ACCORDO PROVVISORIO PER LA PACE E L’AUTOGOVERNO IN KOSOVO (23 febbraio 1999)

>>Modifiche jugoslave a Rambouillet

CONTENUTI

Struttura

Articolo I: Princìpi

Articolo II: Misure di fiducia

Capitolo 1: Costituzione

Articolo I: Princìpi di Autogoverno Democratico in Kosovo

Articolo II: L’assemblea

Articolo III: Il Presidente di Kosovo

Articolo IV: Governo ed Organi Amministrativi

Articolo V: Potere giudiziario

Articolo VI: Diritti umani e Libertà Fondamentali

Articolo VII: Comunità nazionali

Articolo VIII: Comuni

Articolo IX: Rappresentanza

Articolo X: Emendamento

Articolo XI: Entrata in vigore

Capitolo 2: Polizia e Sicurezza Civile Pubblica

Articolo I: Princìpi generali

Articolo II: Polizia comunale

Articolo III: Accademia provvisoria di Polizia

Articolo IV: Commissione di Giustizia Penale

Articolo V: Operazioni di polizia in Kosovo

Articolo VI: Sicurezza dei confini internazionali

Articolo VII: Arresto e la Detenzione

Articolo VIII: Amministrazione della Giustizia

Articolo IX: Autorità suprema di giudizio

Capitolo 3: Svolgimento e supervisione delle elezioni

Articolo I: Termini per le elezioni

Articolo II: Ruolo dell’OSCE

Articolo III: Commissione Centrale per le Elezioni

Capitolo 4a: Questioni Economiche

Articolo I

Articolo II

Capitolo 4b: Assistenza umanitaria, ricostruzione e sviluppo economico

Capitolo 5: Missione di applicazione I

Articolo I: Istituzioni

Articolo II: Funzioni e poteri

Articolo III: Status della Missione di applicazione

Articolo IV: Processo di sviluppo

Articolo V: Autorità di giudizio

Capitolo 6: Il Mediatore

Articolo I: Generale

Articolo II: Giurisdizione

Articolo III: Poteri e doveri

Capitolo 7: Missione di applicazione II

Articolo I: Obblighi generali

Articolo II: Cessazione delle ostilità

Articolo III: Ridispiegamento, ritiro e smilitarizzazione delle forze

Articolo IV: Forze VJ

Articolo V: Altre Forze

Articolo VI: MUP

Articolo VII: Notifiche

Articolo VIII: Operazioni ed autorità del KFOR

Articolo IX: Controllo del confine

Articolo X: Controlli dei movimenti aerei

Articolo XI: Istituzione di una Commissione militare congiunta

Articolo XII: Rilascio dei Prigionieri

Articolo XIII: Cooperazione

Articolo XIV: Notifica ai comandi Militari

Articolo XV: Autorità ultima di giudizio

Articolo XVI: K-Day

Appendici

Appendice A: Luoghi approvati di acquartieramento del VJ/MUP

Appendice B: Status della forza militare multinazionale di applicazione

Capitolo 8: Emendamenti, Valutazione complessiva e clausole finali

Articolo I: Emendamenti e valutazione complessiva

Articolo II: Clausole Finali

Le Parti al presente Accordo,

Convinte della necessità di una soluzione pacifica e politica in Kosovo come requisito preliminare per la stabilità e la democrazia,

Determinate a stabilire un ambiente pacifico in Kosovo,

Riaffermando il loro impegno secondo gli Scopi e i Princìpi delle Nazioni Unite, così come i principi dell’OSCE, incluso l’Atto Finale di Helsinki e la Dichiarazione di Parigi per una nuova Europa,

Richiamando l'impegno della comunità internazionale alla sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica Federale della Yugoslavia,

Richiamando gli elementi/princìpi di base adottati dal Gruppo di Contatto nella sua riunione ministeriale a Londra il 29 gennaio 1999,

Riconoscendo il bisogno dell’autogoverno democratico in Kosovo, inclusa la piena partecipazione dei membri di tutte le comunità nazionali nella formulazione delle risoluzioni politiche,

Desiderando assicurare la protezione dei diritti umani di tutte le persone in Kosovo, così come i diritti dei membri di tutte le comunità nazionali,

Riconoscendo il contributo costante dell’OSCE alla pace e alla stabilità in Kosovo,

Notando che l'Accordo presente è stato concluso sotto gli auspici dei membri del Gruppo di Contatto e l'Unione europea ed impegnandosi nei confronti di questi membri e l'Unione europea ad attenersi a questo Accordo,

Consapevoli che il pieno rispetto dell’accordo presente sarà fondamentale per lo sviluppo di rapporti con le istituzioni europee,

Hanno concordato quanto segue:

Struttura

Articolo I: Princìpi

1.Tutti i cittadini in Kosovo dovranno godere, senza discriminazioni, di uguali diritti e libertà stabiliti in questo Accordo.

2.Le comunità nazionali ed i loro membri dovranno avere diritti supplementari specificati nel Capitolo 1. Il Kosovo, le autorità federali e quelle della Repubblica non dovranno interferire con l'esercizio di questi diritti supplementari. Le comunità nazionali dovranno essere giuridicamente uguali come qui specificato, e non dovranno usare i loro diritti supplementari per mettere in pericolo i diritti delle altre comunità nazionali o i diritti dei cittadini, la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica Federale di Yugoslavia, o il funzionamento del governo democratico e rappresentativo del Kosovo.

3.Tutte le autorità nel Kosovo dovranno rispettare pienamente i diritti umani, la democrazia, e l'uguaglianza dei cittadini e delle comunità nazionali.

4.I cittadini in Kosovo dovranno avere il diritto all’autogoverno democratico attraverso istituzioni legislative, esecutive, giuridiche ed altre stabilite in concordanza con questo Accordo. Essi dovranno avere l'opportunità di essere rappresentati in tutte le istituzioni in Kosovo. Il diritto all’autogoverno democratico dovrà includere il diritto di partecipare a libere ed oneste elezioni.

5. Ogni persona in Kosovo può avere accesso ad istituzioni internazionali per la protezione dei propri diritti in concordanza con le procedure di tali istituzioni.

6. Le Parti accettano che agiranno in Kosovo solamente nell’àmbito dei poteri e delle competenze specificate in questo Accordo. Atti non compresi in quei poteri e competenze saranno nulli. Il Kosovo dovrà avere tutti i diritti ed i poteri qui disposti, incluso in particolare quanto specificato nella Costituzione, al Capitolo 1. Questo Accordo dovrà prevalere su qualsiasi altra disposizione legale delle Parti e sarà direttamente applicabile. Le Parti dovranno armonizzare le proprie pratiche di governo e i documenti con questo Accordo.

7. Le Parti sono d'accordo nel cooperare pienamente con tutte le organizzazioni internazionali che lavorano in Kosovo sull’applicazione di questo Accordo.

Articolo II: Misure di fiducia

Fine dell’Uso della Forza

1. L’uso della forza in Kosovo dovrà cessare immediatamente. In concordanza con questo Accordo, le presunte violazioni della tregua dovranno essere riportate ad osservatori internazionali e non potranno essere usate per giustificare l’uso della forza come risposta.

2.Lo status delle forze di polizia e di sicurezza in Kosovo, incluso il ritiro delle forze dovrà essere governato dai termini di questo Accordo. Forze paramilitari ed irregolari in Kosovo sono incompatibili con i termini di questo Accordo.

Ritorno

3.Le Parti riconoscono che tutte le persone hanno diritto di ritornare alle loro case. Autorità competenti dovranno prendere tutte le misure necessarie per facilitare il ritorno sicuro delle persone, incluso il rilascio dei documenti necessari. Tutte le persone dovranno avere il diritto di rioccupare il loro beni immobili, di rivendicare i diritti di occupazione nelle proprietà possedute dallo Stato e di recuperare le loro altre proprietà ed averi personali. Le Parti dovranno prendere tutte le misure necessarie per far rientrare le persone in Kosovo.

4. Le Parti dovranno cooperare pienamente alle iniziative dell’Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR) e delle altre organizzazioni internazionali e non-governative riguardo al rimpatrio e al rientro delle persone, incluso quelle organizzazioni che osservano il trattamento delle persone dopo il loro rientro.

Accesso dell’Assistenza Internazionale

5.Non ci dovranno essere impedimenti al flusso normale dei beni in Kosovo, inclusi materiali per la ricostruzione di case e strutture. La Repubblica Federale di Yugoslavia non dovrà richiedere visti, dazi doganali, o autorizzazioni per persone o cose della Missione di applicazione (IM), dell’UNHCR, e delle altre organizzazioni internazionali, così come per le organizzazioni non governative che lavorano in Kosovo come stabilito dal Capo della Missione di applicazione (CIM).

6. A tutto il personale, sia nazionale sia internazionale, che lavora con organizzazioni internazionali o non-governative, inclusa la Croce Rossa jugoslava, dovrà essere consentito l’accesso senza restrizioni alla popolazione del Kosovo per scopi di assistenza internazionale. Tutte le persone in Kosovo dovranno avere ugualmente accesso diretto, sicuro ed indisturbato, al personale di tali organizzazioni.

Altre Questioni

7.Gli organi federali non potranno prendere alcuna decisione che abbia un effetto differenziale, sproporzionato, dannoso o discriminatorio sul Kosovo. Tali decisioni relative al Kosovo, se prese, saranno nulle.

8. La legge marziale non potrà essere dichiarata in Kosovo.

9. Le Parti dovranno ottemperare immediatamente a tutte le richieste di supporto espresse dalla Missione di applicazione (IM). La IM dovrà avere le proprie frequenze per la programmazione di programmi radio e televisione in Kosovo. La Repubblica Federale di Yugoslavia dovrà fornire tutte le attrezzature necessarie, comprese le frequenze per le comunicazioni radio, a tutte le organizzazioni umanitarie incaricate di portare aiuto in Kosovo.

Detenzione di Combattenti e Questioni di Giustizia

10.Tutte le persone rapite o le altre persone trattenute senza imputazione dovranno essere rilasciate. Le Parti inoltre dovranno rilasciare e trasferire nel rispetto di questo Accordo tutte le persone detenute in relazione al conflitto. Le Parti dovranno cooperare pienamente con il Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC) per facilitarne il lavoro in rispondenza del suo mandato, incluso assicurando il pieno accesso a tutte le suddette persone, a prescindere dal loro status, ovunque esse siano tenute, per ispezioni in accordo con le procedure di operatività dell’ICRC.

11. Le Parti dovranno fornire informazioni alle famiglie di tutte le persone scomparse, attraverso strumenti di ricerca dell'ICRC. Le Parti dovranno cooperare pienamente con l'ICRC e la Commissione Internazionale sulle Persone Scomparse negli sforzi di questi per stabilire l'identità, la localizzazione e il destino di quegli scomparsi.

12. Ogni Parte:

(a) non dovrà perseguire nessuno per crimini riferiti al conflitto in Kosovo, ad eccezione delle persone accusate di avere commesso gravi violazioni delle leggi umanitarie internazionali. Per facilitare la trasparenza, le Parti dovranno accordare l’accesso ad esperti stranieri (incluso esperti legali) insieme ad investigatori statali;

(b) dovranno accordare un'amnistia generale per tutte le persone condannate di aver commesso crimini motivati politicamente in relazione al conflitto in Kosovo. Questa amnistia non si dovrà applicare a quelli correttamente condannati per aver commesso gravi violazioni delle leggi umanitarie internazionali in un processo equo e pubblico condotto in base a norme internazionali.

13. Tutte le Parti dovranno adempiere al proprio obbligo di cooperare nell'investigazione e nell’azione giudiziaria nei confronti delle gravi violazioni delle leggi umanitarie internazionali.

(a) Come stabilito dalla risoluzione 827 (1993), e successive, del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, le Parti dovranno cooperare pienamente con il Tribunale Penale Internazionale per i crimini nella ex Yugoslavia, nelle sue investigazioni e nei suoi processi, adempiendo anche alle sue richieste di assistenza e ai suoi ordini.

(b) Le Parti dovranno anche permettere l’accesso completo e non ostacolato agli esperti internazionali - inclusi esperti forensi e investigatori – al fine di indagare sulle gravi violazioni delle leggi umanitarie internazionali.

Media indipendenti

14.Riconoscendo l'importanza di media liberi ed indipendenti per lo sviluppo di un clima politico e democratico necessario per la ricostruzione e lo sviluppo del Kosovo, le Parti dovranno assicurare la più vasta libertà di stampa possibile in Kosovo a tutti i mezzi d’informazione, pubblici e privati, incluso stampa, televisione, radio, e Internet.

Capitolo 1

Costituzione

Affermando la propria fiducia in una società pacifica, nella giustizia, nella tolleranza e nella riconciliazione,

Decisi ad assicurare il rispetto per i diritti umani e l'uguaglianza di tutti i cittadini e delle comunità nazionali,

Riconoscendo che la conservazione e la promozione dell'identità nazionale, culturale e linguistica di ogni comunità nazionale in Kosovo è necessaria per lo sviluppo armonioso di una società pacifica,

Desiderando attraverso questa Costituzione provvisoria di stabilire istituzioni di autogoverno democratico in Kosovo basate sul rispetto per l'integrità territoriale e la sovranità della Repubblica Federale di Yugoslavia e da questo Accordo, dal quale originano le autorità di governo qui descritte,

Riconoscendo che le istituzioni del Kosovo dovrebbero rappresentare equamente le comunità nazionali in Kosovo e dovrebbero incoraggiare l'esercizio dei loro diritti e dei diritti dei loro membri,

Richiamando e facendosi carico dei princìpi/elementi di base adottati dal Gruppo di Contatto nella sua Assemblea ministeriale di Londra del 29 gennaio 1999,

Articolo I: Princìpi di Autogoverno Democratico in Kosovo

1. il Kosovo si dovrà governare democraticamente attraverso organi ed istituzioni legislativi, esecutivi, giuridici ed altri qui specificati. Gli organi e le istituzioni del Kosovo dovranno esercitare le rispettive autorità in conformità con i termini di questo Accordo.

2. Tutte le autorità in Kosovo dovranno rispettare pienamente i diritti umani, la democrazia, e l'uguaglianza dei cittadini e delle comunità nazionali.

3. La Repubblica Federale di Yugoslavia ha la competenza in Kosovo sui seguenti argomenti, ad eccezione di quanto specificato altrove in questo Accordo:

  1. L’integrità territoriale,

(b) mantenimento di un mercato comune all'interno della Repubblica Federale di Yugoslavia, il potere del quale verrà esercitato in maniera tale da non discriminare il Kosovo,

(c) politica monetaria,

(d) difesa,

(e) politica estera,

(f) servizi doganali,

(g) tassazione federale,

(h) elezioni federali, e

(i) altri argomenti specificati in questo Accordo.

4. La Repubblica di Serbia avrà pertinenza in Kosovo come specificato in questo Accordo, incluso in relazione alle elezioni per la Repubblica.

5. I cittadini in Kosovo potranno continuare a partecipare negli àmbiti di competenza della Repubblica Federale di Yugoslavia e della Repubblica di Serbia, attraverso la loro rappresentanza nelle istituzioni competenti, senza pregiudizio all'esercizio della competenza delle autorità del Kosovo esposte in questo Accordo.

6. Riguardo al Kosovo:

(a) non ci dovranno essere cambiamenti ai confini del Kosovo;

(b) Lo spiegamento e l’uso di forza polizia e di sicurezza dovranno essere governati dai Capitoli 2 e 7 di questo Accordo; e

(c) il Kosovo dovrà avere l’autorità di condurre relazioni estere all'interno dei propri àmbiti di responsabilità equivalenti al potere fornito alle Repubbliche nell’Articolo 7 della Costituzione della Repubblica Federale di Yugoslavia.

7. Non ci dovrà essere interferenza con il diritto dei cittadini e delle comunità nazionali in Kosovo di appellarsi alle istituzioni appropriate della Repubblica di Serbia per i seguenti motivi:

  1. assistenza nel formulare programmi e norme per la scuola;
  2. partecipazione in programmi di utilità sociale, come l’assistenza ai veterani di guerra, ai pensionati e ai disabili; e

(c) gli altri servizi volontariamente ricevuti, purché questi servizi non siano riferiti a questioni di polizia e sicurezza regolati nei Capitoli 2 e 7 di questo Accordo, e purché qualunque dipendente della Repubblica che lavora in Kosovo in conformità a questo paragrafo sia fornitore di servizi disarmati agendo su invito di una comunità nazionale in Kosovo. La Repubblica avrà l'autorità per imporre tasse o imposte su quei cittadini che richiedono servizi conformemente a questo paragrafo, necessari a sostenere l’erogazione di tali servizi.

8.La unità territoriale di base di autogoverno locale in Kosovo sarà il Comune. Tutte le responsabilità in Kosovo non stabilite espressamente altrove saranno di pertinenza dei Comuni.

9.Per preservare e promuovere l’autogoverno democratico in Kosovo, tutti i candidati ad incarichi pubblici per nomina, elezione, o altro, e tutti i detentori di incarichi pubblici, dovranno soddisfare i seguenti criteri:

(a) Nessuna persona che sta scontando una condanna imposta dal Tribunale Penale internazionale per i crimini nella ex Yugoslavia, e nessuna persona che è sotto accusa del Tribunale e che non ha ottemperato all’ordine di apparizione di fronte al Tribunale, può presentarsi come candidato o può detenere alcun incarico; e

(b) Tutti i candidati e tutti i detentori di incarichi pubblici dovranno rinunciare alla violenza come strumento per conseguire mete politiche; passate attività politiche o di resistenza non dovranno essere un ostacolo alla reggenza di un incarico pubblico in Kosovo.

Articolo II: L’assemblea

Generale

1. Il Kosovo dovrà avere un’Assemblea che composta da 120 Membri.

(a) Ottanta membri dovranno essere eletti direttamente.

(b) Ulteriori 40 Membri dovranno essere eletti dai membri delle comunità nazionali competenti.

