dello Stato:
a) a comunicare tempestivamente al Ministero degli affari esteri
la conclusione, anche se parziale, delle operazioni autorizzate;
b) ad inviare entro 180 giorni dalla conclusione delle operazioni
di cui alla lettera a) al Ministero degli affari esteri: il
formulario di verifica ovvero la bolletta doganale di entrata nel
Paese di destinazione finale ovvero la documentazione di presa in
consegna da parte dell'ente importatore, ovvero documentazione
equipollente rilasciata dall'autorità governativa locale.
2. La proroga di ulteriori 90 giorni può essere concessa dal
Ministro degli affari esteri, previo parere del Comitato consultivo
di cui all'articolo 7, sulla base di motivata e documentata richiesta
dell'operatore, da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza
del termine originario.
3. Nel caso in cui l'esportatore italiano dichiari l'impossibilità
per giustificati motivi di ottenere dalle autorità estere la
documentazione di cui al comma 1, lettera b), il Comitato di cui
all'articolo 7 esprime parere in ordine ai motivi di giustificazione
addotti. Fino a che il Comitato di cui all'articolo 7 non esprimerà
parere in merito ai motivi di giustificazione addotti, non potranno
essere accordate proroghe all'autorizzazione.
4. In caso di ritardata presentazione della documentazione di cui
al comma 1 e sinché il ritardo perduri, salvo il caso di
giustificazione di cui al comma 3, non possono essere accordate
proroghe alle autorizzazioni cui si riferisce la commissione.
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137
ARMI ED ESPLOSIVI
Capo V
OBBLIGHI DELLE IMPRESE
Art. 21.
Seminari, soggiorni di studio e visite.
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro
della difesa, su richiesta dell'impresa interessata, può autorizzare
seminari, soggiorni di studio e visite di cittadini italiani e
stranieri in Italia che abbiano ad oggetto materie attinenti a
prodotti coperti da classifica di segretezza.
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137
ARMI ED ESPLOSIVI
Capo V
OBBLIGHI DELLE IMPRESE
Art. 22.
Divieti a conferire cariche.
1. I dipendenti pubblici civili e militari, preposti a qualsiasi
titolo all'esercizio di funzioni amministrative connesse
all'applicazione della presente legge nei due anni precedenti alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego non possono, per un
periodo di tre anni successivo alla cessazione del rapporto stesso, a
qualunque causa dovuta, far parte di consigli di amministrazione,
assumere cariche di presidente, vice presidente, amministratore
delegato, consigliere delegato, amministratore unico, e direttore
generale nonché assumere incarichi di consulenza, fatti salvi quelli
di carattere specificamente tecnico-operativo, relativi a
progettazioni o collaudi, in imprese operanti nel settore degli
armamenti.
2. Le imprese che violano la disposizione del comma 1 sono sospese
per due anni dal registro nazionale di cui all'articolo 3.
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137
ARMI ED ESPLOSIVI
Capo VI
SANZIONI
Art. 23.
Falsità nella documentazione.
1. Chiunque, in una documentazione prodotta ai sensi della presente
legge, fornisce con dolo indicazioni non veritiere, inerenti al
rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 13 o per il
relativo rinnovo, è punito, nel caso abbia conseguito
l'autorizzazione, con la reclusione da 2 a 6 anni ovvero con la multa
da un decimo a tre decimi del valore del contratto (1).
2. Se le indicazioni non veritiere sono determinanti per
l'ottenimento della iscrizione nel registro nazionale di cui
all'articolo 3, ovvero del nulla osta previsto dall'articolo 9, comma
5, si applica, salvo che il caso non costituisca reato più grave, la
pena della multa da 50 a 300 milioni di lire (2).
(1) La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù del
secondo comma dell'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) L'entità minima della multa è stata così elevata dall'art. 15,
l. 27 febbraio 1992, n. 222. La sanzione è esclusa dalla
depenalizzazione in virtù del secondo comma dell'art. 32, l. 24
novembre 1981, n. 689.
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137
ARMI ED ESPLOSIVI
Capo VI
SANZIONI
Art. 24.
Inosservanza delle prescrizioni amministrative.
1. Chiunque effettui esportazioni o transito di materiali di
armamento in violazione delle condizioni di consegna alla
destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione di cui
all'articolo 13, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è
punito con la reclusione fino a cinque anni, ovvero con la multa da
due a cinque decimi del valore dei contratti (1).
