Disegno di legge recante "Disposizioni in materia
di disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini
Internet e servizi in rete".
ART. 1
(Utilizzazione dei nomi a dominio)
1. Per l'identificazione di domini è vietata,
a chi non ne è titolare o non ne può disporre col consenso scritto di
quest’ultimo, l'utilizzazione di:
a) nomi identici o simili a quelli che
identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni
di beni o persone;
b) nomi identici o simili a marchi d'impresa
o altri segni distintivi dell'impresa o di opere dell'ingegno;
c) nomi che identificano istituzioni o
cariche pubbliche, enti pubblici o località geografiche;
d) nomi di genere, quando sono utilizzati
per trarne profitto, tramite cessione, o per recare un danno;
e) nomi tali da creare confusione o risultare
ingannevoli, anche attraverso l'utilizzazione di lingue diverse dall'italiano.
2. Fermo restando ogni altro effetto previsto
dalle normative che tutelano i predetti nomi e segni, anche con riferimento
al trattamento dei dati personali, l'utilizzazione dei nomi e dei segni
distintivi di cui al comma 1 costituisce uso indebito di questi ultimi
ai fini dell'ordine di cessazione dell’uso stesso e comporta il risarcimento
del danno, nella misura minima di 30.000 euro. La sentenza che accerta
l’illecito o quantifica il danno ordina la cancellazione del nome dall'Anagrafe
di cui all'articolo 2, ove non già disposta dall'Anagrafe medesima. Gli
atti dispositivi, posti in essere in contrasto, anche indirettamente,
con il divieto di cui al comma 1, sono nulli di diritto.
3. Le disposizioni del presente articolo
si applicano alla registrazione identificativa di domini Internet o servizi
in rete ovunque ottenuti.
ART. 2
(Anagrafe nazionale dei nomi a dominio)
1. È istituita l'Anagrafe nazionale dei
nomi a dominio. Detta Anagrafe opera presso l'Istituto per le applicazioni
telematiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche, salve successive disposizioni
sull’organizzazione dell’ente adottate in base alla normativa vigente.
2. La registrazione nell'Anagrafe nazionale
dei nomi a dominio è effettuata con le modalità indicate dall'Anagrafe
stessa nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1. Alla registrazione
si provvede, previa dichiarazione dell'insussistenza di preclusioni ed
accettazione da parte del richiedente di una procedura di conciliazione,
gestita dall'Anagrafe medesima, per la risoluzione delle eventuali controversie.
La registrazione si perfeziona con la comunicazione all'interessato dell'attribuzione
del nome di identificazione del dominio. In sede di prima applicazione,
e salvo quanto previsto dal comma 3, sono inseriti nell'anagrafe nazionale
i nomi identificativi di dominio già registrati alla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Ove emerga, anche in occasione della
richiesta di registrazione di nome già registrato a favore di altro titolare,
la non conformità della precedente registrazione alle disposizioni di
cui alla presente legge, l'Anagrafe ne dispone la cancellazione ancorché
antecedente alla data di entrata in vigore della legge medesima.
4. È comunque disposta la cancellazione
del nome a dominio registrato presso l’Anagrafe di cui al comma 1, trascorsi
90 giorni dalla data della registrazione senza che ne sia seguita l'effettiva
utilizzazione.
5. I ricorsi avverso il rifiuto o l’omissione
di registrazione o contro gli atti dell’Anagrafe che, comunque, incidono
sugli effetti della registrazione medesima rientrano nella giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Essi devono essere proposti davanti
al tribunale amministrativo della regione ove l'Anagrafe ha sede.
Relazione al disegno di legge recante
"Disposizioni in materia di disciplina dell'utilizzazione di nomi
per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete".
Internet e, più in generale, i servizi
su reti informatiche, in quanto potenti fattori di comunicazione e di
espansione economica, sono oggi ai primi posti nell'agenda delle priorità
di molti governi e si pongono come temi centrali del confronto in materia
di regolamentazione che si sta svolgendo su scala internazionale.
I temi e problemi giuridici che sono posti al riguardo attengono, da una
lato all'applicazione delle norme già vigenti nell'ordinamento e, dall'altro,
alla necessità di fissare con norma primaria alcuni punti essenziali,
indispensabili al buon funzionamento del nuovo sistema ed alla disciplina
delle relazioni che ad esso sottendono. Si tratta, in particolare, di
assicurare il rispetto delle disposizioni sulla tutela dei nomi e dei
marchi ed evitare che dall'uso della rete possa derivare un pregiudizio
alle situazioni giuridiche soggettive comunque meritevoli di protezione.
E' evidente che se non si interviene subito in materia, si rischia che
la situazione di fatto che man mano va consolidandosi produca una ingiusta
distorsione dei rapporti legati all'uso delle reti, con notevole pregiudizio
per tutti: operatori ed utilizzatori.
Sulle modalità di intervento, l'orientamento maggiormente diffuso nel
mondo anglosassone considera una normativa non invadente condizione essenziale
per uno sviluppo rapido e capillare di una risorsa economica dell'importanza
di Internet e ritiene che la legislazione attuale, integrata su pochi
punti, quale appunto la tutela effettiva delle situazioni giuridiche soggettive
interessate dalla rete, sia già sufficiente a tutelare adeguatamente i
vari soggetti coinvolti.