(i) Le comunità i cui membri costituiscono più dello 0,5% della popolazione del Kosovo ma meno del 5% dovranno avere dieci di questi seggi, i quali dovranno essere divisi fra di loro nel rispetto del rispettiva proporzione nella popolazione complessiva.

(ii) Le comunità i cui membri costituiscono più del 5 per cento della popolazione del Kosovo si dovranno dividere equamente i rimanenti trenta seggi. Per le comunità nazionali Serbe ed Albanesi si dovrà fare conto che tocchino la soglia del 5% della popolazione.

Altri Provvedimenti

2. Le elezioni per tutti i Membri dovranno essere condotte democraticamente, secondo i provvedimenti del Capitolo 3 di questo Accordo. I membri dovranno essere eletti per un termine di tre anni.

3. La distribuzione dei seggi nell’Assemblea dovrà essere basata sui dati raccolti nel censimento a cui si fa riferimento nel Capitolo 5 di questo Accordo. Precedentemente al completamento del censimento, per gli scopi di questo Articolo, le dichiarazioni di appartenenza a comunità nazionali fatte durante l’iscrizione degli elettori, saranno usate per determinare la percentuale della popolazione del Kosovo che ogni comunità nazionale rappresenta.

4. I membri dell’Assemblea dovranno essere immuni da tutti i procedimenti civili o criminali sulla base di parole espresse o di altri atti compiuti nella loro facoltà come Membri della Assemblea.

I poteri dell’Assemblea

5. L’Assemblea dovrà essere responsabile di decretare leggi del Kosovo, incluso in àmbiti politici, di sicurezza, economici, sociali, educativi, scientifici e culturali come indicato sotto ed altrove in questo Accordo. Questa Costituzione e le leggi dell’Assemblea del Kosovo non dovranno essere soggette a cambiamenti o modifiche da parte delle autorità delle Repubbliche o della Federazione.

(a) L’Assemblea dovrà avere responsabilità di:

(i) Finanziare le attività delle istituzioni del Kosovo, anche imponendo tasse ed imposte sulle fonti all'interno del Kosovo;

(ii) Adottare bilanci degli organi Amministrativi e delle altre istituzioni del Kosovo, con l'eccezione di istituzioni di comunità comunali e nazionali, tranne ne casi qui altrimenti specificati;

(iii) Adottare regolamenti riguardo all'organizzazione e alle procedure degli organi Amministrativi del Kosovo;

(iv) Approvare l'elenco di Ministri del Governo, incluso il Primo ministro;

(v) Coordinare i piani educativi nel Kosovo, nel rispetto delle autorità delle comunità nazionali e dei Comuni;

(vi) Eleggere candidati per l’incarico giudiziario proposti dal Presidente del Kosovo;

(vii) Decretare leggi che assicurino il libero movimento di beni, servizi e persone nel Kosovo conformemente a questo Accordo;

(viii) Approvare accordi conclusi dal Presidente all'interno degli àmbiti di responsabilità del Kosovo;

(ix) Cooperare con l’Assemblea Federale e con le Assemblee delle Repubbliche, e condurre relazioni con corpi legislativi stranieri;

(x) Stabilire una struttura per un autogoverno locale

(xi) Quando necessario, decretare leggi che riguardano problematiche intercomunali e relazioni tra le comunità nazionali;

(xii) Decretare leggi che regolano il lavoro di istituzioni mediche ed ospedali;

(xiii) Proteggere l'ambiente, laddove le controversie intercomunali siano intricate;

(xiv) Adottare programmi di sviluppo economico, scientifico, tecnologico, demografico, regionale, e sociale, così come di pianificazione urbana;

(xv) Adottare programmi per lo sviluppo dell'agricoltura e di aree rurali;

(xvi) Regolare elezioni in accordo con i Capitoli 3 e 5;

(xvii) Regolare la proprietà posseduta dal Kosovo; e

(xviii) Regolare il catasto.

(b) L’Assemblea dovrà anche avere l’autorità di decretare leggi all’interno degli àmbiti di responsabilità dei Comuni se la questione non può essere regolata efficacemente dai Comuni o se la regolamentazione dei singoli Comuni potesse pregiudicare i diritti di altri Comuni. In assenza di una legge decretata dall’Assemblea secondo questo sottoparagrafo che si arroghi il diritto di sostituire l’iniziativa comunale, i Comuni manterranno la propria autorità.

Procedura

6. Le leggi e altre decisioni dell’Assemblea dovranno essere adottate dalla maggioranza dei Membri presenti e votanti.

7. Una maggioranza dei Membri di una singola comunità nazionale eletta all’Assemblea in conformità al paragrafo 1(b) può adottare una istanza nel caso in cui una legge o un’altra decisione incida sfavorevolmente sugli interessi vitali della loro comunità nazionale. La legge o la decisione impugnata dovrà essere sospesa nei confronti di quella comunità nazionale fino a che la procedura di risoluzione della controversia al paragrafo 8 sia completata.

8. La procedura seguente dovrà essere usata in caso di una istanza come al paragrafo 7:

(a) I Membri che redigono l’istanza d’interesse vitale dovranno fornire le ragioni della loro mozione. Ai relatori della legislazione dovrà essere concessa facoltà di rispondere.

(b) I Membri che propongono l’istanza dovranno nominare entro un giorno un mediatore della loro causa per cercare di giungere ad un accordo con quelli che propongono la legislazione.

(c) Se la mediazione non produce un accordo entro sette giorni, la questione può essere sottoposta per un decreto vincolante. La decisione dovrà essere resa da un comitato che comprende tre Membri dell’Assemblea: uno Albanese e uno Serbo, ognuno nominato dalla delegazione della sua comunità nazionale; ed un terzo Membro, che sarà di una terza nazionalità e sarà selezionato entro due giorni con il consenso della Presidenza dell’Assemblea.

(i) Un’istanza d’interesse vitale dovrà essere sostenuta se la legislazione impugnata incidesse sfavorevolmente sui diritti costituzionali fondamentali della comunità, sui diritti supplementari descritti nell’Articolo VII, o sul principio di trattamento equo.

(ii) Se la mozione non viene sostenuta, la legislazione impugnata entrerà in vigore per quella comunità.

(d) il Paragrafo (c) non potrà essere applicato alla selezione di ufficiali dell’Assemblea.

(e) L’Assemblea può escludere le altre decisioni da questa procedura tramite una legge decretata da una maggioranza che includa una maggioranza di ogni comunità nazionale eletta secondo il paragrafo 1(b).

9. Una maggioranza dei Membri dovrà costituire un numero legale. Altrimenti l’Assemblea deciderà le proprie regole di procedura.

Dirigenza

10. L’Assemblea eleggerà fra i suoi Membri una Presidenza, che consisterà di un Presidente, due Vicepresidenti, e altri dirigenti in concordanza con le regole di procedura dell’Assemblea. Ogni comunità nazionale che soddisfi la soglia specificata al paragrafo 1(b) (ii), sarà rappresentata nella dirigenza. Il Presidente della Assemblea non dovrà provenire dalla stessa comunità nazionale del Presidente del Kosovo.

11. Il Presidente dell’Assemblea la rappresenterà, chiamerà le sue sessioni all’ordine, presiederà le sue riunioni, coordinerà il lavoro di qualunque comitato essa possa stabilire e compierà gli altri doveri prescritti dalle regole di procedura dell’Assemblea.

 

 

Articolo III: Il Presidente del Kosovo

1. Ci sarà un Presidente del Kosovo che dovrà essere eletto dall’Assemblea dal voto di una maggioranza dei suoi membri. Il Presidente del Kosovo dovrà governare per un periodo di tre anni. Nessuna persona può prestare servizio per più di due mandati come Presidente del Kosovo.

2. Il Presidente di Kosovo sarà responsabile di:

(i) Rappresentare il Kosovo, anche di fronte a qualsiasi ente internazionale, Federale o delle Repubbliche;

(ii) Proporre all’Assemblea i candidati a Primo Ministro, per la Corte Costituzionale, la Corte Suprema, e altri uffici giudiziari del Kosovo;

(iii) Incontrarsi periodicamente con i rappresentanti delle comunità nazionali democraticamente eletti;

(iv) Condurre relazioni estere e concludere accordi nell’àmbito di questo potere conforme con le autorità delle istituzioni del Kosovo rispetto a questo Accordo. Tali accordi dovranno entrare in vigore soltanto su approvazione dell’Assemblea;

(v) Designare un rappresentante per prestare servizio presso Commissione Congiunta stabilita dalla Articolo I.2 del Capitolo 5 di questo Accordo;

(vi) Incontrarsi periodicamente con i Presidenti Federali e delle Repubbliche; e

(vii) altre funzioni specificate qui o dalla legge.

Articolo IV: Governo ed Organi Amministrativi

1. Il potere esecutivo dovrà essere esercitato dal Governo. Il Governo sarà responsabile di perfezionare le leggi del Kosovo, e di altre autorità statali quando tali responsabilità sono trasmesse da quelle autorità. Il Governo avrà anche la competenza per proporre leggi all’Assemblea.

(a) Il Governo consisterà di un Primo Ministro e Ministri, includendo almeno una persona da ogni comunità nazionale che soddisfa la soglia specificata al paragrafo 1(b)(ii) dell’Articolo II. I Ministri capeggeranno gli Organi Amministrativi del Kosovo.

(b) Il candidato a Primo Ministro indicato dal Presidente dovrà proporre un elenco di Ministri all’Assemblea. Il Primo Ministro, insieme all'elenco dei Ministri, dovrà essere approvato da una maggioranza di quelli presenti e votanti nell’Assemblea. Nell'eventualità che il Primo Ministro non sia capace di ottenere una maggioranza per il Governo, il Presidente dovrà proporre un candidato nuovo per la carica di Primo Ministro entro dieci giorni.

(c) Il Governo dovrà dimettersi se una mozione di sfiducia è adottata da un voto di una maggioranza dei membri dell’Assemblea. Se il Primo Ministro o il Governo si dimette, il Presidente dovrà scegliere un candidato nuovo per Primo Ministro il quale dovrà cercare di formare un Governo.

(d) Il Primo Ministro dovrà convocare le riunioni del Governo, lo rappresenterà e ne coordinerà il lavoro. Le decisioni del Governo richiederanno una maggioranza dei Ministri presenti e votanti. Il Primo Ministro avrà il voto decisionale nell’eventualità che i Ministri siano equamente divisi. Il Governo dovrà altrimenti decidere le proprie regole di procedura.

2. Gli organi amministrativi dovranno essere responsabili di assistere il Governo nell'eseguire i suoi doveri.

(a)le comunità Nazionali dovranno essere debitamente rappresentate a tutti i livelli negli Organi Amministrativi.

(b) Qualunque cittadino in Kosovo che protesta per essere stato direttamente e sfavorevolmente colpito dalla decisione di un ente esecutivo o amministrativo avrà il diritto ad una revisione giudiziaria della legalità di quella decisione, dopo avere esaurito tutti i tentativi di revisione amministrativa. L’Assemblea dovrà emanare una legge per regolare questa revisione.

3. Ci dovrà essere un Procuratore Generale responsabile di perseguire gli individui che violano le leggi penali del Kosovo. Egli dirigerà l’Ufficio del Procuratore che dovrà avere a tutti i livelli personale rappresentativo della popolazione del Kosovo.

Articolo V: Potere Giudiziario

Generale

1. Il Kosovo dovrà avere una Corte Costituzionale, una Corte Suprema, Corti Distrettuali, e Corti Comunali.

2. Le corti del Kosovo dovranno avere giurisdizione su tutte le questioni che sorgono nell’àmbito di questa Costituzione o nelle leggi del Kosovo tranne quanto specificato nel paragrafo 3. Le corti del Kosovo avranno anche giurisdizione su questioni di legge federale, soggette all’appello alle corti Federali su queste questioni dopo che tutti gli appelli disponibili all’interno del sistema del Kosovo siano stati esauriti.

3. I cittadini in Kosovo possono optare di avere dispute civili delle quali sono parte in causa, aggiudicate ad altre corti nella Repubblica Federale di Yugoslavia che dovrà applicare la legge vigente in Kosovo.

4. Le regole seguenti si applicheranno ai casi penali:

(a) All'inizio di procedimenti penali, l'imputato ha il diritto di far trasferire il suo processo ad un'altra corte del Kosovo da egli/ella designata.

(b) Nei casi penali nei quali tutti, imputati e vittime, siano membri della stessa comunità nazionale, tutti i membri del consiglio giudiziario saranno di una comunità nazionale di propria scelta se una delle parti lo richiedesse.

(c) Un imputato in un caso penale processato nelle corti del Kosovo ha il diritto di avere almeno un membro del consiglio giudiziario che ascolti il caso proveniente dalla sua comunità nazionale. Le autorità del Kosovo considereranno e permetteranno ai giudici di altre corti nella Repubblica Federale di Yugoslavia di servire come giudici del Kosovo per questi scopi.

Corte costituzionale

5. La Corte Costituzionale dovrà essere composta da nove giudici. Ci dovrà essere almeno un giudice di Corte Costituzionale proveniente da ogni comunità nazionale che soddisfa la soglia specificata al paragrafo 1(b)(ii) dell’Articolo II. Fino a che le Parti non accettino questo accordo, 5 giudici della Corte Costituzionale dovranno essere scelti da un elenco stilato dal Presidente della Corte europea per i diritti umani.

6. La Corte Costituzionale dovrà avere autorità di risolvere dispute relative al contenuto di questa Costituzione. Tale autorità dovrà includere, pur non essendo limitata solo a ciò, lo stabilire se le leggi applicabili in Kosovo, le decisioni o gli atti del Presidente, le Assemblee, il Governo, i Comuni, e le comunità nazionali siano compatibili con questa Costituzione.

(a) Le questioni potranno essere riferite alla Corte Costituzionale dal Presidente del Kosovo, dal Presidente o dai Vicepresidenti dell’Assemblea, dal Difensore civile, dalle assemblee e dai consigli comunali, e da qualunque comunità nazionale che agisce secondo le proprie procedure democratiche.

(b) Qualunque corte che trovasse a dover giudicare una questione, la cui disputa dipendesse dalla risposta ad una interrogazione all'interno della giurisdizione della Corte Costituzionale, dovrà riferire il problema alla Corte Costituzionale per una decisione preliminare.

7. Seguendo l'espletamento di altri rimedi legali, la Corte Costituzionale avrà giurisdizione, su richiesta di qualunque persona che si costituisse come vittima, sulle lamentele riguardanti la violazione da parte di un’autorità pubblica dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dei diritti dei membri delle comunità nazionali dichiarati in questa Costituzione.

8. La Corte Costituzionale avrà tale giurisdizione così come potrà essere specificato in qualunque punto di questo Accordo o dalla legge.

Corte suprema

9. La Corte Suprema dovrà essere composta da nove giudici. Ci dovrà essere almeno un giudice di Corte Suprema proveniente da ogni comunità nazionale che soddisfa la soglia specificata nel paragrafo 1(b)(ii) dell’Articolo II.

10. La Corte Suprema dovrà dare udienza alle Corti di Distretto e alle Corti Comunali. Salvo altrimenti previsto in questa Costituzione, la Corte Suprema dovrà essere la corte di appello finale per tutti i casi derivanti dalla legge vigente in Kosovo. Le sue decisioni dovranno essere riconosciute ed eseguite da tutte le autorità nella Repubblica Federale di Yugoslavia.

Funzioni delle Corti

11. L’Assemblea dovrà determinare il numero dei giudici della Corte Distrettuale e Comunale necessari a soddisfare le necessità contingenti.

12. I giudici di tutte le corti in Kosovo dovranno essere illustri giuristi dalla più elevata reputazione morale. Essi dovranno essere largamente rappresentativi delle comunità nazionali del Kosovo.

13. La rimozione di un giudice del Kosovo richiederà il consenso dei giudici della Corte Costituzionale. Un giudice di Corte Costituzionale la cui rimozione è in corso non potrà partecipare al giudizio sul suo caso.

14. La Corte Costituzionale dovrà adottare regole per se stessa e per le altre corti in Kosovo. Sia la Corte Costituzionale sia le Corti Supreme dovranno adottare decisioni a voto di maggioranza dei loro membri.

15. Salvo altrimenti nelle loro leggi, tutte le corti di Kosovo renderanno pubblici i loro procedimenti. Dovranno rendere pubbliche le ragioni delle loro decisioni.

Articolo VI: Diritti umani e Libertà Fondamentali

1. Tutte le autorità in Kosovo dovranno assicurare i diritti umani e le libertà fondamentali riconosciuti a livello internazionale.

2. I diritti e le libertà dichiarate dalla Convenzione europea per la Protezione dei diritti umani e le Libertà Fondamentali ed i suoi Protocolli saranno applicati direttamente in Kosovo. Anche gli altri strumenti per i diritti umani internazionalmente riconosciuti, emanati in legge dall’Assemblea del Kosovo, saranno applicati. Questi diritti e libertà dovranno avere priorità su tutte le altre leggi.

3. Tutte le corti, le agenzie, le istituzioni governative, e le altre istituzioni pubbliche del Kosovo o operanti in relazione al Kosovo si dovranno conformare a questi diritti umani e libertà fondamentali.

Articolo VII: Comunità nazionali

1. Le comunità nazionali ed i loro membri avranno diritti supplementari come esposto di seguito per preservare ed esprimere le loro identità nazionali, culturali, religiose, e linguistiche in accordo con le norme internazionali e con l’Atto Finale di Helsinki. Tali diritti dovranno essere esercitati in conformità ai diritti umani e alle libertà fondamentali.

2. Ogni comunità nazionale può eleggere istituzioni per amministrare i propri affari in Kosovo, attraverso mezzi democratici ed in maniera conforme ai princìpi del Capitolo 3 di questo Accordo,.

3. Le comunità nazionali dovranno essere soggette alle leggi applicabili in Kosovo, a patto che gli atti o le decisioni concernenti le comunità nazionali siano non discriminatori. L’Assemblea dovrà decidere sulle procedure per risolvere dispute tra le comunità nazionali.