(1) L'art. 15, l. 27 febbraio 1992, n. 222, ha fissato in lire
50.000.000 l'entità minima della sanzione, che è esclusa dalla
depenalizzazione in virtù del secondo comma dell'art. 32, l. 24
novembre 1981, n. 689.
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137
ARMI ED ESPLOSIVI
Capo VI
SANZIONI
Art. 25.
Mancanza dell'autorizzazione.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 13 effettua esportazione,
importazione o transito di materiali di armamento, contemplati nei
decreti di cui all'articolo 2, comma 3, è punito con la reclusione da
tre a dodici anni ovvero con la multa da 50 a 500 milioni (1).
2. Chiunque ponga in essere trattative in violazione di quanto
disposto all'articolo 9, è punito con la reclusione fino a quattro
anni ovvero con la multa da 50 a 500 milioni (1).
3. Sono confiscati quei materiali di armamento che, individuati
dagli organi preposti come destinati all'esportazione, non risultino
accompagnati dalle prescritte autorizzazioni.
(1) L'entità minima della multa è stata così elevata dall'art. 15,
l. 27 febbraio 1992, n. 222. La sanzione è esclusa dalla
depenalizzazione in virtù del secondo comma dell'art. 32, l. 24
novembre 1981, n. 689.
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137
ARMI ED ESPLOSIVI
Capo VI
SANZIONI
Art. 26.
Obbligo di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria.
1. L'autorità giudiziaria che procede per i reati previsti dagli
articoli 23, 24 e 25 ne dà comunicazione immediata al Ministro degli
affari esteri e al Ministro della difesa ai fini dell'adozione dei
provvedimenti di rispettiva competenza.
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137
ARMI ED ESPLOSIVI
Capo VI
SANZIONI
Art. 27.
Norme sull'attività bancaria.
1. Tutte le transazioni bancarie in materia di esportazione,
importazione e transito di materiali di armamento, come definiti
dall'articolo 2, vanno notificati al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
2. Il Ministro del tesoro, entro 30 giorni dalla notifica, deve
autorizzare, in base a quanto stabilito dalla presente legge, lo
svolgimento delle operazioni bancarie.
3. La relazione al Parlamento, di cui all'articolo 5, deve
contenere un capitolo sull'attività degli istituti di credito
operanti nel territorio italiano nella materia indicata nel comma 1.
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137
ARMI ED ESPLOSIVI
Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 28.
Disposizioni transitorie.
1. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo
2, resta in vigore l'attuale normativa per il materiale elencato
nella <> relativamente al materiale di armamento.
2. Fino alla istituzione del registro nazionale di cui all'articolo
3 nonché nel Comitato consultivo di cui all'articolo 7, non si
applicano le disposizioni previste all'articolo 3, comma 2, e resta
in vigore la normativa vigente.
3. Le autorizzazioni in corso all'entrata in vigore della presente
legge continuano ad avere validità.
4. Per quanto riguarda le armi e i materiali menzionati nel comma
11 dell'articolo 1 la licenza del questore, prevista dall'articolo 31
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sostituisce la licenza del
Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro delle
finanze. Il Ministro del commercio con l'estero emanerà le relative
norme di attuazione.
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137
ARMI ED ESPLOSIVI
Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 29.
Regolamento di esecuzione.
1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sarà emanato
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
regolamento contenente le norme di esecuzione.
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137
ARMI ED ESPLOSIVI
Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 30.
Distacco di personale.
1. Per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle
autorizzazioni previste dalla presente legge, nel regolamento
d'esecuzione di cui all'articolo 29 saranno emanate, ai sensi degli
articoli 56 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, norme per il distacco al Ministero degli affari
esteri di personale di altre amministrazioni.
Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137
ARMI ED ESPLOSIVI
Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 31.
Disposizioni vigenti e abrogate.
1. Restano in vigore, ove non incompatibili con la presente legge,
le disposizioni del regolamento di esecuzione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, e successive modificazioni, della legge 2 ottobre 1967,
n. 895, della legge 14 ottobre 1974, n. 497, della legge 18 aprile
1975, n. 110.
2. (Omissis) (1).
3. (Omissis) (2).
4. Tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge sono
abrogate.
(1) Modifica il paragrafo 6 dell'allegato al r.d. 11 luglio 1941,
n. 1161.
(2) Modifica il paragrafo 8 dell'allegato al r.d. 11 luglio 1941,
n. 1161.
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