Protocollo di Cartagena: punti salienti
La Convenzione sulla Biodiversita' (CBD) (articolo 19.3) prevede che i paesi firmatari si accordino su un protocollo per il trasferimento ed uso di "Living Modified Organisms" (LMOs), cioe' di organismi modificati geneticamente. Il tentativo di trovare un accordo al meeting tenutosi all' inizio del 1999 a Cartagena, in Colombia, era sostanzialmente fallito ed e' quindi stato possibile raggiungere un accordo sul "Protocollo di Cartagena" solo in un secondo meeting, a Montreal, il 29 Gennaio scorso. Esso rappresenta un compromesso tra centotrenta paesi con posizioni ed interessi diversi e quindi ha aspetti che privilegiano la sicurezza ambientale ed altri piu attenti agli interessi commerciali per lo meno di alcuni paesi firmatari.
Il punto centrale del Protocollo: Advanced Informed Agreement (AIA) Procedure
Questa procedura, discussa sotto, e' molto importante, ma si applica ad un numero ristretto di LMOs ed esclude i cibi o gli ingredienti transgenici, includendo solo gli organismi espressamente destinati a venire introdotti nell' ambiente. La ragione principale e' che ha prevalso.la posizione dei paesi che sostenevano che il protocollo riguarda solo i rischi per la biodiversita' [1], essendo parte della CBD. Semi transgenici sono pertanto inclusi nell' AIA solo se destinati alla coltura, ma non al consumo umano o animale. Piu' precisamente le categorie escluse dall 'AIA comprendono anche la maggiorparte dei farmaci, gli organismi dichiarati sicuri da tutti i firmatari, e gli organismi in transito. L'AIA prevede che, quando un paese intende esportare un LMO per la prima volta in un altro paese, deve fare pervenire notifica scritta di questa intenzione al paese importatore. Questo, entro 270 giorni, puo' decidere se approvare l'importazione, eventualmente ad alcune condizioni, chiedere ulteriori nformazioni, ulteriore tempo per deliberare, o respingere la domanda. Tutte le decisioni dovranno essere rese disponibili nel sito web di una Biosafety Clearing House.
Importazione di cibi transgenici
L' articolo 11 prevede che i paesi importatori mettano a punto regolamenti a riguardo. Cio' solleva gli esportatori di cibi transgenici da oneri come la notificazione e le spese per la valuatazione dei rischi posti da tali prodotti. I carichi di cibi transgenici dovranno essere etichettati con la dicitura 'puo contenere' organismi modificati. Questo evita formalmente l' obbligo di separazione 'di filiera', agli esportatori. L' alternativa, potrebbe essere etichettare tutte le esporatazioni come 'potenzialmente transgeniche', con possibili penalita' imposte dai consumatori per prodotti che non siano sicuramente non transgenici. La recente normativa europea che obbliga l'etichettatura solo quando il contenuto di prodotti transgenici e almeno l 1% rende questo piu' difficile. La combinazione di Protocollo e normativa europea dunque, non garantiscono al consumatore la totale liberta' di scelta. La non chiara separazione di filiera, rende difficile stabilire se i cibi derivati da tali prodotti importati, contengano o no materiale transgenico.
Riconoscimento del Principio di Precauzione
Il Principio di Precauzione e' parte del diritto ambientale internazionale. In breve, il principio afferma che, anche quando non vi sia certezza scientifica, misure precauzionali debbano essere prese, specialmente quando i rischi siano potenzialmente alti e i costi del prendere tali misure siano relativamente bassi. Il protocollo riecheggia tale principio, sia nella parte introduttiva che nell' articolo 10, che riguarda le domande di importazione e nell' articolo 11. Alcuni analisti ritengono che il Protocollo rinforzi il lo status del Principio di Precauzione come principio di diritto ambientale internazionale, di cui vari organismi (come ad esempio il WTO, vedi sotto) dovranno tenere conto nelle loro decisioni. Il Protocollo rappresenta dunque una pietra miliare per il diritto internazionale, in quanto (per lo meno nell AIA), attribuisce l'onere della prova della sicurezza agli esportatori di organismi transgenici.
Conflitti con il WTO
Il WTO giochera' ancora un ruolo importante, e, in definitiva, avra ancora l'ultima parola. Benche' il Protocollo si dichiari "non subordinato ad altri accordi internazionali", esso riconosce espressamente la validita' di tali accordi. Cio' crea possibili ambiguita'. Se, ad esempio, un paese esportatore ritenesse che l' applicazione del principio precauzionale leda i suoi interessi commerciali, violando accordi GATT, potrebbe dare inizio ad una disputa commerciale, da risolversi in ambito WTO, ' senza che sia avvenuta alcuna violazione del Protocollo. Se tali dispute dovessero insorgere, il WTO dovra' almeno in parte, tenere conto del Protocollo, e in particolare delle definizioni di valutazione e gestione dei rischi, e della possibilita' di incorporare fattori socio-economici nelle decisioni.
Responsabilità. Il protocollo riconosce la necessita' di mettere a punto, entro quattro anni, regolamenti e procedure per stabilire la responsabilita' riguardo a danni creati da OGM rilasciati nell' ambiente. Anche qui la legislazione europea da segnali non positivi per la societa' civile esonerando i produttori da responsabilita' specifiche.
[1] Tra questi Argentina Australia, Canada, Chile, Uruguay USA