4. I diritti supplementari delle comunità nazionali, operanti attraverso le loro istituzioni democraticamente elette, sono di:

(a) preservare e proteggere le proprie identità nazionali, culturali, religiose e linguistiche, anche con:

(i) scrittura dei nomi locali di città e villaggi, di piazze e strade e di altri nomi topografici nella lingua ed alfabeto della comunità nazionale in aggiunta alle scritte in albanese e serbo, conformemente con le decisioni sullo stile prese dalle istituzioni comunali;

(ii) fornire informazioni nella lingua ed alfabeto della comunità nazionale;

(iii) provvedere all’istruzione e stabilire istituzioni educative, in particolare per l’apprendimento della propria lingua ed alfabeto, della propria cultura nazionale e storia, per la quale le autorità preposte provvederanno all’assistenza finanziaria; i programmi dovranno riflettere uno spirito di tolleranza tra le comunità nazionali e dovranno rispettare i diritti dei membri di tutte le comunità nazionali in concordanza con le norme internazionali;

(iv) stipulare contatti inostacolati con i rappresentanti delle loro rispettive comunità nazionali, all'interno della Repubblica Federale di Yugoslavia ed all'estero;

(v) usare ed esporre i simboli nazionali, inclusi i simboli della Repubblica Federale di Yugoslavia e della Repubblica di Serbia;

(vi) proteggere le tradizioni nazionali sul diritto di famiglia stabilendo, se la comunità lo decide, regole nel campo di eredità; la famiglia e le relazioni matrimoniali; l’affidamento; e l’adozione;

(vii) conservare i luoghi di importanza religiosa, storica, o culturale per la comunità nazionale di concerto con le altre autorità;

(viii) migliorare la salute pubblica e i servizi sociali su una base non discriminatoria sia per i cittadini sia per le comunità nazionali;

(ix) attivare le istituzioni religiose di concerto con altre autorità religiose; e

(x) partecipare a organizzazioni regionali e internazionali non governative ed in accordo con le regole di queste organizzazioni;

(b) farsi garante dell’accesso alla programmazione dei media pubblici e della rappresentazione in essi, prendendo provvedimenti per la programmazione separata nelle lingue più diffuse sotto la direzione di coloro che sono stati nominati dalla comunità nazionale rimanendo su base di equità ed onestà; e

(c) finanziare le proprie attività, raccogliendo contributi, le comunità nazionali possono decidere di tassare i membri delle proprie comunità.

5. I Membri delle comunità nazionali dovranno avere anche garanzie individuali per quanto attiene:

(a) il diritto di stringere altrove inostacolati contatti con i membri delle loro rispettive comunità nazionali e in qualsiasi parte nella Repubblica Federale di Yugoslavia ed all'estero;

(b) accesso uguale al lavoro in servizi pubblici a tutti i livelli;

(c) il diritto di usare le loro lingue ed alfabeti;

(d) il diritto di usare e mostrare i simboli di comunità nazionali;

(e) il diritto di partecipare a istituzioni democratiche che determineranno l'esercizio della comunità nazionale dei diritti collettivi stabiliti in questo Articolo; e

(f) il diritto di costituire associazioni culturali e religiose, per le quali le autorità preposte forniranno l’assistenza finanziaria.

6. Ogni comunità nazionale e, dove necessario, i loro membri che agiscono individualmente possono esercitare questi diritti supplementari attraverso istituzioni Federali ed istituzioni delle Repubbliche, in accordo con le procedure di quelle istituzioni e senza pregiudizio verso le capacità delle istituzioni del Kosovo di svolgere le proprie funzioni.

7. Ogni persona dovrà avere il diritto di scegliere liberamente di essere trattata o non essere trattata come appartenente ad una comunità nazionale, e nessuno svantaggio dovrà risultare da questa scelta o dall'esercizio dei diritti connessi a quella scelta.

Articolo VIII: Comuni

1. Il Kosovo dovrà conservare i Comuni esistenti. I cambiamenti ai confini comunali possono essere eseguiti con un atto dell’Assemblea del Kosovo dopo aver consultato le autorità dei Comuni interessati.

2. I Comuni possono sviluppare relazioni fra loro stessi per il proprio beneficio reciproco.

3. Ogni Comune avrà un’Assemblea, un Consiglio Esecutivo, e tanti organi amministrativi quanti il Comune ne stabilirà.

(a) Ogni comunità nazionale il cui numero complessivo dei membri costituisca almeno il tre per cento della popolazione del Comune, dovrà essere rappresentata nel Consiglio in proporzione alla parte della popolazione comunale oppure da un membro, qualunque sia la più grande.

(b) prima del completamento di un censimento, le dispute sulle percentuali della popolazione comunale secondo gli obiettivi di questo paragrafo dovranno essere risolte facendo riferimento alle dichiarazioni di appartenenza alla comunità nazionale nell’elenco elettorale.

4. I Comuni avranno competenza di:

(a) fare rispettare la legge, come specificato nel Capitolo 2 di questo Trattato;

(b) decidere e, quando necessario, provvedere alla cura dell’infanzia;

(c) fornire istruzione, coerentemente con i diritti ed i doveri delle comunità nazionali, nello spirito della tolleranza tra le comunità nazionali e nel rispetto dei diritti dei membri di tutte le comunità nazionali in accordo con norme internazionali;

(d) proteggere l'ambiente comunale;

(e) stabilire regole per il commercio e per gli esercizi privati;

(f) stabilire regole per la caccia e la pesca;

(g) progettare ed eseguire lavori pubblici di importanza collettiva, incluso strade ed approvvigionamenti di acqua e partecipare alla pianificazione e all’esecuzione di progetti di lavori pubblici in tutto il Kosovo, in accordo con gli altri Comuni e con le autorità del Kosovo;

(h) stabilire regole nell’uso della terra, nell’urbanistica, nella regolamentazione edilizia, e nella costruzione delle case;

(i) sviluppare programmi di sviluppo per turismo, industria alberghiera, forniture alimentari e sport;

(j) organizzare fiere e mercati locali;

(k) organizzare servizi pubblici di utilità comune, incluso vigili del fuoco, pronto intervento, e polizia come al Capitolo 2 di questo Accordo; e

(l) finanziare il lavoro di istituzioni comunali, incluso l’aumento degli introiti, le tasse, e la preparazione dei bilanci.

5. I Comuni avranno anche la competenza per tutte le altre aree sotto l'autorità del Kosovo non espressamente assegnate altrove in questo testo, sottoposte ai provvedimenti dell’Articolo II.5(b) di questa Costituzione.

6. Ogni Comune dovrà condurre i propri affari pubblicamente e dovrà mantenere pubblica documentazione delle sue deliberazioni e decisioni.

Articolo IX: Rappresentanza

1. I cittadini del Kosovo dovranno avere diritto di partecipare all'elezione di:

(a) almeno 10 deputati nella Camera dei Cittadini dell’Assemblea Federale; e

(b) almeno 20 deputati nella Riunione Nazionale della Repubblica di Serbia.

2. Le modalità di elezione per i deputati specificati al paragrafo 1 saranno determinate rispettivamente dalla Repubblica Federale di Yugoslavia e dalla Repubblica di Serbia, secondo le procedure in accordo con il Capo della Missione di applicazione.

3.L’Assemblea avrà l'opportunità di presentare alle autorità preposte un elenco di candidati dal quale sarà designato:

(a) almeno un cittadino del Kosovo per lavorare per il Governo Federale, ed almeno un cittadino del Kosovo per lavorare per il Governo della Repubblica di Serbia; e

(b) almeno un giudice per la Corte Costituzionale Federale, un giudice per la Corte Federale, e tre giudici per la Corte Suprema di Serbia.

Articolo X: Emendamento

1. L’Assemblea può, con una maggioranza di due-terzi dei suoi Membri, la quale deve includere una maggioranza dei Membri eletta da ogni comunità nazionale di cui all’Articolo II:

1(b)(ii), adottare emendamenti a questa Costituzione.

2. Non ci dovranno essere, comunque, emendamenti all’Articolo I.3-8 o a questo Articolo, né potrà alcun emendamento diminuire i diritti garantiti dagli Articoli VI e VII.

Articolo XI: Entrata in Vigore

Questa Costituzione entrerà in vigore alla firma di questo Trattato.

Capitolo 2

Polizia e Sicurezza Civile Pubblica

Articolo I: Princìpi generali

1. Tutte le agenzie di forze dell’ordine, organizzazioni e personale delle Parti, che per scopi di questo Capitolo includeranno dogane e polizia di confine che operano in Kosovo, dovranno agire in conformità con questo Accordo e dovranno osservare i criteri internazionalmente riconosciuti per i diritti umani e il dovuto processo. Nell'esercitare le loro funzioni, il personale delle forze dell’ordine non dovrà discriminare in alcun campo, come sesso; razza; colore; lingua; religione; politica o altra opinione; nazionale o sociale; associazione con una comunità nazionale; proprietà; nascita o altra condizione.

2. Le Parti invitano l'organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) attraverso la sua IM ad esaminare e sovrintendere all’attuazione di questo Capitolo e le disposizioni collegate a questo Accordo. Il Capo della Missione di applicazione (CIM) o i suoi incaricati dovranno avere l'autorità per emettere direttive vincolanti alle Parti e ai corpi sussidiari in materia di polizia e sicurezza civile pubblica, per ottenere l'adeguamento delle Parti ai termini di questo Capitolo. Le Parti sono d'accordo a cooperare pienamente con la IM e ad conformarsi alle sue direttive. Al personale assegnato ai compiti di polizia all’interno della IM dovrà essere permesso di indossare un’uniforme durante il servizio in questa parte della missione.

3. Nello svolgere le proprie mansioni, il CIM informerà e consulterà il KFOR come dovuto.

4. La IM avrà l'autorità di:

(a) Controllare, osservare, ed ispezionare le attività, il personale e le attrezzature delle forze dell’ordine, incluse la polizia di confine e le unità delle dogane, così come le strutture e i verbali delle organizzazioni giudiziarie collegate;

(b) Consigliare il personale delle forze dell’ordine, incluse polizia di confine e unità delle dogane, e, quando necessario portarli all’osservanza di questo Accordo, incluso questo Capitolo, emettendo appropriate istruzioni vincolanti in coordinamento con la KFOR;

(c) Partecipare e guidare l'addestramento del personale delle forze dell’ordine;

(d) In coordinamento con la KFOR, accertare i pericoli per l’ordine pubblico;

(e) Consigliare e fornire una guida alle autorità governative su come trattare le minacce all’ordine pubblico e sull'organizzazione di effettive forze dell’ordine civili;

(f) Scortare le Parti, come personale di supporto legale nell’esecuzione delle loro funzioni, come la IM ritiene adatto;

(g) Congedare o disciplinare personale di sicurezza pubblico delle Parti in causa; e

(h) Richiedere un appoggio adeguato di forze dell’ordine dalla comunità internazionale per abilitare la IM ad eseguire i doveri assegnati in questo Capitolo.

5.Tutte le forze dell’ordine Federali, Repubblicane e del Kosovo e le autorità militari Federali saranno obbligate, nelle loro rispettive aree di autorità, ad assicurare libertà di movimento e passaggio sicuro per tutte le persone, veicoli e beni. Questo obbligo include un dovere di permesso di passaggio non ostruito in Kosovo per l’equipaggio della polizia approvato dal CIM e dal COMKFOR per uso delle polizia del Kosovo, e di qualsiasi supporto previsto dal sottoparagrafo 4(h) soprascritto.

6. Le Parti si impegnano a fornire assistenza reciproca l'un l'altra, quando richiesta, nella consegna di chi accusato di commettere atti criminali all'interno della giurisdizione di una Parte, e nell’investigazione nell'azione giudiziaria di reati attraverso il confine del Kosovo con le altre parti della Repubblica Federale di Yugoslavia. Le Parti dovranno sviluppare procedure convenute e meccanismi per rispondere a queste richieste. Il CIM o i suoi incaricati dovranno risolvere le dispute su tali questioni.

7. La IM punterà a trasferire le competenze delle forze dell’ordine, descritte all’Articolo II sottostante, agli ufficiali delle forze dell’ordine e delle organizzazioni descritte all’Articolo II, nel minor tempo possibile coerentemente con la sicurezza pubblica e civile.

Articolo II: Polizia comunale

1. Appena vengono create, le unità della polizia Comunale, organizzate e collocate ai livelli comunali e municipali, dovranno assumere la responsabilità per il rispetto della legge in Kosovo. Le responsabilità specifiche della polizia comunale includeranno perlustrazioni della polizia e prevenzione del crimine, investigazioni criminali, arresto e la detenzione di criminali sospetti, controllo della folla, e controllo del traffico.

2. Numero e Composizione. Il numero totale di polizia comunale che opera all'interno di Kosovo stabilito da questo Accordo non dovrà eccedere i 3,000 funzionari attivi per l’ordine pubblico. Comunque, il CIM dovrà avere l'autorità per aumentare o diminuire questo personale se tale azione è necessaria a soddisfare le necessità operative. Prima di intraprendere tale azione, il CIM dovrà consultare l'Amministrazione di Giustizia Penale e gli altri ufficiali come appropriato. Le comunità nazionali in ogni comune dovranno essere rappresentate equamente nell'unità della polizia comunale.

3. Amministrazione di Giustizia Penale.

a. Un’Amministrazione di Giustizia Penale (CJA) dovrà essere creata. Sarà un Organo Amministrativo del Kosovo, che informerà un membro del Governo del Kosovo come stabilito dal Governo. La CJA dovrà fornire il coordinamento generale delle operazioni per l’applicazione della legge. Funzioni specifiche della CJA includeranno la supervisione e la direzione delle forze della polizia comunale attraverso i loro comandanti, l’assistenza nella coordinazione tra forze di polizia diverse, e la sorveglianza delle operazioni dell’accademia di polizia. Nell'eseguire queste competenze, la CJA può pubblicare direttive, che saranno vincolanti per comandanti e personale della polizia comunale. Nell'esercizio delle sue funzioni, la CJA sarà soggetta ad ogni direttiva data dal CIM.

b. Entro 12 mesi dalla creazione della CJA, quest’ultima dovrà sottoporre al CIM, per essere controllato, un piano per il coordinamento e lo sviluppo degli enti e del personale per l’applicazione della legge in Kosovo all’interno della sua giurisdizione. Questo piano dovrà servire come struttura per il coordinamento e lo sviluppo del rispetto della legge in Kosovo e sarà soggetto a modifica da parte del CIM.

b. La IM si sforzerà di sviluppare le capacità della CJA il più rapidamente possibile. Fin quando la CJA non sarà capace di eseguire le funzioni descritte nel paragrafo precedente, come determinato dal CIM, la IM dovrà eseguire queste funzioni.

4. Comandanti comunali. Soggetto a revisione da parte del CIM, ogni Comune nominerà, e potrà rimuovere, con votazione a maggioranza del consiglio comunale, un comandante della polizia comunale con competenze per le operazioni della polizia all'interno del Comune.

5. Servizio nella polizia.

(a) Il reclutamento per il personale di pubblica sicurezza sarà condotto soprattutto a livello locale. I governi locali e comunali, su consultazione con le Commissioni comunali della giustizia penale, nomineranno gli ufficiali candidati ad assistere l'accademia di polizia del Kosovo. Le offerte di assunzione saranno fatte dai comandanti comunali della polizia, con l'accordo del direttore dell'accademia, solo dopo che il candidato abbia completato con successo il corso di base dell’accademia per la recluta.

(b) Il reclutamento, la selezione e l'addestramento degli ufficiali di polizia comunale dovranno essere condotti sotto la direzione della IM durante il periodo della sua attività.

(c) Nel far parte della polizia comunale, non ci dovranno essere ostacoli basati sulle attività politiche anteriori. Ai membri della polizia, tuttavia, non dovrà essere consentito, mentre tengono questo ufficio pubblico, di partecipare alle attività politiche del partito che siano diverse dall'appartenenza al partito.

(d) Il servizio continuato nella polizia dipende dal comportamento conforme con i termini di questo accordo, compreso questo capitolo. La IM supervisionerà i periodici resoconti delle prestazioni dell'ufficiale, che dovranno essere condotti in conformità con le norme internazionali del dovuto processo.

6. Uniformi ed attrezzature.

(a) Tutti gli ufficiali di polizia comunale, con l'eccezione degli ufficiali che partecipano alle funzioni di controllo della folla, indosseranno un'uniforme standard. Le uniformi includeranno un distintivo, una foto di identificazione e una targhetta col nome.

(b) Gli ufficiali di polizia comunale possono essere dotati di un'arma bianca, di manette, di un manganello e una radio.

(c) Soggetto ad autorizzazione o a modifica da parte del CIM, ogni Comune può mantenere, nelle sedi comunali o nelle stazioni municipali, non più di un'arma a canna lunga che non ecceda il calibro 7,62 millimetri per ogni quindici ufficiali di polizia assegnati al Comune. Ognuna di tali armi deve essere approvata ed essere registrata dalla IM e dal KFOR conformemente alle procedure stabilite dal CIM e dal COMKFOR. Quando non in uso, tali armi saranno immagazzinate in modo sicuro ed ogni Comune manterrà un registro di queste armi.

(i) In caso di una seria minaccia all'applicazione della legge che giustificherebbe l'uso di queste armi, il comandante comunale di polizia dovrà ottenere l'approvazione della IM prima di impiegare queste armi.

(ii) Il comandante comunale della polizia può autorizzare l'uso di queste armi senza previa approvazione della IM per il solo scopo di autodifesa. In tali casi, deve segnalare l’avvenimento, non più tardi di un'ora dal momento in cui si è verificato, alla IM ed al KFOR.

(iii) Se il CIM determina che un'arma sia usata da un membro d'una forza comunale di polizia in un modo contrario a questo capitolo, può approntare le misure correttive adatte; tali misure possono includere la riduzione del numero di tali armi che alla forza comunale della polizia è permesso possedere o allontanare o disciplinare il personale di applicazione della legge coinvolto.

