Legislazione
NAZIONI UNITE
CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE
La pace e la sicurezza internazionali come condizione essenziale
per il godimento dei diritti umani, primo fra tutti il diritto alla vita
Risoluzione 1996/ 16 della Sottocommissione
La Sottocommissione per la Prevenzione delle Discriminazioni e per la Protezione
delle Minoranze,
Sulla base dei principi della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani, degli Accordi Internazionali sui Diritti Umani
e delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e Protocolli aggiuntivi,
In riferimento alle Risoluzioni dell'Assemblea Generale n� 42/ 99 del
7 dicembre 1987 e n� 43/ 111 dell'8 dicembre 1988 che ribadiscono che tutti
gli individui hanno un innato diritto alla vita,
Esprimendo preoccupazione in relazione all'ipotizzato uso di armi per
la distruzione di massa o indiscriminata sia contro membri delle forze armate,
sia contro popolazioni civili, aventi per risultato la morte, la sofferenza
e la disabilit�,
Esprimendo preoccupazione in relazione ai ripetuti rapporti sulle conseguenze
a lungo termine dell'uso di tali armi sulla vita e sulla salute umana, nonch�
sull'ambiente,
Esprimendo altresì preoccupazione in relazione al fatto che gli
effetti fisici sull'ambiente, le macerie residue dall'uso di tali armi, sia
autonomamente, sia in combinazione, nonch� attrezzature contaminate abbandonate,
costituiscano un serio pericolo per la vita,
Nella convinzione che la produzione, vendita ed uso di tali armi sia
incompatibile con i diritti umani e con il diritto internazionale,
Nella convinzione che debbano essere intrapresi sforzi continuativi per
sensibilizzare l'opinione pubblica sugli effetti inumani ed indiscriminati
di tali armi, nonch� sulla necessit� di una loro completa eliminazione,
Nella convinzione che la produzione, vendita ed uso di tali armi sia
incompatibile con la promozione e con il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale,
1. Esorta tutti gli Stati a ispirare le loro politiche nazionali alla
necessit� di contenere la produzione e la diffusione di armi per la distruzione
di massa o a effetto indiscriminato, in particolare armi nucleari, armi chimiche,
ordigni combustibile-aria, napalm, bombe a frammentazione, armamenti biologici
e contenenti uranio impoverito;
2. Fa istanza al Segretario Generale:
(a) Affinch� raccolga informazioni dai Governi, dagli organi e agenzie delle
Nazioni Unite competenti e da organizzazioni non governative sull'uso di armi
nucleari, armi chimiche, ordigni combustibile-aria, napalm, bombe a frammentazione,
armamenti biologici e contenenti uranio impoverito, sui loro effetti indiretti
e cumulativi, nonch� sul pericolo che essi rappresentano per la vita, l'incolumit�
fisica ed altri diritti umani;
(b) Affinch� sottoponga un rapporto sulle informazioni raccolte all'attenzione
di codesta Sottocommissione in occasione della sua quarantanovesima seduta,
unitamente ad altre raccomandazioni e osservazioni che il Segretario Generale
abbia eventualmente ricevuto su modalit� e mezzi efficaci per l'eliminazione
di tali armi;
3. Delibera di prestare ulteriore considerazione all'argomento in oggetto,
in occasione della sua quarantanovesima seduta, sulla base di qualunque ulteriore
informazione possa essere contenuta in rapporti presentati dal Segretario Generale
a codesta Sottocommissione o ad altri organi delle Nazioni Unite, o possa essere
sottoposta a codesta Sottocommissione da Governi ed organizzazioni non governative.
Trentaquattresima assemblea
29 Agosto 1996
[Documento approvato con 15 voti favorevoli, 1 contrario e 8 astenuti.]
Nota: la presente traduzione è stata svolta autonomamente dall'Associazione
PeaceLink sulla base del
testo inglese disponibile su Internet
e deve pertanto considerarsi ufficiosa.
Traduzione di Sabrina Fusari