una guerra illegittima !?!






From: http://www.ecn.org/crypto/law/guerra.htm

PREMESSA. CARTA STRACCIA ? La Costituzione Italiana, la legislazione
italiana e tutto l'insieme del diritto internazionale e' da considerarsi
carta straccia dopo
l'intervento N.A.T.O. nei Balcani !?! Questa la conclusione del seguente
dossier scaturito da un work in progress collettivo nato all'interno della
mailing-list cyber-rights
http://www.ecn.org/lists/cyber-rights/

Subject: DALEMA FUORILEGGE ? W I FUORILEGGE ! 

 

UNA GUERRA ILLEGITTIMA ?!?

Al di la' delle opinioni personali e delle ideologie e' doveroso porsi una
domanda rispetto alla guerra che si sta svolgendo nei
Balcani.

E' da considerarsi legittima questa guerra?

Ovvero, piu' precisamente, e' da considerarsi giuridicamente corretto
l'intervento militare della NATO e indirettamente dell'Italia
contro la regione jugoslava?

Andiamo ad analizzare i seguenti articoli della COSTITUZIONE ITALIANA

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

Art. 11

"L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta' degli
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;"

E' innegabile che questo importante articolo della COSTITUZIONE sia stato
completamente trascurato dalle recenti decisioni
politiche del Governo italiano.

Art. 78

"Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri
necessari."

Art. 87

"Il presidente della repubblica ... dichiara lo stato di guerra deliberato
dalle Camere."

Pur riguardando una dichiarazione di guerra che fortunatamente non e' stata
formalizzata comunque alludono al coinvolgimento
delle piu' alte cariche dello Stato e delle istituzioni alle quali e' stata
delegata la volonta' popolare per decisioni di carattere militare
di quest'importanza, coinvolgimento che non e' stato ricercato dal Governo
italiano.

A ribadire l'illegittimita' delle ultime decisioni governative
interventiste alcuni tratti della legge 382/78 "Norme di principio sulla
disciplina militare" (attuativa dell'articolo 52 della Costituzione sulla
difesa della patria) che all'art. 2 prevede tra l'altro l'osservanza
della Costituzione e delle leggi e al comma 5 dell'art. 4 stabilisce che
l'esecuzione di ordini sbagliati costituisce reato e che in tal
caso il militare ha il dovere di non eseguirli. Esiste un ordine piu'
sbagliato di quello che va' contro la Costituzione?

Il rispetto della COSTITUZIONE non impedisce comunque all'Italia di aderire
a trattati e organismi internazionali come la NATO che
complica ma non piu' di tanto l'interpretazione dello scenario di guerra
attuale sempre da un punto di vista strettamente giuridico.

Come sottolinea Noam Chomsky in suo recente documento:

"C'è un regime di legge internazionale ed ordine internazionale, che
vincola tutti gli stati, basato sulla Carta delle Nazioni Unite (CNU) sulle
successive risoluzioni e sulle decisioni della Corte Mondiale. In breve, la
minaccia o l'uso della forza è bandita a meno che non sia esplicitamente
autorizzato dal Consiglio di Sicurezza dopo che sia stato appurato che sono
falliti i mezzi pacifici, o come autodifesa da "attacchi armati" (un concetto
sottile) in attesa delle decisioni del Consiglio di Sicurezza."

In effetti anche sulla base di trattati e legislazioni internazionali
l'azione militare della Nato e' da considerarsi senza ombra di
dubbio illegale.

"Siamo nell'illegalita' dal punto di vista del diritto internazionale
generale che ha fondamento nella Carta delle Nazioni Unite", ha dichiarato il
professor Antonio Papisca, docente di Relazioni Internazionali
all'Universita' di Padova, intervistato da Radio Vaticana (fonte: Avvenire
25/3/99).

Il rappresentante dell'Onu a Roma, Staffan de Mistura, intervistato dal
Corriere della Sera (25/3/99) sulla "legittimita' giuridica dell'attacco", ha
dichiarato: "Per ogni organismo internazionale come la Nato, anche una
risoluzione dell'Onu (in questo caso la 1203) che chiede la fine di una
emergenza umanitaria e il ripristino della pace non e' sufficiente. E'
necessario l'ok del Consiglio di sicurezza".

La Nato (organizzazione militare del Patto Atlantico) e' un'alleanza
infatti teoricamente pacifica e difensiva e la solidarieta' fra i suoi
membri e' prevista che scatti solo quando viene aggredito un paese membro,
come specificato nel Trattato costitutivo della Nato.

