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Legislazione
LEGGE 27 febbraio 1992 n 222 [Le parti in neretto devono essere modificate e/o integrate in
applicazione di quanto previsto dall'art.45 della legge 52/95] Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti
ad alta tecnologia. La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente Legge: Art. 1 Esportazione e transito di prodotti e tecnologie 1. l'esportazione ed il transito dei prodotti e delle tecnologie indicati nell'elenco di cui al comma 2 devono: a) essere conformi ai principi che ispirano la politica estera nazionale; b) essere in armonia con i fondamentali interessi di sicurezza dello Stato; c) assicurare la non proliferazione delle tecnologie e dei prodotti di interesse militare; d) favorire un'attiva cooperazione allo sviluppo nei settori civili fra l'Italia ed i Paesi non indicati al comma 2 dell'articolo 2; e) essere compatibili con le intese e le convenzioni internazionali cui l'Italia partecipa e con i principi della Carta delle Nazioni Unite; f) essere compatibili con le direttive di organi internazionali al cui rispetto l'Italia sia obbligata. 2. Sono soggetti alle autorizzazioni e ai controlli dello Stato l'esportazione, in via definitiva e temporanea, ed il transito dei prodotti e delle tecnologie indicati in un apposito "elenco delle merci sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione e per il transito", predisposto e aggiornato ai sensi dell'articolo 3. 3. Per le finalità di cui alla presente legge si considera esportazione di
tecnologie anche l'attività di scambio di qualsiasi tipo di dati o
informazioni comunque utilizzabili in violazione della presente legge e delle intese e
convenzioni internazionali cui l'Italia partecipa. Art. 2 Autorizzazioni Generali 1. L'esportazione e il transito dei prodotti e delle tecnologie di valore inferiore a quanto stabilito con apposito decreto del Ministro del Commercio con l'Estero, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e comunque in conformità a quanto stabilito dalle intese e dalle convenzioni internazionali cui l'Italia partecipa, sono soggetti a procedure semplificate di autorizzazione da stabilire con il medesimo decreto. 2. L'esportazione e il transito di prodotti e tecnologie verso gli Stati Uniti d'America, il Canada l'Australia, il Giappone, la Svezia, la Norvegia, la Svizzera, la Turchia, la Finlandia e l'Austria, nonché verso i Paesi membri della Comunità economica europea possono essere effettuati previa autorizzazione generale per categorie di prodotti concessa con decreto del Ministro del Commercio con l'Estero, che ne precisa anche eventuali limitazioni o condizioni, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Il Ministro del Commercio con l'Estero, sentito il comitato consultivo previsto
dall'art. 5, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, può rilasciare autorizzazioni di distribuzione di prodotti e
tecnologie all'interno dello stesso gruppo industriale italiano, anche comprensivo di
distributori autorizzati, secondo presupposti, modalità e contenuti indicati nel
medesimo decreto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 9 luglio
1990, n. 185. Art. 3 Autorizzazioni specifiche 1. L'elenco dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 2, è predisposto e aggiornato almeno ogni sei mesi con decreto del Ministro del Commercio con l'Estero, da emanare di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, sentito il parere di un apposito comitato tecnico nominato con decreto dello stesso Ministro. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. L'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 deve essere predisposto: a) nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185; b) tenendo conto dell'evoluzione della produzione industriale e di quella tecnologica; c) rispettando le intese e le convenzioni internazionali in materia di alta tecnologia, di non proliferazione nucleare, missilistica e chimica cui l'Italia aderisca o di cui sia parte; d) adeguandosi all'evoluzione della normativa comunitaria; e) armonizzandosi con le disposizioni vigenti negli altri Paesi comunitari. 3. Il decreto del Ministro del Commercio con l'Estero con il quale viene aggiornato l'elenco dei prodotti e delle tecnologie reca l'indicazione degli accordi, delle intese e degli altri atti internazionali cui da' applicazione. Art. 4 Controllo e coordinamento dello Stato 1. Il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD) di cui all'articolo 6 della legge 9 luglio 1990, n. 185, con la partecipazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, esercita le funzioni di indirizzo previste al comma 3 del medesimo articolo anche per la materia di cui alla presente legge. 