(d) Gli ufficiali di polizia comunale impegnati nelle funzioni di controllo della folla riceveranno l'equipaggiamento adatto alla loro funzione, compresi i manganelli, i caschi e gli scudi, soggetti all’approvazione della IM.

Articolo III: Accademia Provvisoria Di Polizia

l. Sotto la supervisione della IM, la CJA dovrà costituire un’accademia provvisoria di polizia che fornirà l'addestramento per lo sviluppo professionale e di mandato per tutto il personale di pubblica sicurezza, compresa la polizia di confine. Fino allo stabilirsi dell'accademia provvisoria di polizia, la IM supervisionerà un programma provvisorio di formazione per il personale di pubblica sicurezza compresa la polizia di confine.

2.A tutto il personale di pubblica sicurezza dovrà essere richiesto di completare con successo un corso degli studi di polizia prima di servire come ufficiale di polizia comunale.

3. L'accademia sarà capeggiata da un direttore nominato e rimosso dalla CJA in consultazione con la Commissione di giustizia penale del Kosovo e con la IM. Il direttore si dovrà consultare molto strettamente con la IM e dovrà aderire completamente alle relative raccomandazioni e direttive.

4. Tutte le attrezzature di addestramento della polizia federale e della Repubblica in Kosovo, compresa l'accademia a Vucitrn, cesseranno le operazioni entro 6 mesi dall'entrata in vigore di questo accordo.

Articolo IV: Commissione Di Giustizia Penale

1. Le parti stabiliranno una Commissione di giustizia penale del Kosovo e Commissioni comunali di giustizia penale. Il CIM o il suo delegato dovrà presiedere le riunioni di queste Commissioni. Ci dovranno essere tribunali per la cooperazione, il coordinamento e la risoluzione delle dispute riguardo all'applicazione della legge ed alla pubblica sicurezza civile in Kosovo.

2. Le funzioni delle Commissioni includeranno quanto segue:

(a) Il monitoraggio, il resoconto e la formulazione di proposte per quanto riguarda il funzionamento del personale e delle politiche di applicazione della legge in Kosovo, comprese le unità della polizia comunale;

(b) Fare il resoconto, e avanzare proposte per quanto riguarda il reclutamento, la selezione e l'addestramento degli ufficiali e dei comandanti di polizia comunale;

(c) Considerare i reclami presentati dagli individui o dalle Comunità nazionali nei riguardi delle pratiche della polizia e fornire le informazioni e le proposte ai comandanti comunali della polizia ed al CIM da prendere in considerazione nei loro resoconti delle prestazioni degli ufficiali, e

(d) Nella Commissione di giustizia penale del Kosovo soltanto: Nella consultazione con il delegato locale, con la Repubblica ed i collegamenti federali della polizia, controllare la ripartizione della giurisdizione nei casi di sovrapposizione della giurisdizione penale fra Kosovo, la Repubblica e le autorità federali.

3. L'insieme dei membri della Commissione di giustizia penale del Kosovo e di ogni Commissione comunale di giustizia penale dovrà essere rappresentativo della popolazione e dovrà includere:

(a) Nella Commissione di giustizia penale del Kosovo:

(i) un rappresentante di ogni comune;

(ii) il capo della CJA del Kosovo;

(iii) un rappresentante di ogni ente Federale e della Repubblica per l’applicazione della legge operanti in Kosovo (per esempio, polizia di dogana e polizia di confine);

(iv) un rappresentante di ogni Comunità nazionale;

(v) un rappresentante della IM, durante il relativo periodo operativo in Kosovo;

(vi) un rappresentante della guardia VJ per la protezione del confine, come stabilito;

(vii) un rappresentante del MUP, come appropriato, mentre è presente in Kosovo; e

(viii) un rappresentante del KFOR, come stabilito.

(b) Nelle Commissioni comunali di giustizia penale:

(i) il comandante della polizia comunale;

(ii) un rappresentante di qualsiasi ente Federale e della Repubblica preposto all’applicazione della legge operante nel comune;

(iii) un rappresentante di ogni Comunità nazionale;

(iv) un rappresentante civile del governo comunale;

(v) un rappresentante della IM, durante il relativo periodo operativo in Kosovo;

(vi) un rappresentante della guardia VJ per la protezione del confine, che dovrà avere lo status di osservatore, come stabilito; e

(vii) un rappresentante di KFOR, come stabilito.

4. Ogni Commissione di giustizia penale si dovrà incontrare almeno mensilmente, o su richiesta di qualunque membro della Commissione.

Articolo V: Operazioni di polizia in Kosovo

1. La polizia comunale stabilita da questo accordo dovrà avere l'autorità e la giurisdizione esclusive per l'applicazione della legge e sarà l'unica presenza di polizia in Kosovo dopo la riduzione ed il ritiro finale dal Kosovo del MUP, con l'eccezione della polizia di confine come specificato nell'articolo VI e ogni supporto fornito conformemente all'articolo I (3)(h).

(a) Durante la transizione a polizia comunale, il MTJP restante effettuerà soltanto le funzioni di sorveglianza normali e si ritirerà, secondo il programma descritto nel capitolo 7.

(b) Durante il periodo della fase di ritiro del MUP, il MUP in Kosovo avrà autorità per condurre soltanto le funzioni civili di polizia e sarà sotto la supervisione ed il controllo del CIM. La IM può allontanare dal servizio, o intraprendere altra azione disciplinare appropriata contro il personale del MUP che ostacoli l'applicazione di questo accordo.

2. Applicazioni concomitanti della legge in Kosovo.

(a) Eccetto come previsto dagli articoli V.1 e VI, i funzionari per l'applicazione della legge Federali e della Repubblica possono agire all'interno del Kosovo solo nei casi di inseguimento in corso d'una persona ritenuta sospetta d'aver commesso una grave azione criminale.

(i) Le autorità Federali e della Repubblica non appena praticabile, ma in nessun caso più tardi di un'ora dopo il loro ingresso in Kosovo mentre impegnate in un inseguimento, dovranno informare i funzionari per l'applicazione della legge del Kosovo più vicini che l'inseguimento ha attraversato il confine del Kosovo. Una volta che la notifica è stata fatta, l'ulteriore inseguimento ed arresto dovranno essere coordinati con gli esecutori della legge in Kosovo. A séguito dell'arresto, i sospettati saranno posti in custodia delle autorità che originarono l'inseguimento. Se il sospettato non è stato arrestato entro quattro ore, le autorità originanti l'inseguimento cesseranno il loro inseguimento ed immediatamente partiranno dal Kosovo a meno che invitati a continuare il loro inseguimento dal CJA o dal CIM.

(ii) Nel caso l'inseguimento sia di durata così breve da precludere la notifica, i funzionari di applicazione della legge del Kosovo dovranno essere informati che un arresto è stato eseguito e dovrà essere dato loro l'accesso al detenuto prima del suo allontanamento dal Kosovo.

(iii) Il personale impegnato nell'inseguimento secondo le disposizioni di questo articolo può soltanto essere la polizia civile, può trasportare soltanto le armi adatte per le funzioni civili normali della polizia (armi bianche ed armi a canna lunga che non eccedano il calibro 7.62mm), possono viaggiare soltanto in veicoli della polizia ufficialmente contrassegnati e non possono eccedere in qualsiasi momento un totale di otto persone. E' proibito rigorosamente viaggiare in mezzi di trasporto corazzati per il personale della polizia impegnato nell'inseguimento.

(iv) Le stesse regole si dovranno applicare all'inseguimento dei sospetti da parte delle autorità per applicazione della legge del Kosovo nel territorio federale fuori dal Kosovo.

(b) Tutte le Parti dovranno fornire il più alto grado di assistenza reciproca relativamente ad argomenti di applicazione della legge in risposta a richieste ragionevoli.

Articolo Vi: Sicurezza dei confini internazionali

1. Il Governo della FRY manterrà le linee di confine ufficiali relativamente ai confini internazionali (Albania e FYROM).

2. Il personale delle organizzazioni elencate qui sotto può essere presente lungo i confini internazionali del Kosovo e lungo i passaggi dei confini internazionali e non può operare al di fuori degli scopi delle autorità specificati in questo capitolo.

(a) polizia di confine della Repubblica di Serbia

(i) La polizia di confine continuerà ad esercitare l'autorità ai passaggi di confine internazionale del Kosovo ed in relazione all’applicazione delle leggi di immigrazione della Repubblica federale della Yugoslavia (FRY). Il numero totale di unità di polizia di confine sarà abbassato a 75 entro 14 giorni dall'entrata in vigore di questo accordo.

(ii) Mentre si mantiene la soglia del personale specificata nel sottoparagrafo (i), i ranghi delle unità attuali della polizia di confine operanti in Kosovo dovranno essere integrati da nuove reclute in modo che siano rappresentativi della popolazione del Kosovo.

(iii) Tutta la polizia di confine dislocata in Kosovo deve frequentare l'addestramento di polizia all'accademia di polizia del Kosovo entro 18 mesi dall'entrata in vigore di questo accordo.

(b) Ufficiali di dogana

(i) Il servizio di dogana di FRY continuerà ad esercitare la giurisdizione di dogana ai passaggi dei confini internazionali ufficiali del Kosovo ed in tanti depositi doganali quanti possono essere necessari all'interno di Kosovo. Il numero totale del personale di dogana sarà abbassato a 50 entro 14 giorni dall'entrata in vigore di questo accordo.

(ii) Gli ufficiali kosovari-albanesi del servizio di dogana dovranno essere addestrati e pagati dalla FRY.

(c) Il CIM dovrà condurre una revisione periodica del fabbisogno delle polizie di dogana e di confine ed avrà l'autorità per aumentare o fare diminuire i livelli massimi di personale descritto precedentemente nei paragrafi (a)(i) e (b)(i) per riflettere i bisogni operativi e per aggiustare la composizione delle singole unità di dogana.

Articolo VII: Arresto e detenzione

1. Eccetto quanto specificato all'articolo V, all’articolo I (3)(h) e le sezioni (a)-(b) di questo paragrafo, soltanto gli ufficiali della polizia comunale avranno autorità per arrestare e trattenere gli individui in Kosovo.

(a) Gli ufficiali di polizia di confine avranno autorità all'interno del Kosovo per arrestare e trattenere gli individui che hanno violato le disposizioni penali delle leggi di immigrazione.

(b) Gli ufficiali del servizio di dogana avranno autorità all'interno del Kosovo per arrestare e trattenere gli individui per le violazioni penali delle leggi di dogana.

2. Immediatamente dopo l’arresto, l'ufficiale arrestante informerà la più vicina Commissione comunale di giustizia penale della detenzione e la posizione del detenuto. Successivamente trasferirà il detenuto alla prigione appropriata più vicina in Kosovo quanto prima.

3. Gli ufficiali possono usare la forza necessaria e ragionevole in proporzione alle circostanze per effettuare gli arresti e trattenere i sospetti in custodia.

4. Il Kosovo ed i relativi Comuni costituenti dovranno stabilire le prigioni e le carceri per permettere la detenzione dei sospetti criminali e l'imprigionamento degli individui condannati di violazione delle leggi vigenti in Kosovo. Le prigioni dovranno operare conformemente con gli standard internazionali. Dovrà essere fornito l'accesso al personale internazionale, compresi i rappresentanti del Comitato Internazionale della Croce Rossa.

Articolo VIII: Amministrazione della giustizia

1. Giurisdizione penale delle persone arrestate in Kosovo.

(a) Eccetto quanto descritto nell'articolo V e sottoparagrafo (b) di questo paragrafo, chiunque sia arrestato all'interno del Kosovo sarà soggetto alla giurisdizione delle corti del Kosovo.

(b) Chiunque sia arrestato all'interno del Kosovo, in conformità con la legge e con questo accordo, dalla polizia di confine o dalla polizia doganale sarà soggetto alla giurisdizione delle corti della FRY. Se non ci sarà corte della FRY adatta a tenere udienza sul caso, avranno giurisdizione le corti del Kosovo.

2. Processo dei crimini.

(a) La CJA, nella consultazione con il CIM, dovrà nominare e dovrà avere l’autorità per rimuovere il procuratore capo.

(b) La IM dovrà avere l'autorità per controllare, osservare, ispezionare e quando necessario, dirigere le operazioni dell'ufficio del procuratore e tutto il suo personale.

Articolo IX: Autorità suprema di giudizio

Il CIM è l'autorità suprema per quanto riguarda l'interpretazione di questo capitolo e le sue risoluzioni sono vincolanti per tutte le Parti e le persone.

Capitolo 3

Svolgimento e supervisione delle elezioni

Articolo I: Termini per le elezioni

1. Le Parti dovranno assicurare che esistano le circostanze per l'organizzazione di elezioni libere e giuste, che includano ma non siano limitate a:

a) libertà di movimento per tutti i cittadini;

b) un ambiente politico aperto e libero;

c) un ambiente tendente al ritorno delle persone deportate;

d) un ambiente sicuro e senza pericoli che garantisca la libertà di assemblea, di associazione e di espressione;

e) un quadro giuridico elettorale di norme e regolamenti conformi ai mandati dell’OSCE, che saranno applicati da una Commissione centrale per le elezioni, come disposto nell'articolo III, che sia rappresentativo della popolazione del Kosovo in termini di Comunità nazionali e partiti politici; e

f) mezzi di comunicazione liberi, efficacemente accessibili ai partiti ed ai candidati politici registrati e disponibili agli elettori in tutto il Kosovo.

2. I Parti invitano l’OSCE per certificare quando le elezioni saranno possibili nelle condizioni correnti in Kosovo e per fornire l'assistenza alle Parti per creare i termini per le elezioni libere e giuste.

3. Le Parti dovranno aderire completamente ai paragrafi 7 e 8 del documento OSCE di Copenhaghen, che sono allegati a questo capitolo.

Articolo II: Ruolo dell’OSCE

1. Le Parti invitano l’OSCE ad adottare e realizzare un programma di elezioni per il Kosovo e per sorvegliare le elezioni come disposto in questo accordo.

2. Le Parti richiedono all’OSCE di sorvegliare, in un modo determinato dall’OSCE ed in collaborazione con altre organizzazioni internazionali che l’OSCE ritiene necessarie, la preparazione e lo svolgimento delle elezioni per:

a) I Membri dell’Assemblea del Kosovo;

b) I Membri delle Assemblee comunali;

c) altri funzionari eletti popolarmente in Kosovo secondo questo accordo e le leggi e la costituzione del Kosovo a discrezione dell’OSCE.

3. Le Parti invitano l’OSCE a stabilire una Commissione centrale di elezione in Kosovo ("la Commissione").

4. Conformemente all’articolo IV del capitolo 5, le prime elezioni dovranno essere tenute entro nove mesi dall'entrata in vigore di questo accordo. Il presidente della Commissione dovrà decidere, nella consultazione con le Parti, la scadenza e l'ordine esatti delle elezioni per gli uffici politici del Kosovo.

Articolo III: Commissione Centrale per le Elezioni

1. La Commissione dovrà adottare regole e regolamenti elettorali su tutte le materie necessarie per la conduzione di elezioni libere e giuste in Kosovo, comprese le regole concernenti: l’eleggibilità e l’iscrizione dei candidati, dei partiti e degli elettori, comprese le persone deportate ed i rifugiati; garantire una campagna elettorale libera e giusta; la preparazione amministrativa e tecnica per le elezioni comprese l’istituzione, la pubblicazione e la certificazione dei risultati delle elezioni; ed il ruolo degli osservatori internazionali e nazionali delle elezioni.

2. Le responsabilità della Commissione, come previsti nelle norme e nei regolamenti elettorali, dovranno includere:

a) la preparazione, lo svolgimento e il controllo di tutti gli aspetti del processo elettorale, compreso sviluppo e supervisione dell’iscrizione dell'elettore e del partito politico e della creazione delle procedure sicure e trasparenti per la produzione e la diffusione delle schede elettorali e dei materiali importanti di elezione, dei conteggi di voto, delle tabulazioni e della pubblicazione dei risultati delle elezioni;

b) il garantire la conformità alle norme ed ai regolamenti elettorali stabiliti in concordanza con questo Accordo, compreso lo stabilire enti ausiliari a questo fine come necessario;

c) l'accertarsi che siano intraprese azioni per rimediare ad ogni violazione di qualunque misura di questo Accordo, compresa l'imposizione di pene quali rimozione dalle liste del partito o dei candidati, contro chiunque, candidato, partito politico, o ente che violi tali disposizioni; e

d) l’accreditamento degli osservatori, compreso il personale delle organizzazioni internazionali e delle organizzazioni non governative straniere e nazionali e l’accertarsi che le Parti garantiscano agli osservatori accreditati l’accesso ed il movimento senza impedimenti.

3. La Commissione dovrà consistere di una persona nominata dal Presidente d’ufficio (CIO) dell’OSCE, dai rappresentanti di tutte le Comunità nazionali e dai rappresentanti dei partiti politici in Kosovo selezionati mediante un criterio di verifica determinato dalla Commissione. La persona nominata dal CIO dovrà agire da presidente della Commissione. Le norme di procedura della Commissione dovranno assicurare che, nella circostanza eccezionale di una disputa insoluta all'interno della Commissione, la decisione del presidente sarà finale e vincolante.

4. La Commissione dovrà godere del diritto di stabilire le attrezzature di comunicazione e di assumere il personale locale ed amministrativo.

Capitolo 4a

Questioni Economiche

Articolo I

1. L’economia del Kosovo funzionerà in conformità con i princìpi del libero mercato.

2. Le autorità stabilite per l’imposizione e la raccolta delle tasse ed altri tributi sono stabilite da questo Accordo. A meno di quanto contrariamente specificato, ogni autorità hanno il diritto di mantenere tutte le entrate dalle proprie tasse o altri tributi conformemente a questo Accordo.

