Oggetto: Uranio impoverito. Sviluppi legislativi della materia

Con riferimento ed in risposta alla lettera di codesti rappresentanti delle organizzazioni umanitarie e di cooperazione del 13 febbraio u.s. e, comunque, per opportuna conoscenza di tutte le persone costì interessate, la S.V. vorrà cortesemente far loro conoscere lo stato delle decisioni prese presso queste istanze competenti in questi ultimi giorni:

Quanto agli aspetti informativi sull'incidenza dell'uranio impoverito sulla salute, questo Ministero rimane ancora in attesa delle conclusioni degli studi delle:
a) Commissione Mandelli istituita dal Ministero della Difesa;
b) Commissione dei responsabili della sanità militare dei paesi membri della NATO;
c) Organizzazione Mondiale della Sanità di cui imminente dovrebbe essere pubblicato un suo rapporto;
d) Nazioni Unite nell'ambito del Programma per l'Ambiente (UNEP) che a breve dovrebbe mettere a disposizione i risultati dell'ispezione effettata in Kosovo.

Nel frattempo, il 6 marzo scorso, l'Unione Europea ha emesso un rapporto redatto da un suo gruppo di scienziati, con cui essa dichiara che "sulla base delle informazioni per ora disponibili l'esposizione all'uranio impoverito non può produrre un effetto individuabile sulla salute umana".



IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO
CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
E CON IL MINISTRO DELL'INTERNO


VISTO il decreto - legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001 n. 27, che all'articolo 4-bis dispone la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato o operano nei territori della Bosnia - Herzegovina e del Kosovo in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria, nonché di tutto il personale della pubblica amministrazione, incluso quello a contratto, che ha prestato o presta servizio, nei predetti territori, presso le rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei familiari che con loro convivono o hanno convissuto, nonché l'attuazione di controlli sulle sostanze alimentari importate dai predetti territori;

CONSIDERATO che le citate disposizioni demandano al Ministro della sanità di stabilire, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità, le condizioni ed i criteri per lo svolgimento delle predette attività;

SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del………


DECRETA


Art. 1

  1. La campagna di monitoraggio di cui all'articolo 4-bis del decreto legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001 n. 27 ha luogo in favore dei soggetti italiani di cui al medesimo articolo, presenti nei territori interessati alla data di pubblicazione del presente decreto o successivamente ad essa, attraverso l'esecuzione gratuita degli accertamenti indicati nell'allegato 1 al presente decreto, da effettuarsi secondo le cadenze temporali ivi stabilite.

  2. I soggetti di cui al comma 1 già rientrati dai territori interessati alla data di pubblicazione del presente decreto sono ammessi alla campagna di monitoraggio per il periodo di tempo residuale necessario al compimento di un quinquennio dal definitivo rientro.

  3. Sono comunque ammessi al primo accertamento di cui all'allegato 2 al presente decreto i soggetti di cui al comma 1 comunque presenti nei territori interessati successivamente al 1° agosto 1994 e che non rientrino nelle previsioni di cui al comma 2.

  4. Alla campagna di monitoraggio è ammesso:
    a) il personale militare o civile della Difesa in servizio, sulla base delle disposizioni impartite dal Ministero della difesa;
    b) il personale della Polizia di Stato in servizio, sulla base delle disposizioni impartire dal Ministero dell'interno;
    c) il personale militare in congedo che si sottoponga al primo accertamento entro sei mesi dalla comunicazione allo scopo inviata dal Ministero della difesa;
    d) il personale della Polizia di Stato in congedo che si sottoponga al primo accertamento entro sei mesi dalla comunicazione allo scopo inviata dal Ministero dell'interno;
    e) ogni altro soggetto avente titolo che si sottoponga al primo accertamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, se non ancora rientrato dai territori interessati, entro sei mesi dal rientro.

  5. Gli accertamenti sono effettuati:
    a) per il personale militare o civile della Difesa in servizio, presso le strutture del servizio sanitario militare ovvero, su richiesta nominativa delle competenti autorità militari, nell'ambito del servizio sanitario nazionale;
    b) per il personale della Polizia di Stato in servizio, a cura di propri medici, limitatamente alle visita mediche, mentre gli accertamenti di laboratorio saranno espletati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale su richiesta nominativa delle strutture del Dipartimento di pubblica sicurezza presso cui il predetto personale presta servizio;
    c) per il personale militare in congedo, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, previa presentazione della comunicazione allo scopo inviata dal Ministero della difesa all'interessato;
    d) per gli altri soggetti, ivi compresi quelli di cui al comma 4, lettera d), nell'ambito del servizio sanitario nazionale sulla base di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il ricorrere delle condizioni che danno titolo all'ammissione alla campagna di monitoraggio. La dichiarazione sostitutiva è resa dall'interessato dinanzi al funzionario competente della Azienda sanitaria locale di appartenenza; la dichiarazione può essere compilata su modulo conforme all'allegato 2 al presente decreto. In via eccezionale, per i soggetti presenti nei territori interessati gli accertamenti possono essere effettuati con le stesse modalità presso le strutture del servizio sanitario militare operanti nei medesimi territori, nei limiti delle disponibilità esistenti e fatte salve le prioritarie esigenze di cui alla lettera a).

  6. Le aziende unità sanitarie locali svolgono controlli a campione, nel rispetto della normativa vigente, sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del comma 5, lettera d), e richiedono il pagamento delle prestazioni non dovute, ferme restando le conseguenze previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.


