portavoce:
Prof. G. Nebbia
Roma
Dr. J. Lau
Firenze
contatto:
c/o
stud. legale Lau
I- 50122 Firenze
Via delle Farine 2
Tel.055-2398546
Fax.0575-592243
e-mail: lau@elledi.it
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consulenti:
Avv. Romeo Ferruci
Avv. F. Trippanera
Dott.G Nifosi
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Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Pordenone
Spett. Dott Roberto Labozzetta !
Il sottoscritto Dr. Joachim Lau in funzione di membro del consiglio della IALANA (International Association of Lawyers Against Nuclear Arms) - e con studio a Firenze Via delle Farine 2 mette alla Sua spettabile attenzione le seguenti considerazioni, per rivedere la sua decisione di archiviare le indagini sulla leicità della presenza di armi nucleari nel sottosuolo italiano, di questa primavera.
- attualmente nella base militare di AVIANO (PORDENONE) si trovano almeno 18 armi nucleari come si è appreso dalle notizie dei giornali pubblicate recentemente; il Ministro della difesa italiano, in una recente interpellanza parlamentare ha dichiarato di aver conoscenza della sussistenza del fatto e che non si puo' per motivi di segretezza militare , rendere pubblici ulteriori dettagli.
- questi fatti potrebbero essere penalmente rilevanti sotto il profilo degli Art. 697 – 678 – 679 – 244 - 241 – 110 – 112 c.p.
- La Repubblica italiana è vincolata al trattato di non proliferazione del 1 luglio 1968 nel quale si impegna a non fungere da recipiente di armamenti nucleari (Articoli 1 e 2 dell'N.P.T.). Il deposito della NATO appartiene al territorio nazionale e ricade pianamente nella giurisdizione italiana anche in base alle convenzioni internazionali (Vedi Statuto delle truppe NATO). Sotto il profilo dei c.d. Accordi Nucleari di Condivisione (Nuclear Sharing Arrangements) e degli accordi bilaterli tra l'Italia e gli Stati Uniti detti Dual Keys o "doppia chiave" ed in applicazione dell'Art. 1140 c.c. , la Repubblica Italiana e specificamente il suo attuale governo nonché’ i responsabili dell’esecutivo, detengono in contrasto con le convenzioni internazionali nonché con gli obblighi costituzionali, armi nucleari.
- Sembra altresì infranto l’Art. 678 e 679 c.p. perchè le autorità militari italiane e della NATO avevano depositato, trasportato e introdotto nello Stato materiale esplodente senza avere una relativa autorizzazione da parte dell’autorità competente ( EURATOM, AIEA). Alla base degli impegni nazionali ed internazionali, nessun governo italiano è autorizzato a tenere materiale nucleare non registrato presso le Comunità Europee o presso l’autorità di controllo di Vienna.
- Indipendentemente dalle notizie non confermate, che la NATO intende ritirare le armi nucleari dal territorio nazionale e dal fatto che in passato, durante la guerra fredda il concetto della sicurezza nazionale è stato valutato soltanto nell'ambito della deterrenza nucleare, occorre tornare ad una normalità pacifica tra gli Stati, nella quale nessuno puo' avere il diritto di minacciare l’altro. La presenza di armi nucleari sul territorio italiano contro un presunto nemico che ancora si identifica nella Russia, rappresenta una minaccia contraria all’articolo 2.4 della Carta ONU, come è stato inoltre affermato dalla Corte Internazionale di Giustizia nel sua "Advisory Opinion" o Opinione Consultiva dell' 8 luglio 1996. E’ altrettanto noto che il sistema di programmazione automatico per il lancio dei missili nucleari della Federazione Russa , mira a distruggere i depositi nucleari e missilistici della NATO. Esiste pertanto una certezza che anche il deposito ad Aviano in caso di un’attacco presunto o reale sia un bersaglio da colpire. Considerando la velocità dei vettori delle bombe nucleari ed il loro sistema di lancio automatico ne consegue che il territorio italiano è permanentemente sottoposto ad un pericolo e ad una minaccia nucleare come atto di ritorsione. Visto che il reato di cui all’art. 244 c.p (atti ostili verso uno stato estero che espongono lo stato italiano al pericolo di una guerra) non richiede un dolo specifico (Corte Cass. 17.0tt.1958 I.sez.) non si può escludere il sospetto che gli attuali e precedenti ministri della difesa ed altri responsabili abbiano infranto questa norma penale mettendo a disposizione di un' altro Stato le base italiane per il deposito di armi nucleari. Bisognerà inoltre, esaminare se il tacito o esplicito consenso di una pluralità di persone, ufficialmente ignote, le quali hanno accettato il deposito di armi nucleari in Italia, abbiano sottoposto una parte del territorio dello Stato sotto la sovranità di uno Stato straniero (Art.241) e/o menomato l’indipendenza della Repubblica italiana, ed in ogni caso violato gli Articoli 1 e 2 del Trattato di Non Proliferazione.
La IALANA sarebbe lieta di conoscere la sua opinione ed eventuale decisione nel merito della procedura sopra menzionata.
Con i più cortesi saluti
Dr. Joachim Lau
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