3. Certe entrate dalle tasse e dai tributi del Kosovo dovranno provenire dai Comuni, considerando l’esigenza di un’equalizzazione delle entrate fra i Comuni basata su criteri oggettivi. L’assemblea del Kosovo dovrà promulgare un’adatta legislazione non discriminatoria a tal fine. I Comuni possono anche imporre le tasse locali conformemente a questo Accordo.

4. La Repubblica federale di Yugoslavia sarà responsabile dell’esazione di tutti i diritti doganali ai confini internazionali in Kosovo. Non ci dovranno essere impedimenti alla libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e del capitale da e per il Kosovo.

5. Le autorità federali dovranno assicurare che il Kosovo riceva una proporzionale e giusta parte dei benefici che possono essere derivati dagli accordi internazionali conclusi dalla Repubblica federale e dalle risorse federali.

6. Le Autorità federali ed altre all’interno dei rispettivi poteri e responsabilità dovranno assicurare la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e del capitale per il Kosovo, incluso quello proveniente dalle fonti internazionali. In particolare dovranno permettere l’accesso al Kosovo senza discriminazione alle persone che trasportano tali merci e servizi.

7. Se espressamente richiesto da un donatore o da un prestatore internazionale, i contratti internazionali per i progetti di ricostruzione dovranno essere stipulati dalle autorità della Repubblica

federale di Yugoslavia, che stabilirà i meccanismi adatti per mettere a disposizione tali fondi monetari alle autorità del Kosovo. A meno che non sia precluso dai termini dei contratti, tutti i progetti di ricostruzione concernenti esclusivamente il Kosovo dovranno essere gestiti e realizzati dalla competente autorità del Kosovo.

Articolo II

1. Le Parti acconsentono a ridistribuire la proprietà e le risorse in accordo per quanto possibile con la distribuzione dei poteri e delle responsabilità disposte in questo Accordo, nelle seguenti aree:

(a) beni di proprietà del Governo (compresi istituti scolastici, ospedali, risorse naturali ed attrezzature di produzione);

(b) contributi di assicurazione sociale e pensionistici;

(c) entrate fiscali da distribuire secondo l'articolo I.5; e

(d) qualsiasi altro argomento concernente i rapporti economici fra le Parti non coperti da questo Accordo.

2. Le parti acconsentono alla creazione di una Commissione per la regolamentazione dei reclami (CSC) per risolvere tutte le dispute sugli argomenti citati nel paragrafo 1.

(a) Il CSC dovrà consistere di tre esperti designati dal Kosovo, di tre esperti designati congiuntamente dalla Repubblica federale di Yugoslavia e dalla Repubblica di Serbia e di tre esperti indipendenti designati dal CIM.

(b) Le decisioni del CSC, che dovranno essere prese da una votazione maggioritaria, saranno finali e vincolanti. Le Parti le dovranno applicare senza ritardo.

3. Le autorità che riceveranno la proprietà di beni pubblici avranno il potere per utilizzare tali beni.

Capitolo 4b

Assistenza umanitaria, ricostruzione e sviluppo economico

1. In parallelo con la continua e completa applicazione di questo accordo, l’attenzione urgente deve essere concentrata sulla soddisfazione delle reali esigenze umanitarie ed economiche del Kosovo per contribuire a creare le condizioni per la ricostruzione e il recupero durevole della condizione economica. L’assistenza internazionale sarà fornita senza discriminazione fra le Comunità nazionali.

2. Le Parti accolgono favorevolmente la volontà della Commissione Europea che lavora con la Comunità internazionale per coordinare il contributo internazionale agli sforzi delle Parti. Specificamente, la Commissione Europea organizzerà una conferenza internazionale di donatori, entro un mese dall’entrata in vigore di questo accordo.

3. La Comunità internazionale fornirà l'assistenza umanitaria immediata ed incondizionata, focalizzandosi soprattutto sui rifugiati e sulle persone internamente deportate che ritornano alle case. Le Parti accolgono favorevolmente e accettano il ruolo guida del UNHCR nel coordinamento di questo sforzo e ne accettano lo scopo, nella stretta collaborazione con la Missione di sviluppo, di progettare un ritorno rapido, pacifico, ordinato e scaglionato dei rifugiati e delle persone deportate in condizioni di sicurezza e di dignità.

4. La Comunità internazionale fornirà i mezzi per il miglioramento veloce delle condizioni di vita della popolazione del Kosovo con la ricostruzione e la riabilitazione di alloggi e infrastrutture locali (comprese acqua, energia, infrastrutture sanitarie e scolastiche locali) basata sulle indagini della valutazione di danni.

5. L’assistenza sarà fornita anche per sostenere lo stabilirsi e lo svilupparsi della struttura istituzionale e legislativa definita in questo Accordo, compreso il controllo locale e la regolamentazione delle imposte e il rinforzo della società civile, la formazione e la cultura. Sarà curato il sistema di assistenza sociale, con priorità data alla protezione dei gruppi sociali vulnerabili.

6. Egualmente sarà vitale porre i fondamenti per un continuo sviluppo, basato su una rinascita dell’economia locale. Ciò deve tenere conto della necessità di affrontare la disoccupazione e di stimolare l’economia attraverso una serie di strumenti. La Commissione Europea presterà grande attenzione a ciò.

7. L’assistenza internazionale, ad eccezione dell’aiuto umanitario, sarà soggetta in piena conformità a questo Accordo come pure ad altre condizioni definite in anticipo dai donatori e alla capacità di assorbimento del Kosovo.

Capitolo 5

Missione di applicazione I

Articolo I: Istituzioni

Missione di applicazione

1. Le Parti invitano l’OSCE, in collaborazione con l’Unione europea, a costituire una missione di applicazione in Kosovo. Tutte le responsabilità e poteri precedentemente conferiti alla missione di verifica del Kosovo ed al suo Capo dai precedenti accordi dovranno essere mantenuti dalla missione di sviluppo e dal suo capo.

Commissione Congiunta

2. Una Commissione congiunta dovrà servire da meccanismo centrale per il controllo e il coordinamento dell’applicazione civile di questo Accordo. Essa dovrà consistere del capo della missione di applicazione (CIM), di un rappresentante federale ed uno della Repubblica, di un rappresentante di ogni Comunità nazionale in Kosovo, del Presidente dell’Assemblea e di un rappresentante del Presidente del Kosovo. Le riunioni della Commissione congiunta possono essere presenziate da altri rappresentanti delle organizzazioni specificate in questo Accordo o richieste per la sua applicazione.

3. Il CIM dovrà fungere da presidente della Commissione congiunta. Il Presidente dovrà coordinare ed organizzare il lavoro della Commissione congiunta e decidere la data e la località delle sue riunioni. Le Parti dovranno attenersi ed eseguire completamente le decisioni della Commissione congiunta. La Commissione congiunta dovrà operare in base al consenso, ma nel caso il consenso non possa essere raggiunto, la decisione del Presidente sarà definitiva.

4. Il Presidente dovrà avere accesso completo e inostacolato a tutti i posti, persone e informazioni (compresi documenti ed altre registri) all’interno del Kosovo che a suo giudizio siano necessari alle

proprie funzioni riguardo agli aspetti civili di questo Accordo.

Consiglio congiunto e Consigli locali

5. Il CIM può, come necessario, stabilire un Consiglio congiunto e Consigli locali per il Kosovo, per la risoluzione informale di dispute e per la cooperazione. Il Consiglio congiunto del Kosovo consisterebbe di un membro di ciascuna delle Comunità nazionali in Kosovo. I Consigli locali consisterebbero dei rappresentanti di ogni Comunità nazionale che vive nella località dove il Consiglio locale è localizzato.

Articolo II: Funzioni e poteri

1. Il CIM dovrà:

(a) supervisionare e dirigere l’applicazione degli aspetti civili di questo accordo conformemente ad un programma che dovrà specificare;

(b) mantenere stretti contatti con le Parti per promuovere la piena conformità agli aspetti di questo Accordo;

(c) facilitare, se lo ritiene necessario, la risoluzione delle difficoltà che nascano in relazione con tale applicazione;

(d) partecipare alle riunioni delle organizzazioni donatrici, incluso per le questioni di riabilitazione e ricostruzione, in particolare formulando proposte e identificando le priorità per il loro riguardo come appropriato;

(e) coordinare le attività delle organizzazioni civili ed agenzie in Kosovo che aiutano nelle applicazioni degli aspetti civili di questo accordo, rispettando pienamente le loro procedure organizzative specifiche;

(f) fare rapporto periodicamente agli organismi responsabili della costituzione della missione sull’avanzamento nell’applicazione degli aspetti civili di questo accordo; e

(g) adempiere alle funzioni specificate in questo accordo pertinenti alla polizia e alle forze di sicurezza.

2. Il CIM dovrà anche adempiere ad altre responsabilità disposte in questo accordo o come da accordi successivi.

Articolo III: Status della Missione di applicazione

1. Al personale della Missione di applicazione dovrà essere permesso il movimento e l’accesso senza restrizione in tutto il Kosovo in qualunque momento.

2. Le Parti dovranno agevolare le operazioni della Missione di applicazione, includendo la fornitura di assistenza come richiesto riguardo ai trasporti, alla sussistenza, alla sistemazione, alla comunicazione e ad altre attrezzature.

3. La Missione di applicazione dovrà godere di potere legale quanto possa essere necessario per l’esercizio delle sue funzioni sotto le leggi e i regolamenti del Kosovo, della Repubblica federale di Yugoslavia e della Repubblica di Serbia. Tale potere legale includerà la capacità al contratto, all’acquisto ed alla vendita di proprietà reali e personali.

4. I privilegi e le immunità sono accordati, come di seguito specificato, alla Missione di applicazione ed al personale associato:

(a) La Missione di applicazione e i suoi locali, archivi ed altra proprietà dovranno godere degli stessi privilegi ed immunità di una missione diplomatica secondo la convenzione di Vienna sui rapporti diplomatici;

(b) il CIM ed i membri professionali del suo staff e le loro famiglie dovranno godere degli stessi privilegi ed immunità che sono godute dagli agenti diplomatici e dalle loro famiglie secondo la convenzione di Vienna sui rapporti diplomatici; e

(c) altri membri dello staff della Missione di applicazione e le loro famiglie dovranno godere gli stessi privilegi ed immunità che sono goduti dai membri del personale amministrativo e tecnico e delle loro famiglie secondo la convenzione di Vienna sui rapporti diplomatici.

Articolo IV: Processo di sviluppo

Generale

1. Le Parti riconoscono che la completa applicazione richiederà atti e misure politiche, l’elezione e la creazione delle istituzioni e degli enti disposti in questo Accordo. Le Parti acconsentono a procedere rapidamente a queste mansioni su un programma regolato dalla Commissione congiunta. Le Parti forniranno il supporto attivo, la cooperazione e la partecipazione per l’applicazione con successo di questo Accordo.

Elezioni e censimento

2. Entro nove mesi dall’entrata in vigore di questo Accordo, ci dovranno essere elezioni in conformità e in accordo alle procedure specificate nel capitolo 3 di questo Accordo per le autorità stabilite qui, secondo una lista degli elettori redatta in conformità con gli standard internazionali della Commissione centrale di elezione. L’organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) dovrà sorvegliare quelle elezioni per accertarsi che siano libere e giuste.

3. Sotto il controllo dell’OSCE e con la partecipazione delle autorità e degli esperti del Kosovo appartenenti e nominati dalle Comunità nazionali del Kosovo, le autorità federali dovranno condurre un censimento obiettivo e libero della popolazione in Kosovo nell’àmbito delle norme e dei regolamenti concordati con l’OSCE in conformità con gli standard internazionali. Il censimento dovrà essere effettuato quando l’OSCE determinerà che le circostanze permettano un’enumerazione obiettiva ed esatta.

(a) Il primo censimento dovrà essere limitato al nome, luogo di nascita, posto di residenza usuale e di indirizzo, genere, età, cittadinanza, Comunità nazionale e religione.

(b) Le autorità delle Parti forniranno l’una all’altra e all’OSCE tutti i dati necessari per condurre il censimento, compresi i dati circa i luoghi di residenza, la cittadinanza, gli elettori, le liste ed altre informazioni.

Disposizioni transitorie

4. Tutte le leggi e regolamenti in effetto in Kosovo quando questo Accordo entra in vigore dovranno rimanere in effetto a meno che e fino a quando non siano sostituiti da leggi o regolamenti adottati da un ente competente. Tutte le leggi e regolamenti vigenti in Kosovo che sono incompatibili con questo Accordo dovranno essere stati armonizzati in conformità dell’Accordo. In particolare, la legge marziale in Kosovo è qui revocata.

5. Le istituzioni attualmente sul posto in Kosovo dovranno rimanere fino a che sostituite da enti creati da o conformemente a questo Accordo. Il CIM può suggerire alle autorità competenti la rimozione e la nomina dei funzionari e del decurtamento delle operazioni delle istituzioni esistenti in Kosovo se lo ritiene necessario per l’efficace applicazione di questo Accordo. Se l’azione suggerita non è intrapresa nel tempo richiesto, la Commissione congiunta può decidere di intraprenderla.

6. Prima dell’elezione dei funzionari del Kosovo conformemente a questo Accordo, il CIM appronterà le misure necessarie per garantire lo sviluppo ed il funzionamento dei mezzi di comunicazione indipendenti in armonia con gli standard internazionali, comprese la ripartizione delle frequenze della televisione e della radio.

Articolo V: Autorità di giudizio

Il CIM sarà l’autorità ultima in campo per quanto riguarda l’interpretazione delle funzioni civili di questo Accordo e le Parti acconsentono ad attenersi alle sue risoluzioni come vincolanti su tutte le Parti e le persone.

Capitolo 6

Il Mediatore

Articolo I: Generale

1. Ci dovrà essere un mediatore, che dovrà controllare la realizzazione dei diritti dei membri delle Comunità nazionali e la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in Kosovo. Il mediatore dovrà avere accesso senza impedimenti ad ogni persona o luogo e dovrà avere il diritto a comparire ed intervenire prima di ogni autorità nazionale, federale, o (conformemente alle regole di tali enti) internazionale su sua richiesta. Nessuna persona, istituzione, o entità delle Parti può interferire con le funzioni del mediatore.

2. Il mediatore dovrà essere una persona eminente di alta condizione morale che possiede un impegno dimostrato nei confronti dei diritti dell'uomo e dei diritti dei membri delle Comunità nazionali. Dovrà essere nominato/a dal Presidente del Kosovo e dovrà essere eletto/a tramite l'Assemblea da una lista dei candidati preparati dal presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo per un termine triennale non rinnovabile. Il mediatore non dovrà essere cittadino/a di alcuno Stato o entità che era parte della ex Yugoslavia, o di alcuno Stato vicino. In attesa dell'elezione del Presidente e dell’Assemblea, il CIM dovrà designare una persona che presti servizio come mediatore su base provvisoria che dovrà essere sostituita da una persona selezionata conformemente alla procedura disposta in questo paragrafo.

3. Il mediatore dovrà essere indipendentemente responsabile della scelta del proprio personale. Dovrà avere due delegati. Ciascuno dei delegati dovrà essere sorteggiato da differenti Comunità nazionali.

(a) Gli stipendi e le spese del mediatore e del suo staff dovranno essere stabiliti e pagati dall'Assemblea del Kosovo. Gli stipendi e le spese dovranno essere pienamente adeguati ad espletare il mandato del mediatore.

(b) Il mediatore ed i membri del suo personale non dovranno essere ritenuti penalmente o civilmente responsabili per qualsiasi atto commesso nell’àmbito delle proprie funzioni.

Articolo II: Giurisdizione

Il mediatore dovrà considerare:

(a)violazioni presunte o apparenti dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in Kosovo, nella maniera prevista nelle costituzioni della Repubblica federale di Yugoslavia e della Repubblica di Serbia e la convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei protocolli in aggiunta a ciò; e

(b)violazioni presunte o apparenti dei diritti dei membri delle Comunità nazionali specificate in questo Accordo.

2. Tutte le persone in Kosovo dovranno avere il diritto di presentare i reclami al mediatore. Le Parti acconsentono a non approntare alcune misure punitive per le persone che intendono presentare o che hanno presentato tali reclami, o in qualunque altro modo a non scoraggiare l'esercizio di questo diritto.

Articolo III: poteri e doveri

1. Il mediatore dovrà investigare le presunte violazioni che ricadono sotto la giurisdizione disposta nell'articolo II.1. Potrà agire di propria iniziativa o in risposta ad un reclamo presentato da qualsiasi Parte o persona, da organizzazione non governativa, o da un gruppo di individui che sostengano di essere le vittime di una violazione o che agiscano a nome delle vittime che sono decedute o scomparse. Il lavoro del mediatore dovrà essere gratuito nei riguardi della persona coinvolta.

2. Il mediatore, su sua richiesta, dovrà avere accesso completo, immediato e senza impedimenti a chiunque, in qualunque luogo, o alle informazioni.

(a) Il mediatore dovrà avere accesso a tutti i documenti ufficiali e potrà esaminarli e richiedere a chiunque, compreso i funzionari del Kosovo, di cooperare fornendo le informazioni, i documenti e gli archivi relativi.

(b) Il mediatore può presenziare alle udienze ed alle riunioni amministrative di altre istituzioni del Kosovo per raccogliere le informazioni.

(c) Il mediatore può esaminare le attrezzature ed i posti in cui le persone private della loro libertà sono detenute, lavorano, o sono altrimenti collocate.

(d) Il mediatore ed il personale dovranno mantenere la riservatezza di tutte le informazioni confidenziali ottenute da essi, a meno che il mediatore determini che tali informazioni siano prova di una violazione dei diritti che dipendono dalla sua giurisdizione, nel qual caso quelle informazioni possono essere rivelate nei rapporti pubblici o in appropriate azioni giudiziarie.