2. Spetta inoltre al Comitato: a) formulare e aggiornare l'elenco dei Paesi verso i quali vigono limitazioni all esportazione di particolari categorie di prodotti e tecnologie; b) formulare, ai sensi di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, l'elenco dei Paesi rispetto ai quali il Ministero del Commercio con l'Estero deve condizionare il rilascio dell'autorizzazione ad ispezioni da effettuare presso la sede dell'importatore che vi abbia preventivamente consentito; c) determinare modifiche delle modalità di esportazione delle merci indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2; d) esaminare entro trenta giorni i reclami proposti dal richiedente che non abbia ottenuto le autorizzazioni di esportazione dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 2; e) esaminare entro trenta giorni i reclami proposti dal richiedente che non abbia ottenuto le autorizzazioni di esportazione dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1, o abbia avuto limitazioni nel relativo rilascio.3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la relazione prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, riferisce anche sull'attività svolta da ICS ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. La relazione, anche per la parte relativa ai prodotti ad alta tecnologia disciplinati dalla presente legge, è predisposta secondo i criteri indicati dall'articolo 5, comma b, della legge 9 luglio 1990, n. 185. Art. 5 Comitato Consultivo 1. E' istituito presso il Ministero del Commercio con l'Estero il comitato consultivo per l'esportazione ed il transito dei prodotti e delle tecnologie, di seguito denominato "comitato consultivo". 2. Il comitato consultivo esprime pareri al Ministro del Commercio con l'estero, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8. il parere deve essere reso entro novanta giorni dalla richiesta, salvo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Il comitato consultivo può dichiarare che pareri espressi riguardo a singole autorizzazioni siano validi per operazioni successive di natura simile o analoga a quella per la quale erano stati originariamente espressi. 4. Il comitato consultivo è composto da due rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, uno dei quali svolge funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero del Commercio con l'Estero, uno dei quali svolge funzioni di segretario, e da un rappresentante ciascuno per i Ministeri della Difesa, dell'Interno, dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, delle Finanze e del Tesoro. Il comitato viene rinnovato ogni tre anni. 5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Commercio con l'Estero, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di designazioni formulate dalle amministrazioni di provenienza, nomina i membri del comitato consultivo e i loro supplenti. 6. Il comitato consultivo si avvale della consulenza tecnica di quattro esperti, nominati con decreto del Ministro del Commercio con l'Estero, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Il comitato consultivo può avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti designati per esigenze particolari dallo stesso presidente, sentito il parere degli altri membri, e da nominare con decreto del Ministro del Commercio con l'Estero. 7. Il comitato consultivo è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. Per l'espressione dei pareri di cui al comma 3 è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Art. 6 Presentazione delle domande di autorizzazione 1. Le domande di autorizzazione, sottoscritte dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, devono essere presentate al Ministro del Commercio con l'Estero, secondo modalità fissate dallo stesso Ministro con apposito decreto da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Art. 7 Attività istruttoria 1. Il Ministero del Commercio con l'Estero effettua l'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8. A tal fine, accertata la completezza della documentazione prodotta, la trasmette al comitato consultivo di cui all'articolo 5, salvo i casi previsti dall'art..2, commi 1 e 2. 2. Il comitato consultivo, accertata la coerenza delle finalità dichiarate dell' operazione con le norme della presente legge, nonché con le direttive e gli atti emanati dal Comitato interministeriale indicato all'articolo 4, esprime il proprio parere al Ministro del Commercio con l'Estero. 3. Il Ministro del Commercio con l'Estero, per operazioni che ritiene di particolare rilevanza politica, può richiedere un ulteriore esame da parte del comitato consultivo. 4. Il Ministro del Commercio con l'Estero, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, può avvalersi per l'espletamento dell'istruttoria sia di esperti comandati da altre amministrazioni pubbliche sia, previa stipula di contratti di diritto privato, di altri esperti. Art. 8 Rilascio delle autorizzazioni specifiche 1. Il Ministro del Commercio con l'estero, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 5, autorizza l'esportazione, definitiva o temporanea, ed il transito dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 2. L'eventuale diniego di autorizzazione deve essere espresso e motivato. In caso di pareri espressi ai sensi dell'articolo 5, comma 3, il Ministro del Commercio con l'Estero può rilasciare l'autorizzazione conformandosi al parere originariamente espresso. 2. Decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda ai autorizzazione senza che questa sia stata rilasciata o che sia stata comunicata al richiedente alcuna decisione, l'interessato può rivolgersi, tramite il Ministro del Commercio con l'Estero, al CISD che, entro il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera d), adotta la decisione definitiva. 3. Ottenuta l'autorizzazione di cui al comma 1, l'esportazione non necessita di quella prevista dall'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. 