Trattato Nord Atlantico (NATO)

(Washington, 4 aprile 1949)

Gli Stati partecipanti al presente Trattato,

si sono accordati sul presente Trattato Nord Altantico:

Art.1 - Le parti si impegnano, come e' stabilito nello Statuto dell'ONU, a
comporre con mezzi pacifici qualsiasi controversia internazionale nella
quale potrebbero essere
implicate, in modo che la pace e la sicurezza internazionali e la giustizia
non vengano messe in pericolo, e ad astenersi nei loro rapporti
internazionali dal ricorrere alla
minaccia o all'impiego della forza in modo incompatibile con gli scopi
dell'ONU.

Art.3 - Allo scopo di conseguire con maggiore efficacia gli obiettivi del
presente Trattato, le parti, agendo individualmente e congiuntamente, in
modo continuo ed effettivo,
mediante lo sviluppo delle loro risorse e prestandosi reciproca assistenza,
manterranno e svilupperanno la loro capacita' individuale e collettiva di
resistenza ad un attacco
armato.

Art.4 - Le parti si consulteranno ogni volta che, nell'opinione di una di
esse, l'integrita' territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di
una di esse siano minacciate.

Art.5 - Le parti convengono che un attacco armato contro una o piu' di esse
in Europa o nell'America settentrionale sara' considerato quale attacco
diretto contro tutte le
parti, e di conseguenza convengono che se tale attacco dovesse verificarsi
ognuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa individuale
o collettiva riconosciuto
dall'art.51 dello Statuto dell'ONU, assistera' la parte o le parti
attaccate, intraprendendo immediatamente, indivualmente e di concerto con
le altre parti, l'azione che
giudichera' necessaria, ivi compreso l'impiego della forza armata, per
ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico
Settentrionale.

Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure in conseguenza di
esso saranno immediatamente segnalati al Consiglio di Sicurezza. Tali
misure verranno sospese
quando il Consiglio di Sicurezza avra' adottato le disposizioni necessarie
per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali.

Art.6 - Agli effetti dell'art.5, per attacco armato contro una o piu' parti
si intende un attacco armato:

- contro il territorio di una di esse in Europa o nell'America
settentrionale, contro i Dipartimenti francesi d'Algeria, contro il
territorio della Turchia o contro le isole situate
sotto la giurisdizione di una delle parti nella regione dell'Atlantico
settentrionale a nord del Tropico del Cancro;

- contro le forze, le navi o gli aeromobili di una delle parti che si
trovino su detti territori o in qualsiasi altra regione d'Europa nella
quale alla data di entrata in vigore del
presente Trattato siano stazionate forze di occupazione di una delle parti,
o che si trovino nel Mare Mediterraneo o nella zona dell'Atlantico a nord
del Tropico del Cancro, o
al di sopra di essi. (*)

(*) La parte dell'articolo 6 concernente i Dipartimenti francesi d'Algeria
non e' piu' in vigore mentre il territorio comprendente nazioni della Nato
si e' ampliato con l'ingresso di
nuove nazioni nell'Alleanza.

L'attacco della Nato nei balcani e' quindi da considerarsi senza ombra di
dubbio illegittimo anche sotto il profilo del diritto
internazionale non essendo un'azione difensiva di qualche suo stato membro
e in contraddizione con un'assenza di
determinazione specifica in proposito da parte dell'ONU ed in particolare
del suo Consiglio di sicurezza.

Ovvero riassumendo i tratti principali di questa vicenda:

A) L'Italia ha trasgredito alla sua stessa Costituzione

B) La NATO non ha rispettato il suo stesso trattato di costituzione

C) Non c'e' stata una legittimazione ONU a queste operazioni militari ed in
particolare del Consiglio di sicurezza particolarmente
necessaria cosi' come si evince facilmente da suo Statuto.

Statuto delle Nazioni Unite

(San Francisco, 25 ottobre 1945)

Art.1

I fini delle Nazioni Unite sono:

1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine:
prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce
alla pace e per reprimere gli
atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con
mezzi pacifici, ed in conformita' ai principi della giustizia e del diritto
internazionale, la composizione o
la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che
potrebbero portare ad una violazione della pace;

2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e
sul principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodecisione dei popoli,
e prendere altre misure atte a
rafforzare la pace universale;

Art.2

L'Organizzione e i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati
nell'articolo 1, devono agire in conformita' ai seguenti principi:

3. I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi
pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la
giustizia, non siano messe in
pericolo.

4. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla
minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrita' territoriale o
l'indipendenza politica di qualsiasi
Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle
Nazioni Unite.

5. I Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi
azione che queste intraprendono in conformita' alle disposizioni del
presente Statuto, e devono
astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite
intraprendono un'azione preventiva o coercitiva.

L'art.23 definisce la composizione del Consiglio di Sicurezza: 15 membri
delle Nazioni Unite di cui 5 permanenti (Usa, Russia, Cina, Gran Bretagna e
Francia) e 10 a
rotazione (eletti ogni 2 anni). Le decisioni del Consiglio di Sicurezza
richiedono 9 voti su 15 e nessun voto contrario dei cinque membri
permanenti; una nazione che sia
parte di una controversia deve astenersi dal voto (art.27).