(e) Le Parti decidono di garantire la cooperazione con le indagini del mediatore. La volontaria e consapevole omissione ad aderire sarà un’offesa penale perseguibile in ogni giurisdizione delle Parti. Dove un funzionario impedisca un’indagine rifiutandosi di fornire le informazioni necessarie, il mediatore dovrà contattare i funzionari superiori o il pubblico ministero affinché un’azione penale appropriata sia presa in conformità della legge.

3. Il mediatore dovrà pubblicare i risultati e le conclusioni sotto forma di un rapporto pubblicato sùbito dopo la conclusione dell’indagine.

(a) Una Parte, un’istituzione, o un funzionario identificato dal mediatore come trasgressore dovrà spiegare per iscritto, entro un periodo specificato dal mediatore, come aderirà a tutte le prescrizioni che il mediatore potrà avanzare per le misure correttive.

(b) Nel caso in cui una persona o un’entità non aderisca alle conclusioni ed alle raccomandazioni del mediatore, il rapporto dovrà essere inoltrato per ulteriore processo alla Commissione congiunta stabilita nel capitolo 5 di questo Accordo, al presidente della Parte competente ed a tutti gli altri funzionari o istituzioni che il mediatore ritiene adeguati.

Capitolo 7

Missione di applicazione II

Articolo I: Obblighi Generali

1. Le Parti decidono di ricreare, il più rapidamente possibile, le condizioni di vita normali in Kosovo e di cooperare completamente a vicenda e con tutte le organizzazioni internazionali, le agenzie e le organizzazioni non governative coinvolte nell’applicazione di questo Accordo. Accolgono favorevolmente la volontà della Comunità internazionale di inviare nella regione una forza per assistere l’applicazione di questo Accordo.

a. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è invitato ad approvare una risoluzione secondo il capitolo VII del Documento sottoscrivendo ed adottando le disposizioni stabilite in questo capitolo, inclusa l’istituzione di una forza militare multinazionale di sviluppo in Kosovo. Le Parti invitano la NATO a costituire e guidare una forza militare per contribuire ad accertare la conformità alle disposizioni di questo capitolo. Egualmente riaffermano la sovranità e l’integrità territoriale della Repubblica federale di Yugoslavia (FRY).

b. Le Parti sono d’accordo che la NATO stabilirà e schiererà una forza (qui di seguito KFOR) che può comporsi di unità di terra, di aria e marittime di Nazioni della NATO e non, operanti sotto l’autorità e soggette alla direzione ed al controllo politico del Consiglio dell’Atlantico del nord (NAC) attraverso la catena di comando NATO. Le Parti acconsentono a facilitare lo schieramento e le operazioni di questa forza ed acconsentono anche ad aderire completamente a tutti gli obblighi di questo capitolo.

c. Si è d’accordo che altri Stati possano assistere nell’applicare questo capitolo. Le Parti sono d’accordo che le modalità della partecipazione di questi Stati sarà soggetta all’accordo fra tali Stati partecipanti e la NATO.

2. Gli scopi di questi obblighi sono i seguenti:

a. stabilire una cessazione durevole delle ostilità. Tranne per quelle forze previste in questa capitolo, in nessuna circostanza entrerà, rientrerà o rimarrà alcuna forza armata all’interno del Kosovo senza il precedente esplicito consenso del Comandante del KFOR (COMKFOR). Per gli scopi di questo capitolo, il termine "forze" include tutto il personale e le organizzazioni con capacità militari, compreso l’esercito, i gruppi civili armati, i gruppi paramilitari, le forze aeree, la guardia nazionale, la polizia di confine, le riserve dell’esercito, la polizia militare, i servizi segreti, il Ministero per gli Affari interni, le polizia locale, speciale, anti-sommossa ed Anti-Terrorismo e qualsiasi altro gruppo od individui così definiti dal COMKFOR. L’unica eccezione alle disposizioni di questo paragrafo è per la polizia civile impegnata nell’inseguimento di una persona ritenuta sospetta di aver commesso una grave offesa penale, nella maniera prevista nel capitolo 2;

b. provvedere al supporto e all’autorizzazione del KFOR ed in particolare autorizzare il KFOR ad intraprendere tutte le azioni richieste, incluso l’uso della forza necessaria, per garantire la conformità a questo capitolo e la protezione del KFOR, della Missione di applicazione (IM) ed altre organizzazioni internazionali, agenzie ed organizzazioni non governative coinvolte nell’applicazione di questo accordo e a contribuire ad un ambiente sicuro;

c. fornire, a nessun costo, l’uso di tutte le attrezzature ed i servizi richiesti per lo schieramento, le operazioni ed il supporto del KFOR.

3. Le Parti comprendono e sono d’accordo che gli obblighi intrapresi in questo capitolo si applicheranno ugualmente ad ogni Parte. Ogni Parte sarà giudicata individualmente responsabile dell’osservanza dei propri obblighi e ciascuna è d’accordo che il ritardo o l’omissione nell’osservanza di un Parte non dovrà costituire motivo per qualunque altra Parte di mancare all’osservanza dei propri obblighi. Tutte le Parti dovranno essere ugualmente soggette a tutte le azioni di applicazione da parte del KFOR che possono essere necessarie a garantire l’applicazione di questo capitolo in Kosovo e nella protezione del KFOR, della IM e delle altre organizzazioni internazionali, agenzie ed organizzazioni non governative coinvolte nell’applicazione di questo Accordo.

Articolo II: Cessazione delle ostilità

1. Le Parti, immediatamente dopo l’entrata in vigore di questo Accordo (EIF), si dovranno astenere dal commettere ogni atto ostile o provocatorio di qualunque tipo l’una contro l’altra o contro qualunque persona in Kosovo. Non dovranno incoraggiare od organizzare dimostrazioni ostili o provocatorie.

2. Nell’espletamento degli obblighi disposti nel paragrafo 1, le Parti decidono in particolare di cessare il fuoco di tutte le armi e dispositivi esplosivi tranne quelli autorizzato dal COMKFOR. Non disporranno alcuna mina, barriera, punti di controllo non autorizzati, posti di osservazione (con l’eccezione dei posti di osservazione del confine e di frontiera approvati dal COMKFOR), od ostacoli protettivi. Eccetto quanto previsto nel capitolo 2, le Parti non si dovranno impegnare in nessuna attività militare, di sicurezza, o relativa all’addestramento, comprese le operazioni di terra, di aria, o di difesa dell'aria, in o sopra il Kosovo, senza la precedente esplicita approvazione del COMKFOR.

3. Tranne le forze della protezione del confine (nella maniera prevista nell'articolo IV), nessuna Parte dovrà avere forze presenti entro una zona di 5 chilometri verso l’interno a partire dal confine internazionale del FRY che è anche il confine del Kosovo (qui di seguito "la zona di confine"). La zona di confine sarà contrassegnata sul terreno a partire dal giorno EIF + 14 dal personale della VJ di guardia al confine in accordo con la direzione della IM. Il COMKFOR può determinare riconfigurazioni su piccola scala per motivi operativi.

3. a. Con l’eccezione della polizia civile che effettua le operazioni normali di polizia come determinato dal CIM, nessuna Parte potrà avere forze presenti entro 5 chilometri dai confini del Kosovo con altre parti del FRY dalla parte del Kosovo.

b. La presenza di tutte le forze all’interno dei 5 chilometri dall’altro lato di quel confine dovrà essere comunicata al COMKFOR; se, nel giudizio del COMKFOR, tale presenza minaccia o minacciasse l’applicazione di questo capitolo in Kosovo, dovrà prendere contatto con le autorità responsabili delle forze in questione e potrà richiedere a quelle forze di ritirarsi o rimanere fuori da quell’area.

5. Nessuna Parte potrà condurre alcuna rappresaglia, contrattacco, o azione unilaterale in risposta alle violazioni di questo capitolo di un’altra Parte. Le Parti risponderanno alle presunte violazioni di questo capitolo con le procedure fornite all’articolo XI.

Articolo III: Ridispiegamento, ritiro e smilitarizzazione delle forze

Per disimpegnare le proprie forze ed evitare ogni ulteriore conflitto, le Parti immediatamente dopo EIF cominceranno a rischierare, ritirare, o demilitarizzare le proprie forze in conformità degli articoli IV, V e VI.

Articolo IV: Forze VJ

1. Unità dell’Esercito VJ

a. Entro il giorno K-Day + 5, tutte le unità dell'esercito VJ in Kosovo (con l’eccezione di quelle forze specificate nel paragrafo 2 di questo articolo) dovranno avere completato il ridispiegamento ai luoghi approvati per l’acquartieramento elencati all'appendice A di questo capitolo. Il comandante maggiore VJ in Kosovo dovrà confermare per iscritto al COMKFOR entro il giorno K-Day + 5 che il VJ ha ottemperato alle disposizioni e dovrà fornire le informazioni richieste nell'articolo VII qui sotto per tenere conto dei ritiri o di altri cambiamenti fatti durante il ridispiegamento. Queste informazioni saranno aggiornate settimanalmente.

b. Entro il giorno K-Day + 30, il capo dello Staff Generale di VJ, attraverso il comandante maggiore VJ in Kosovo, dovrà fornire per l’approvazione del COMKFOR un programma dettagliato per il ritiro scaglionato delle forze VJ dal Kosovo verso altre posizioni in Serbia per garantire che le seguenti scadenze siano rispettate:

1) Entro il giorno K-Day + 90, le autorità VJ devono, per rassicurare il COMKFOR, ritirare dal Kosovo verso altre posizioni in Serbia il 50% degli uomini e dei materiali e di tutti gli assetti offensivi indicati. Fanno parte degli assetti offensivi: principali carri armati da battaglia; tutti gli altri veicoli corazzati che montino armi più grandi del calibro di 12.7mm; e, tutte le armi pesanti (montati su veicolo o no) di calibro maggiore di 82mm.

2) Entro il giorno K-Day + 180, tutti il personale dell’esercito VJ e le attrezzature (con l’eccezione di quelle forze specificate nel paragrafo 2 di questo articolo) saranno ritirate dal Kosovo verso altre posizioni in Serbia.

2. Forze VJ di Protezione del Confine

a. Le forze VJ di protezione del confine saranno permesse, ma limitatamente ad una struttura di 1500 membri con le attrezzature del Battaglione delle Guardie di confine antecedenti Febbraio 1998 localizzate a Djakovica, Prizren, e Urosevac e attrezzature secondarie entro i 5 chilometri dalla zona di confine, o ad un limitato numero di attrezzature esistenti nella immediata prossimità della zona di confine soggetto alla previa approvazione del COMKFOR, numero da raggiungere entro il giorno K-Day + 14. Ad un numero supplementare di personale di VJ – ammontante a non più di 1000 C2 e forze logistiche -- sarà consentito di rimanere nei luoghi approvati di acquartieramento elencati all'appendice A per compiere le funzioni a livello di brigata relative soltanto alla sicurezza del confine. Dopo un iniziale periodo di 90 giorni dal K-Day, il COMKFOR può in qualunque momento rivedere gli schieramenti del personale di VJ e può richiedere ulteriori aggiustamenti dei livelli di forza, con l’obiettivo di raggiungere la struttura minima della forza richiesta per la sicurezza legittima del confine, nella misura in cui la situazione della sicurezza ed il comportamento delle Parti lo garantiscono.

b. gli elementi VJ in Kosovo saranno limitati alle armi di calibro 82mm ed inferiore. Non potranno possedere né i veicoli corazzati (tranne i veicoli su ruote che montano armi di calibro 12.7mm od inferiore) né le armi di difesa aerea.

c. Alle unità VJ di protezione del confine dovrà essere consentito di pattugliare in Kosovo soltanto all’interno della zona di confine e solamente allo scopo di difendere il confine contro l’attacco esterno e mantenerne la relativa integrità impedendo gli illeciti attraversamenti del confine. Le considerazioni geografiche del terreno possono richiedere manovre della guardia di confine all’interno della zona di confine; qualsiasi manovra dovrà essere coordinata e approvata dal COMKFOR.

d. Con l’eccezione della zona di confine, le unità VJ possono viaggiare attraverso il Kosovo soltanto per raggiungere le stazioni d’ufficio e le guarnigioni della zona di confine od i luoghi approvati di acquartieramento. Tale viaggio può soltanto essere eseguito lungo gli itinerari ed in accordo alle procedure che sono state determinate dal COMKFOR dopo consultazione con i comandanti delle unità VJ, con il CIM, con le autorità comunali di governo e con i comandanti della polizia. Questi itinerari e procedure saranno determinati entro il giorno K-Day + 14, soggette alla riformulazione del COMKFOR in qualunque momento. Alla forza VJ in Kosovo ma fuori della zona di confine sarà consentito agire soltanto per auto difesa in risposta ad un atto ostile conformemente alle regole di ingaggio in conflitto (ROE) che saranno approvate dal COMKFOR in consultazione con il CIM. Una volta schierati nella zona del confine, si comporteranno in conformità alle ROE stabilite sotto il controllo di COMKFOR.

e. Le forze VJ di protezione del confine possono condurre le attività di addestramento soltanto all’interno di 5 chilometri della zona di confine e soltanto con la preventiva approvazione esplicita di COMKFOR.

3. Forze aeree e di difesa aerea jugoslave (YAADF). Tutti i velivoli, radar, missili terra-aria (inclusi i sistemi di difesa aerea portatili (MANPADS)) e l’artiglieria anti-aerea in Kosovo immediatamente dopo EIF inizieranno a ritirarsi dal Kosovo verso altre posizioni all’interno della Serbia fuori della zona reciproca di sicurezza di 25 chilometri come definito nell’articolo X. Questo ritiro dovrà essere completato e segnalato dal comandante maggiore VJ in Kosovo al competente comandante NATO non più di 10 giorni dopo EIF. Il comandante NATO competente dovrà gestire e coordinare l’uso dello spazio aereo sopra il Kosovo cominciando da EIF come ulteriormente specificato nell’articolo X. Nessun sistema di difesa aerea, radar di inseguimento degli obiettivi, o artiglieria anti-aerea potrà essere posizionato o potrà operare all’interno del Kosovo o dei 25 chilometri della Zona di reciproca sicurezza senza la precedente esplicita approvazione del comandante NATO competente.

Articolo V: Altre Forze

1. Le Azioni delle Forze in Kosovo tranne KFOR, VJ, MUP, o le forze locali della polizia previste nel capitolo 2 (qui di seguito citate come "Altre Forze") dovranno essere soggette a questo articolo. A partire da EIF, tutte le Altre Forze in Kosovo devono immediatamente osservare le disposizioni degli articoli I, il paragrafo 2, l’articolo II, il paragrafo 1 e gli articoli III e inoltre astenersi da ogni intenzione ostile, addestramento e formazione militare, organizzazione delle dimostrazioni e da qualunque movimento in entrambe le direzioni o dal contrabbando attraverso i confini internazionali o il confine fra Kosovo ed altre parti della FRY. In più, a partire da EIF, tutte le Altre Forze in Kosovo devono impegnarsi pubblicamente nella demilitarizzazione, nei termini da stabilire da parte del COMKFOR, a rinunciare alla violenza, a garantire la sicurezza del personale internazionale ed a rispettare i confini internazionali della FRY e tutti i termini di questo capitolo.

2. Ad eccezione di quanto approvato dal COMKFOR, dal giorno K-Day, tutte le Altre Forze in Kosovo non devono portare armi:

a. all’interno di 1 chilometro dei luoghi di acquartieramento della MUP e della VJ come elencato nell’appendice A;

b. all’interno di 1 chilometro dalle strade principali come segue:

1) PEC - Lapusnik - Pristina

2) confine - Djakovica - Klina

3) confine - Prizren - Suva Rika - Pristina

4) Djakovica - Orahovac - Lapusnik - Pristina

5) Pec-Djakovica - Prizren - Urosevac - confine

6) confine - Urosevac - Pristina - Podujevo - confine

7) Pristina - Kosovska Mitrovica - confine

8) Kosovka Mitrovica - (Rakos) - PEC

9) PEC - confine con Montenegro (con Pozaj)

10) Pristina - Lisica - confine con la Serbia

11) Pristina - Gnjilane - Urosevac

12) Gnjilane - Veliki Trnovac - confine con La Serbia;

13) Prizren - Doganovic

c. all’interno di 1 chilometro dalla zona di confine;

d. in qualsiasi altra zona indicata dal COMKFOR.

3. Entro il giorno K-Day + 5, tutte le Altre Forze devono abbandonare e chiudere tutte le posizioni di combattimento, trinceramento e punti di controllo.

4. Entro il giorno K-Day + 5, i comandanti di tutte le Altre Forze indicati dal COMKFOR dovranno segnalare il completamento dei suddetti requisiti al COMKFOR, nel formato di cui all’articolo VII, e dovranno continuare a fornire le relazioni dettagliate settimanali fino a che la smilitarizzazione non sia completa.

5. Il COMKFOR stabilirà le procedure per la smilitarizzazione ed il controllo delle Altre Forze in Kosovo e per l’ulteriore regolamentazione delle loro attività. Queste procedure saranno stabilite per facilitare un programma scaglionato della smilitarizzazione come segue:

a. Entro il giorno K-Day + 5, tutte le Altre Forze stabiliranno sicuri luoghi di immagazzinamento delle armi, che dovranno essere registrati e verificati dal KFOR;

b. Entro il giorno K-Day + 30, tutte le Altre Forze dovranno immagazzinare tutte le armi proibite (qualsiasi arma di calibro 12.7mm o superiore, qualsiasi arma anti-carro od anti-aerea, granate, mine o esplosivi) e le armi automatiche nei luoghi registrati di immagazzinamento delle armi. I comandanti delle Altre Forze confermeranno il completamento dell’immagazzinamento delle armi al COMKFOR non più tardi del giorno K-Day + 30;

c. Entro il giorno K-Day + 30, tutte le Altre Forze cesseranno di indossare uniformi ed insegne militari e cessano di portare le armi proibite e le armi automatiche;

d. Entro il giorno K-Day + 90, l’autorità per i luoghi di immagazzinamento dovrà passare al KFOR. Dopo questa data, per le Altre Forze sarà illegale possedere le armi proibite e le armi automatiche e tali armi dovranno essere soggette alla confisca dal KFOR;

e. Entro il giorno K-Day + 120, la smilitarizzazione di tutte le Altre Forze dovrà essere completata.