Art. 2

1. Per gli aspetti di competenza del servizio sanitario nazionale si provvede attraverso i medici di base per le visite mediche e attraverso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate per gli esami di laboratorio. I medici di base valutano le condizioni cliniche dei soggetti di cui all'articolo 1 anche alla luce dei referti degli esami di laboratorio e compilano conseguentemente la relativa scheda epidemiologica del Ministero della sanità, approvata con decreto ministeriale. La scheda epidemiologica è trasmessa dai medici di base alla competente Azienda unità sanitaria locale entro sette giorni dall'effettuazione della visita medica.

2. Per ottenere l'esecuzione degli accertamenti a titolo gratuito nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'interessato consegna alla struttura sanitaria pubblica o privata accreditata la prescrizione del proprio medico di medicina generale allegando copia della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), ovvero la dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera c) dello stesso comma, ovvero, per il personale della Polizia di Stato in servizio, la richiesta nominativa delle strutture del Dipartimento di pubblica sicurezza presso cui il predetto personale presta servizio.

3. La struttura del servizio sanitario nazionale che ha effettuato gli esami di laboratorio consegna i risultati agli interessati e ne trasmette copia all'azienda unità sanitaria locale unitamente alla documentazione di cui al comma 2. L'Azienda unità sanitaria locale, effettuati gli opportuni controlli, trasmette ogni sei mesi al Ministero della Sanità i risultati in forma anonima degli accertamenti effettuati, unitamente a prospetti riepilogativi degli stessi, e le schede epidemiologiche di cui al comma 1. Per il personale militare e per il personale della Polizia di Stato l'Azienda unità sanitaria locale trasmette altresì i risultati degli accertamenti e le schede epidemiologiche rispettivamente al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno - Dipartimento di pubblica sicurezza.
4. Il rimborso alle aziende unità sanitarie locali delle spese sostenute per gli accertamenti è effettuato dal Ministero della sanità sulla base dei prospetti riepilogativi di cui al comma 3 e con la stessa cadenza temporale ivi prevista, ovvero dal Ministero della difesa nel caso in cui sia intervenuta la richiesta nominativa di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a).


Art. 3

1. Il Ministero della sanità adotta un programma per il controllo delle sostanze alimentari importate dai territori della Bosnia - Herzegovina e del Kosovo.

2. Il programma prevede l'effettuazione di controlli all'importazione, a sondaggio e a solo titolo conoscitivo, diretti ad accertare la presenza di eventuali contaminanti chimico-fisici. Con successiva direttiva del Ministero della sanità sono individuate, con il supporto tecnico dell'Istituto superiore di sanità, le matrici alimentari da sottoporre a controlli, la frequenza degli stessi e le procedure operative da seguire per i campionamenti.

3. Gli accertamenti analitici sono coordinati dall'Istituto superiore di sanità ed eseguiti dal medesimo Istituto, ove del caso anche in collaborazione con i Centri regionali di riferimento per la radioattività.

4. Per gli accertamenti analitici e le procedure di campionamento si applicano i metodi predisposti dall'Istituto superiore di sanità.

5. Gli Uffici di sanità marittima ed aerea ed i Posti di ispezione frontaliera del Ministero della Sanità provvedono al prelievo ed all'invio delle matrici alimentari alle strutture di cui al comma 3.

6. Al fine di garantire l'adeguatezza dei flussi informativi relativi ai controlli sulle matrici alimentari è potenziata la rete di sorveglianza nazionale per il controllo sugli alimenti e bevande per consumo umano ed animale del Ministero della sanità di cui all'articolo 104 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, anche attraverso il collegamento in rete della Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione del Ministero stesso.

7. La Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione e la Direzione generale della prevenzione del Ministero della sanità, per quanto di rispettiva competenza, coordinano e verificano le attività del programma mirato e, con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore di sanità, valutano ed elaborano i risultati dei controlli del programma medesimo.


Art. 4

1. Al fine di acquisire una casistica completa, idonea a fornire indicazioni sulle cause cliniche o ambientali che possano aver determinato l'anomala situazione in campo sanitario, il Ministero della sanità, il Ministero della difesa ed il Ministero dell'interno attivano apposite strutture, che provvedono alla raccolta, elaborazione, interpretazione e valutazione dei dati, anche con il supporto di consulenze e collaborazioni esterne.

2. Il Ministero della difesa integra l'attività di monitoraggio sanitario anche mediante il potenziamento delle campagne di rilevamento effettuate nei territori interessati, anche con il supporto di consulenze e collaborazioni esterne.


Art. 5

1. Per l'anno 2001 l'importo di lire 25 miliardi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto - legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27 è ripartito per l'anno 2001 nei termini seguenti:
a) lire 7.5 miliardi in relazione alle esigenze del Ministero della difesa per gli accertamenti presso le strutture del servizio sanitario militare, ovvero per quelli effettuati sulla base della richiesta nominativa di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a);
b) lire 10.5 miliardi in relazione alle esigenze del Ministero della sanità per il rimborso alle aziende unità sanitarie locali delle spese relative agli accertamenti presso le strutture del servizio sanitario nazionale;
c) lire 2,5 miliardi in relazione alle esigenze del Ministero della sanità per le finalità di cui all'articolo 3;
d) lire 0,5 miliardi in relazione alle esigenze del Ministero della sanità ed 1 miliardo al Ministero della difesa per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1;
e) lire 3 miliardi in relazione alle esigenze del Ministero della difesa per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2;

2. Per gli anni successivi le ripartizioni sono effettuate entro il 31 gennaio dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base di proposte congiunte del Ministero della difesa e del Ministero della sanità trasmesse entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

 

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.