Tenendo conto della necessità diffusamente riconosciuta di non interferire
con le enorme potenzialità di Internet in termini di crescita economica
e di benefici sociali, è da ritenere, dunque, che occorra fissare alcuni
punti essenziali per un adeguato approccio nella regolamentazione della
condotta illegale implicante l'uso della rete.
Le indicazioni che rilevano a questi fini, contenute nella strategia seguita
dai Paesi che già hanno affrontato il problema possono così sintetizzarsi:
a) valutazione attenta del reale bisogno di una regolamentazione specifica
per Internet alla luce della normativa già vigente, dal momento che le
leggi in vigore risultano in generale sufficienti e, in alcuni casi, necessitano
solo degli emendamenti necessari a renderle meglio applicabili alla realtà
delle nuove tecnologie;
b) la regolamentazione della condotta illegale implicante l'uso di Internet
deve essere analizzata all'interno di un quadro normativo che assicuri
che la condotta online sia trattata in modo analogo alla condotta offline.
Se Internet non deve diventare una zona franca per attività illegali,
tuttavia in mancanza di proibizione nel mondo fisico, essa non può essere
stabilita solo perché una certa condotta è tenuta nello spazio virtuale.
c) una specifica regolamentazione dell'attività online deve essere redatta
in maniera neutrale rispetto alla tecnologia. La regolamentazione legata
a una particolare tecnologia corre infatti il rischio di divenire presto
obsoleta e di richiedere continui emendamenti. Inoltre, leggi ad hoc potrebbero
impedire uno sviluppo più avanzato della tecnologia stessa.
d) la regolamentazione di condotta implicante l'uso di Internet richiede
un'attenta considerazione di molteplici interessi sociali, quali la necessità
di proteggere la privacy, garantire il più ampio accesso possibile all'informazione
pubblica, promuovere e sostenere il legittimo commercio.
Va considerata inoltre - come situazione a monte - l'esigenza ordinamentale
di assicurare la tutela della stessa possibilità e delle modalità di registrazione
in rete dei nomi a dominio.
Da ciò deriva l'ulteriore necessità di istituire l'Anagrafe nazionale
dei nomi a dominio con il compito di assicurare il rispetto delle generali
disposizioni sull'uso dei nomi e dei marchi nonché le norme essenziali
che vengono introdotte nell'ordinamento.
Il testo del provvedimento legislativo, muove dalla considerazioni esposte
ed è diviso in due articoli: l'articolo 1 reca disposizioni generali in
materia di disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione
di domini Internet e servizi in rete, l'articolo 2 istituisce l'Anagrafe
nazionale dei nomi a dominio e ne disciplina l'attività.
In particolare, l'articolo 1 prevede alcune categorie di nomi che non
possono essere utilizzati come nomi a dominio, se non dai soggetti legittimati.
Tali nomi sono raggruppati per categorie, dove sono previsti:
a) i segni distintivi dell'impresa, delle società, dei prodotti industriali,
delle opere dell'ingegno. Qui la preclusione è assoluta per la presunzione
iuris et de iure dell'interferenza con segni protetti e della rilevanza
economica dei nomi medesimi.
b) i nomi propri di persona;
c) i nomi di genere. Per questi, data la normale genericità dei medesimi,
il divieto deriva dall'unione di due elementi: il fatto oggettivo della
non titolarità e l'intento speculativo.
d) i nomi che identificano istituzioni o cariche pubbliche o denotino
enti territoriali o località geografiche;
e) i nomi che creano confusione o inganno anche attraverso l'uso di una
lingua diversa dall'italiano Il comma 2 dell'articolo 1 ribadisce che
l'uso dei nomi sopra ricordati costituisce illecito civile a norma delle
disposizioni che tutelano i vari segni o distintivi e che disciplinano
il trattamento dei dati personali. La tutela accordata dal provvedimento
è, quindi, aggiuntiva rispetto a queste ultime; essa opera con queste
modalità: azione di cessazione e risarcimento del danno per il quale si
prevede una liquidazione forfetaria nel minimo.
Il comma 3 estende l'applicazione della legge anche ai nomi a dominio
che recano suffissi diversi da "it" quando la registrazione è effettuata
da che è comunque soggetto all'ordinamento italiano. L'articolo 2 prevede
l'istituzione dell'Anagrafe presso il CNR.
La registrazione in detta Anagrafe costituisce quindi un filtro preliminare,
che non esclude la tutela dei singoli direttamente nei confronti dell'utilizzatore
del nome, che ha ottenuto la registrazione stessa. Si è anche inserita
una norma transitoria per evitare che, dato il carattere costitutivo della
registrazione, in prima attuazione vi sia un vuoto normativo.
Al comma 3 si inserisce, in luogo della convalida in un termine fisso,
un compito di continua "manutenzione" dell'anagrafe dei nomi a dominio,
eventualmente stimolata dalla constatazione dell'irregolarità a seguito
di domanda del legittimo titolare del nome o del segno distintivo. La
"manutenzione" concerne anche i nomi già registrati.
Al comma 4 si prevede la cancellazione dei nomi iscritti all'Anagrafe
e non utilizzati nei 90 giorni dalla registrazione.
Al comma 5 si affida alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
la tutela contro gli atti dell'Anagrafe che rifiutano, omettono al registrazione
o che comunque incidono su questa.