6. Entro il giorno EIF + 30, soggetto alle disposizioni del COMKFOR se necessario, tutto il personale delle Altre Forze che non sono di origine locale, sia che si trovi legalmente all'interno del Kosovo o meno, compresi i singoli consiglieri, combattenti per la libertà, addestratori, volontari e personale da Stati confinanti e non, dovranno essere ritirati dal Kosovo.

Articolo VI: MUP

1. Il Ministero di polizia interna (MUP) è definito come tutte le unità di polizia e pubblica sicurezza ed il personale sotto il controllo delle autorità federali o della Repubblica tranne la polizia di confine citata nel capitolo 2 e gli allievi dell’accademia di polizia ed il personale della scuola di addestramento a Vucitrn citato nel capitolo 2. Il CIM, in consultazione con il COMKFOR, avrà la discrezione per esentare qualunque unità di pubblica sicurezza da questa definizione se determina che sia nell’interesse pubblico (per esempio pompieri).

a. Entro il giorno K-Day + 5, tutte le unità MUP in Kosovo (con l’eccezione della polizia del confine citata nel capitolo 2) dovranno avere completato il ridispiegamento ai luoghi approvati di acquartieramento elencati all’appendice A di questo capitolo o nelle guarnigioni fuori dal Kosovo. Il comandante maggiore del MUP in Kosovo od il suo rappresentante dovrà confermare per iscritto entro il giorno K-Day + 5 al COMKFOR ed al CIM che il MUP ha ottemperato agli obblighi ed aggiornerà le informazioni richieste nell’articolo VII per tenere conto dei ritiri o di altri cambiamenti fatti durante il ridispiegamento. Queste informazioni dovranno essere aggiornate settimanalmente. La ripresa del normale pattugliamento della polizia comunale sarà consentita sotto la supervisione ed il controllo della IM e come specificamente approvato dal CIM in consultazione con il COMKFOR e sarà dipendente dalla conformità ai termini di questo accordo.

b. Immediatamente dopo EIF, i seguenti ritiri dovranno cominciare:

1) Entro il giorno K-Day + 5, quelle unità del MUP non assegnate al Kosovo prima del 1 febbraio 1998 dovranno ritirare tutto il personale ed attrezzature dal Kosovo ad altre posizioni in Serbia.

2) Entro il giorno K-Day + 20, tutta la polizia speciale, incluse le forze PJP, SAJ e JSO e le loro attrezzature dovranno essere ritirate dai loro siti di accantonamento fuori dal Kosovo verso altre posizioni in Serbia. Inoltre, tutti gli assetti offensivi del MUP (definiti come veicoli corazzati montanti armi di calibro 12.7mm o superiore e tutte le armi pesanti (montati su veicoli o meno) di calibro superiore ad 82mm) saranno ritirati.

c. Entro il giorno K-Day + 30, il comandante maggiore del MUP dovrà fornire un programma dettagliato per il ritiro scaglionato del resto delle forze del MUP, per l’approvazione del COMKFOR, in consultazione con il CIM. Nel caso in cui il COMKFOR, in consultazione con il CIM, non approvi il programma, egli ha l’autorità di pubblicare il proprio programma obbligatorio per gli ulteriori ritiri del MUP. Il CIM deciderà allo stesso tempo quando le unità del MUP rimanenti indosseranno le nuove insegne. In ogni caso, la seguente tabella di marcia deve essere rispettata:

1) Entro il giorno K-Day + 60, il ritiro del 50% delle unità restanti del MUP compresi i riservisti. Il CIM dopo le consultazioni con il COMKFOR avrà la libertà di rinviare questa scadenza fino al giorno K-Day + 90 se giudica che ci sia un rischio di vuoto nell’applicazione della legge;

2) Entro il giorno K-Day + 120, ulteriore riduzione a 2500 MUP. Il CIM dopo consultazioni con il COMKFOR avrà la libertà di rinviare questa scadenza fino al giorno K-Day + 180 per venire incontro alle necessità operative;

3) la transizione a forza comunale di polizia dovrà cominciare man mano che la polizia kosovara sia addestrata ed in grado di assumere le proprie funzioni. Il CIM dovrà organizzare questa transizione fra il MUP e la polizia comunale;

4) in qualunque caso, entro il giorno EIF + un anno, tutto il Ministero della polizia civile interna dovrà essere ridotto a zero. Il CIM avrà la libertà di rinviare questa scadenza fino ai 12 mesi successivi per venire incontro ai bisogni operativi.

d. I 2500 MUP permessi da questo capitolo e considerati nell’articolo V.1(a) del capitolo 2 avranno autorità soltanto per le funzioni civili di polizia e saranno sotto la supervisione ed il controllo del CIM.

Articolo VII: Notifiche

1. Entro il giorno K-Day + 5, le Parti dovranno fornire le seguenti informazioni specifiche per quanto riguarda la condizione di tutti i militari convenzionali; di tutta la polizia, compreso la polizia militare, reparti della polizia di pubblica sicurezza, polizia speciale; delle forze paramilitari; e di tutte le Altre Forze in Kosovo e dovranno aggiornare settimanalmente il COMKFOR sui cambiamenti riguardanti questi argomenti:

a. posizione, disposizione e forza di tutte le unità militari e speciali della polizia citate qui sopra;

b. quantità e tipo di armamento di calibro 12,7 millimetri e superiore e munizioni per tale armamento, compreso posizione dei siti di acquartieramento e dei depositi di rifornimento e dei luoghi di immagazzinamento;

c. posizioni e descrizioni di qualsiasi lanciatore di missili terra-aria, compresi i sistemi mobili, di artiglieria anti-aerea, dei supporti radar e dei sistemi di comando e controllo associati;

d. le posizioni e le descrizioni di tutte le mine, gli ordigni inesplosi, i dispositivi esplosivi, le demolizioni, gli ostacoli, le trappole esplosive cammuffate, il filo spinato, i rischi fisici o militari al movimento sicuro di tutto il personale in Kosovo, i sistemi d'arma, i veicoli, o qualunque altra attrezzatura militare; e

e. ulteriori informazioni militari o di natura di sicurezza richieste dal COMKFOR.

Articolo VIII: Operazioni ed autorità del KFOR

1. Conformemente agli obblighi generali dell’articolo I, le Parti riconoscono e sono d’accordo che il KFOR schiererà e opererà senza ostacoli e con l’autorità per intraprendere tutta l’azione necessaria per contribuire a garantire la conformità a questo capitolo.

2. le Parti riconoscono e sono d’accordo che il KFOR dovrà avere il diritto di:

a. controllare e contribuire a garantire la conformità di tutte le Parti a questo capitolo, rispondere sùbito a tutte le violazioni e ristabilire la conformità, usando la forza militare se necessaria. Ciò include l’azione necessaria per:

1) far rispettare le riduzioni del MUP e del VJ;

2) far rispettare la smilitarizzazione delle Altre Forze;

3) far rispettare le limitazioni su tutte le attività, il movimento e l’addestramento del VJ, del MUP e delle Altre Forze, in Kosovo;

b. stabilire le disposizioni di collegamento con la IM e supportare la IM come necessario;

c. stabilire le disposizioni di collegamento con le autorità locali del Kosovo, con le Altre Forze e con le autorità civili e militari della FRY e di Serbia;

d. osservare, monitorare e controllare tutte le attrezzature o le attività in Kosovo, incluso all’interno della zona di confine, che il COMKFOR creda che abbiano o possano avere un utilizzo militare, o siano o possano essere associate con l’impiego di forze di polizia o militari, o siano altrimenti pertinenti alla conformità a questo capitolo;

e. richiedere alle Parti di contrassegnare ed eliminare i campi minati e gli ostacoli e controllarne l’adempimento;

f. richiedere alle Parti di partecipare alla Commissione militare congiunta ed alle relative commissioni militari subordinate come descritto nell’articolo XI.

3. le Parti comprendono e sono d’accordo che il KFOR dovrà avere il diritto di adempiere alle proprie mansioni di supporto, entro i limiti dei propri compiti principali assegnati, di sfruttare le proprie facoltà e risorse disponibili e, come stabilito dal NAC, di eseguire mansioni che includono quanto segue:

a. contribuire a creare i termini sicuri per la conduzione da parte di altri degli altri compiti collegati a questo Accordo, compreso le elezioni libere e giuste;

b. aiutare il movimento delle organizzazioni nella realizzazione delle missioni umanitarie;

c. aiutare le agenzie internazionali nel compimento delle proprie funzioni in Kosovo;

d. osservare ed impedire le interferenze con il movimento delle popolazioni civili, dei rifugiati e delle persone deportate e rispondere appropriatamente alla minaccia intenzionale alla vita ed alla persona.

4. le Parti comprendono e sono d’accordo che ulteriori direttive del NAC possono stabilire le funzioni e le responsabilità aggiuntive del KFOR nell’applicazione di questo capitolo.

5. Le operazioni di KFOR saranno governate dalle seguenti disposizioni:

a. il KFOR ed il relativo personale dovrà avere la condizione giuridica, i diritti e gli obblighi specificati nell'appendice 13 di questo capitolo;

b. Il KFOR dovrà avere il diritto di usare tutti i mezzi necessari per garantire la sua piena capacità di comunicare e dovrà avere il diritto all’uso dell’intero spettro elettromagnetico senza restrizione. Nell’esercitare questo diritto, il KFOR dovrà compiere ragionevoli sforzi per coordinare le autorità competenti delle Parti;

c. Il KFOR dovrà avere il diritto di gestire e regolare il traffico di superficie in tutto il Kosovo compreso il movimento delle forze delle Parti. Tutte le attività di addestramento e i movimenti militari in Kosovo devono essere autorizzati in anticipo dal COMKFOR;

d. Il KFOR dovrà avere libertà di movimento completa e senza impedimenti a terra, in aria e in acqua in tutto il Kosovo. In Kosovo dovrà avere il diritto di campeggiare, manovrare, alloggiare ed utilizzare tutte le zone o attrezzature per esercitare le proprie funzioni come richiesto per il relativo supporto, addestramento e operazioni, con comunicazione preliminare come praticabile. Né il KFOR né alcuno del suo personale potrà essere responsabile per i danneggiamenti alla proprietà pubblica o privata che possono causare nel corso delle funzioni collegate con l’applicazione di questo capitolo. I blocchi stradali, i punti di controllo, o altri impedimenti alla libertà di movimento del KFOR costituiranno una violazione di questo capitolo e la Parte effettuante la violazione sarà soggetta ad azione militare del KFOR, compreso l’uso della forza necessaria a garantire la conformità a questo capitolo.

6. Le Parti comprendono e sono d’accordo che il COMKFOR dovrà avere l’autorità, senza interferenza o permesso di alcuna Parte, a fare tutto ciò che giudica necessario ed adeguato, compreso l’uso della forza militare, per proteggere il KFOR e la IM ed esercitare le funzioni elencate in questo capitolo. Le Parti dovranno aderire sotto tutti gli aspetti alle istruzioni e alle richieste del KFOR.

7. Nonostante tutte le altre disposizioni di questo capitolo, le Parti comprendono e accettano che il COMKFOR ha il diritto ed è autorizzato a costringere la rimozione, il ritiro, o il riposizionamento delle forze e delle armi specifiche ed ordinare la cessazione di qualunque attività ogni volta che il COMKFOR ritiene che tali forze, armi, o attività costituiscano una minaccia o la potenziale minaccia al KFOR o alla sua missione, o ad un’altra Parte. Forze che non ottemperino il ridispiegamento, ritiro, riassegnamento, o cessazione delle attività di minaccia o potenzialmente minacciose che seguono una tale richiesta dal KFOR saranno soggette ad azione militare del KFOR, compreso l’uso della forza necessaria, per garantire la conformità, in accordo con i termini disposti nell'articolo I, paragrafo 3.

Articolo IX: Controllo del confine

Le Parti riconoscono e accettano che, fino a che altre disposizioni siano stabilite e soggette alle disposizioni di questo capitolo e del capitolo 2, i controlli lungo il confine internazionale della FRY che è anche il confine del Kosovo, saranno effettuati dalle esistenti istituzioni normalmente assegnate a tali mansioni, soggette a supervisione del KFOR e della IM, che avranno il diritto di rivedere ed approvare tutto il personale e le unità, di controllare le loro prestazioni e rimuovere e sostituire qualsiasi personale per comportamento in contraddizione a questo capitolo.

Articolo X: Controllo dei movimenti aerei

Il comandante NATO competente dovrà essere il solo ad avere l’autorità di stabilire le regole e le procedure che governano il comando ed il controllo dello spazio aereo sopra il Kosovo così come all’interno di una zona di reciproca sicurezza di 25 chilometri (MSZ). Questa MSZ consisterà dello spazio aereo della FRY entro 25 chilometri verso l'esterno a partire dal confine del Kosovo con altre parti della FRY. Questo capitolo sostituisce l’accordo della missione di verifica NATO-Kosovo del 12 ottobre 1998 su ogni materia o area in cui possono contraddirsi. A nessun traffico aereo militare, ad ala fissa o rotante, di qualsiasi Parte sarà consentito volare sopra il Kosovo o sopra la MSZ senza precedente esplicita approvazione del comandante NATO competente. La violazione di qualsiasi disposizione, incluse le regole e le procedure del comandante NATO preposto governanti lo spazio aereo sopra il Kosovo, così come il volo non autorizzato o l’attivazione della difesa aerea integrata (IADS) entro la MSZ, sarà soggetta ad azione militare da parte del KFOR, compreso l’uso della forza necessaria. Il KFOR avrà una squadra di collegamento al quartier genrale dell’aeronautica della FRY e un collegamento di YAADF sarà stabilito con il KFOR. Le Parti comprendono e accettano che il comandante NATO competente può delegare il controllo delle attività civili normali dell’aria ad appropriate istituzioni della FRY per controllare le operazioni, i movimenti di traffico aereo di interposizione del KFOR e assicurare il funzionamento regolare e sicuro del sistema di traffico aereo.

Articolo XI: Istituzione di una Commissione militare congiunta

1. Una Commissione militare congiunta (JMC) dovrà essere stabilita con lo schieramento del KFOR in Kosovo.

2. La JMC dovrà essere presieduta dal COMKFOR o dal suo rappresentante e consiste dei seguenti membri:

a. il comandante militare maggiore jugoslavo delle forze della FRY o suo rappresentante;

b. i ministri dell’interno della FRY e della Repubblica di Serbia o loro rappresentanti;

c. un rappresentante militare maggiore di tutte le Altre Forze;

d. un rappresentante della IM;

e. altre persone come dovrà stabilire il COMKFOR, inclusi uno o più rappresentanti della dirigenza civile del Kosovo.

1. La JMC dovrà:

a. servire come entità centrale per tutte le parti a cui riferire ogni reclamo militare, richieste, o problemi che richiedano risoluzione del COMKFOR, come dichiarazioni di violazione del "cessate il fuoco" o altre dichiarazioni di non conformità a questo capitolo;

b. ricevere i rapporti e fare suggerimenti per le azioni specifiche al COMKFOR per garantire la conformità delle Parti con le disposizioni di questo capitolo;

c. aiutare il COMKFOR nella definizione ed applicazione delle misure di trasparenza locale fra le Parti.

4. La JMC non potrà includere alcuna persona incriminata pubblicamente dal Tribunale Penale internazionale per i crimini nella ex Jugoslavia.

5. La JMC dovrà funzionare come organismo consultivo per informare il COMKFOR. Tuttavia, tutte le decisioni finali saranno prese dal COMKFOR e saranno vincolanti per le Parti.

6. La JMC si dovrà riunire su convocazione del COMKFOR. Qualsiasi Parte può invitare il COMKFOR a convocare una riunione.

7. La JMC dovrà stabilire le commissioni militari subordinate allo scopo di fornire l'assistenza nell’avanzamento delle operazioni descritte precedentemente. Tali commissioni dovranno essere ad un livello appropriato, come il COMKFOR stabilirà. La composizione di tali commissioni dovrà essere stabilita dal COMKFOR.

Articolo XII: Rilascio dei Prigionieri

1. Entro il giorno EIF + 21, le Parti dovranno liberare e trasferire, in conformità alle norme umanitarie internazionali, tutte le persone trattenute in relazione al conflitto (qui di séguito "prigionieri"). Inoltre, le Parti dovranno cooperare completamente con il Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC) per facilitarne il lavoro, in conformità con il proprio mandato, per effettuare e controllare un programma per il rilascio ed il trasferimento dei prigionieri in conformità con la suddetta scadenza. In preparazione all’adempimento a questa richiesta, le Parti dovranno:

a. concedere l’accesso completo del ICRC a tutte le persone, indipendentemente dalla loro condizione, che sono state trattenute da loro in relazione al conflitto, per le visite in conformità con le procedure operative standard di ICRC;

b. fornire al ICRC tutte le informazioni riguardo ai prigionieri, come richiesto dal ICRC, entro il giorno EIF + 14.

2. Le Parti dovranno fornire, attraverso i meccanismi di rintracciamento del ICRC, le informazioni alle famiglie di tutte le persone sparite. Le Parti dovranno cooperare completamente con il ICRC nei suoi sforzi per determinare l'identità, il luogo di provenienza e destinazione di quelle persone sparite.

Articolo XIII: Cooperazione

Le Parti dovranno cooperare completamente con tutte le entità coinvolte nell’applicazione di questa risoluzione, come descritto nell’Accordo Quadro, o che sono altrimenti autorizzati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, compreso il Tribunale Penale internazionale per i crimini nella ex Jugoslavia.

Articolo XIV: Notifica ai comandi militari

Ogni Parte dovrà garantire che i termini di questi capitolo e gli ordini scritti che richiedono la conformità siano immediatamente comunicati a tutte le relative forze.