Art.26

Al fine di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale col minimo dispendio delle risorse umane ed
economiche mondiali per
gli armamenti, il Consiglio di Sicurezza ha il compito di formulare, con
l'ausilio del Comitato di Stato Maggiore previsto dall'art.47, piani da
sottoporre ai Membri delle
Nazioni Unite per l'istituzione di un sistema di disciplina degli armamenti.

Art.33

1. Le parti di una controversia, la continuazione sia suscettibile di
mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, devono, anzitutto,
perseguirne una soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione,
conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni
od accordi regionali, od altri
mezzi pacifici di loro scelta.

2. Il Consiglio di Sicurezza, ove lo ritenga necessario, invita le parti a
regolare la loro controversia mediante tali mezzi.

Art.41

Il Consiglio di Sicurezza puo' decidere quali misure, non implicanti
l'impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle
sue decisioni, e puo' invitare i
membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono
comprendere un'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e
delle comunicazioni
ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la
rottura delle relazioni diplomatiche.

Art.42

Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell'articolo
41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso puo'
intraprendere con forze aeree, navali
o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la
pace e la sicurezza internazionale. Tale azione puo' comprendere
dimostrazioni, blocchi ed altre
operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni
Unite.

Art.43

1. Al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, tutti i Membri delle Nazioni Unite si impegnano a mettere a
disposizione del Consiglio
di Sicurezza, a sua richiesta ed in conformita' ad un accordo o ad accordi
speciali, le forze armate, l'assistenza e le facilitazioni, compreso il
diritto di passaggio,
necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Art.46

I piani per l'impiego delle forze armate sono stabiliti dal Consiglio di
Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.

Art.47

2. Il Comitato di Stato Maggiore e' composto dai Capi di Stato Maggiore dei
Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza o di loro rappresentanti

3. Il Comitato di Stato Maggiore ha, alle dipendenze del Consiglio di
Sicurezza, la responsabilita' della direzione strategica di tutte le forze
armate messe a disposizione
del Consiglio di Sicurezza

Art.51

Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di
legittima difesa individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un
attacco armato contro un
Membro delle Nazioni Unite, fintantoche' il Consiglio di sicurezza non
abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza
internazionale...

Art.52

1. Nessuna disposizione del presente Statuto preclude l'esistenza di
accordi od organizzazioni regionali per la trattazione di quelle questioni
concernenti il mantenimento
della pace e della sicurezza internazionale, che si prestino ad un'azione
regionale, perche' tali accordi od organizzazioni e le loro attivita' siano
conformi ai fini e ai principi
delle Nazioni Unite.

2. I Membri delle Nazioni Unite che partecipino a tali accordi od
organizzazioni devono fare ogni sforzo per giungere ad una soluzione delle
controversie di carattere locale
mediante tali accordi od organizzazioni regionali prima di deferirle al
Consiglio di Sicurezza.

3. Il Consiglio di Sicurezza incoraggia lo sviluppo della soluzione
pacifica delle controversie di carattere locale, mediante gli accordi e le
organizzazioni regionali, sia su
iniziativa degli Stati interessati, sia per deferimento da parte del
Consiglio di sicurezza.

Art.53

Il Consiglio di Sicurezza utilizza, se nel caso, gli accordi o le
organizzazioni regionali per operazioni coercitive sotto la sua direzione. 

Tuttavia nessuna azione coercitiva puo' essere intrapresa in base ad
accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza
l'autorizzazione del Consiglio di
Sicurezza.

Ora si pone il problema di denunciare con la massima intensita' possibile
questa assurda situazione di illegittimita' attraverso la
MESSA IN STATO DI ACCUSA DI D'ALEMA - quale capo dell'esecutivo italiano -
PER ATTENTATO ALLA SICUREZZA DELLO
STATO - avendo messo a repentaglio il destino non solo delle popolazioni
direttamente colpite da questa guerra ma anche quello
del "popolo italiano" e quindi conseguentemente anche l'integrita' e la
sicurezza dello Stato italiano stesso. 

Per promuovere questa denuncia e' necessario coinvolgere una forza
parlamentare visto che l'art. 96 della Costituzione prevede
che il Presidente del consiglio dei ministri puo' essere posto in stato di
accusa dal Parlamento in seduta comune per reati
commessi nell'esercizio della sua funzione. Auspichiamo che anche
all'interno del Parlamento ci sia qualcuno sinceramente
solidale con i popoli slavi, albanesi e italiani TUTTI vittime, in maniera
diversa, di questo delirio economico-militare di onnipotenza
targato USA.

 

Comitato contro la guerra