Oggetto: Uranio impoverito. Sviluppi legislativi della materia
Con riferimento ed in risposta alla lettera di codesti rappresentanti delle organizzazioni umanitarie e di cooperazione del 13 febbraio u.s. e, comunque, per opportuna conoscenza di tutte le persone costì interessate, la S.V. vorrà cortesemente far loro conoscere lo stato delle decisioni prese presso queste istanze competenti in questi ultimi giorni:
Quanto agli aspetti informativi sull'incidenza dell'uranio impoverito sulla
salute, questo Ministero rimane ancora in attesa delle conclusioni degli studi
delle:
a) Commissione Mandelli istituita dal Ministero della Difesa;
b) Commissione dei responsabili della sanità militare dei paesi membri
della NATO;
c) Organizzazione Mondiale della Sanità di cui imminente dovrebbe essere
pubblicato un suo rapporto;
d) Nazioni Unite nell'ambito del Programma per l'Ambiente (UNEP) che a breve
dovrebbe mettere a disposizione i risultati dell'ispezione effettata in Kosovo.
Nel frattempo, il 6 marzo scorso, l'Unione Europea ha emesso un rapporto redatto da un suo gruppo di scienziati, con cui essa dichiara che "sulla base delle informazioni per ora disponibili l'esposizione all'uranio impoverito non può produrre un effetto individuabile sulla salute umana".
IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO
CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
E CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
VISTO il decreto - legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2001 n. 27, che all'articolo 4-bis dispone la realizzazione
di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani
che a qualunque titolo hanno operato o operano nei territori della Bosnia -
Herzegovina e del Kosovo in relazione a missioni internazionali di pace e di
assistenza umanitaria, nonché di tutto il personale della pubblica amministrazione,
incluso quello a contratto, che ha prestato o presta servizio, nei predetti
territori, presso le rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati,
e dei familiari che con loro convivono o hanno convissuto, nonché l'attuazione
di controlli sulle sostanze alimentari importate dai predetti territori;
CONSIDERATO che le citate disposizioni demandano al Ministro della sanità di stabilire, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità, le condizioni ed i criteri per lo svolgimento delle predette attività;
SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del
DECRETA
Art. 1
Art. 2
1. Per gli aspetti di competenza del servizio sanitario nazionale si provvede attraverso i medici di base per le visite mediche e attraverso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate per gli esami di laboratorio. I medici di base valutano le condizioni cliniche dei soggetti di cui all'articolo 1 anche alla luce dei referti degli esami di laboratorio e compilano conseguentemente la relativa scheda epidemiologica del Ministero della sanità, approvata con decreto ministeriale. La scheda epidemiologica è trasmessa dai medici di base alla competente Azienda unità sanitaria locale entro sette giorni dall'effettuazione della visita medica.
2. Per ottenere l'esecuzione degli accertamenti a titolo gratuito nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'interessato consegna alla struttura sanitaria pubblica o privata accreditata la prescrizione del proprio medico di medicina generale allegando copia della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), ovvero la dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera c) dello stesso comma, ovvero, per il personale della Polizia di Stato in servizio, la richiesta nominativa delle strutture del Dipartimento di pubblica sicurezza presso cui il predetto personale presta servizio.
3. La struttura del servizio sanitario nazionale che ha effettuato gli esami
di laboratorio consegna i risultati agli interessati e ne trasmette copia all'azienda
unità sanitaria locale unitamente alla documentazione di cui al comma
2. L'Azienda unità sanitaria locale, effettuati gli opportuni controlli,
trasmette ogni sei mesi al Ministero della Sanità i risultati in forma
anonima degli accertamenti effettuati, unitamente a prospetti riepilogativi
degli stessi, e le schede epidemiologiche di cui al comma 1. Per il personale
militare e per il personale della Polizia di Stato l'Azienda unità sanitaria
locale trasmette altresì i risultati degli accertamenti e le schede epidemiologiche
rispettivamente al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno - Dipartimento
di pubblica sicurezza.