Articolo XV: Autorità ultima di giudizio

1. Conformemente al paragrafo 2, il comandante del KFOR è l’autorità ultima in campo per quanto riguarda l’interpretazione di questo capitolo e le sue decisioni sono vincolanti per tutte le Parti e le persone.

2. Il CIM è l’autorità ultima sul campo per quanto riguarda l’interpretazione dei riferimenti in questo capitolo alle sue funzioni (che dirigono le guardie VJ di confine secondo l'articolo II, paragrafo 3; le sue funzioni riguardo al MUP secondo l'articolo VI) e le sue decisioni sono vincolanti per tutte le Parti e le persone.

Articolo XVI: K-Day

La data dell’attivazione del KFOR -- denominata K-Day – dovrà essere stabilita dalla NATO.

Appendici:

A. Luoghi approvati di acquartieramento del VJ/MUP

B. Status della forza militare multinazionale di applicazione

Appendice A: Luoghi di Acquartieramento del VJ/MUP Approvati

1. Esistono 13 luoghi approvati di acquartieramento in Kosovo per tutte le unità, le armi, le attrezzature e le munizioni del VJ. Il movimento ai luoghi di acquartieramento ed il successivo ritiro dal Kosovo, avverrà in conformità a questo capitolo. Man mano che il ritiro scaglionato delle unità del VJ progredisce secondo la scadenza specificata in questo capitolo, il COMKFOR chiuderà i luoghi selezionati di acquartieramento.

2. Luoghi inizialmente approvati di acquartieramento del VJ:

a) Pristina SW 423913NO210819E

b) Pristina campo aereo 423412NO210040E

c) Vuctrin Nord 424936NO20575SE

d) Kosovska Mitrovica 425315NO2OS227E

e) Gnjilane NE 422807NO21284SE

f) Urosevac 422233NO2107S3E

g) Prizren 421315NO204SO4E

h) Djakovica SW 422212NO202530E

i) Pec 4239ION020172SE

j) Pristina deposito esplosivi 423636NO211225E

k) Pristina deposito munizioni SW 423518NO205923E

l) Pristina deposito munizioni 510 424211NO211056E

m) Pristina attrezzatura Quartier Generale 423938NO210934E

3. All’interno di ogni luogo di acquartieramento, alle unità del VJ è richiesto di accantonare tutte le armi pesanti e veicoli ad eccezione delle attrezzature di immagazzinamento.

4. Dopo il giorno EIF + 180, le 2500 forze restanti del VJ dedicate alle funzioni di sicurezza del confine previste in questo accordo saranno acquartierate in guarnigioni nelle seguenti posizioni: Djakovica, Prizren ed Urosevac; posti di confine subordinati all'interno della zona di confine; un numero limitato di strutture esistenti in prossimità immediata della zona di confine soggetta alla previa approvazione del COMKFOR; e quartieri generali/C2 e strutture logistiche di sostegno a Pristina.

5. Esistono 37 luoghi approvati di acquartieramento per tutte le unità del MUP e delle forze speciali della polizia in Kosovo. Esistono sette (7) SUPS regionali approvati. Ciascuno dei 37 luoghi approvati di acquartieramento ricadrà sotto il controllo amministrativo di uno dei SUPS regionali. Il movimento ai luoghi di acquartieramento ed il successivo ritiro del MUP dal Kosovo, avverranno in conformità a questo capitolo.

6. Luoghi approvati per SUPS regionali e di acquartieramento del MUP:

a) Kosovska Mitrovica SUP 42530ON0205200E

1) Kosovska Mitrovica (2 posizioni)

2) Leposavic

3) Srbica

4) Vucitrn

5) Zubin Potok

b) Pristina SUP 42400ON0211000E

1) Pristina (6 posizioni)

2) Glogovac

3) Kosovo Polje

4) Lipjan

5) Obilic

6) Podujevo

c) PEC SUP 42390ON0201600E

1) PEC (2 posizioni)

2) Klina

3) Istok

4) Malisevo

d) Djakovica SUP 42230ON0202600E

1) Djakovica (2 posizioni)

2) Decani

e) Urosevac SUP 42220ON0211000E

1) Urosevac (2 posizioni)

2) Stimlje

3) Strpce

4) Kacanik

f) Gnjilane SUP 42280ON0212900E

1) Gnjilane (2 posizioni)

2) Kamenica

3) Vitina

4) Kosovska

5) Novo Brdo

g) Prizren SUP 42130ON0204500E

1) Prizren (2 posizioni)

2) Orahovac

3) Suva Reka

4) Gora

7. All’interno di ogni luogo di acquartieramento, alle unità del MUP è richiesto l’acquartieramento di tutti i veicoli sopra le 6 tonnellate, compresi APCs e BOVs e tutte le armi pesanti ad eccezione delle attrezzature di immagazzinamento.

8. KFOR avrà il diritto esclusivo di controllare qualsiasi luogo di acquartieramento o qualunque altra posizione, in qualunque momento, senza interferenza di alcuna Parte.

Appendice B: Condizione della Forza Militare Multinazionale di Applicazione

1. Per gli scopi di questa appendice, le seguenti espressioni avranno i significati qui sotto assegnati loro:

a."NATO" indica l’Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico (NATO), i relativi corpi sussidiari, le relative sedi militari, il KFOR sotto la guida NATO ed ogni elemento/unità formante qualunque parte del KFOR o supportante il KFOR, sia che provengano o meno da uno Stato membro della NATO e sia che siano o meno sotto il controllo e il comando nazionale o NATO, quando agiscono per l’avanzamento di questo Accordo.

b."Autorità nella FRY" indica le autorità competenti, federali, della Repubblica, del Kosovo o altro.

c."il personale NATO" indica il personale militare, civile e appaltato assegnati, allegati o impiegati dalla NATO, compreso il personale militare, civile e appaltato di Stati non NATO che partecipano alle operazioni, con l’eccezione del personale assunto localmente.

d."le Operazioni" indica il supporto, l’applicazione, la preparazione e la partecipazione della NATO e del suo personale nell’avanzamento di questo capitolo.

e."i quartier generali militari" indicano qualsiasi entità, comunque denominata, consistente o costituita in parte da personale militare della NATO stabilito per compiere le Operazioni.

f."Autorità" indica l’individuo, l’agenzia, o l’organizzazione competente delle Parti.

g."Personale appaltato" indica gli esperti tecnici o gli specialisti funzionali i cui servizi sono richiesti dalla NATO e che sono nel territorio della FRY esclusivamente per servire la NATO sia con funzioni di consulenza negli argomenti tecnici, sia per la messa in opera, funzionamento, o manutenzione di apparecchiature, a meno che siano:

(1) cittadini della FRY; o

(2) persone ordinariamente residenti nella FRY.

h."Uso ufficiale" indica qualunque uso di merci comprate, o dei servizi ricevuti e destinati alle prestazioni di qualunque funzione come richiesto dalle operazioni dei quartier generali.

i."Attrezzature" indica tutte le costruzioni, le strutture, i locali e il territorio richiesti dalla NATO per la conduzioni delle operazioni, l'addestramento e le attività amministrative per le operazioni così come per la sistemazione del personale NATO.

2. Senza pregiudizio per i loro privilegi ed immunità secondo questa Appendice, tutto il personale NATO dovrà rispettare le leggi applicabili nella FRY, federali, della Repubblica, del Kosovo, o altro, nella misura in cui la conformità a quelle leggi sia compatibile con il compito/mandato affidato e si dovrà astenere dalle attività non compatibili con la natura dell’Operazione.

3. Le Parti riconoscono la necessità di procedure rapide di ingresso e di partenza per il personale NATO. Tale personale dovrà essere esente dalle regolamentazioni del passaporto e del visto e dai requisiti di registrazione applicabili agli stranieri. A tutti i punti di entrata e uscita nerso/da la FRY, al personale NATO dovrà essere consentito entrare/uscire in/da FRY mostrando una scheda di identificazione nazionale. Il personale NATO dovrà portare l’identificazione che può essere invitato a mostrare dalle autorità nella FRY, ma non sarà consentito che tali richieste intralcino le Operazioni, l’addestramento ed il movimento.

4. Il personale militare NATO dovrà indossare uniformi e potrà possedere e portare le armi se autorizzato a fare ciò dai propri ordini. Le Parti dovranno accettare come validi, senza tassa o tributo, patenti, autorizzazioni e permessi rilasciati al personale NATO dalle loro rispettive autorità nazionali.

5. Alla NATO dovrà essere consentito di mostrare la bandiera della NATO e/o le bandiere nazionali dei relativi elementi/unità di ogni sua nazione costituente su ogni uniforme, mezzi di trasporto, o attrezzature della NATO.

6.a. La NATO dovrà essere immune da qualunque processo legale, civile, amministrativo, o penale.

b. Il personale NATO, in ogni circostanza e sempre, dovrà essere immune dalle Parti, e dalla giurisdizione rispetto ai reati civili, amministrativi, penali, o disciplinari che possono essere commessi da essi nella FRY. Le Parti dovranno assistere gli Stati che partecipano alle operazioni nell’esercizio della propria giurisdizione sopra i propri cittadini.

c. Nonostante il suddetto, e con l’accordo esplicito del comandante NATO in ogni caso, le autorità nella FRY possono esercitare eccezionalmente la giurisdizione in tali argomenti, ma soltanto rispetto al personale appaltato che non sia soggetto alla giurisdizione della loro nazione di cittadinanza.

7. Il personale NATO dovrà essere immune da ogni forma di arresto, indagine, o detenzione da parte delle autorità della FRY. Il personale NATO arrestato o trattenuto erroneamente dovrà immediatamente restituito alle autorità della NATO.

8. Il personale NATO dovrà godere, insieme ai propri veicoli, ai vascelli, agli aerei e all’equipaggiamento, di passaggio libero e senza restrizione e accesso senza impedimenti in tutta la FRY compreso lo spazio aereo associato e le acque territoriali. Ciò dovrà includere il diritto di campeggiare, manovrare, alloggiare ed utilizzare qualsiasi area o attrezzatura come richiesto per il supporto, l’addestramento e le operazioni, ma non sarà limitato soltanto a questo.

9. La NATO dovrà essere esente da doveri, tasse ed altri tributi e ispezioni e regolamenti doganali compreso il fornire gli inventari o altra documentazione sistematica doganale, per il personale, i veicoli, i vascelli, gli aerei, le attrezzature, i rifornimenti e le provviste entranti, uscenti, o transitanti nel territorio della FRY a sostegno delle operazioni.

10. Le autorità nella FRY dovranno facilitare, su una base di priorità e con tutti i mezzi adatti, tutto il movimento del personale, dei veicoli, dei vascelli, degli aerei, delle apparecchiature, o dei rifornimenti, attraverso o nello spazio aereo, porti, aeroporti, o strade utilizzate. Nessuna tassa può essere fissata contro la NATO per la navigazione aerea, l’atterraggio, o il decollo di aerei, sia di proprietà del governo sia commerciali. Similmente, nessun dovere, debito, tributo o tassa può essere fissato contro le navi della NATO, sia di proprietà del governo sia commerciali, per la pura entrata e uscita dai porti. I veicoli, i vascelli e gli aerei utilizzati a sostegno delle operazioni non saranno soggetti ai requisiti di registrazione o autorizzazione, né ad assicurazioni commerciali.

11. Alla NATO è garantito l’uso degli aeroporti, delle strade, delle rotaie e dei porti senza pagamento di tasse, imposte, debiti, tributi, o delle spese occasionate dal puro utilizzo. La NATO, tuttavia, non dovrà esigere l’esenzione dalle spese ragionevoli per i servizi specifici chiesti e ricevuti, ma non sarà consentito di intralciare le operazioni/movimenti e l’accesso durante il pagamento per tali servizi.

12. Il personale NATO dovrà essere esente dalla tassazione delle Parti sugli stipendi e sulle retribuzioni ricevute dalla NATO e su tutto il reddito ricevuto dall’esterno della FRY.

13. Il personale NATO e i loro beni mobili tangibili importati, acquistati, o esportati dalla FRY saranno esenti da tutte le imposte, dalle tasse e da altre spese e controlli e regolamenti doganali.

14. Alla NATO dovrà essere permesso di importare ed esportare, senza dogana, tasse ed altre spese, tante attrezzature, provviste e rifornimenti quante la NATO richiederà per le operazioni, purché tali merci siano per l'uso ufficiale della NATO o per la vendita al personale NATO. Le merci vendute dovranno essere solamente per l'uso del personale NATO e non trasferibili alle persone non autorizzate.

15. Le Parti riconoscono che l’uso dei canali di comunicazione è necessario per le Operazioni. Alla NATO dovrà essere permesso di operare i propri servizi di posta interni. Le Parti, su semplice richiesta, dovranno garantire tutti i servizi di telecomunicazioni, compreso i servizi di radiodiffusione, necessari per le Operazioni, come determinato dalla NATO. Ciò dovrà includere il diritto a utilizzare tali mezzi e servizi come richiesti per assicurare la capacità completa di comunicare e il diritto di usare tutto lo spettro elettromagnetico a questo fine, esente da costi. Nell’esercitare questo diritto, la NATO dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per coordinare e considerare i bisogni ed i requisiti delle autorità competenti nella FRY.

16. Le Parti dovranno fornire, esente da costi, tante attrezzature pubbliche quante la NATO richiederà per prepararsi ed eseguire le Operazioni. Le Parti dovranno assistere la NATO per ottenere, al tasso più basso, il necessario fabbisogno, tanta elettricità, acqua, gas ed altre risorse, quanto la NATO richiederà per le Operazioni.

17. Il personale NATO e la NATO saranno immuni da reclami di ogni sorta che sorgano come risultato delle attività conformi alle Operazioni; tuttavia, la NATO considererà i reclami su base ex gratia.

18. Alla NATO dovrà essere consentito di contrattare direttamente per l’acquisizione di merci, servizi e costruzioni da qualunque fonte all’interno ed all’esterno della FRY. Tali contratti, merci, servizi e costruzioni non saranno soggetti al pagamento di imposte, tasse, o altri tributi. La NATO può anche effettuare i lavori di costruzione con il proprio personale.

19. Le imprese commerciali operanti nella FRY soltanto al servizio della NATO dovranno essere esenti dalle leggi e dai regolamenti locali riguardo ai termini ed alle condizioni del loro impiego, all'autorizzazione ed alla registrazione degli impiegati, dei commerci e delle società.

20. La NATO può assumere il personale locale che su una base individuale dovrà rimanere soggetto alle leggi locali ed ai regolamenti locali ad eccezione delle leggi del lavoro/impiego. Tuttavia, il personale locale assunto dalla NATO dovrà:

a. essere immune dal processo legale relativamente ad affermazioni riferite o scritte ed a tutti gli atti effettuati nell'espletamento delle loro funzioni ufficiali;

b. essere immune dai servizi nazionali e/o dagli obblighi nazionali di servizio militare;

c. essere soggetto soltanto ai termini ed alle condizioni di occupazione stabiliti dalla NATO; e

d. essere esente da tassazione sugli stipendi e sulle retribuzioni pagati loro dalla NATO.

21. Nell’espletamento delle proprie competenze secondo questo capitolo, la NATO è autorizzata a trattenere gli individui e, il più rapidamente possibile, a consegnarli a funzionari competenti.

22. La NATO può, nella conduzione delle operazioni, avere la necessità di apportare miglioramenti o modifiche a determinate infrastrutture nella FRY, quali le strade, i ponti, le gallerie, costruzioni e sistemi di utilità. Qualsiasi miglioramento o modifica di natura permanente dovrà diventare parte e proprietà stessa di quell'infrastruttura. I miglioramenti o le modifiche provvisori possono essere rimossi a discrezione del comandante NATO e l'infrastruttura dovrà ritornare quanto più possibile simile alla sua condizione originale, escluso il ragionevole logorio per "natural consumo".

23. In mancanza di qualunque precedente accordo, le dispute riguardo all’interpretazione o all’applicazione di questa Appendice dovranno essere appianate fra la NATO e le autorità competenti nella FRY.

24. Disposizioni supplementari con una qualsiasi delle Parti potranno essere concluse per facilitare tutti i particolari relativi alle Operazioni.

25. Le disposizioni di questa Appendice dovranno rimanere in vigore fino a completamento delle Operazioni o come le Parti e la NATO siano altrimenti d’accordo.

Capitolo 8

Emendamenti, Valutazione complessiva e clausole finali

Articolo I: Emendamenti e valutazione complessiva

1. Gli emendamenti a questo accordo dovranno essere adottati su accordo di tutti le Parti, ad eccezione di quanto altrimenti previsto dall’Articolo X del capitolo 1.

2. Ogni parte può proporre in qualunque momento emendamenti e considererà e si consulterà con le altre Parti riguardo agli emendamenti proposti.

3. Tre anni dopo l’entrata in vigore di questo accordo, una riunione internazionale dovrà essere convocata per determinare un meccanismo per una sistemazione finale del Kosovo, in base alla volontà popolare, alle opinioni delle autorità competenti, ad ogni sforzo delle Parti per quanto riguarda l’applicazione di questo Accordo, e all’atto finale di Helsinki, e per intraprendere una completa valutazione dell’applicazione di questo Accordo e per considerare proposte da qualsiasi parte per misure supplementari.

Articolo II: Clausole Finali

1. Questo accordo è sottoscritto nella lingua inglese. Dopo la firma di questo accordo, saranno effettuate le traduzioni in Serbo, Albanese ed altre lingue delle Comunità nazionali del Kosovo e saranno allegate al testo inglese.

2. Questo accordo entrerà in vigore dopo la firma. [ righe della firma ]

Per la Repubblica federale di Yugoslavia

Per la Repubblica di Serbia

Per il Kosovo

Attestato da:

Per l'Unione europea

Per la federazione russa

Per gli Stati Uniti d'America

 

 

Traduzione di Stefano Montanari; testo originale estratto dal sito internet di Le Monde: www.lemonde.fr