4. La riconsegna al proprietario di prodotti già esportati ai sensi della presente legge, importati per manutenzione o riparazione, non è soggetta a nuova autorizzazione, ma deve essere comunicata al Ministro del Commercio con l'Estero, precisando il riferimento all'autorizzazione originaria. Nel caso di manutenzioni o riparazioni che modifichino l'uso finale dei prodotti rispetto a quanto precedentemente autorizzato, è necessario il rilascio di una nuova autorizzazione, secondo le procedure ed i principi stabiliti dalla presente legge. Art. 9 Revoca o sospensione delle autorizzazioni 1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 2 e 8 possono essere revocate o sospese dal Ministro del Commercio con l'Estero per inadempimenti relativi a quanto disposto dalla presente legge. 2. Salvo quanto disposto al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Commercio con l'Estero, può sospendere o revocare le autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 8 qualora ricorrano ragioni di sicurezza nazionale o altri gravi motivi da indicare specificamente. 3. La revoca o la sospensione delle autorizzazioni, disposte ai sensi del comma 2 nel corso dell'esecuzione di un contratto, si devono intendere, ai sensi dell'articolo 14, n. 6, della legge 24 maggio 1977, n. 227, come causa non dipendente da inadempienza contrattuale dell'operatore nazionale, agli effetti dell'escussione di fideiussioni o della mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi e anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati dall'articolo 15, primo comma, lettera m), della medesima legge 24 maggio 1977, n. 227. Art. 10 Controllo successivo 1. Gli esportatori devono fornire al Ministro del Commercio con l'Estero la prova dell'effettivo arrivo nel Paese di destinazione di quanto autorizzato e spedito, secondo termini e modalità da specificare con decreto dello stesso Ministro da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. La prova relativa all'uso finale civile dei prodotti e delle tecnologie esportati ai sensi della presente legge dovrà essere fornita in conformità alle direttive di organi internazionali al cui rispetto l'Italia sia obbligata. 3. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera b), il Ministro del Commercio con l'Estero può comunque condizionare il rilascio dell'autorizzazione a ispezioni da effettuare presso la sede dell'importatore straniero che vi abbia preventivamente consentito. Art. 11 Coordinamento e collaborazione internazionale 1. Al fine di promuovere e controllare l'attività di esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, e di coordinarla con quella svolta da altri Paesi, anche nel rispetto della normativa comunitaria in vigore, il Ministro del Commercio con l'Estero, con proprio decreto, definisce l'assetto organizzativo interno necessario per collaborare con altri enti competenti in materia, in Italia e all'estero. Art. 12 Mancanza dell'autorizzazione 1. Chiunque effettui senza autorizzazione attività di esportazione o transito dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 2, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni o con la multa da cinquanta a cinquecento milioni di lire. 2. I beni oggetto delle attività non autorizzate di cui al comma 1 sono confiscati. Art. 13 Falsità della documentazione 1. Chiunque, nella documentazione prodotta al fine del rilascio o del rinnovo delle autorizzazioni previste dalla presente legge, fornisca dichiarazioni non veritiere, è punito, nel caso abbia conseguito l'autorizzazione o il rinnovo di essa, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a cinque anni o con la multa da trenta a trecento milioni di lire. 2. Chiunque effettui attività di esportazione o transito dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 2, in base ad autorizzazione ottenuta fornendo notizie non veritiere, è punito con le stesse pene previste dal comma 1 dell'articolo 12; si applica altresì il comma 2 di tale articolo. Art. 14 Violazione delle condizioni di consegna 1. Chiunque svolga attività di esportazione o transito dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 2, in violazione delle condizioni di consegna alle destinazioni previste dalle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 8, è punito salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione fino a cinque anni o con la multa da cinquanta a cinquecento milioni di lire. Art. 15 Aumento delle sanzioni previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 1. L'entità minima delle multe previste dagli articoli 23, 24 e 25 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è elevata a cinquanta milioni di lire. Art. 16 Norme transitorie e finali 1. Gli schemi dei decreti previsti dalla presente legge sono trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle commissioni competenti. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti possono essere emanati anche in mancanza di detto parere. 2. Tutti i decreti previsti per l'attuazione della presente legge sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali previsti per l'attuazione della presente legge si applicano le procedure amministrative attualmente in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Roma, addì 27 febbraio 1992
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