4. Il rimborso alle aziende unità sanitarie locali delle spese sostenute
per gli accertamenti è effettuato dal Ministero della sanità sulla
base dei prospetti riepilogativi di cui al comma 3 e con la stessa cadenza temporale
ivi prevista, ovvero dal Ministero della difesa nel caso in cui sia intervenuta
la richiesta nominativa di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a).
Art. 3
1. Il Ministero della sanità adotta un programma per il controllo delle sostanze alimentari importate dai territori della Bosnia - Herzegovina e del Kosovo.
2. Il programma prevede l'effettuazione di controlli all'importazione, a sondaggio e a solo titolo conoscitivo, diretti ad accertare la presenza di eventuali contaminanti chimico-fisici. Con successiva direttiva del Ministero della sanità sono individuate, con il supporto tecnico dell'Istituto superiore di sanità, le matrici alimentari da sottoporre a controlli, la frequenza degli stessi e le procedure operative da seguire per i campionamenti.
3. Gli accertamenti analitici sono coordinati dall'Istituto superiore di sanità ed eseguiti dal medesimo Istituto, ove del caso anche in collaborazione con i Centri regionali di riferimento per la radioattività.
4. Per gli accertamenti analitici e le procedure di campionamento si applicano i metodi predisposti dall'Istituto superiore di sanità.
5. Gli Uffici di sanità marittima ed aerea ed i Posti di ispezione frontaliera del Ministero della Sanità provvedono al prelievo ed all'invio delle matrici alimentari alle strutture di cui al comma 3.
6. Al fine di garantire l'adeguatezza dei flussi informativi relativi ai controlli sulle matrici alimentari è potenziata la rete di sorveglianza nazionale per il controllo sugli alimenti e bevande per consumo umano ed animale del Ministero della sanità di cui all'articolo 104 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, anche attraverso il collegamento in rete della Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione del Ministero stesso.
7. La Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione e la Direzione generale della prevenzione del Ministero della sanità, per quanto di rispettiva competenza, coordinano e verificano le attività del programma mirato e, con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore di sanità, valutano ed elaborano i risultati dei controlli del programma medesimo.
Art. 4
1. Al fine di acquisire una casistica completa, idonea a fornire indicazioni sulle cause cliniche o ambientali che possano aver determinato l'anomala situazione in campo sanitario, il Ministero della sanità, il Ministero della difesa ed il Ministero dell'interno attivano apposite strutture, che provvedono alla raccolta, elaborazione, interpretazione e valutazione dei dati, anche con il supporto di consulenze e collaborazioni esterne.
2. Il Ministero della difesa integra l'attività di monitoraggio sanitario anche mediante il potenziamento delle campagne di rilevamento effettuate nei territori interessati, anche con il supporto di consulenze e collaborazioni esterne.
Art. 5
1. Per l'anno 2001 l'importo di lire 25 miliardi di cui all'articolo 5, comma
2, del decreto - legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27 è ripartito per l'anno 2001 nei termini
seguenti:
a) lire 7.5 miliardi in relazione alle esigenze del Ministero della difesa per
gli accertamenti presso le strutture del servizio sanitario militare, ovvero
per quelli effettuati sulla base della richiesta nominativa di cui all'articolo
1, comma 5, lettera a);
b) lire 10.5 miliardi in relazione alle esigenze del Ministero della sanità
per il rimborso alle aziende unità sanitarie locali delle spese relative
agli accertamenti presso le strutture del servizio sanitario nazionale;
c) lire 2,5 miliardi in relazione alle esigenze del Ministero della sanità
per le finalità di cui all'articolo 3;
d) lire 0,5 miliardi in relazione alle esigenze del Ministero della sanità
ed 1 miliardo al Ministero della difesa per le finalità di cui all'articolo
4, comma 1;
e) lire 3 miliardi in relazione alle esigenze del Ministero della difesa per
le finalità di cui all'articolo 4, comma 2;
2. Per gli anni successivi le ripartizioni sono effettuate entro il 31 gennaio dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base di proposte congiunte del Ministero della difesa e del Ministero della sanità trasmesse entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
Art. 6
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.