Legislazione
Gli accordi internazionali

NAZIONI UNITE

CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE


La pace e la sicurezza internazionali come condizione essenziale per il godimento dei diritti umani, primo fra tutti il diritto alla vita
Risoluzione 1996/ 16 della Sottocommissione


La Sottocommissione per la Prevenzione delle Discriminazioni e per la Protezione delle Minoranze,

Sulla base dei principi della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, degli Accordi Internazionali sui Diritti Umani e delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e Protocolli aggiuntivi,

In riferimento alle Risoluzioni dell'Assemblea Generale n� 42/ 99 del 7 dicembre 1987 e n� 43/ 111 dell'8 dicembre 1988 che ribadiscono che tutti gli individui hanno un innato diritto alla vita,

Esprimendo preoccupazione in relazione all'ipotizzato uso di armi per la distruzione di massa o indiscriminata sia contro membri delle forze armate, sia contro popolazioni civili, aventi per risultato la morte, la sofferenza e la disabilit�,

Esprimendo preoccupazione in relazione ai ripetuti rapporti sulle conseguenze a lungo termine dell'uso di tali armi sulla vita e sulla salute umana, nonch� sull'ambiente,

Esprimendo altresì preoccupazione in relazione al fatto che gli effetti fisici sull'ambiente, le macerie residue dall'uso di tali armi, sia autonomamente, sia in combinazione, nonch� attrezzature contaminate abbandonate, costituiscano un serio pericolo per la vita,

Nella convinzione che la produzione, vendita ed uso di tali armi sia incompatibile con i diritti umani e con il diritto internazionale,

Nella convinzione che debbano essere intrapresi sforzi continuativi per sensibilizzare l'opinione pubblica sugli effetti inumani ed indiscriminati di tali armi, nonch� sulla necessit� di una loro completa eliminazione,

Nella convinzione che la produzione, vendita ed uso di tali armi sia incompatibile con la promozione e con il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale,

1. Esorta tutti gli Stati a ispirare le loro politiche nazionali alla necessit� di contenere la produzione e la diffusione di armi per la distruzione di massa o a effetto indiscriminato, in particolare armi nucleari, armi chimiche, ordigni combustibile-aria, napalm, bombe a frammentazione, armamenti biologici e contenenti uranio impoverito;

2. Fa istanza al Segretario Generale:

(a) Affinch� raccolga informazioni dai Governi, dagli organi e agenzie delle Nazioni Unite competenti e da organizzazioni non governative sull'uso di armi nucleari, armi chimiche, ordigni combustibile-aria, napalm, bombe a frammentazione, armamenti biologici e contenenti uranio impoverito, sui loro effetti indiretti e cumulativi, nonch� sul pericolo che essi rappresentano per la vita, l'incolumit� fisica ed altri diritti umani;

(b) Affinch� sottoponga un rapporto sulle informazioni raccolte all'attenzione di codesta Sottocommissione in occasione della sua quarantanovesima seduta, unitamente ad altre raccomandazioni e osservazioni che il Segretario Generale abbia eventualmente ricevuto su modalit� e mezzi efficaci per l'eliminazione di tali armi;

3. Delibera di prestare ulteriore considerazione all'argomento in oggetto, in occasione della sua quarantanovesima seduta, sulla base di qualunque ulteriore informazione possa essere contenuta in rapporti presentati dal Segretario Generale a codesta Sottocommissione o ad altri organi delle Nazioni Unite, o possa essere sottoposta a codesta Sottocommissione da Governi ed organizzazioni non governative.

Trentaquattresima assemblea
29 Agosto 1996
[Documento approvato con 15 voti favorevoli, 1 contrario e 8 astenuti.]

 


Nota: la presente traduzione è stata svolta autonomamente dall'Associazione PeaceLink sulla base del testo inglese disponibile su Internet e deve pertanto considerarsi ufficiosa.

Traduzione di Sabrina Fusari